Language of document : ECLI:EU:C:2024:11

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

11 gennaio 2024 (*)

«Impugnazione – Energia – Direttiva 2010/30/UE – Indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti – Regolamento delegato della Commissione europea che integra tale direttiva – Etichettatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolvere – Annullamento – Ricorso per risarcimento danni – Responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea – Requisito della violazione sufficientemente qualificata di una norma di legge preordinata a conferire diritti ai singoli – Violazione grave e manifesta dei limiti del potere discrezionale – Fattori rilevanti in assenza di discrezionalità»

Nella causa C‑122/22 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 18 febbraio 2022,

Dyson Ltd, con sede in Malmesbury (Regno Unito),

Dyson Technology Ltd, con sede in Malmesbury,

Dyson Operations Pte Ltd, con sede in Singapore (Singapore),

Dyson Manufacturing Sdn Bhd, con sede in Senai (Malesia),

Dyson Spain SLU, con sede in Madrid (Spagna),

Dyson Austria GmbH, con sede in Vienna (Austria),

Dyson sp. z o.o., con sede in Varsavia (Polonia),

Dyson Ireland Ltd, con sede in Dublino (Irlanda),

Dyson GmbH, con sede in Colonia (Germania),

Dyson SAS, con sede in Parigi (Francia),

Dyson Srl, con sede in Milano (Italia),

Dyson Sweden AB, con sede in Stoccolma (Svezia),

Dyson Denmark ApS, con sede in Copenaghen (Danimarca),

Dyson Finland Oy, con sede in Helsinki (Finlandia),

Dyson BV, con sede in Amsterdam (Paesi Bassi),

rappresentate da E. Batchelor, M. Healy e T. Selwyn Sharpe, avvocati e solicitors,

ricorrenti,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da J.-F. Brakeland, B. De Meester e K. Talabér-Ritz, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, O. Spineanu-Matei (relatrice), J.-C. Bonichot, S. Rodin e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: T. Ćapeta

cancelliere: R. Stefanova-Kamisheva, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 aprile 2023,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 luglio 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la loro impugnazione, la Dyson Ltd e le altre quattordici ricorrenti chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’8 dicembre 2021, Dyson e a./Commissione (T‑127/19; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2021:870), con la quale quest’ultimo ha respinto il loro ricorso diretto ad ottenere il risarcimento dei danni che esse asseriscono di aver subito a causa dell’adozione da parte della Commissione europea del regolamento delegato (UE) n. 665/2013, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolvere (GU 2013, L 192, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento controverso»).

 Contesto normativo

2        La direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (GU 2010, L 153, pag. 1), è stata abrogata dal regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU 2017, L 198, pag. 1). I considerando 5 e 8 di tale direttiva così recitavano:

«(5)       La fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi all’energia dovrebbe orientare la scelta degli utilizzatori finali verso i prodotti che offrono o indirettamente comportano il minor consumo di energia e di altre risorse essenziali durante l’uso, inducendo quindi i fabbricanti a prendere misure volte a ridurre il consumo di energia e di altre risorse essenziali dei loro prodotti. Inoltre ciò dovrebbe incoraggiare indirettamente un utilizzo razionale di tali prodotti allo scopo di contribuire a raggiungere l’obiettivo dell’UE del 20% in materia di efficienza energetica. In mancanza di tali informazioni, l’azione delle forze del mercato non riuscirà, da sola, a promuovere per tali prodotti l’impiego razionale dell’energia e di altre risorse essenziali.

(...)

(8)      L’informazione svolge un ruolo capitale nel meccanismo delle forze del mercato ed è necessario a tal fine introdurre un’etichetta uniforme per tutti i prodotti dello stesso tipo, fornire ai potenziali utilizzatori finali informazioni standardizzate supplementari sui costi relativi al consumo di energia e di altre risorse essenziali per tali prodotti nonché provvedere affinché vengano fornite tali informazioni anche a coloro che non hanno la possibilità di esaminare direttamente il prodotto esposto e quindi la relativa etichetta. Per essere efficiente e ottenere dei risultati è opportuno che l’etichetta sia facilmente riconoscibile dagli utilizzatori finali, semplice e sintetica. A tal fine l’attuale modello di etichettatura dovrebbe essere mantenuto come base per l’informazione agli utilizzatori finali circa l’efficienza energetica dei prodotti. Il consumo di energia ed altre informazioni relative ai prodotti dovrebbero essere misurati conformemente a norme e metodi armonizzati».

3        Ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva:

«1.      La presente direttiva istituisce un quadro per l’armonizzazione delle misure nazionali sull’informazione degli utilizzatori finali, realizzata in particolare mediante etichettatura e informazioni uniformi sul prodotto, sul consumo di energia e, se del caso, di altre risorse essenziali durante l’uso nonché informazioni complementari per i prodotti connessi all’energia, in modo che gli utilizzatori finali possano scegliere prodotti più efficienti.

2.      La presente direttiva si applica ai prodotti che hanno un notevole impatto diretto o indiretto sul consumo di energia e, se del caso, su altre risorse essenziali durante l’uso».

4        Secondo l’articolo 5, lettere a) e b), della medesima direttiva, gli Stati membri garantiscono che «i fornitori che immettono sul mercato o che mettono in servizio i prodotti che rientrano in un atto delegato forniscano un’etichetta e una scheda conformemente alla presente direttiva e all’atto delegato» e che i fornitori «producano una documentazione tecnica sufficiente a consentire di valutare l’esattezza dei dati che figurano sull’etichetta e sulla scheda».

5        L’articolo 10 della direttiva 2010/30, intitolato «Atti delegati», così dispone:

«1.      Mediante gli atti delegati di cui agli articoli 11, 12 e 13 la Commissione definisce gli elementi specifici riguardanti l’etichetta e la scheda per ciascun tipo di prodotto ai sensi del presente articolo.

Un prodotto a cui si applicano i criteri di cui al paragrafo 2 rientra in uno degli atti delegati previsti al paragrafo 4.

Le disposizioni previste negli atti delegati relativamente alle informazioni contenute sull’etichetta e nella scheda in merito al consumo di energia e di altre risorse essenziali durante l’uso devono consentire agli utilizzatori finali di prendere decisioni in maniera più informata e alle autorità di sorveglianza del mercato di verificare se i prodotti sono conformi alle informazioni fornite.

(...)

4.      Negli atti delegati devono essere specificati in particolare:

(...)

b)      le norme e i metodi di misurazione per ottenere le informazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1;

(...)

i)      il livello di accuratezza delle dichiarazioni contenute nelle etichette e nelle schede;

j)      la data della valutazione e dell’eventuale riesame dell’atto delegato interessato, tenuto conto della velocità dello sviluppo tecnologico».

6        L’articolo 11 di tale direttiva, intitolato «Esercizio della delega», al paragrafo 1 enunciava quanto segue:

«Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 10 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 19 giugno 2010. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio [dell’Unione europea] ai sensi dell’articolo 12».

 Fatti

7        In virtù della delega conferitale dalla direttiva 2010/30, la Commissione ha adottato il regolamento controverso, che attua tale direttiva per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli aspirapolvere. In tal modo, ha adottato un metodo di prova che consente di misurare, in particolare, il rendimento energetico e la capacità di rimozione della polvere degli aspirapolvere; la prova è stata effettuata con un contenitore per la polvere vuoto all’inizio delle prove di aspirazione su diversi tipi di superfici (in prosieguo: la «prova a contenitore vuoto»).

8        La prima ricorrente è un produttore di aspirapolvere di progettazione particolare, detti «ciclonici», le cui prestazioni energetiche sarebbero superiori ad altri tipi di aspirapolvere. Tali prestazioni sarebbero state sottostimate a causa del metodo di prova adottato dalla Commissione, in quanto tale metodo non avrebbe consentito di tenere conto della diminuzione delle prestazioni degli altri tipi di aspirapolvere man mano che il loro contenitore di polveri si riempiva. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 ottobre 2013, tale ricorrente ha chiesto l’annullamento di tale regolamento, deducendo, in particolare, l’incompetenza della Commissione a stabilire un metodo di prova del genere. Essa sosteneva al riguardo che tale metodo non teneva conto della prestazione di un aspirapolvere «durante l’uso», come richiesto dall’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2010/30. Tale ricorso è stato respinto con sentenza dell’11 novembre 2015, Dyson/Commissione (T‑544/13, EU:T:2015:836).

9        Su impugnazione della prima ricorrente, tale sentenza è stata annullata dalla sentenza dell’11 maggio 2017, Dyson/Commissione (C‑44/16 P; in prosieguo: la «sentenza sull’impugnazione», EU:C:2017:357), e la causa è stata rinviata al Tribunale affinché statuisse su taluni elementi del ricorso di annullamento, vale a dire, da un lato, la prima parte del primo motivo, relativo all’incompetenza della Commissione a stabilire il metodo di prova da essa adottato, e, dall’altro, il terzo motivo, relativo alla violazione del principio di parità di trattamento.

10      Con la sentenza dell’8 novembre 2018, Dyson/Commissione (T‑544/13 RENV; in prosieguo: la «sentenza di annullamento», EU:T:2018:761), divenuta definitiva, il Tribunale ha dichiarato che la Commissione aveva disatteso un elemento essenziale dell’atto abilitativo conferito dalla direttiva 2010/30, ossia che le informazioni fornite ai consumatori dovevano riguardare il rendimento energetico degli apparecchi «durante l’uso». Di conseguenza, esso ha annullato il regolamento controverso, senza esaminare il terzo motivo.

 Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

11      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 febbraio 2019, la prima ricorrente e le altre ricorrenti, che sono economicamente collegate, hanno proposto un ricorso con il quale hanno chiesto il risarcimento del danno che asseriscono di aver subito a causa dell’illegittimità del regolamento controverso. Esse hanno sostenuto, in sostanza, che la Commissione aveva commesso diverse violazioni sufficientemente qualificate di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli, tali da far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, ossia violazioni dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2010/30, del principio di parità di trattamento, del principio di buona amministrazione nonché del dovere di diligenza e, infine, del diritto di esercitare un’attività professionale.

