Language of document : ECLI:EU:C:2021:878

ORDINANZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA CORTE

27 ottobre 2021 (*)

«Procedimento sommario – Articolo 279 TFUE – Domanda di provvedimenti provvisori – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tutela giurisdizionale effettiva – Indipendenza dei giudici – Regime disciplinare dei giudici – Esame delle questioni di diritto riguardanti la mancanza di indipendenza dei giudici – Penalità»

Nella causa C‑204/21 R,

avente ad oggetto la domanda di provvedimenti provvisori ai sensi dell’articolo 279 TFUE, proposta il 7 settembre 2021,

Commissione europea, rappresentata da K. Herrmann e P.J.O. Van Nuffel, in qualità di agenti,

ricorrente,

sostenuta da:

Regno del Belgio, rappresentato da M. Jacobs, C. Pochet e L. Van den Broeck, in qualità di agenti;

Regno di Danimarca, rappresentato da M. Søndahl Wolff e V. Pasternak Jørgensen, in qualità di agenti;

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato da M. Bulterman e J. Langer, in qualità di agenti;

Repubblica di Finlandia, rappresentata da H. Leppo, in qualità di agente;

Regno di Svezia, rappresentato da H. Shev, C. Meyer-Seitz, M. Salborn Hodgson, H. Eklinder, R. Shahasavan Eriksson, O. Simonsson e J. Lundberg, in qualità di agenti,

intervenienti

contro

Repubblica di Polonia, rappresentata da B. Majczyna, in qualità di agente,

convenuta,

IL VICEPRESIDENTE DELLA CORTE,

sentito l’avvocato generale A.M. Collins,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con la domanda di provvedimenti provvisori, la Commissione europea ha chiesto alla Corte di condannare la Repubblica di Polonia a versare al bilancio dell’Unione europea una penalità giornaliera al fine di indurre tale Stato membro a dare attuazione, quanto prima, agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’ordinanza della vicepresidente della Corte del 14 luglio 2021, Commissione/Polonia (C‑204/21 R; in prosieguo: l’«ordinanza del 14 luglio 2021», EU:C:2021:593).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un ricorso per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto dalla Commissione il 1° aprile 2021, diretto a far dichiarare che:

–        avendo adottato e mantenuto in vigore l’articolo 42a, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 55, paragrafo 4, dell’ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych (legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari), del 27 luglio 2001 (Dz. U. del 2001, n. 98, posizione 1070), come modificata dall’ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifica della legge sugli organi giurisdizionali ordinari, della legge sulla Corte suprema nonché di altre leggi), del 20 dicembre 2019 (Dz. U. del 2020, posizione 190; in prosieguo: la «legge di modifica») (in prosieguo, congiuntamente, la «legge sugli organi giurisdizionali ordinari, come modificata»), l’articolo 26, paragrafo 3, e l’articolo 29, paragrafi 2 e 3, dell’ustawa o Sądzie Najwyższym (legge sulla Corte suprema), dell’8 dicembre 2017 (Dz. U. del 2018, posizione 5), come modificata dalla legge di modifica (in prosieguo: la «legge sulla Corte suprema, come modificata»), l’articolo 5, paragrafi 1a e 1b, dell’ustawa – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali amministrativi), del 25 luglio 2002 (Dz. U. del 2002, posizione 1269), come modificata dalla legge di modifica (in prosieguo: la «legge sugli organi giurisdizionali amministrativi, come modificata»), nonché l’articolo 8 della legge di modifica, che precludono a tutti gli organi giurisdizionali nazionali di verificare il rispetto dei requisiti dell’Unione europea relativi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo riguardante l’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, nonché dell’articolo 267 TFUE e del principio del primato del diritto dell’Unione;

–        avendo adottato e mantenuto in vigore l’articolo 26, paragrafi 2 e da 4 a 6, e l’articolo 82, paragrafi da 2 a 5, della legge sulla Corte suprema, come modificata, nonché l’articolo 10 della legge di modifica, che trasferiscono alla Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche) del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) (in prosieguo: la «Sezione di controllo straordinario e degli affari pubblici») la competenza esclusiva a decidere sulle censure e sulle questioni di diritto riguardanti la mancanza di indipendenza di un organo giurisdizionale o di un giudice, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e dell’articolo 47 della Carta, nonché dell’articolo 267 TFUE e del principio del primato del diritto dell’Unione;

–        avendo adottato e mantenuto in vigore l’articolo 107, paragrafo 1, punti 2 e 3, della legge sugli organi giurisdizionali ordinari, come modificata, e l’articolo 72, paragrafo 1, punti da 1 a 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata, che consentono di considerare quale illecito disciplinare la verifica del rispetto dei requisiti dell’Unione europea relativi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e dell’articolo 47 della Carta, nonché dell’articolo 267 TFUE;

