Language of document : ECLI:EU:C:2024:19

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

11 gennaio 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Politica comune della pesca – Conservazione delle risorse – Totali ammissibili di catture (TAC) applicabili agli stock di merluzzo bianco ad ovest della Scozia e del mar Celtico, di merlano del mar d’Irlanda e di passera comune del mar Celtico meridionale – Regolamento (UE) 2020/123 – Allegato I A – TAC superiori a zero – Scadenza del periodo di applicazione – Accertamento di validità – Regolamento (UE) n. 1380/2013 – Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma – Obiettivo di raggiungere un tasso di sfruttamento che consenta di ottenere il rendimento massimo sostenibile (SMY) nel 2020, al più tardi, per tutti gli stock – Articoli 2, 3, 9, 10, 15 e 16 – Obiettivi socioeconomici e in materia occupazionale – Migliori pareri scientifici disponibili – Obbligo di sbarco – Pesca multispecifica – Specie a contingente limitante – Regolamento (UE) 2019/472 – Articoli da 1 a 5, 8 e 10 – Stock bersaglio – Catture accessorie – Misure correttive – Potere discrezionale»

Nella causa C‑330/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla High Court (Alta Corte, Irlanda), con decisione del 7 aprile 2022, pervenuta in cancelleria il 16 maggio 2022, nel procedimento

Friends of the Irish Environment CLG

contro

Minister for Agriculture, Food and the Marine,

Ireland,

Attorney General,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, Z. Csehi, M. Ilešič, I. Jarukaitis e D. Gratsias (relatore), giudici,

avvocato generale: T. Ćapeta

cancelliere: C. Strömholm, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 marzo 2023,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Friends of the Irish Environment CLG, da J. Devlin, SC, J. Kenny, BL, e F. Logue, solicitor;

–        per il Minister for Agriculture, Food and the Marine, l’Ireland e l’Attorney General, da M. Browne, A. Joyce, M. Lane e M. Tierney, in qualità di agenti, assistiti da D. Browne, BL, e C. Toland, SC;

–        per il Parlamento europeo, da I. Anagnostopoulou, E. Ni Chaoimh e I. Terwinghe, in qualità di agenti;

–        per il Consiglio dell’Unione europea, da F. Naert, A. Nowak-Salles e P. Pecheux, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da A. Dawes e A. Stobiecka-Kuik, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 giugno 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità dell’allegato I A del regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU 2020, L 25, pag. 1), alla luce dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 3, lettere c) e d), del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU 2013, L 354, pag. 22), in combinato disposto con gli articoli 9, 10, 15 e 16 del regolamento n. 1380/2013 nonché con gli articoli da 1 a 5, 8 e 10 del regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU 2019, L 83, pag. 1), nella parte in cui tale allegato ha fissato, per il 2020, i totali ammissibili di catture (TAC) per il merluzzo bianco (Gadus morhua), da un lato, nella zona 6a nonché nelle acque dell’Unione europea e nelle acque internazionali della zona 5b ad est di 12º 00 ′ O (COD/5BE6A) e, dall’altro, nelle zone 7b, 7c, da 7e a 7k e da 8 a 10 nonché nelle acque dell’Unione della zona del comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale (Copace) 34.1.1 (COD/7XAD 34), per il merlano (Merlangius merlangus) nella zona 7a (WHG/07A) e per la passera di mare (Pleuronectes platessa) nelle zone 7h, 7j e 7k (PLE/7HJK) (in prosieguo: i «TAC controversi»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, Friends of the Irish Environment CLG (in prosieguo: la «FIE»), un’organizzazione non governativa che opera in materia ambientale, e, dall’altro, il Minister for Agriculture, Food and the Marine (Ministro dell’agricoltura, dell’alimentazione e degli affari marittimi, Irlanda), l’Ireland (Irlanda) e l’Attorney General (procuratore generale, Irlanda), in merito alla legittimità dei pareri di gestione della pesca 15, 16, 19, 20, 23 e 24 emessi da tale Ministro per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020.

 Contesto normativo

 Diritto internazionale

3        L’articolo 61 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 (in prosieguo: la «convenzione sul diritto del mare»), intitolato «Conservazione delle risorse biologiche», enuncia i principi generali relativi alla conservazione delle risorse biologiche marine.

4        Tali principi generali sono applicati alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori in base all’accordo ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, firmato a New York il 4 agosto 1995 (in prosieguo: l’«accordo sulla conservazione e la gestione degli stock ittici»), in particolare in base al suo articolo 5.