12      Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso delle ricorrenti e le ha condannate alle spese, ritenendo che nessuna delle asserite illegittimità, quand’anche fossero state considerate dimostrate, costituisse una violazione sufficientemente qualificata della norma giuridica considerata.

13      In primo luogo, per quanto riguarda la violazione degli atti abilitativi conferiti alla Commissione dall’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2010/30, il Tribunale ha innanzitutto constatato l’assenza di potere discrezionale della Commissione, ma ha osservato che tale constatazione non era sufficiente per concludere che vi era stata una violazione sufficientemente qualificata di tale disposizione, ritenendo che occorresse inoltre prendere in considerazione la complessità delle situazioni da disciplinare, le difficoltà di applicazione o di interpretazione dei testi, il grado di chiarezza e di precisione della norma violata e l’intenzionalità o inescusabilità dell’errore commesso (sentenza impugnata, punti da 36 a 38). Esaminando il contesto in cui l’illegittimità era stata commessa sotto tali diversi aspetti, il Tribunale ha constatato in successione che esistevano difficoltà di interpretazione e di applicazione in relazione al grado di chiarezza e di precisione dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2010/30 e, più in generale, di tale direttiva considerata nel suo insieme (sentenza impugnata, punti 45 e 97) e che vari elementi erano idonei a dimostrare la scusabilità dell’errore nonché la complessità tecnica dei problemi da disciplinare (sentenza impugnata, punto 97). Sulla base di tali elementi, esso ha considerato che un’amministrazione normalmente prudente e diligente poteva ritenere di esporsi a un rischio decidendo di utilizzare il metodo di prova a contenitore pieno, secondo il quale la prova prosegue fino a che il contenitore sia riempito fino a un certo livello, piuttosto che un metodo di prova a contenitore vuoto e, pertanto, che la Commissione non aveva violato, in modo grave e manifesto, i limiti imposti al suo potere discrezionale (sentenza impugnata, punto 97).

14      In secondo luogo, per quanto riguarda la violazione del principio di parità di trattamento rispetto al tipo di aspirapolvere fabbricati dai diversi operatori economici interessati, il Tribunale ha considerato che l’esistenza di dubbi legittimi sulla validità scientifica e sull’esattezza dei risultati che potevano essere ottenuti con il metodo di prova di cui alla clausola 5.9 della norma armonizzata EN 60312-1:2013 adottata dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) (in prosieguo: la «norma Cenelec») era sufficiente per ritenere che, a prescindere da qualsiasi differenza oggettiva tra gli aspirapolvere «ciclonici» e gli altri tipi di aspirapolvere, la Commissione non avesse violato in modo grave e manifesto i limiti del suo potere discrezionale o commesso una violazione sufficientemente qualificata del principio di parità di trattamento ammettendo il metodo di prova del contenitore vuoto (sentenza impugnata, punti 110 e 111).

15      In terzo luogo, per quanto riguarda la violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di diligenza, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione non lo avesse disatteso, che non fosse stata accertata una violazione del dovere di imparzialità o un abuso di procedura, né, in definitiva, una violazione del principio di buona amministrazione (sentenza impugnata, punto 117), e in ogni caso che essa non avesse violato in modo grave e manifesto i limiti del suo potere discrezionale o commesso una violazione sufficientemente qualificata del principio di buona amministrazione, per motivi analoghi a quelli accolti in relazione alle prime due illegittimità dedotte (sentenza impugnata, punto 118).

16      Infine, in quarto luogo, per quanto riguarda la violazione del diritto di esercitare un’attività professionale, il Tribunale ha ritenuto che non fosse stata accertata alcuna violazione della libertà d’impresa o del diritto di proprietà (sentenza impugnata, punto 130) e che, per il resto, poiché gli argomenti delle ricorrenti erano sostanzialmente identici a quelli sviluppati riguardo alle altre tre illegittimità dedotte, per quanto riguarda la validità della scelta di non adottare il metodo di prova di cui alla clausola 5.9 della norma Cenelec, essi dovevano essere respinti per gli stessi motivi (sentenza impugnata, punto 131).

 Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti in sede di impugnazione

17      Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        dichiarare che la Commissione ha commesso una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione;

–        rinviare la causa per il resto dinanzi al Tribunale, e

–        condannare la Commissione alle spese dei procedimenti dinanzi alla Corte e al Tribunale.

18      La Commissione chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione, e

–        condannare la ricorrente alle spese.

 Sull’impugnazione

19      A sostegno dell’impugnazione, le ricorrenti deducono sette motivi.

20      I primi quattro motivi riguardano la valutazione del Tribunale secondo cui la violazione dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2010/30 non costituiva una violazione sufficientemente qualificata di una norma del diritto dell’Unione preordinata a conferire diritti ai singoli. I motivi dal quinto al settimo riguardano le valutazioni del Tribunale secondo le quali le asserite violazioni, rispettivamente, del principio della parità di trattamento, del principio di buona amministrazione nonché del dovere di diligenza e, infine, della libertà d’impresa non erano sufficientemente qualificate.

 Sul primo motivo, vertente su difetti di motivazione, sulla violazione dellautorità di cosa giudicata e su un errore di metodo in sede di esame della nozione di «violazione sufficientemente qualificata», nellambito della valutazione dellasserita violazione dellarticolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2010/30

21      Il primo motivo si articola, in sostanza, in due parti, vertenti, la prima, sull’omessa risposta a un motivo dedotto dalle ricorrenti e sulla violazione dell’autorità di cosa giudicata della sentenza di annullamento, e, la seconda, sull’inosservanza della nozione di «violazione sufficientemente qualificata» e su un difetto di motivazione.

 Sulla prima parte

–       Argomenti delle parti

22      Con la prima parte del primo motivo, diretta contro il punto 52 della sentenza impugnata, le ricorrenti sostengono, da un lato, che il Tribunale ha omesso di statuire sul motivo, dedotto a sostegno del loro ricorso per risarcimento danni, vertente sul fatto che la Commissione non poteva adottare un metodo di prova con contenitore vuoto senza disattendere un elemento essenziale dell’atto abilitativo contenuto nella direttiva 2010/30 e che tale inosservanza era sufficiente per constatare una violazione sufficientemente qualificata di una norma del diritto dell’Unione preordinata a conferire diritti ai singoli, tale da far sorgere la responsabilità di quest’ultima.

23      Infatti, il Tribunale avrebbe considerato che, per statuire su tale motivo, tenuto conto del punto 68 della sentenza sull’impugnazione, era necessario stabilire se la Commissione avesse potuto scartare il metodo di prova di cui alla clausola 5.9 della norma Cenelec per i dubbi relativi alla validità scientifica dei risultati ottenuti con tale metodo e all’accuratezza delle informazioni fornite ai consumatori sulla base di questi ultimi, senza commettere una violazione grave e manifesta dei limiti del potere discrezionale di cui disponeva al riguardo. Orbene, secondo le ricorrenti, detto motivo riguardava unicamente l’impossibilità per la Commissione di adottare un metodo di prova con contenitore vuoto.

24      Dall’altro lato, il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell’autorità di cosa giudicata della sentenza di annullamento. Infatti, con tale sentenza, che avrebbe proprio tratto le conseguenze dal punto 68 della sentenza su impugnazione, il Tribunale aveva dichiarato che la scelta di una prova con contenitore vuoto costituiva di per sé una violazione di un elemento essenziale della direttiva 2010/30 e che, di conseguenza, non gli era necessario pronunciarsi sull’esistenza di metodi di prova scientificamente validi con contenitore pieno.

25      La Commissione contesta la fondatezza di queste due censure.

–       Giudizio della Corte

26      Ai punti da 36 a 38 della sentenza impugnata, il Tribunale ha osservato che «la Commissione non disponeva di alcun margine di discrezionalità che le consentisse di eccedere il mandato ad essa conferito dall’atto abilitativo, dovendo il potere delegato [di cui disponeva] rispettare, in ogni caso, gli elementi essenziali dell’atto abilitativo», che, tuttavia, «l’assenza di discrezionalità non bastava per poter affermare che vi fosse stata una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione», ma che era necessario determinare se la Commissione «avesse commesso una violazione sufficientemente qualificata dell’obbligo di rispettare l’elemento essenziale dell’atto abilitativo costituito dal requisito previsto all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2010/30 [e, a tal fine,] prendere in considerazione la complessità delle situazioni da disciplinare, le difficoltà di applicazione o di interpretazione dei testi, il grado di chiarezza e di precisione della norma violata e l’intenzionalità o inescusabilità dell’errore commesso».

27      È in tale contesto che, al punto 52 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che «[s]olo una violazione grave e manifesta dei limiti imposti al potere discrezionale di cui la Commissione dispone al riguardo può far sorgere la responsabilità dell’Unione», dove i termini «al riguardo» si riferiscono al fatto che la Commissione aveva deciso di «scartare l’utilizzo del metodo di prova [di cui] alla clausola 5.9 della norma Cenelec, tenuto conto dei dubbi circa la validità scientifica dei risultati ottenuti e l’accuratezza delle informazioni fornite ai consumatori».

28      Il punto 52 della sentenza impugnata si inserisce quindi nell’ambito dell’esame svolto dal Tribunale, ai punti 38 e seguenti di tale sentenza, per stabilire se la Commissione avesse commesso una violazione sufficientemente qualificata dell’obbligo di rispettare l’elemento essenziale dell’atto abilitativo secondo cui l’informazione fornita ai consumatori doveva vertere sul rendimento energetico degli apparecchi «durante l’uso» e, più in particolare, nell’ambito della sua valutazione, ai punti 46 e seguenti di detta sentenza, della complessità della situazione da disciplinare e dell’intenzionalità o inescusabilità dell’errore commesso dalla Commissione. Di conseguenza, tale punto 52 non può essere letto nel senso che riconosce l’esistenza di un margine di discrezionalità, che il Tribunale aveva espressamente escluso al punto 36 della sentenza impugnata, ma costituisce il punto di partenza di un esame delle valutazioni effettuate dalla Commissione che l’hanno condotta ad adottare un metodo di prova con contenitore vuoto, piuttosto che un metodo di prova con contenitore pieno, e a commettere così l’illegittimità individuata nella sentenza di annullamento.