–        avendo trasferito all’Izba Dyscyplinarna (Sezione disciplinare) del Sąd Najwyższy (Corte suprema), la cui indipendenza e imparzialità non sono garantite, la competenza a decidere in merito a cause aventi incidenza diretta sullo status e sullo svolgimento della funzione di giudice e di giudice ausiliario, come, da un lato, le cause vertenti sull’autorizzazione all’esercizio dell’azione penale nei confronti dei giudici e dei giudici ausiliari o l’autorizzazione al loro arresto, le cause in materia di diritto del lavoro e della previdenza sociale riguardanti i giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema), nonché le cause in materia di pensionamento di detti giudici, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE;

–        avendo adottato e mantenuto in vigore l’articolo 88a della legge sugli organi giurisdizionali ordinari, come modificata, l’articolo 45, paragrafo 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata, e l’articolo 8, paragrafo 2, della legge sugli organi giurisdizionali amministrativi, come modificata, la Repubblica di Polonia ha violato il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla tutela dei dati personali, garantiti dagli articoli 7 e 8, paragrafo 1, della Carta nonché dall’articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), e paragrafo 3, e dall’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).

3        Con ordinanza del 14 luglio 2021, la vicepresidente della Corte ha ingiunto alla Repubblica di Polonia, sino alla pronuncia della sentenza che porrà fine al giudizio nella causa C‑204/21, di:

a)      sospendere, da un lato, l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 27, paragrafo 1, punto 1a, della legge sulla Corte Suprema, come modificata, in forza delle quali la Sezione disciplinare è competente a pronunciarsi, sia in primo che in secondo grado di giudizio, sulle domande di autorizzazione ad avviare un procedimento penale contro i giudici o giudici ausiliari, a sottoporli a custodia cautelare o ad arresto e a disporne la comparizione, e dall’altro lato, gli effetti delle decisioni già adottate dalla Sezione disciplinare sulla base di detto articolo che autorizzano l’avvio di un procedimento penale contro un giudice o il suo arresto, e di astenersi dal rinviare le cause oggetto di detto articolo a un giudice che non soddisfi i requisiti di indipendenza definiti, segnatamente, nella sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982);

b)      sospendere l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 27, paragrafo 1, punti 2 e 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata, in forza delle quali la Sezione disciplinare è competente a pronunciarsi sulle cause riguardanti lo status e l’esercizio delle funzioni di giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema), segnatamente, sulle cause in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale e su quelle relative al pensionamento di detti giudici, e di astenersi dal rinviare dette cause a un giudice che non soddisfi i requisiti di indipendenza definiti, segnatamente, nella sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982);

c)      sospendere l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 107, paragrafo 1, punti 2 e 3, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, come modificata, e dell’articolo 72, paragrafo 1, punti da 1 a 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata, che rende i giudici passibili di sanzioni disciplinari ove esaminino il rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità di un organo giurisdizionale precostituito per legge ai sensi del combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE e dell’articolo 47 della Carta;

d)      sospendere l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 42a, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 55, paragrafo 4, della legge relativa agli organi giurisdizionali ordinari, come modificata, dell’articolo 26, paragrafo 3, e dell’articolo 29, paragrafi 2 e 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata, dell’articolo 5, paragrafi 1a e 1b, della legge relativa all’organizzazione degli organi giurisdizionali amministrativi e dell’articolo 8 della legge di modifica, nella misura in cui vietano ai giudici nazionali di verificare il rispetto dei requisiti dell’Unione europea relativi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE e dell’articolo 47 della Carta;

e)      sospendere l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 26, paragrafi 2 e da 4 a 6, e dell’articolo 82, paragrafi da 2 a 5, della legge sulla Corte suprema, come modificata, e dell’articolo 10 della legge di modifica, che stabiliscono la competenza esclusiva della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche ad esaminare le censure concernenti la mancanza di indipendenza di un giudice o di un organo giurisdizionale, e

f)      comunicare alla Commissione, entro un mese dalla notifica dell’ordinanza del 14 luglio 2021, tutte le misure adottate per conformarsi pienamente a detta ordinanza.