 Diritto dellUnione

 Regolamento n. 1380/2013

5        I considerando da 5 a 8 del regolamento n. 1380/2013 enunciano quanto segue:

«(5) L’Unione è parte contraente della [convenzione sul diritto del mare], (...) [e] dell’accordo [sulla conservazione e la gestione degli stock ittici] (...).

(6)       Questi accordi internazionali prevedono, in particolare, obblighi di conservazione, compresi tra l’altro l’obbligo di adottare misure di conservazione e di gestione intese a mantenere o riportare le risorse marine a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (...) [e] l’obbligo di applicare su base generalizzata l’approccio precauzionale alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento degli stock ittici (...) La [politica comune della pesca (PCP)] dovrebbe perciò contribuire all’attuazione, da parte dell’Unione, dei suoi obblighi internazionali nel quadro di detti strumenti internazionali. (...)

(7) Nell’ambito del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002, l’Unione e i suoi Stati membri si sono impegnati a intervenire contro il costante declino di numerosi stock ittici. L’Unione dovrebbe pertanto migliorare la propria PCP al fine di garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine ricostituisca e mantenga, entro un lasso di tempo ragionevole, le popolazioni degli stock sfruttati al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. I tassi di sfruttamento dovrebbero essere raggiunti entro il 2015. Un ritardo rispetto a tale data dovrebbe essere autorizzato solo nei casi in cui rispettare il termine del 2015 comprometterebbe gravemente la sostenibilità sociale ed economica delle flotte da pesca interessate. Dopo il 2015, i tassi dovrebbero essere raggiunti il prima possibile e comunque non oltre il 2020. Qualora le informazioni scientifiche siano insufficienti per determinare tali livelli, si potrebbero prendere in considerazione parametri approssimativi.

(8)      Le decisioni gestionali relative al rendimento massimo sostenibile nella pesca multispecifica dovrebbero tenere conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock contemporaneamente in una pesca multispecifica, rispettando il rendimento massimo sostenibile, in particolare nei casi in cui le perizie scientifiche indichino che è estremamente difficile evitare il fenomeno delle “choke species” (specie la cui cattura è rigorosamente limitata) aumentando la selettività degli attrezzi da pesca impiegati. In tali casi è opportuno chiedere agli organismi scientifici appropriati di fornire un parere sui livelli adeguati di mortalità per pesca».

6        L’articolo 2 di tale regolamento, intitolato «Obiettivi», ai paragrafi da 1 a 3 e 5, prevede quanto segue:

«1.      La PCP garantisce che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell’approvvigionamento alimentare.

2.      La PCP applica alla gestione della pesca l’approccio precauzionale ed è volta a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

Per conseguire l’obiettivo consistente nel ricostituire gradualmente e mantenere le popolazioni degli stock ittici al di sopra di livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, il tasso di sfruttamento del rendimento massimo sostenibile deve essere ottenuto entro il 2015, ove possibile, e progressivamente al più tardi entro il 2020 per tutti gli stock.

3.      La PCP applica alla gestione della pesca l’approccio basato sugli ecosistemi al fine di garantire che le attività di pesca abbiano un impatto negativo ridotto al minimo sugli ecosistemi marini (...).

(...)

5.      La PCP provvede in particolare a:

a)       eliminare gradualmente i rigetti caso per caso e tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili, evitando e riducendo, per quanto possibile, le catture accidentali e facendo sì che, progressivamente, le catture vengano sbarcate;

(...)

c)      creare le condizioni necessarie per rendere il settore delle catture e della trasformazione e le attività a terra connesse alle attività di pesca economicamente redditizi e competitivi;

(...)

f)      contribuire ad offrire un equo tenore di vita a coloro che dipendono dalle attività di pesca, tenendo conto della pesca costiera e degli aspetti socioeconomici;

(...)».

7        Ai sensi dell’articolo 3 di detto regolamento, intitolato «Principi di buona governance»:

«La PCP si ispira ai seguenti principi di buona governance:

(...)

c)      definizione di misure conformi ai migliori pareri scientifici disponibili;

d)      prospettiva a lungo termine;

(...)».

8        L’articolo 4 del medesimo regolamento, intitolato «Definizioni», al paragrafo 1, recita:

«Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(...)