29      A tal proposito, il Tribunale ha ritenuto che tale illegittimità potesse essere definita come violazione sufficientemente qualificata solo se si fosse constatato, nell’ambito dell’esame di tutte le circostanze che caratterizzavano la situazione, che la Commissione aveva commesso un errore manifesto di valutazione tenuto conto del potere discrezionale di cui essa dispone normalmente in una situazione in cui essa deve effettuare analisi e scelte di natura tecnica.

30      In esito a tale esame, esso ha ritenuto, al punto 97 di tale sentenza, che, tenuto conto in particolare della complessità tecnica dei problemi da risolvere, «la Commissione non [avesse] violato, in modo grave e manifesto, i limiti posti al suo potere discrezionale» e, al punto 99 di detta sentenza, che non fosse soddisfatta la condizione per far sorgere la responsabilità extra contrattuale dell’Unione, vale a dire che la violazione della norma giuridica sia sufficientemente qualificata.

31      Dalle considerazioni che precedono risulta che, da un lato, il Tribunale ha risposto al motivo secondo cui la violazione, da parte della Commissione, dell’elemento essenziale dell’atto abilitativo costituito dal divieto di adottare un metodo di prova con contenitore vuoto bastava a integrare una «violazione sufficientemente qualificata», controbattendo con una valutazione contraria e motivando tale valutazione. Di conseguenza, il Tribunale non ha violato il suo obbligo di motivazione al riguardo.

32      Dall’altro lato, è senza violare l’autorità di cosa giudicata della sentenza di annullamento che il Tribunale ha esaminato le circostanze di fatto dell’errore commesso dalla Commissione per aver disatteso l’elemento essenziale dell’atto abilitativo costituito dal criterio vertente sulle «informazioni (...) relative al consumo del prodotto (...) durante l’uso», di cui all’articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2010/30, al fine di determinare se tale errore costituisse una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli.

33      Infatti, il Tribunale ha adottato, come premessa del suo ragionamento, il rilievo contenuto in detta sentenza secondo cui la Commissione non disponeva di alcun margine di discrezionalità che le consentisse di eccedere il mandato conferitole, procedendo al contempo, per il resto, a una valutazione relativa alla nozione di «violazione sufficientemente qualificata» distinta da quella effettuata nell’ambito del ricorso di annullamento di cui aveva precedentemente avuto conoscenza.

34      Occorre quindi respingere la prima parte del primo motivo in quanto infondata.

 Sulla seconda parte

–       Argomenti delle parti

35      Le ricorrenti sostengono, anzitutto, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto per aver dichiarato, al punto 82 della sentenza impugnata, che occorreva sapere se la Commissione avesse commesso una violazione grave e manifesta dei limiti imposti al suo potere discrezionale avendo preferito ricorrere ad un metodo di prova basato sull’uso di un contenitore vuoto piuttosto che di un contenitore pieno. Da tale considerazione deriverebbe che, al fine di valutare la scusabilità dell’errore commesso dalla Commissione, il Tribunale avrebbe ritenuto che quest’ultima si trovasse dinanzi all’alternativa di scegliere tra il metodo di prova di cui alla clausola 5.9 della norma Cenelec o un metodo di prova con contenitore vuoto. Orbene, le ricorrenti sottolineano che una scelta di questo tipo non esisteva, poiché la Commissione non poteva ricorrere a quest’ultimo metodo. Infatti, la Commissione avrebbe potuto ricorrere a qualsiasi altro metodo di prova con contenitore pieno o prendere l’iniziativa di proporre una modifica della direttiva 2010/30 intesa a sopprimere il criterio che impone che le informazioni rendano conto del consumo di un prodotto «durante l’uso».

36      La sentenza impugnata sarebbe, poi, viziata da difetto di motivazione, in quanto il Tribunale avrebbe ritenuto decisiva la questione della validità scientifica del metodo di prova di cui alla clausola 5.9 della norma Cenelec, senza fornire ulteriori spiegazioni, mentre la Commissione non avrebbe dimostrato di dubitare di tale validità all’epoca dei fatti considerati.

37      Infine, le ricorrenti invocano lo snaturamento degli elementi di prova e la violazione delle norme in materia di onere della prova, rinviando alle considerazioni svolte al riguardo nell’ambito del quarto motivo.

38      La Commissione contesta la fondatezza di queste due censure.

–       Giudizio della Corte

39      Ai punti 46 e seguenti della sentenza impugnata, nel valutare se la violazione del diritto dell’Unione che aveva giustificato l’annullamento del regolamento controverso potesse essere qualificata come sufficientemente qualificata alla luce della complessità della situazione da disciplinare e dell’intenzionalità o inescusabilità dell’errore commesso, il Tribunale ha esaminato il contesto in cui la Commissione aveva commesso l’errore di adottare un metodo di verifica con contenitore vuoto piuttosto che con contenitore pieno, tenendo conto delle circostanze specifiche relative alla preparazione e all’adozione del regolamento controverso, in particolare per quanto riguarda i lavori svolti per stabilire un metodo di prova, vale a dire alla luce degli elementi che, secondo il Tribunale, essa aveva effettivamente preso in considerazione. Al punto 82 di tale sentenza, il Tribunale non ha quindi cercato di stabilire un quadro esaustivo delle opzioni di cui disponeva la Commissione, ma si è limitato a valutare se, nel contesto specifico dell’adozione del regolamento controverso, la Commissione avesse commesso una violazione sufficientemente qualificata della norma giuridica di cui trattasi.

40      La prima censura, con la quale si contesta al Tribunale di aver ritenuto che la Commissione fosse posta di fronte ad una scelta binaria, si basa pertanto su una lettura inesatta della sentenza impugnata.

41      Per quanto riguarda la seconda censura, il Tribunale ha considerato, al punto 82 della sentenza impugnata, che «la questione se il metodo di prova [di] cui alla clausola 5.9 della norma Cenelec sia scientificamente e tecnicamente fondato è irrilevante nel caso di specie». Pertanto, è senza fondamento che le ricorrenti gli addebitano di non aver sufficientemente motivato l’affermazione secondo cui la questione della validità scientifica di tale metodo di prova sarebbe stata decisiva.

42      Infine, occorre constatare che le censure delle ricorrenti vertenti su uno snaturamento degli elementi di prova e sulla violazione delle norme in materia di onere della prova non sono corredate, nell’ambito del presente motivo, delle precisazioni necessarie per valutarne la fondatezza.

43      Da quanto precede risulta che occorre respingere la seconda parte del primo motivo e, di conseguenza, l’intero motivo.

 Sul secondo motivo, vertente sullinosservanza della nozione di «violazione sufficientemente qualificata» nellambito della valutazione dellasserita violazione dellarticolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2010/30

 Argomenti delle parti

44      Con il secondo motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto per non aver dichiarato che il fatto che la norma violata non conferisse alcun margine di discrezionalità alla Commissione era fondamentale e decisivo per concludere nel senso dell’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata. Esse fondano tale motivo su cinque elementi di contesto che ritengono i soli determinanti, vale a dire, in primo luogo, il fatto che il criterio secondo cui le informazioni dovevano vertere sul consumo del prodotto durante l’uso era un elemento essenziale della direttiva 2010/30 e che era stato stabilito allo scopo di limitare il potere discrezionale della Commissione, in secondo luogo, l’importanza dell’obiettivo di tutela dell’ambiente perseguito da tale direttiva, in terzo luogo, l’essenzialità di detto criterio per raggiungere tale obiettivo, in quarto luogo, il fatto che la Commissione sarebbe stata a conoscenza della natura ingannevole del metodo di prova adottato e, in quinto luogo, l’impossibilità per i fabbricanti di integrare con altre informazioni quelle fornite dalle etichette energetiche.

45      In ogni caso, anche supponendo che potessero essere presi in considerazione altri fattori, quali difficoltà di interpretazione o la complessità normativa, il Tribunale avrebbe dovuto ponderarli con il mancato rispetto di un criterio che non lasciava alcun margine di discrezionalità, non superabile da altre considerazioni.

46      La Commissione contesta la fondatezza di tale motivo.

 Giudizio della Corte

47      Occorre ricordare che, tra le condizioni richieste per far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, figura il requisito di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli (sentenza del 30 maggio 2017, Safa Nicu Sepahan/Consiglio, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, punto 29 e giurisprudenza citata).

48      Tale violazione si concretizza allorquando essa implica un travalicamento manifesto e grave, da parte dell’istituzione interessata, dei limiti imposti al suo potere discrezionale, (sentenza del 30 maggio 2017, Safa Nicu Sepahan/Consiglio, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, punto 30 e giurisprudenza citata).

49      Infatti, l’individuazione di un tale travalicamento presuppone la constatazione di un’irregolarità che un’amministrazione normalmente prudente e diligente non avrebbe commesso in circostanze analoghe (sentenza del 10 settembre 2019, HTTS/Consiglio, C‑123/18 P, EU:C:2019:694, punto 43).

50      Per determinare se una violazione di una norma del diritto dell’Unione debba essere considerata sufficientemente qualificata, occorre fare riferimento al settore, alle condizioni nonché al contesto in cui interviene l’istituzione (v., in tal senso, sentenza del 4 aprile 2017, Mediatore/Staelen, C‑337/15 P, EU:C:2017:256, punto 40 e giurisprudenza citata).

51      Gli elementi da prendere in considerazione al riguardo sono, in particolare, il grado di chiarezza e di precisione della norma violata e l’ampiezza del potere discrezionale che tale norma riserva all’autorità dell’Unione (sentenza del 30 maggio 2017, Safa Nicu Sepahan/Consiglio, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, punto 30 e giurisprudenza citata), la complessità della situazione da disciplinare, le difficoltà di applicazione o di interpretazione dei testi [sentenza del 19 aprile 2007, Holcim (Deutschland)/Commissione, C‑282/05 P, EU:C:2007:226, punto 50 e giurisprudenza citata], la scusabilità o l’inescusabilità di un eventuale errore di diritto (sentenza del 4 dicembre 2003, Evans, C‑63/01, EU:C:2003:650, punto 86 e giurisprudenza citata).