 Conclusioni delle parti

4        La Commissione chiede che la Corte voglia:

–        condannare la Repubblica di Polonia a versare al bilancio dell’Unione una penalità giornaliera di un importo tale da indurre detto Stato membro a dare applicazione quanto prima alle misure provvisorie disposte nell’ordinanza del 14 luglio 2021;

–        dichiarare che la penalità giornaliera è dovuta a partire dalla pronuncia dell’ordinanza che statuisce sulla domanda di provvedimenti provvisori di cui trattasi fino all’adozione, da parte di tale Stato membro, di tutti i provvedimenti necessari per conformarsi all’insieme dei provvedimenti provvisori disposti in tale ordinanza o fino alla pronuncia della sentenza che porrà fine al giudizio nella causa C‑204/21, e

–        condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

5        Nelle sue osservazioni, depositate il 1º ottobre 2021, la Repubblica di Polonia ha chiesto che tale causa fosse esaminata dalla Grande Sezione della Corte e ha concluso per il rigetto della domanda della Commissione.

 Sulla domanda della Repubblica di Polonia di rinviare la causa alla Grande Sezione della Corte

 Argomentazione

6        La Repubblica di Polonia ritiene che, dato il carattere di precedente dell’ordinanza del 14 luglio 2021 e il petitum della domanda della Commissione, tale domanda debba essere esaminata dalla Grande Sezione della Corte. Essa sostiene, al riguardo, che una decisione che infligge una penalità ad uno Stato membro non deve essere adottata da un giudice unico, in particolare in una causa in cui sono state formulate obiezioni di principio quanto alla competenza dell’Unione.

7        Essa rileva, altresì, che la presente causa costituisce la prima domanda della Commissione diretta ad ottenere l’imposizione di una penalità a titolo di provvedimento provvisorio a seguito della mancata esecuzione di un’ordinanza precedente e che tale domanda è imprecisa. Inoltre, l’ordinanza della vicepresidente della Corte del 20 settembre 2021, Repubblica ceca/Polonia (C‑121/21 R, EU:C:2021:752), che costituirebbe l’unica decisione della Corte che infligge una penalità di mora in siffatte circostanze, non conterrebbe alcuna motivazione dei criteri utilizzati per fissare l’importo della penalità di mora.

 Valutazione

8        A tale proposito, occorre anzitutto ricordare che, conformemente all’articolo 161, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, in combinato disposto con l’articolo 1 della decisione 2012/671/UE della Corte di giustizia, del 23 ottobre 2012, relativa alle funzioni giurisdizionali del vicepresidente della Corte di giustizia (GU 2012, L 300, pag. 47), il vicepresidente della Corte decide egli stesso sulle domande di sospensione dell’esecuzione o sulle domande di provvedimenti provvisori o ne deferisce senza indugio il relativo esame alla Corte.

9        Pertanto, in forza di tali disposizioni, il vicepresidente della Corte dispone di una competenza di attribuzione a statuire su qualsiasi domanda di provvedimenti provvisori o, qualora ritenga che circostanze particolari richiedano il rinvio di quest’ultima ad un collegio giudicante, deferire tale domanda alla Corte (ordinanze della vicepresidente della Corte del 20 settembre 2021, Repubblica ceca/Polonia, C‑121/21 R, EU:C:2021:752, punto 10, e del 6 ottobre 2021, Polonia/Commissione, C‑204/21 R-RAP, EU:C:2021:834, punto 6).

10      Ne consegue che spetta unicamente al vicepresidente della Corte valutare, caso per caso, se le domande di provvedimenti provvisori di cui è investito richiedano il rinvio dinanzi alla Corte ai fini dell’attribuzione ad un collegio giudicante (ordinanze della vicepresidente della Corte del 20 settembre 2021, Repubblica ceca/Polonia, C‑121/21 R, EU:C:2021:752, punto 11, e del 6 ottobre 2021, Polonia/Commissione, C‑204/21 R-RAP, EU:C:2021:834, punto 7).

11      Nel caso di specie, la domanda della Commissione diretta ad ottenere l’imposizione di una penalità non comporta alcun elemento tale da richiedere la sua attribuzione ad un collegio giudicante.

12      Infatti, in primo luogo, sebbene la Repubblica di Polonia faccia riferimento all’importanza delle questioni esaminate nell’ordinanza del 14 luglio 2021 e al fatto che essa ritiene che tali questioni non rientrino nella competenza dell’Unione, è giocoforza constatare che l’esame della domanda della Commissione implica non già di effettuare una valutazione su dette questioni, ma unicamente di stabilire se l’imposizione di una penalità sia necessaria al fine di garantire il rispetto di tale ordinanza (v., in tal senso, ordinanza del 20 novembre 2017, Commissione/Polonia, C‑441/17 R, EU:C:2017:877, punto 104).