7)      “rendimento massimo sostenibile”: il rendimento di equilibrio teorico più elevato che può essere prelevato con continuità in media da uno stock alle condizioni ambientali esistenti medie senza provocare conseguenze significative per il processo di riproduzione;

(...)

14)      “stock”: una risorsa biologica marina presente in una zona di gestione determinata;

(...)

36)      “pesca multispecifica”: l’attività di pesca in cui è presente più di una specie ittica e laddove differenti specie siano catturabili nella stessa operazione di pesca;

(...)».

9        L’articolo 6 del regolamento n. 1380/2013, intitolato «Disposizioni generali», al paragrafo 2, prevede quanto segue:

«(...) Le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili (...)».

10      L’articolo 9 di tale regolamento, intitolato «Principi e obiettivi dei piani pluriennali», ai paragrafi da 1 a 3 e 5, è così formulato:

«1.      I piani pluriennali sono adottati in via prioritaria sulla base di pareri scientifici, tecnici ed economici e contengono misure di conservazione volte a ricostituire e mantenere gli stock ittici al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile conformemente all’articolo 2, paragrafo 2.

2.      Qualora non sia possibile determinare gli obiettivi specifici relativi al rendimento massimo sostenibile di cui all’articolo 2, paragrafo 2, a causa di dati insufficienti, i piani pluriennali prevedono misure basate sull’approccio precauzionale che garantiscano almeno un livello comparabile di conservazione degli stock in questione.

3.      I piani pluriennali riguardano (...):

(...)

b)      nel caso di pesca multispecifica, o qualora le dinamiche degli stock si intersechino, le attività di pesca che sfruttano diversi stock in una zona geografica interessata (...).

(...)

5.      I piani pluriennali possono contenere obiettivi e misure di conservazione specifici basati sull’approccio ecosistemico, al fine di affrontare problemi specifici delle attività di pesca multispecifica in relazione al conseguimento degli obiettivi stabiliti all’articolo 2, paragrafo 2, per svariati stock compresi nel piano qualora i pareri scientifici indichino che è impossibile aumentare la selettività. (...)».

11      L’articolo 10 di detto regolamento, intitolato «Contenuto dei piani pluriennali», al paragrafo 1, così dispone:

«Se del caso e fatte salve le rispettive competenze ai sensi del trattato, un piano pluriennale include:

(...)

b)      obiettivi coerenti con quelli fissati all’articolo 2 e con le disposizioni pertinenti degli articoli 6 e 9;

c)      obiettivi specifici quantificabili quali il tasso di mortalità per la pesca e/o la biomassa riproduttiva;

(...)».

12      L’articolo 15 del medesimo regolamento, intitolato «Obbligo di sbarco», ai paragrafi 1 e 9, è del seguente tenore:

«1.      Tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura (...) effettuate nel corso di attività di pesca nelle acque unionali o da pescherecci unionali al di fuori delle acque unionali in acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi (...) sono portate e mantenute a bordo dei pescherecci, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti, se del caso, (...) secondo il seguente calendario:

(...)

d)      al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2017 per le specie che definiscono le attività di pesca ed entro il 1o gennaio 2019 per tutte le altre specie (...)

(...)

9.      Per gli stock soggetti all’obbligo di sbarco, gli Stati membri possono avvalersi di una flessibilità interannuale fino al 10% degli sbarchi consentiti. A tal fine, uno Stato membro può autorizzare lo sbarco di quantitativi supplementari dello stock soggetto all’obbligo di sbarco a condizione che tali quantitativi non superino il 10% del contingente assegnatogli. (...)»

13      L’articolo 16 del regolamento n. 1380/2013, intitolato «Possibilità di pesca», ai paragrafi 2 e 4, così recita:

«2.      Quando è introdotto un obbligo di sbarco per uno stock ittico, le possibilità di pesca sono stabilite tenendo conto del passaggio da una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare gli sbarchi a una definizione delle possibilità di pesca volta ad evidenziare le catture basandosi sul fatto che per il primo anno e per quelli successivi non saranno più consentiti rigetti in mare di quello stock.

(...)

4.      Le possibilità di pesca sono assegnate conformemente agli obiettivi stabiliti all’articolo 2, paragrafo 2, e conformemente agli obiettivi specifici quantificabili, ai calendari e ai margini stabiliti ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, e all’articolo 10, paragrafo 1, lettere b) e c)».