52      Dalla giurisprudenza della Corte richiamata ai punti da 47 a 51 della presente sentenza risulta che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 91 delle sue conclusioni, il margine discrezionale che la norma giuridica violata lasciava all’autorità dell’Unione è solo uno degli elementi da prendere in considerazione al fine di determinare se tale autorità abbia commesso una violazione sufficientemente qualificata di tale norma. Se si tratta di un elemento rilevante, che deve essere esaminato in tutti i casi, la mancanza di margine di discrezionalità lasciata dalla disposizione violata non comporta necessariamente come corollario che la sua violazione sia sufficientemente qualificata.

53      Infatti, a seconda delle circostanze di ciascun caso di specie, possono essere presi in considerazione altri elementi, tenuto conto del contesto nel quale è stata commessa la violazione constatata. Pertanto, l’inosservanza di una norma di diritto che non lasci alcun margine di discrezionalità all’autorità interessata può, alla luce delle circostanze, non apparire manifesta e quindi sufficientemente qualificata, in particolare se deriva da un errore di diritto scusabile tenuto conto delle difficoltà d’interpretazione del testo che contiene tale norma.

54      Di conseguenza, se, in talune situazioni, la mera infrazione al diritto dell’Unione può condurre a dimostrare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata quando la norma violata lasciava all’autorità dell’Unione che ha commesso tale infrazione solo un margine di discrezionalità ridotto, se non addirittura inesistente, una siffatta constatazione può derivare solo dall’insieme delle circostanze che hanno accompagnato tale infrazione, qualora l’esame di queste ultime non riveli alcun altro elemento rilevante che porti ad escludere la natura manifesta e grave dell’inosservanza di tale limite del potere discrezionale.

55      Nella sentenza impugnata, come enunciato al punto 22 di quest’ultima, il Tribunale ha anzitutto accertato se la Commissione disponesse di un margine di discrezionalità quanto al rispetto del criterio secondo cui le informazioni dovevano vertere sul consumo del prodotto durante l’uso e ha constatato che così non era, al punto 36 di tale sentenza. Esso ha poi considerato, ai punti 37 e 38 di quest’ultima, in sostanza, che tale constatazione non era sufficiente, di per sé, per concludere nel senso dell’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata della disposizione violata e ha individuato un insieme di elementi che riteneva rilevanti al fine di pronunciarsi sull’esistenza di una siffatta violazione, ossia la complessità delle situazioni da disciplinare, le difficoltà di applicazione o di interpretazione dei testi, il grado di chiarezza e di precisione della norma violata e l’intenzionalità o inescusabilità dell’errore commesso. Esso ha poi tenuto conto delle circostanze del caso di specie prima di giungere alla conclusione, al punto 97 di quest’ultima, che la Commissione non aveva violato in modo grave e manifesto i limiti del suo potere discrezionale.

56      Dalle considerazioni esposte ai punti da 53 a 55 della presente sentenza emerge che, così facendo, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto.

57      Inoltre, dal punto 54 della presente sentenza risulta che la determinazione degli elementi rilevanti per valutare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata rientra in una valutazione che, salvo errori di diritto, non può essere messa in discussione nell’ambito di un’impugnazione di uno snaturamento. Orbene, le ricorrenti si limitano, nell’ambito del presente motivo, a contrapporre implicitamente agli elementi presi in considerazione dal Tribunale altri elementi che, a loro avviso, erano determinanti.

58      Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che il secondo motivo dev’essere respinto.

 Sul terzo motivo, vertente sullinosservanza della nozione di «violazione sufficientemente qualificata» e sulla violazione dellautorità di cosa giudicata, alla luce dellassenza di complessità giuridica

 Argomenti delle parti

59      Il terzo motivo concerne i punti 42, 43 e 45 della sentenza impugnata. Esso verte, in sostanza, nella sua prima parte, sull’inosservanza della nozione di «violazione sufficientemente qualificata» di una norma di diritto dell’Unione, per il fatto che sono stati presi in considerazione elementi successivi all’adozione del regolamento controverso, e, nella seconda parte, sulla violazione dell’autorità di cosa giudicata della sentenza di annullamento.

60      In primo luogo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale non poteva fare riferimento allo svolgimento del procedimento di annullamento relativo al regolamento controverso per valutare l’esistenza di difficoltà di applicazione o di interpretazione dei testi che hanno inquadrato l’adozione di tale regolamento. Inoltre, esse contestano il modo in cui ha proceduto a tale valutazione.

61      A loro avviso, da un lato, il Tribunale ha commesso un errore di diritto prendendo in considerazione circostanze diverse da quelle in cui la Commissione ha agito al momento dell’adozione del regolamento controverso, non potendo trarsi alcun insegnamento da circostanze successive. Dall’altro, il fatto che, con la sentenza su impugnazione, la Corte abbia rinviato l’esame del ricorso di annullamento al Tribunale non avrebbe rivelato alcuna complessità giuridica, dal momento che quest’ultimo avrebbe semplicemente dichiarato, con la sentenza di annullamento, che la scelta di un metodo di prova con contenitore vuoto era contraria all’atto abilitativo e che l’asserita impossibilità di ricorrere ad un metodo di prova con contenitore pieno era ininfluente al riguardo.

62      In secondo luogo, dal punto 68 della sentenza sull’impugnazione non si evincerebbe che, per statuire sul ricorso di annullamento nella parte in cui era fondato sulla violazione dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2010/30, occorreva procedere a un bilanciamento tra l’obbligo di adottare un metodo di prova che rispecchiasse le effettive condizioni di utilizzo e l’obbligo di garantire l’accuratezza dei risultati delle prove. Al contrario, dalla sentenza di annullamento risulterebbe che tali due obblighi erano cumulativi. La valutazione del Tribunale secondo cui sussistevano difficoltà interpretative legate alla complessità e all’indeterminatezza delle disposizioni pertinenti di tale direttiva sarebbe quindi fondata sul mancato rispetto dell’autorità di cosa giudicata della sentenza di annullamento e su un’errata interpretazione della sentenza su impugnazione.

63      La Commissione contesta la fondatezza delle due parti di tale motivo.

 Giudizio della Corte

64      Per quanto riguarda la prima parte del terzo motivo, occorre ricordare che il grado di qualificazione che la giurisprudenza richiede quanto alla violazione di una norma di diritto dell’Unione commessa dall’istituzione in questione, in quanto intrinsecamente connesso a tale violazione, non può essere valutato in un momento diverso da quello in cui è stata commessa detta violazione. Ne consegue che l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica dell’Unione deve necessariamente essere valutata sulla base delle circostanze nelle quali l’istituzione ha agito in tale momento preciso (sentenza del 10 settembre 2019, HTTS/Consiglio, C‑123/18 P, EU:C:2019:694, punti 45 e 46).

65      Sebbene l’assenza o l’esistenza di difficoltà di applicazione e di interpretazione dei testi che disciplinano l’adozione dell’atto costitutivo di una violazione di una norma di diritto dell’Unione debba essere valutata alla luce del testo della norma di cui trattasi e collocandosi al momento dell’adozione dell’atto controverso, nulla impedisce tuttavia che essa lo sia con riferimento ad elementi giurisprudenziali pertinenti, in considerazione delle indicazioni in essi contenute (v., per analogia, sentenza del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame, C‑46/93 e C‑48/93, EU:C:1996:79, punto 59). Può trattarsi, se del caso, di indicazioni contenute in decisioni successive all’adozione dell’atto di cui trattasi, che siano tali da rivelare l’assenza di difficoltà di interpretazione del testo che tale atto ha violato, come una decisione che constata che tale testo costituisce un atto chiaro, o, al contrario, l’esistenza di tali difficoltà, quali una decisione che chiarisca la portata di detto testo o decisioni divergenti sull’interpretazione che occorre dargli.

66      Nel caso di specie, esistevano elementi giurisprudenziali del genere, poiché l’articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2010/30 era una disposizione decisiva nell’ambito del procedimento di annullamento relativo al regolamento controverso.

67      Di conseguenza, il Tribunale, senza commettere un errore di diritto, ha potuto ritenere opportuno rinviare, ai punti da 40 a 45 della sentenza impugnata, in sostanza, alle decisioni pronunciate nel procedimento di annullamento in successione dalla Corte, su impugnazione, e dal Tribunale, su rinvio, compresa quindi la motivazione della sentenza su impugnazione relativa al rinvio della causa al Tribunale al fine di statuire sulla questione se il rispetto dell’articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2010/30 sollevasse questioni complesse e difficoltà di applicazione o di interpretazione alla luce, in particolare, del grado di chiarezza e di precisione di tale disposizione quanto alla portata dei termini «durante l’uso».

68      Occorre quindi respingere la prima parte del terzo motivo in quanto infondata.

69      Per quanto riguarda la seconda parte di tale motivo, occorre rilevare che, ai punti da 41 a 44 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato la motivazione della sentenza di annullamento alla luce della sentenza su impugnazione. A tal riguardo, esso ha sottolineato, al punto 42 della sentenza impugnata, che dalla sentenza su impugnazione risultava che occorreva ponderare, da un lato, l’obbligo di adottare un metodo di calcolo che consentisse di misurare il rendimento energetico degli aspirapolvere in condizioni il più possibile vicine alle condizioni reali d’uso, esigendo che il contenitore dell’aspirapolvere fosse riempito a un certo livello, e, dall’altro, i requisiti connessi alla validità scientifica dei risultati ottenuti e all’accuratezza delle informazioni fornite ai consumatori, il che aveva reso necessario il rinvio della causa dinanzi al Tribunale affinché fosse statuito sull’esistenza di una violazione della disposizione in questione. Esso ha poi constatato, ai punti 43 e 44 della sentenza impugnata, che, nella sentenza di annullamento, il Tribunale aveva interpretato la motivazione della sentenza su impugnazione nel senso che tale obbligo e tali requisiti costituivano due condizioni cumulative, cosicché il mancato rispetto della prima era sufficiente per accertare l’esistenza di una violazione di tale disposizione e, quindi, per annullare il regolamento controverso.