13      In secondo luogo, l’argomento della Repubblica di Polonia vertente sul carattere inedito della domanda diretta all’imposizione di una penalità a titolo di misura provvisoria e sull’imprecisione delle norme che disciplinano l’esame di una siffatta domanda deve, in ogni caso, essere respinto, dal momento che la Grande Sezione della Corte, con l’ordinanza del 20 novembre 2017, Commissione/Polonia (C‑441/17 R, EU:C:2017:877), ha già statuito su una domanda della Commissione diretta ad ottenere l’imposizione di una penalità, e in cui la vicepresidente, con l’ordinanza del 20 settembre 2021, Repubblica ceca/Polonia (C‑121/21 R, EU:C:2021:752), ha imposto il pagamento di una penalità in seguito alla mancata esecuzione dell’ordinanza della vicepresidente della Corte del 21 maggio 2021, Repubblica ceca/Polonia (C‑121/21 R, EU:C:2021:420).

14      In terzo luogo, è giocoforza constatare che l’argomento secondo cui una penalità non potrebbe, in generale, essere irrogata dal vicepresidente della Corte senza deferire la causa in questione ad un collegio giudicante è già stato respinto con l’ordinanza della vicepresidente della Corte del 20 settembre 2021, Repubblica ceca/Polonia (C‑121/21 R, EU:C:2021:752).

15      Pertanto, non occorre rinviare la presente domanda della Commissione dinanzi alla Grande Sezione della Corte.

 Sulla ricevibilità della domanda della Commissione diretta ad ottenere l’imposizione di una penalità

 Argomentazione

16      La Repubblica di Polonia fa valere che la domanda della Commissione diretta ad ottenere l’imposizione di una penalità è irricevibile.

17      Essa sostiene, al riguardo, che tale domanda non precisa l’importo della penalità di cui la Commissione chiede l’imposizione. Orbene, spetterebbe alla Commissione definire con precisione il contenuto dei provvedimenti provvisori di cui chiede l’applicazione. Inoltre, tale omissione pregiudicherebbe i diritti della difesa della Repubblica di Polonia, in quanto priverebbe tale Stato membro del diritto di presentare validamente le proprie osservazioni sull’importo di tale penalità.

 Valutazione

18      Occorre ricordare che, nel sistema dei mezzi di ricorso istituito dal Trattato, una parte può non solo chiedere, conformemente all’articolo 278 TFUE, la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato nella causa di merito, ma anche invocare l’articolo 279 TFUE, per sollecitare la concessione di provvedimenti provvisori. In virtù di quest’ultima disposizione, il giudice del procedimento sommario può segnatamente impartire, a titolo provvisorio, le adeguate ingiunzioni all’altra parte (ordinanza del 20 novembre 2017, Commissione/Polonia, C‑ 441/17 R, EU:C:2017:877, punto 96).

19      L’articolo 279 TFUE conferisce quindi alla Corte la competenza a prescrivere qualsiasi provvedimento provvisorio che ritenga necessario per garantire la piena efficacia della decisione definitiva (ordinanza del 20 novembre 2017, Commissione/Polonia, C‑441/17 R, EU:C:2017:877, punto 97).

20      In particolare, il giudice del procedimento sommario deve essere in grado di assicurare l’efficacia di un’ingiunzione rivolta a una parte a titolo dell’articolo 279 TFUE, adottando tutte le misure dirette a far osservare a detta parte l’ordinanza cautelare. Una misura di tale tipo può segnatamente consistere nel prevedere l’imposizione di una penalità di mora nel caso in cui la parte interessata non ottemperi a detta ingiunzione (ordinanza del 20 novembre 2017, Commissione/Polonia, C‑441/17 R, EU:C:2017:877, punto 100).

21      In tale contesto, occorre rilevare che né l’articolo 279 TFUE né l’articolo 160 del regolamento di procedura prevedono l’obbligo, per la Commissione, di proporre alla Corte un importo preciso quando chiede l’imposizione di una penalità a titolo di misura provvisoria.

22      Inoltre, le proposte eventualmente formulate dalla Commissione per quanto riguarda l’ammontare della penalità da infliggere non possono, in ogni caso, vincolare il giudice del procedimento sommario, dato che quest’ultimo resta libero di fissare la penalità inflitta nell’importo e nella forma che ritenga appropriati, mentre la penalità fissata deve essere, da un lato, adeguata alle circostanze e, dall’altro, proporzionata alla capacità finanziaria dello Stato membro interessato (v., in tal senso, ordinanza del vicepresidente della Corte del 20 settembre 2021, Repubblica ceca/Polonia, C‑121/21 R, EU:C:2021:752, punto 50).