 Regolamento 2019/472

14      L’articolo 1 del regolamento 2019/472, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», ai paragrafi 1 e 4, così dispone:

«1.      Il presente regolamento istituisce un piano pluriennale (...) per gli stock demersali elencati di seguito (...) presenti nelle acque occidentali (...) e per le attività di pesca che sfruttano tali stock:

(...)

4.      Il presente regolamento si applica anche alle catture accessorie effettuate nelle acque occidentali durante le attività di pesca degli stock elencati al paragrafo 1. (...)».

15      Ai sensi dell’articolo 2 del suddetto regolamento, intitolato «Definizioni»:

«Ai fini del presente regolamento (...), si applicano le seguenti definizioni:

1)      “acque occidentali”: le acque nordoccidentali [sottozone del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) 5 (esclusa la divisione 5a e unicamente le acque dell’Unione della divisione 5b), 6 e 7] e le acque sudoccidentali [sottozone CIEM 8, 9 e 10 (acque intorno alle Azzorre) e zone Copace 34.1.1 (...) (acque intorno a Madera e alle isole Canarie)];

2)      “intervallo FMSY”: un intervallo di valori fornito dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare quelli formulati dal CIEM (...), in cui tutti i livelli di mortalità per pesca compresi entro i limiti di tale intervallo danno luogo, a lungo termine, al rendimento massimo sostenibile (MSY), con un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali medie attuali, senza ripercussioni significative sul processo riproduttivo dello stock considerato. (...).

(...)

8)      “Blim”: il valore di riferimento della biomassa riproduttiva dello stock fornito dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare dal CIEM, o un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell’Unione o a livello internazionale, al di sotto del quale la capacità riproduttiva rischia di essere ridotta;

(...)».

16      L’articolo 3 del regolamento in parola, intitolato «Obiettivi», al paragrafo 1, è così formulato:

«Il piano contribuisce al conseguimento degli obiettivi della [PCP] enunciati all’articolo 2 del regolamento [n. 1380/2013], in particolare attraverso l’applicazione dell’approccio precauzionale alla gestione della pesca, ed è inteso a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie sfruttate al di sopra di livelli in grado di produrre l’MSY»

17      L’articolo 4 del medesimo regolamento, intitolato «Obiettivi specifici», al paragrafo 1, stabilisce quanto segue:

«I tassi-obiettivo di mortalità per pesca in linea con gli intervalli FMSY di cui all’articolo 2 sono raggiunti quanto prima e, in modo progressivamente incrementale, entro il 2020 per gli stock di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e sono successivamente mantenuti all’interno degli intervalli FMSY, conformemente al presente articolo.»

18      L’articolo 5 del regolamento 2019/472, intitolato «Gestione degli stock di catture accessorie», ai paragrafi da 1 a 3, così dispone:

«1.      Per gli stock di cui all’articolo 1, paragrafo 4, le misure di gestione, incluse se del caso le possibilità di pesca, sono stabilite tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili e sono in linea con gli obiettivi di cui all’articolo 3.

2. In assenza di informazioni scientifiche adeguate, gli stock di cui all’articolo 1, paragrafo 4, sono gestiti applicando l’approccio precauzionale in materia di gestione della pesca (...).

3.      A norma dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento [n. 1380/2013], la gestione della pesca multispecifica per gli stock di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento tiene conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock contemporaneamente rispettando l’MSY, in particolare quando ciò porta a una chiusura anticipata dell’attività di pesca».

19      L’articolo 8 del regolamento 2019/472, intitolato «Misure di salvaguardia», al suo paragrafo 2 dispone che, se, in particolare, la biomassa riproduttiva è inferiore al Blim, possono essere adottate misure correttive e, in particolare, è possibile sospendere la pesca diretta per lo stock o per l’unità funzionale considerati e ridurre adeguatamente le possibilità di pesca.

20      L’articolo 10 di detto regolamento, intitolato «Possibilità di pesca», al paragrafo 1, prevede quanto segue:

«Al momento dell’assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione a norma dell’articolo 17 del regolamento [n.1380/2013], gli Stati membri tengono conto della composizione probabile delle catture effettuate dai pescherecci che partecipano alle attività di pesca multispecifica».