70      Il Tribunale ne ha concluso, al punto 45 della sentenza impugnata, che tali elementi di motivazione dimostravano che l’applicazione dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2010/30 al caso specifico degli aspirapolvere era tale da dare luogo a talune divergenze di valutazione, indicative di difficoltà interpretative rispetto al grado di chiarezza e di precisione di tale disposizione e, più in generale, della direttiva 2010/30 nel suo complesso.

71      Così facendo, il Tribunale non ha violato l’autorità di cosa giudicata della sentenza di annullamento. Infatti, esso non ha fondato la sua valutazione solo su tale sentenza, ma sul confronto tra il ragionamento da cui quest’ultima procedeva e il ragionamento da cui procedeva la sentenza su impugnazione. L’argomento delle ricorrenti secondo cui, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la sentenza di annullamento del regolamento controverso rivelerebbe che il contesto giuridico non celava alcuna complessità deve essere respinto per lo stesso motivo, dato che la valutazione censurata verte non sull’esame di tale sentenza in sé, bensì sul confronto di quest’ultima con la sentenza su impugnazione. In aggiunta, occorre sottolineare che le valutazioni effettuate dal Tribunale, da un lato, nella sentenza di annullamento, nell’ambito di un ricorso di annullamento, e, dall’altro, nella sentenza impugnata, nell’ambito di un ricorso per risarcimento danni, sono di natura diversa. Infatti, nella sentenza di annullamento, esso doveva unicamente statuire sull’esistenza di una violazione di una norma del diritto dell’Unione, e non sull’esistenza di una «violazione sufficientemente qualificata».

72      Di conseguenza, occorre respingere anche la seconda parte del terzo motivo in quanto infondata e, pertanto, il terzo motivo nel suo insieme.

 Sul quarto motivo, vertente sulla violazione sotto vari profili della nozione di «violazione sufficientemente qualificata», riguardante il criterio di valutazione relativo alla complessità delle situazioni da disciplinare

73      Il quarto motivo, che consta, in sostanza, di otto parti, verte sulla violazione sotto vari profili della nozione di «violazione sufficientemente qualificata» di una norma del diritto dell’Unione, riguardante il criterio di valutazione relativo alla complessità delle situazioni da disciplinare.

 Sulla prima parte del quarto motivo

–       Argomenti delle parti

74      Le ricorrenti ritengono che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto ritenendo, al punto 52 della sentenza impugnata, che la questione della validità scientifica del metodo di prova di cui alla clausola 5.9 della norma Cenelec fosse pertinente per valutare la complessità del contesto normativo. Infatti, una volta accertato che la Commissione non aveva tenuto conto di un elemento essenziale della direttiva 2010/30, sarebbe stato giuridicamente irrilevante esaminare anche se la Commissione nutrisse dubbi legittimi riguardo a tale metodo. Il ragionamento del Tribunale sarebbe viziato, anche sotto questo profilo, in quanto esso ha considerato che la Commissione si sarebbe trovata di fronte all’alternativa di scegliere tra un metodo di prova irregolare, in quanto realizzato con un contenitore vuoto, e il metodo di prova di cui alla clausola 5.9 della norma Cenelec.

75      La Commissione contesta la fondatezza di tale parte.

–       Giudizio della Corte

76      Occorre rilevare che, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 51 della presente sentenza, la complessità della situazione da disciplinare è un elemento rilevante al fine di determinare se una violazione di una norma di diritto dell’Unione possa essere definita come sufficientemente qualificata.

77      Inoltre, occorre sottolineare, da un lato, che, al punto 52 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esplicitamente indicato che era necessario stabilire se la Commissione avesse potuto scartare l’utilizzo del metodo di prova di cui alla clausola 5.9 della norma Cenelec, tenuto conto dei dubbi riguardanti la validità scientifica dei risultati ottenuti e dell’accuratezza delle informazioni fornite ai consumatori, al fine di statuire sugli argomenti delle ricorrenti. Risulta infatti dai punti 46, 47, 49 e 50 di tale sentenza che queste ultime sostenevano che l’utilizzo di un metodo di prova con contenitore pieno non presentava alcuna particolare complessità e che il metodo di prova di cui alla clausola 5.9 della norma Cenelec era scientificamente valido, in particolare quanto ai requisiti di precisione, di affidabilità e di riproducibilità delle misurazioni.

78      Dall’altro lato, dalla sentenza su impugnazione, in particolare dai punti da 19 a 42, 68, 70 e 83, risulta che la questione della riproducibilità delle misurazioni realizzate mediante il metodo di prova di cui alla clausola 5.9 della norma Cenelec, connessa alla validità scientifica dei risultati ottenuti e all’accuratezza delle informazioni fornite ai consumatori, era un elemento importante nel procedimento relativo al ricorso di annullamento, e ciò sia prima che dopo il chiarimento, da parte di tale sentenza, della portata dei termini «durante l’uso» di cui all’articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2010/30. Infatti, tale questione era stata discussa dinanzi al Tribunale durante la prima fase di tale ricorso e dai punti 68 e 70 di detta sentenza risulta che essa rimaneva pertinente.

79      Pertanto, il Tribunale non è incorso in errore nel decidere di esaminare la complessità della situazione da disciplinare e, in tale contesto, nel prendere in considerazione detta questione.

80      Per il resto, dalla risposta al primo motivo risulta che la censura delle ricorrenti relativa al fatto che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la Commissione fosse posta di fronte ad un’alternativa si basa su una lettura inesatta della sentenza impugnata.

81      Occorre pertanto respingere la prima parte del quarto motivo in quanto infondata.

 Sulla seconda e sulla quarta parte del quarto motivo

–       Argomenti delle parti

82      Con la seconda parte del quarto motivo, le ricorrenti lamentano uno snaturamento degli elementi di prova e una violazione delle norme in materia di onere della prova così come il difetto di motivazione. Esse sostengono che la Commissione non ha dimostrato che, al momento dell’adozione del regolamento controverso, essa nutriva dubbi circa la validità scientifica dei risultati ottenuti e sull’accuratezza delle informazioni fornite ai consumatori con il metodo di prova di cui alla clausola 5.9 della norma Cenelec. Di conseguenza, in mancanza di prove al riguardo, il Tribunale non avrebbe potuto affermare l’esistenza di tali dubbi, al punto 52 della sentenza impugnata. Gli viene altresì addebitato di non aver indicato la ragione per cui l’esame della complessità della situazione da disciplinare dipendeva dalla questione di stabilire «se la Commissione avesse respinto la validità scientifica di una sola modalità di carico».

83      Nell’ambito della quarta parte, che occorre esaminare congiuntamente con la seconda parte, le ricorrenti sostengono che, al punto 60 della sentenza impugnata, il Tribunale ha erroneamente considerato l’articolo 7 del regolamento controverso come un elemento rilevante. Con una prima censura, esse sostengono che tale articolo è stato snaturato, in quanto non conterrebbe alcuna «dichiarazione» della Commissione riguardante il mancato ricorso al metodo di prova di cui alla clausola 5.9 della norma Cenelec a causa dell’esistenza di dubbi sulla sua validità scientifica. Al contrario, detto articolo confermerebbe che, al momento dell’adozione del regolamento controverso, la Commissione non aveva ancora esaminato la possibilità di ricorrere a metodi di misurazione con contenitore pieno.

84      Con una seconda censura, le ricorrenti sostengono che, prendendo in considerazione detto articolo 7, il Tribunale ha statuito ultra petita e violato i loro diritti di difesa, in assenza di qualsiasi prova relativa al fatto che la Commissione avrebbe proceduto una valutazione del suddetto metodo di prova.

85      La Commissione contesta la fondatezza delle censure formulate in queste due parti.

–       Giudizio della Corte

86      Per quanto riguarda la seconda parte del quarto motivo, occorre rilevare che, al punto 60 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato quanto segue:

«Dall’articolo 7 del regolamento [controverso] risulta che la Commissione ha ritenuto, alla luce dello stato delle conoscenze tecniche, che il metodo di prova [di cui alla clausola 5.9 della norma Cenelec] non potesse essere adottato ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2010/30. Una siffatta esclusione deve essere interpretata nel senso che la Commissione, ai fini della valutazione del rendimento energetico degli aspirapolvere, ha implicitamente ritenuto che detto metodo di prova non costituisse un metodo di misurazione e di calcolo affidabile, preciso e riproducibile, ai sensi dell’articolo 5 del] regolamento [controverso]. La Commissione ha quindi preferito optare per un metodo di prova basato sull’utilizzo di un contenitore vuoto che, pur rispecchiando una gamma di utilizzo più ristretta rispetto a un metodo basato sull’utilizzo di un contenitore pieno, soddisfaceva i criteri di affidabilità, precisione e riproducibilità».

87      Con tali considerazioni, il Tribunale, da un lato, ha indicato con precisione su quali elementi, derivanti dallo stesso regolamento controverso, fondava il suo rilievo secondo cui la Commissione nutriva dubbi sul metodo di prova di cui alla clausola 5.9 della norma Cenelec, la presa in considerazione di tali elementi non comportando alcuna violazione delle norme in materia di onere della prova. Dall’altro, esso ha altresì motivato tale rilievo e ha indicato l’importanza attribuita agli elementi contestuali che hanno indotto la Commissione ad accantonare tale metodo per valutare la complessità della situazione da disciplinare, dato che tale decisione è sfociata nell’adozione di un metodo che si è poi rivelato irregolare.

88      Tuttavia, con la prima censura della quarta parte, le ricorrenti sostengono che le considerazioni di cui al punto 60 della sentenza impugnata derivano da uno snaturamento dell’articolo 7 del regolamento controverso.

89      Tale articolo, al quale il Tribunale ha fatto riferimento al punto 60 della sentenza impugnata, era così formulato:

«La Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico entro cinque anni dalla sua entrata in vigore. Il riesame si incentra in particolare (...) sulla fattibilità dell’utilizzo di metodi di misurazione che impiegano un contenitore per la raccolta della polvere parzialmente riempito anziché vuoto per il calcolo del consumo annuo di energia, e dell’aspirazione e (ri)emissione di polveri».

90      Occorre rilevare, in primo luogo, che, al suddetto punto 60, il Tribunale ha inteso non parafrasare i termini di tale disposizione, bensì trarne conclusioni, come indicano i termini «dall’articolo 7 del regolamento [controverso]».