23      D’altro canto, nella causa che ha dato luogo all’ordinanza del 20 novembre 2017, Commissione/Polonia (C‑441/17 R, EU:C:2017:877), la Corte ha fissato l’importo di una penalità a carico di uno Stato membro sebbene la domanda della Commissione diretta all’imposizione di tale penalità non contenesse precisazioni quanto all’importo di quest’ultima.

24      L’imposizione di una penalità sulla base di una domanda che non ne preciserebbe l’importo non è, inoltre, idonea a ledere i diritti della difesa dello Stato membro interessato, dal momento che quest’ultimo conserva la facoltà di indicare nelle sue osservazioni, se del caso in via subordinata, l’importo della penalità che ritiene adeguato alla luce delle circostanze della causa e della sua capacità finanziaria.

25      Alla luce di tutti questi elementi, occorre respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Repubblica di Polonia.

 Sulla fondatezza della domanda della Commissione diretta ad ottenere l’imposizione di una penalità

 Argomentazione

26      La Commissione ritiene che, al fine di conformarsi all’ordinanza del 14 luglio 2021, tutti gli organi della Repubblica di Polonia, compresi i giudici, debbano cessare di applicare le disposizioni di diritto nazionale menzionate in tale ordinanza fino al giorno della pronuncia della sentenza che porrà fine al procedimento nella causa C‑204/21.

27      Tuttavia, dalle indicazioni fornite dalla Repubblica di Polonia, con lettera del 16 agosto 2021, non risulterebbe che essa abbia adottato tutte le misure necessarie per dare esecuzione ai provvedimenti provvisori enunciati nella suddetta ordinanza.

28      Infatti, in primo luogo, non sarebbe stata adottata alcuna misura per impedire esplicitamente alla Sezione disciplinare di esercitare i poteri che le sono stati attribuiti nelle cause previste al punto 1, lettere a) e b), del dispositivo dell’ordinanza del 14 luglio 2021.

29      In particolare, i provvedimenti adottati dalla prima presidente del Sąd Najwyższy (Corte suprema) conferirebbero al presidente della Sezione disciplinare la facoltà di adottare provvedimenti procedurali urgenti in cause in cui la competenza della Sezione disciplinare deve essere sospesa. Tale Sezione rimarrebbe, inoltre, investita delle cause che le sono state assegnate prima del 5 agosto 2021, e il suo presidente o i suoi membri devono decidere, discrezionalmente, se occorra o meno proseguire il procedimento avviato in tali cause. In talune di dette cause, la Sezione disciplinare avrebbe d’altronde deciso di tenere un’udienza o di statuire nel merito.

30      Per di più, tali misure sarebbero applicabili solo fino al 15 novembre 2021 al più tardi e non fino alla pronuncia della sentenza che porrà fine al giudizio nella causa C‑204/21.

31      In secondo luogo, le misure adottate dalla presidente della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche sarebbero altresì insufficienti, dal momento che, da un lato, tale Sezione potrebbe continuare a statuire sulle cause pendenti e, dall’altro, la sua competenza esclusiva a conoscere delle cause previste al punto 1, lettera e), dell’ordinanza del 14 luglio 2021 non sarebbe stata sospesa, il che implicherebbe che i giudici ordinari sono sempre tenuti a declinare la propria competenza a giudicare tali cause.

32      In terzo luogo, la Repubblica di Polonia non avrebbe menzionato alcuna misura destinata a dare seguito all’obbligo di sospendere gli effetti delle decisioni già adottate dalla Sezione disciplinare, come richiederebbe il punto 1, lettera a), del dispositivo di tale ordinanza, o a conformarsi ai provvedimenti provvisori di cui al punto 1, lettere c) e d), del dispositivo di detta ordinanza.

33      In tali circostanze, la Commissione ritiene che sia necessario, al fine di garantire la piena efficacia dell’ordinanza del 14 luglio 2021, l’applicazione effettiva del diritto dell’Unione nonché il rispetto dei principi dello Stato di diritto e dell’integrità dell’ordinamento giuridico dell’Unione, imporre alla Repubblica di Polonia il pagamento di una penalità giornaliera di importo tale da indurre tale Stato membro a dare effetto quanto prima alle misure provvisorie disposte in tale ordinanza.

34      La Repubblica di Polonia sostiene che sono state adottate tutte le misure necessarie all’esecuzione dell’ordinanza del 14 luglio 2021.

35      Tale Stato membro ritiene di essere tenuto, in forza di tale ordinanza, a sospendere non già il carattere vincolante dell’applicazione delle disposizioni menzionate, ma unicamente la loro applicazione, il che non richiederebbe l’adozione di disposizioni di portata generale. Di conseguenza, gli obblighi derivanti da detta ordinanza incomberebbero ai soli organi chiamati ad applicare tali disposizioni, vale a dire gli organi giurisdizionali e i funzionari disciplinari.

36      Pertanto, gli organi del potere legislativo non sarebbero destinatari di detti obblighi, in quanto disporrebbero solo di una competenza che consente loro di adottare o abrogare disposizioni generali, il che non sarebbe necessario nel caso di specie. Parimenti, detti organi non disporrebbero neppure del potere di modificare il contenuto o il carattere vincolante di decisioni giurisdizionali, salvo violare il principio della separazione dei poteri. Nemmeno il potere esecutivo disporrebbe, nell’ordinamento giuridico polacco, del potere di dar seguito ad un’ingiunzione di sospendere l’applicazione di disposizioni di rango legislativo.

37      Conformemente a tali principi e all’autonomia procedurale degli Stati membri, la prima presidente del Sąd Najwyższy (Corte suprema) avrebbe adottato direttive in forza delle quali sarebbe stato opportuno lasciare ai collegi giudicanti l’adozione di decisioni sulla sospensione o il rinvio delle cause pendenti di cui sono investiti.

38      I motivi dedotti dalla Commissione diretti a provare che la Repubblica di Polonia non ha dato esecuzione all’ordinanza del 14 luglio 2021 riguarderebbero, in realtà, solo una parte limitata di quest’ultima. Gli esempi forniti dalla Commissione non consentirebbero di rimettere in discussione il fatto che la maggioranza dei giudici polacchi statuisce conformemente a tale ordinanza. Nei rari casi in cui alcuni giudici polacchi volessero discostarsi da detta ordinanza, le autorità pubbliche non disporrebbero dei mezzi per influire sulla loro decisione. La messa in discussione di tali decisioni potrebbe essere garantita in una fase successiva, attraverso l’esercizio di rimedi ordinari e straordinari. Il contesto giuridico istituito sarebbe quindi sufficiente e, tenuto conto del principio di indipendenza dei giudici, uno Stato membro non potrebbe essere condannato a pagare una penalità in ragione di decisioni individuali pronunciate dai suoi giudici nazionali.

39      Inoltre, le misure adottate dalla Repubblica di Polonia nella presente causa sarebbero analoghe a quelle adottate da tale Stato membro a seguito dell’ordinanza dell’8 aprile 2020, Commissione/Polonia (C‑791/19 R, EU:C:2020:277). Orbene, la Commissione non avrebbe chiesto l’irrogazione di una penalità nella causa che ha dato luogo a tale ordinanza.

40      Nell’ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere che la Repubblica di Polonia non abbia adottato tutte le misure necessarie all’esecuzione dell’ordinanza del 14 luglio 2021, occorrerebbe prendere in considerazione diverse circostanze attenuanti che osterebbero all’irrogazione di una penalità.

41      In primo luogo, la Repubblica di Polonia avrebbe adottato tutte le misure possibili alla luce del diritto polacco. In secondo luogo, i giudici polacchi rispetterebbero, in linea di principio, l’ordinanza del 14 luglio 2021, e le eventuali decisioni contrarie possono essere annullate o ignorate. In terzo luogo, la determinazione delle misure necessarie all’esecuzione di tale ordinanza sarebbe stata effettuata conformemente alla prassi della Commissione nella causa che ha dato luogo all’ordinanza dell’8 aprile 2020, Commissione/Polonia (C‑791/19 R, EU:C:2020:277). In quarto luogo, la Repubblica di Polonia prenderebbe in considerazione varie riforme che priveranno del suo oggetto la controversia oggetto della causa C‑204/21.

 Valutazione

 Sull’imposizione di una penalità

42      Con l’ordinanza del 14 luglio 2021, la vicepresidente della Corte ha enunciato un insieme di provvedimenti provvisori, ricordati al punto 3 della presente ordinanza, alla quale la Repubblica di Polonia era tenuta a conformarsi immediatamente.

43      Orbene, si deve constatare, in primo luogo, che dal fascicolo non risulta che le misure adottate dalla Repubblica di Polonia siano sufficienti per garantire l’esecuzione di tali misure provvisorie.

44      Innanzitutto, sebbene la Repubblica di Polonia si avvalga di misure di organizzazione adottate dalla prima presidente del Sąd Najwyższy (Corte suprema), l’argomentazione presentata al riguardo non consente di dimostrare che tali misure garantiscano una completa attuazione degli obblighi enunciati al punto 1, lettere a) e b), del dispositivo dell’ordinanza del 14 luglio 2021.