91      In secondo luogo, tale punto fa seguito a diversi rilievi relativi alla direttiva 2010/30, al regolamento controverso e alla pubblicazione della norma Cenelec nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, esposti ai punti da 55 a 58 della sentenza impugnata, nell’ambito dei quali si inseriscono le considerazioni che seguono, come indicano i termini «[a] tal riguardo», con i quali inizia il punto 59 di detta sentenza.

92      Infatti, sotto un primo profilo, il Tribunale ha rilevato che la direttiva 2010/30 imponeva alla Commissione di utilizzare norme e metodi di misurazione armonizzati al fine di determinare le modalità di calcolo degli indicatori pertinenti, quali il consumo energetico (sentenza impugnata, punto 55). Sotto un secondo profilo, ha fatto riferimento a vari elementi del regolamento controverso, vale a dire il considerando 4 e l’articolo 5, intitolato «Metodi di misurazione», secondo i quali le informazioni da riportare dovevano essere ottenute tramite procedure di misurazione e di calcolo affidabili, accurate e riproducibili, che tengano conto dei metodi di misurazione e di calcolo più avanzati generalmente riconosciuti, rinviando all’allegato VI di tale regolamento. In particolare ha ricordato che il punto 1 di tale allegato rinviava a tal fine alle norme armonizzate i cui numeri di riferimento erano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale e precisava che tali metodi dovevano essere conformi alle definizioni tecniche, alle condizioni, alle equazioni e ai parametri fissati in tale allegato (sentenza impugnata, punto 56). Infine, sotto un terzo profilo, il Tribunale ha menzionato che i riferimenti alla norma Cenelec erano stati pubblicati in una comunicazione nella Gazzetta ufficiale, nella quale si precisava che la clausola 5.9 di tale norma era stata esclusa dalla citazione di cui trattasi, da cui era risultato che, per l’applicazione dell’allegato VI del regolamento controverso, la norma armonizzata per il calcolo delle prestazioni di aspirapolvere e del consumo energetico annuo degli aspirapolvere era determinata sulla base di prove con contenitore vuoto (sentenza impugnata, punti 57 e 58).

93      Dall’insieme degli elementi menzionati ai punti da 90 a 92 della presente sentenza risulta che le conclusioni tratte dal Tribunale dall’articolo 7 del regolamento controverso, ricollocate nel loro contesto e chiarite da quest’ultimo, non sono inconciliabili con i termini di tale articolo.

94      Quanto all’affermazione delle ricorrenti secondo cui l’articolo 7 del regolamento controverso poteva essere inteso nel senso che la Commissione non aveva esaminato il metodo di prova di cui alla clausola 5.9 della norma Cenelec al momento dell’adozione del regolamento controverso, ma avrebbe previsto di farlo in un momento successivo, occorre ricordare che il fatto che un elemento del fascicolo sottoposto al Tribunale possa essere oggetto di una lettura diversa da quella accolta da quest’ultimo non è sufficiente a dimostrare che quest’ultima sia il risultato di uno snaturamento (v., in tal senso, sentenza del 29 ottobre 2015, Commission/ANKO, C‑78/14 P, EU:C:2015:732, punto 55). Va inoltre osservato che l’impiego, in tale articolo, dei termini «riesame» e «alla luce del progresso tecnologico» rende improbabile l’interpretazione proposta dalle ricorrenti, ma, al contrario, corrobora quella effettuata dal Tribunale.

95      Infine, la censura secondo cui, con le considerazioni di cui al punto 60 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe statuito ultra petita violando i diritti della difesa delle ricorrenti, deve essere respinta in quanto, con tali considerazioni, quest’ultimo si è limitato a valutare la portata di un elemento del fascicolo sottopostogli. Infatti, si deve constatare che il regolamento controverso era necessariamente l’elemento centrale del ricorso per risarcimento danni di cui il Tribunale era investito e faceva evidentemente parte di tale fascicolo, che le ricorrenti ne erano a conoscenza e che hanno potuto prendere posizione al riguardo. Di conseguenza, spettava al Tribunale prendere in considerazione tale regolamento e, se del caso, trarne le conclusioni che riteneva utili per valutare la pertinenza delle rispettive tesi delle parti riguardo ad una circostanza di fatto relativa alla complessità della situazione da disciplinare.

96      Occorre pertanto respingere la seconda e la quarta parte del quarto motivo in quanto infondate.

 Sulla terza parte del quarto motivo

–       Argomenti delle parti

97      Con la terza parte del quarto motivo, le ricorrenti contestano quanto enunciato alla fine del punto 53 della sentenza impugnata, vale a dire che la Commissione disponeva di un periodo di cinque anni, a decorrere dal 19 giugno 2010, per adottare gli atti delegati previsti dalla direttiva 2010/30, conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, di quest’ultima.

98      Da un lato, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha erroneamente tenuto conto di tale disposizione nella sua valutazione della complessità normativa, perché avrebbe considerato che la conseguente «pressione temporale» poteva giustificare l’adozione del regolamento controverso che imponeva un metodo di prova con contenitore vuoto, mentre detta disposizione non avrebbe imposto alcun termine perentorio alla Commissione.

99      Dall’altro lato, il Tribunale avrebbe erroneamente considerato che tale periodo di cinque anni di cui disponeva la Commissione per adottare il regolamento controverso aveva avuto un impatto sul comportamento di quest’ultima, in assenza di qualsiasi elemento di prova al riguardo.

100    La Commissione contesta la fondatezza di tale parte.

–       Giudizio della Corte

101    Al punto 53 della sentenza impugnata, il Tribunale si è limitato a ricordare il contenuto di taluni elementi del preambolo e del dispositivo della direttiva 2010/30, tra i quali l’articolo 11, paragrafo 1, di quest’ultima, senza dedurne alcuna indicazione.

102    L’addebito mosso al Tribunale di avere considerato, così facendo, che tale articolo esercitava una «pressione temporale» sulla Commissione imponendo a quest’ultima di adottare il regolamento controverso entro un certo termine si basa pertanto su una lettura inesatta di tale punto.

103    Inoltre, nei limiti in cui si possa ritenere che le ricorrenti si riferiscano anche alle considerazioni di cui al punto 95 della sentenza impugnata, si deve constatare che dalla formulazione stessa di tale punto risulta che tali considerazioni sono state formulate ad abundantiam, dopo che, al punto 94 di tale sentenza, il Tribunale aveva concluso, in base a tutti gli sviluppi precedenti, che la Commissione aveva potuto stimare, senza eccedere in modo manifesto e grave i limiti del suo potere discrezionale, che il metodo di prova di cui alla clausola 5.9 della norma Cenelec non era idoneo a garantire la validità scientifica e l’accuratezza delle informazioni fornite ai consumatori e optare, in alternativa, per un metodo di prova in grado di soddisfare i criteri di validità e di accuratezza delle informazioni.

104    In ogni caso, il Tribunale poteva legittimamente accogliere dette considerazioni, dal momento che, indipendentemente dall’errore di diritto da essa commesso riguardo alla condizione enunciata all’articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2010/30, la Commissione poteva ritenere di essere tenuta a legiferare sugli aspirapolvere. Infatti, il secondo comma di tale paragrafo prevedeva che qualsiasi prodotto che soddisfacesse i criteri enunciati al paragrafo 2 di tale articolo, tra i quali figurava questo tipo di prodotti, dovesse essere disciplinato da un atto delegato della Commissione.

105    La terza parte del quarto motivo deve pertanto essere respinta.

 La quinta parte del quarto motivo di ricorso

–       Argomenti delle parti

106    La quinta parte del quarto motivo contiene due censure. Con la prima censura, le ricorrenti sostengono, in sostanza, che il Tribunale ha snaturato, al punto 71 della sentenza impugnata, l’argomento relativo al mandato conferito dalla Commissione al Cenelec. Con la seconda censura, sostengono che esso non ha motivato l’enunciato di cui al punto 68 di tale sentenza, secondo il quale l’elaborazione di un metodo di prova del rendimento di aspirazione della polvere basato sull’utilizzo di un contenitore pieno ai fini del calcolo del rendimento energetico avrebbe dato luogo a difficoltà né ha dato loro la possibilità di esprimersi al riguardo.

107    La Commissione contesta la fondatezza di queste due censure.

–       Giudizio della Corte

108    Al punto 71 della sentenza impugnata, il Tribunale ha menzionato una relazione del Cenelec, qualificata come relazione finale, nella quale tale organismo ha osservato che la Commissione aveva deciso di non adottare la procedura relativa al rendimento di aspirazione della polvere su tappeti e pavimenti duri ai fini dell’attuazione del regolamento controverso. Il Tribunale ha rilevato che, sebbene tale organismo avesse indicato che tale procedura faceva parte della norma Cenelec, essa riguardava vari punti di tale norma che non facevano parte delle norme armonizzate di cui al punto 1 dell’allegato VI di tale regolamento. Esso ne ha dedotto che l’argomento delle ricorrenti relativo a tali punti era irrilevante per stabilire se la Commissione avesse potuto scartare l’utilizzo del metodo di prova di cui alla clausola 5.9 della norma Cenelec senza violare, in modo grave e manifesto, i limiti del suo potere discrezionale.

109    Con la prima censura, le ricorrenti sostengono, in sostanza, che, così facendo, il Tribunale ha interpretato erroneamente l’argomento da esse presentato, che identificano come «l’unico argomento che la Dyson ha presentato riguardo al mandato M353».

110    Si deve constatare che le ricorrenti non precisano il passo o i passi delle loro memorie che sarebbero stati snaturati dal Tribunale e non consentono quindi alla Corte di esaminare la fondatezza delle loro affermazioni.

111    Di conseguenza, la prima censura deve essere respinta in quanto irricevibile.

112    Con la seconda censura, le ricorrenti sostengono che il Tribunale non ha motivato la sua valutazione, contenuta al punto 68 della sentenza impugnata, secondo la quale l’elaborazione di un metodo di prova del rendimento di aspirazione della polvere degli aspirapolvere basato sull’utilizzo di un contenitore pieno ai fini del calcolo del rendimento energetico avrebbe dato luogo a difficoltà.