45      Infatti, la Repubblica di Polonia non contesta validamente l’affermazione della Commissione secondo cui il presidente della Sezione disciplinare conserva il potere di adottare provvedimenti d’urgenza nelle cause che rientrano nella competenza di tale Sezione in forza delle disposizioni nazionali previste al dispositivo dell’ordinanza del 14 luglio 2021.

46      Analogamente, dalle osservazioni convergenti delle parti risulta che la decisione di proseguire o meno l’esame delle cause pendenti in seno alla Sezione disciplinare è adottata, a seconda dei casi, dal presidente o dai membri di tale sezione, senza che i provvedimenti adottati dalla prima presidente del Sąd Najwyższy (Corte suprema) li obblighino a sospendere tale esame.

47      Inoltre, la Repubblica di Polonia non ha affatto sostenuto che gli effetti delle decisioni già adottate dalla Sezione disciplinare previste al punto 1, lettera a), del dispositivo dell’ordinanza del 14 luglio 2021 sarebbero stati sospesi, poiché tale Stato membro menziona solo una causa in cui una siffatta sospensione sarebbe stata decisa.

48      Pertanto, occorre considerare che le disposizioni nazionali che prevedono la competenza della Sezione disciplinare nelle cause previste al punto 1, lettere a) e b), del dispositivo di tale ordinanza rimangono applicabili nell’ordinamento giuridico polacco.

49      Sebbene la Repubblica di Polonia sostenga che le misure adottate sono comunque sufficienti, in quanto non sarebbe necessario adottare misure generali aventi l’effetto di sospendere il carattere vincolante delle disposizioni nazionali di cui trattasi, è sufficiente constatare che la circostanza che, come riconosce tale Stato membro, collegi giudicanti della Sezione disciplinare abbiano violato taluni degli obblighi risultanti dall’ordinanza del 14 luglio 2021 dimostra che la via scelta da quest’ultimo per garantire l’esecuzione di tale ordinanza non offre garanzie effettive al riguardo.

50      La Repubblica di Polonia non ha poi contestato l’affermazione della Commissione secondo cui nessuna misura nazionale era stata adottata per attuare gli obblighi derivanti dal punto 1, lettere c) e d), del dispositivo di detta ordinanza. Tale Stato membro, inoltre, non ha fornito alla Corte alcuna informazione in merito al modo in cui i giudici e le autorità polacche si sarebbero conformati a tali obblighi.

51      Infine, per quanto riguarda gli obblighi enunciati al punto 1, lettera e), del dispositivo dell’ordinanza del 14 luglio 2021, la Repubblica di Polonia non ha validamente contestato le affermazioni della Commissione secondo le quali, da un lato, le cause pendenti dinanzi alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche possono tuttora essere esaminate da tale Sezione e, dall’altro, le cause rientranti nella competenza di detta Sezione devono esserle sempre rinviate dagli organi giurisdizionali ordinari.

52      In secondo luogo, sebbene la Repubblica di Polonia sostenga che non potevano essere adottate misure alternative destinate ad attuare l’ordinanza del 14 luglio 2021 tenuto conto dei limiti che circoscrivono l’esercizio del potere degli organi legislativi ed esecutivi nazionali nonché della competenza esclusiva dei giudici polacchi a statuire su cause pendenti o già concluse, tale argomento non può essere accolto.

53      Vero è che tale ordinanza, dal momento che enuncia, conformemente all’articolo 279 TFUE, solo misure provvisorie, non impone alla Repubblica di Polonia di abrogare le disposizioni di cui al suo dispositivo. Allo stesso modo, il diritto dell’Unione non esclude in alcun modo la possibilità che l’attuazione di una siffatta ordinanza si basi, in parte, su misure adottate da giudici.

54      Tuttavia, occorre ricordare, da un lato, che uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l’inosservanza degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione [sentenza del 12 novembre 2019, Commissione/Irlanda (Centrale eolica di Derrybrien), C‑261/18, EU:C:2019:955, punto 89)], e, dall’altro, che l’obbligo degli Stati membri di rispettare il diritto dell’Unione grava su tutte le loro autorità, ivi comprese, nell’ambito delle loro competenze, le autorità giurisdizionali [sentenza del 4 ottobre 2018, Commissione/Francia (Anticipo d’imposta), C‑416/17, EU:C:2018:811, punto 106].

55      Pertanto, anche supponendo che le norme in vigore nell’ordinamento giuridico polacco non consentano agli organi legislativi o esecutivi di adottare misure generali che dispongano la sospensione dell’applicazione delle disposizioni nazionali previste al dispositivo dell’ordinanza del 14 luglio 2021, tale circostanza non incide sulla questione se la Repubblica di Polonia si sia effettivamente conformata a tale ordinanza o se si debba infliggere una penalità al fine di garantire l’efficacia dei provvedimenti provvisori enunciati in tale ordinanza.

56      In terzo luogo, la circostanza che la Repubblica di Polonia abbia adottato, nella presente causa, misure analoghe a quelle adottate per conformarsi all’ordinanza dell’8 aprile 2020, Commissione/Polonia (C‑791/19 R, EU:C:2020:277), e che la Commissione non abbia ritenuto opportuno, in quest’ultima causa, chiedere l’irrogazione di una penalità in seguito all’adozione di tali misure, non è, in ogni caso, idonea a dimostrare che tale Stato membro si è effettivamente conformato all’ordinanza del 14 luglio 2021.

57      In tali circostanze, si rivela necessario rafforzare l’efficacia dei provvedimenti provvisori disposti in tale ordinanza prevedendo l’imposizione di una penalità alla Repubblica di Polonia al fine di dissuadere tale Stato membro dal ritardare l’adeguamento del suo comportamento a detta ordinanza (v., per analogia, ordinanza della vicepresidente della Corte del 20 settembre 2021, Repubblica ceca/Polonia, C‑121/21 R, EU:C:2021:752, punto 49).

 Sull’importo della penalità

58      Al fine di determinare l’importo della penalità che deve essere imposta nella presente causa, occorre ricordare che l’ordinanza del 14 luglio 2021 verte su misure provvisorie il cui rispetto è necessario per evitare un danno grave e irreparabile all’ordinamento giuridico dell’Unione e, pertanto, ai diritti che i singoli traggono dal diritto dell’Unione nonché ai valori, enunciati all’articolo 2 TUE, sui quali tale Unione si fonda, in particolare quella dello Stato di diritto.

59      Inoltre, si deve constatare che gli argomenti presentati dalla Repubblica di Polonia al fine di dimostrare l’esistenza di «circostanze attenuanti» non possono essere accolti.

60      Infatti, in primo luogo, dalla giurisprudenza richiamata al punto 54 della presente ordinanza risulta che la circostanza che il diritto polacco impedisca l’adozione di misure supplementari per conformarsi all’ordinanza del 14 luglio 2021 non può essere presa in considerazione per valutare l’importo della penalità da imporre.

61      In secondo luogo, sebbene la Repubblica di Polonia sostenga che, nonostante l’insufficienza delle misure adottate a seguito dell’adozione di tale ordinanza, i giudici polacchi si conformerebbero per principio a quest’ultima, occorre constatare che la stessa non ha, in ogni caso, prodotto elementi idonei a dimostrare la fondatezza di tale affermazione.

62      In terzo luogo, la circostanza che la Commissione abbia ritenuto opportuno, in un altro caso, non attuare le procedure necessarie per garantire l’applicazione di un’ordinanza che disponeva misure provvisorie, anche a supporre che sia dimostrata, non può consentire alla Repubblica di Polonia di sottrarsi agli obblighi derivanti dall’ordinanza del 14 luglio 2021 o giustificare una riduzione dell’importo della penalità necessaria per dissuadere tale Stato membro dal persistere nel suo comportamento.

63      In quarto luogo, l’intenzione espressa dalla Repubblica di Polonia di adottare, entro il termine di un anno, una serie di misure destinate a riformare il sistema giudiziario polacco non è idonea a prevenire, in assenza di un’azione immediata da parte di tale Stato membro, il verificarsi del danno menzionato al punto 58 della presente ordinanza.

64      Di conseguenza, occorre ordinare alla Repubblica di Polonia, tenuto conto delle circostanze del caso di specie e della capacità finanziaria di tale Stato membro, di pagare alla Commissione una penalità di importo pari a EUR 1 000 000 al giorno, a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza alla Repubblica di Polonia e fino al giorno in cui tale Stato membro si conformerà agli obblighi derivanti dall’ordinanza del 14 luglio 2021 o, in mancanza, fino al giorno della pronuncia della sentenza che porrà fine al giudizio nella causa C‑204/21.

Per tali motivi, il vicepresidente della Corte così provvede:

1)      La Repubblica di Polonia è condannata a pagare alla Commissione europea una penalità di importo pari a EUR 1 000 000 al giorno, a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza alla Repubblica di Polonia e fino al giorno in cui tale Stato membro si conformerà agli obblighi derivanti dall’ordinanza della vicepresidente della Corte del 14 luglio 2021, Commissione/Polonia (C204/21 R, EU:C:2021:593), o, in mancanza, fino al giorno della pronuncia della sentenza che porrà fine al giudizio nella causa C204/21.

2)      Le spese sono riservate.

Firme


*      Lingua processuale: il polacco.