113    Occorre tuttavia rilevare che, al punto 72 della sentenza impugnata, il Tribunale ha indicato che «una delle difficoltà inerenti [al] metodo di prova [di cui alla clausola 5.9 della norma Cenelec] era la necessità di definire di definire preliminarmente ciò che costituisce un contenitore pieno» e, al punto 73 di tale sentenza, che tale metodo «comporta quindi tre possibili definizioni di ciò che può essere inteso per “contenitore pieno”». Esso ha poi menzionato, ai punti da 75 a 79 di detta sentenza, alcuni verbali dei lavori della Commissione elettrotecnica internazionale (CSI) e la nota che precede la descrizione del metodo di prova di cui alla clausola 5.9 della norma Cenelec, documenti anteriori all’adozione del regolamento controverso che, secondo il Tribunale, suffragavano l’affermazione della Commissione secondo cui l’approccio di adottare tre possibili definizioni di contenitore pieno non era idoneo a garantire l’uniformità e la comparabilità dei risultati, poiché poteva comportare livelli di riempimento diversi a seconda degli aspirapolvere.

114    Con tali considerazioni, il Tribunale ha sufficientemente motivato quanto esposto al punto 68 della sentenza impugnata.

115    Inoltre, le ricorrenti non affermano che il Tribunale si è basato su elementi che non figuravano nel fascicolo sottopostogli e rispetto ai quali esse non sarebbero state in grado di prendere posizione.

116    Ne consegue che la seconda censura deve essere respinta in quanto infondata in tutti i suoi elementi, cosicché la quinta parte deve essere respinta in quanto in parte irricevibile e in parte infondata.

 Sulla sesta parte del quarto motivo

117    La sesta parte del quarto motivo contiene sette censure.

118    Con la prima censura, le ricorrenti contestano al Tribunale, da un lato, di aver snaturato il metodo di prova di cui alla clausola 5.9 della norma Cenelec per aver affermato, al punto 73 della sentenza impugnata, che essa comporta tre possibili definizioni di ciò che si deve intendere per «contenitore pieno». Esse sostengono che tale metodo comporta un’unica definizione accompagnata da tre condizioni.

119    Dall’altro lato, esse ritengono che il Tribunale non potesse dichiarare che la Commissione era legittimata a respingere detto metodo con la motivazione che quest’ultimo implicava tre punti di rottura, mentre il regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione, dell’8 luglio 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere (GU 2013, L 192, pag. 24), prevedeva che le prove relative alla durata di vita utile dei motori degli aspirapolvere fossero realizzate con un contenitore riempito al 50%, che sarebbe stata una variante dello stesso metodo, senza che la Commissione ne mettesse in dubbio la validità scientifica.

120    La Commissione contesta la fondatezza di tale censura.

121    La censura di snaturamento del metodo di prova di cui alla clausola 5.9 della norma Cenelec si basa su una lettura parziale del passo in questione della sentenza impugnata.

122    Infatti, in un primo momento, al punto 72 di quest’ultima, il Tribunale ha spiegato che tale metodo consiste nel misurare il rendimento di aspirazione della polvere man mano che l’apparecchio aspira le polveri di prova, fino a che non si verifica una delle tre condizioni previste, ossia o quando un indicatore dell’aspirapolvere segnala che il contenitore di polvere deve essere svuotato o sostituito, o quando la pressione osservata all’interno dell’apparecchio è diminuita del 40% rispetto alla pressione registrata all’inizio della prova, o quando la quantità di polveri di prova iniettate nell’apparecchio raggiunge 100 g per litro del «volume massimo utilizzabile» del contenitore per la raccolta della polvere. È solo in un secondo momento che esso ha esposto, al punto 73 di tale sentenza, all’interno di una spiegazione, che detto metodo «comporta[va] quindi tre possibili definizioni di ciò che può essere inteso per “contenitore pieno”». Ora, tale esplicitazione, basata sui termini «possibili definizioni», non può essere assimilata ad una lettura manifestamente contraria al passo di cui trattasi della clausola 5.9 di detta norma.

123    Per quanto riguarda il secondo argomento, occorre rilevare che, al punto 93 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esposto che i tipi di misurazioni prese in considerazione dal regolamento controverso e dal regolamento n. 666/2013 non erano comparabili, in quanto, a differenza delle misurazioni di rendimento energetico, la prova di durata del motore prevista dal secondo regolamento non richiedeva di esaminare il rapporto tra il rendimento di aspirazione della polvere e il consumo energetico.

124    La prima censura deve pertanto essere respinta in quanto infondata.

125    Con la seconda censura, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha snaturato la nota che precede la descrizione del metodo di prova di cui alla clausola 5.9 della norma Cenelec con varie considerazioni contenute ai punti da 76 a 79 di tale sentenza.

126    La Commissione contesta la fondatezza di tale censura.

127    Le ricorrenti rilevano che la nota in questione non contiene diversi elementi ripresi nelle relative considerazioni contenute nei punti 77 e 78 della sentenza impugnata. Ebbene, come risulta dalla lettura di tali punti, il Tribunale non ha inteso riprodurvi, sia pure riformulandoli, passi di tale nota, bensì indicarne lo scopo e trarre da tali passi talune conseguenze pratiche sull’utilità di tale metodo alla luce di altri elementi da esso precedentemente individuati. Inoltre, con tali considerazioni, il Tribunale non ha manifestamente oltrepassato i limiti di una valutazione ragionevole di detta nota.

128    Per quanto riguarda il punto 79 della sentenza impugnata, le ricorrenti si limitano a formulare l’ipotesi, inesatta, che il Tribunale vi abbia potuto esprimere che il metodo di prova di cui alla clausola 5.9 della norma Cenelec era invalido, mentre ha semplicemente parafrasato un passo della nota di cui trattasi senza trarne alcuna conclusione.

129    Occorre pertanto respingere la seconda censura in quanto infondata.

130    Con la terza censura, le ricorrenti sostengono che, al punto 85 della sentenza impugnata, il Tribunale ha snaturato la relazione dell’impresa AEA Energy Environment intitolata «Report to the Commission, Preparatory studies for Eco-Design Requirements of EUPs (II), Lot 17 Vacuum Cleaners», datata febbraio 2009.

131    La Commissione contesta la fondatezza di tale censura.

132    Occorre rilevare che, al punto 82 della sentenza impugnata, nell’ambito dell’esame della complessità della situazione da disciplinare e della natura intenzionale o inescusabile dell’errore commesso dalla Commissione, il Tribunale ha osservato che era importante sapere se, preferendo ricorrere al metodo di prova con contenitore vuoto piuttosto che un metodo di prova con contenitore pieno, la Commissione avesse commesso una violazione grave e manifesta dei limiti imposti al suo potere discrezionale. Il Tribunale ha altresì ritenuto, alla luce degli elementi esposti ai punti precedenti di tale sentenza, che, sebbene il metodo di prova di cui alla clausola 5.9 della norma Cenelec consentisse di valutare le prestazioni degli aspirapolvere in condizioni d’uso più vicine alle condizioni normali d’uso rispetto a quelle con contenitore vuoto, tale metodo generava incertezze quanto all’accuratezza delle informazioni destinate ad essere fornite ai consumatori. Al punto 83 di detta sentenza, esso ha aggiunto che altri elementi suffragavano tale rilievo, elencati e commentati ai punti da 84 a 91 della stessa.

133    Ne consegue che le considerazioni relative a tali altri elementi, tra cui quelle esposte al punto 85 della sentenza impugnata, sono ad abundantiam.

134    La terza censura deve pertanto essere respinta in quanto inconferente.

135    Con la quarta censura, le ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata è viziata da una motivazione contraddittoria.

136    Esse sostengono che il Tribunale ha rilevato, ai punti da 76 a 79 di tale sentenza, che la Commissione nutriva dubbi quanto alla validità scientifica del metodo di prova di cui alla clausola 5.9 della norma Cenelec, il che sarebbe inconciliabile con le affermazioni contenute ai punti 81 e 82 di detta sentenza, secondo le quali, da un lato, «dalla natura del processo di normalizzazione discende che il fatto che un metodo di prova sia stato incorporato in una norma armonizzata, come la norma Cenelec, consente di presumere la validità scientifica e tecnica di tale metodo» e, dall’altro, «la questione se il metodo di prova [della clausola 5.9 della norma Cenelec] sia scientificamente e tecnicamente valido è irrilevante nel caso di specie, poiché la Commissione non ha contestato tali elementi al momento dell’adozione del regolamento [controverso]».

137    La Commissione contesta la fondatezza di tale censura.

138    Si deve constatare che tale censura si basa su una lettura non corretta della sentenza impugnata. Infatti, i punti da 76 a 79 di quest’ultima non hanno la portata che le ricorrenti attribuiscono loro, in quanto il Tribunale si è ivi limitato ad esaminare il contenuto di una nota emanata dal Cenelec alla luce della difficoltà di determinare un livello di riempimento del contenitore di un aspirapolvere che potesse servire da riferimento per misurarne le prestazioni, quale individuata ai punti 72 e 73 di detta sentenza.

139    La quarta censura deve pertanto essere respinta in quanto infondata.

140    Con la quinta censura, le ricorrenti sostengono che, ai punti 75 e 87 della sentenza impugnata, il Tribunale ha irregolarmente preso in considerazione documenti in riferimento ai quali la Commissione avrebbe ammesso che non erano nella disponibilità dei suoi servizi incaricati dell’elaborazione della normativa di cui trattasi. A questo proposito, esse fanno riferimento ai punti da 5 a 15 del controricorso depositato dalla Commissione nel procedimento dinanzi al Tribunale.

141    La Commissione contesta la fondatezza di tale censura.

142    Al punto 15 del controricorso nel procedimento dinanzi al Tribunale, la Commissione ha indicato che «[g]li elementi sopra esposti hanno condotto (...) all’adozione (...) del regolamento [controverso]». I documenti menzionati ai punti 75 e 87 della sentenza impugnata non rientrano tra gli elementi in tal senso considerati.

143    Si deve tuttavia osservare che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, l’affermazione di cui al punto 15 di tale memoria non significava che i servizi della Commissione fossero a conoscenza soltanto degli elementi menzionati nei punti precedenti della stessa al momento dell’adozione del regolamento controverso. Infatti, a titolo esemplificativo, non si può ritenere che la Commissione non fosse a conoscenza dell’analisi d’impatto che aveva commissionato o delle consultazioni che aveva organizzato in vista dell’adozione di tale regolamento, sebbene tale analisi e tali consultazioni non fossero menzionate nel passo in parola di dette osservazioni.

144    La quinta censura, che si basa quindi su una premessa inesatta, deve pertanto essere respinta in quanto infondata.

145    Con la sesta censura, le ricorrenti sostengono che, ai punti da 86 a 91 della sentenza impugnata, il Tribunale ha preso in considerazione elementi irrilevanti, in quanto successivi all’adozione del regolamento controverso.

146    La Commissione contesta la fondatezza di tale censura.

147    Occorre constatare che tale censura riguarda una motivazione ad abundantiam della sentenza impugnata, come risulta dai punti 132 e 133 della presente sentenza, che sono stati esposti dal Tribunale solo al fine di confermare le considerazioni che esso aveva precedentemente esposto sulla base di elementi relativi alle circostanze in cui la Commissione aveva agito al momento dell’adozione del regolamento controverso.

148    Di conseguenza, la sesta censura deve essere respinta in quanto inconferente.

149    Con la settima e ultima censura, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver snaturato elementi di prova e adottato una motivazione contraddittoria nell’esporre, al punto 82 della sentenza impugnata, che, al momento dell’adozione del regolamento controverso, la Commissione aveva esaminato e respinto la validità scientifica del metodo di prova di cui alla clausola 5.9 della norma Cenelec. Ora, da un lato, tale affermazione non sarebbe suffragata da alcun elemento di prova. Dall’altro, il Tribunale avrebbe rilevato, all’inizio dello stesso punto, che la Commissione non aveva contestato la validità scientifica di tale metodo.

150    La Commissione contesta la fondatezza di tale censura.

151    Il punto 82 della sentenza impugnata è così formulato:

«(...) La questione se il metodo di prova di cui alla clausola 5.9 della norma Cenelec sia scientificamente e tecnicamente valido è irrilevante nel caso di specie, poiché la Commissione non ha contestato tali elementi al momento dell’adozione del regolamento [controverso], ma ha ritenuto, in sostanza, che detto metodo di prova fosse inadeguato ai fini della valutazione del rendimento energetico degli aspirapolvere alla luce dei criteri di affidabilità, precisione e riproducibilità. (...)».

152    Va notato che, con tali affermazioni, il Tribunale non ha ritenuto che la Commissione avesse scartato la validità scientifica di tale metodo, per cui la censura delle ricorrenti si basa su una premessa errata.

153    Di conseguenza, la settima censura è infondata e deve pertanto essere respinta, al pari della sesta parte del quarto motivo nel suo insieme.

 Sulla settima parte del quarto motivo

–       Argomenti delle parti

154    Con la settima parte del quarto motivo, che riguarda il punto 92 della sentenza impugnata, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha statuito ultra petita per aver ritenuto che la normativa relativa all’etichettatura degli aspirapolvere non fosse paragonabile a quella relativa all’etichettatura di altri elettrodomestici, il che avrebbe accresciuto la complessità della situazione da disciplinare, mentre la Commissione non aveva affermato che solo gli aspirapolvere presentavano difficoltà per quanto riguarda la simulazione del carico. Inoltre, il Tribunale non avrebbe motivato tale valutazione né consentito alle ricorrenti di esprimersi su tale questione.

155    La Commissione contesta la fondatezza di tale parte.

–       Giudizio della Corte

156    Il punto 92 della sentenza impugnata è così formulato:

«Tali difficoltà, proprie della tecnologia e delle modalità d’uso degli aspirapolvere, consentono inoltre di respingere l’argomento delle ricorrenti secondo cui la Commissione non si troverebbe di fronte a una situazione complessa, in quanto aveva già avuto modo di adottare, per l’etichettatura energetica, norme di prova che riflettono le normali condizioni d’uso degli apparecchi elettrici per uso domestico, quali forni, lavatrici, asciugatrici e scaldabagni».

157    Dai termini utilizzati dal Tribunale risulta, da un lato, che, con le considerazioni svolte in tale punto, esso intendeva rispondere a un argomento delle ricorrenti e, dall’altro, che si riferiva all’insieme dei rilievi che esso aveva esposto in precedenza, relativi alle particolarità che presentano gli aspirapolvere, in particolare per quanto riguarda la variabilità del carico del contenitore e la complessità dell’elaborazione di un metodo di prova che ne tenga conto pur essendo riproducibile, rispetto agli altri prodotti menzionati in detto punto.

158    In tal senso, il Tribunale non ha né statuito ultra petita né violato i diritti della difesa delle ricorrenti. Esso ha inoltre fornito sufficienti motivi di diritto per respingere il loro argomento.

159    Occorre quindi respingere questa settima parte del quarto motivo in quanto infondata.

 Sull’ottava parte del quarto motivo

–       Argomenti delle parti

160    L’ottava e ultima parte del quarto motivo verte sulla mancata risposta all’argomento delle ricorrenti secondo il quale il metodo di prova di cui alla clausola 5.9 della norma Cenelec era stato adottato dalla Commissione nell’ambito del regolamento n. 666/2013, mentre quest’ultima aveva respinto tale metodo nell’ambito del regolamento controverso. Le ricorrenti avrebbero sostenuto al riguardo che questi due regolamenti subordinavano i metodi di prova al medesimo requisito di validità scientifica, di modo che, adottando il metodo di prova di cui alla clausola 5.9 della norma Cenelec nel contesto del regolamento n. 666/2013, la Commissione ne aveva riconosciuto la validità scientifica. Ebbene, il Tribunale si sarebbe limitato a considerare che le ricorrenti non erano legittimate a stabilire un’analogia tra detti regolamenti, tenuto conto delle differenze esistenti tra le misurazioni di prestazione energetica e le prove di durata, e non avrebbe quindi risposto al loro argomento.

161    La Commissione contesta la fondatezza di tale parte.

–       Giudizio della Corte

162    Occorre ricordare che, al punto 82 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che, contrariamente a quanto sostenevano le ricorrenti, la questione della validità scientifica del metodo di prova di cui alla clausola 5.9 della norma Cenelec fosse irrilevante nel caso di specie. Con tali considerazioni, il Tribunale ha comunque risposto all’argomento delle ricorrenti come da esse presentato nell’ambito dell’impugnazione.

163    Di conseguenza, occorre respingere anche l’ottava parte del quarto motivo e, pertanto, tale motivo nel suo insieme.

 Sui motivi dal quinto al settimo, vertenti sullinosservanza della nozione di «violazione sufficientemente qualificata» nellambito della valutazione dellasserita violazione del principio di parità di trattamento, del principio di buona amministrazione e del dovere di diligenza nonché della libertà dimpresa

 Argomenti delle parti

164    Con i motivi dal quinto al settimo, le ricorrenti criticano le valutazioni del Tribunale secondo le quali le illegittimità dedotte a sostegno del loro ricorso per risarcimento danni diversi dalla violazione dell’articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2010/30 non costituiscono «violazioni sufficientemente qualificate». Tali illegittimità diverse sono, rispettivamente, la violazione del principio di parità di trattamento, la violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di diligenza nonché la violazione della libertà d’impresa.

165    La Commissione contesta la fondatezza di tali motivi.

 Giudizio della Corte

166    I tre motivi del ricorso per risarcimento danni relativi alle asserite violazioni dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione, del dovere di diligenza e della libertà d’impresa, quali descritti, rispettivamente, ai punti 102 e 109, al punto 113 e al punto 120 della sentenza impugnata, erano essenzialmente fondati sul fatto che la Commissione aveva deciso di ricorrere a un metodo di prova con contenitore vuoto, e non pieno, in violazione di un elemento essenziale della direttiva 2010/30, essendo tali altre violazioni conseguenze della violazione dell’articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, di tale direttiva. Esse derivavano quindi dallo stesso contesto di quello della violazione di quest’ultima disposizione.

167    Rispondendo a ciascuno di questi tre motivi, il Tribunale ha fatto riferimento, in particolare, a tutta o a parte della sua valutazione relativa alla violazione dell’articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2010/30, al termine della quale ha concluso che quest’ultima non costituiva una violazione sufficientemente qualificata di una disposizione del diritto dell’Unione, valutazione contestata invano nell’ambito dei primi quattro motivi della presente impugnazione.

168    Come risulta dai punti 50 e 51 della presente sentenza, la constatazione dell’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma del diritto dell’Unione preordinata a conferire diritti ai singoli dipende dagli elementi rilevanti alla luce del contesto in cui tale violazione è stata commessa.

169    Ebbene, nel caso di specie, poiché le circostanze invocate a sostegno dei motivi del ricorso per risarcimento danni su cui vertono i motivi dal quinto al settimo dell’impugnazione corrispondono alla scelta illegittima operata dalla Commissione nell’ambito del regolamento controverso, il contesto fattuale delle varie illegittimità contestate alla Commissione nel ricorso per risarcimento danni è essenzialmente lo stesso. Ne consegue che le valutazioni del Tribunale censurate nell’ambito dei presenti motivi, secondo le quali neppure le violazioni addebitate alla Commissione diverse dalla violazione dell’articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2010/30, ma che derivano da quest’ultima violazione, non erano sufficientemente qualificate, sono in ogni caso sufficientemente giustificate dalla sua conclusione secondo la quale la violazione dell’articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2010/30 non era sufficientemente qualificata.

170    Ne consegue che i motivi dal quinto al settimo devono essere respinti.

171    Di conseguenza, l’impugnazione dev’essere integralmente respinta.

 Sulle spese

172    Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è infondata la Corte statuisce sulle spese.

173    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché le ricorrenti sono risultate soccombenti nei loro motivi e la Commissione ha concluso per la loro condanna alle spese, occorre condannarle alle spese della presente impugnazione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      La Dyson Ltd e le altre quattordici ricorrenti si fanno carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.