 Regolamento 2020/123

21      I considerando 7, 8, da 16 a 18 e 26 del regolamento 2020/123 così recitano:

«(7) Per alcuni stock il parere scientifico del CIEM ha raccomandato l’assenza di catture. Se i TAC relativi a tali stock fossero fissati al livello indicato nei pareri scientifici, l’obbligo di sbarcare tutte le catture, comprese le catture accessorie di tali stock, nelle attività di pesca multispecifica darebbe luogo al fenomeno delle cosiddette “specie a contingente limitante (choke species)”. Per raggiungere il giusto equilibrio tra la necessità di proseguire le attività di pesca, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero altrimenti verificarsi, e la necessità di conseguire un buono stato biologico di tali stock, tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un’attività di pesca multispecifica e rispettare nel contempo il rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield MSY), è opportuno stabilire TAC specifici per le catture accessorie di tali stock. È opportuno che il livello di tali TAC sia fissato in modo da ridurre la mortalità degli stock considerati e incentivare il miglioramento della selettività e la prevenzione. Al fine di garantire, nella misura del possibile, l’utilizzo delle possibilità di pesca nelle attività di pesca multispecifica a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento [n. 1380/2013], è opportuno istituire una riserva comune per lo scambio di contingenti per gli Stati membri sprovvisti di contingenti per coprire le catture accessorie inevitabili.

(8)      Per ridurre le catture degli stock per i quali sono fissati TAC di catture accessorie, è opportuno che le possibilità di pesca per le attività in cui sono catturati pesci di tali stock siano fissate a livelli che contribuiscano a riportare la biomassa degli stock vulnerabili a livelli sostenibili. È inoltre opportuno istituire misure tecniche e di controllo strettamente connesse alle possibilità di pesca al fine di evitare rigetti illeciti.

(...)

(16) Conformemente all’articolo 8 del piano pluriennale per le acque occidentali, quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del piano stesso è inferiore al Blim, devono essere adottate ulteriori misure correttive per assicurare un rapido ritorno dello stock a livelli superiori a quello in grado di produrre l’MSY. In particolare, tali misure correttive possono comprendere la sospensione della pesca diretta dello stock in questione e una riduzione adeguata delle possibilità di pesca per tali stock e/o altri stock nelle attività di pesca in cui sono praticate catture accessorie di merluzzo bianco o merlano.

(17) Nel suo parere il CIEM ha indicato che gli stock di merluzzo bianco e merlano nel Mar Celtico sono al di sotto del Blim. Pertanto, è opportuno che per tali stock siano adottate ulteriori misure correttive. (...) Per quanto riguarda il merlano nel Mar Celtico, è opportuno che tali misure consistano in modifiche tecniche delle caratteristiche degli attrezzi per ridurre le catture accessorie di merlano, che siano funzionalmente connesse alle possibilità di pesca per le attività in cui tali specie sono catturate.

(18)       Nell’ambito delle possibilità di pesca per il 2019 sono state adottate misure correttive per il merluzzo bianco del Mar Celtico. In tale occasione, il TAC per questo stock è stato riservato esclusivamente alle catture accessorie. Tuttavia, poiché lo stock è inferiore al Blim, è opportuno adottare ulteriori misure correttive per portare lo stock al di sopra del livello in grado di produrre l’MSY, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del piano pluriennale per le acque occidentali. Tali misure migliorerebbero la selettività rendendo obbligatorio l’uso di attrezzi con livelli inferiori di catture accessorie di merluzzo bianco nelle zone in cui le catture di merluzzo bianco sono significative, riducendo così la mortalità per pesca dello stock nelle attività di pesca multispecifica. Il livello del TAC dovrebbe essere fissato in modo da evitare una chiusura prematura della pesca all’inizio del 2020. Inoltre, il TAC dovrebbe essere tale da evitare potenziali rigetti, il che potrebbe compromettere la raccolta dei dati e la valutazione scientifica dello stock. La fissazione del TAC a 805 tonnellate garantirebbe un aumento considerevole della biomassa riproduttiva dello stock nel 2020 di almeno il 100%, al fine di garantire un rapido ritorno dello stock a livelli in grado di produrre l’MSY (Btrigger).

(...)

(26)      (...) [D]ato che la biomassa degli stock di (...) COD/5BE6A, (...) WHG/07A e PLE/7HJK è inferiore [al] Blim e nel 2020 sono consentite unicamente catture accessorie e attività di pesca a scopo scientifico, gli Stati membri si sono impegnati a non applicare, per questi stock nel 2020 l’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento [n. 1380/2013] in modo che tali catture nel 2020 non superino i TAC fissati».

22      L’articolo 5 del regolamento 2020/123, intitolato «TAC e loro ripartizione», al paragrafo 1, così dispone:

«I TAC per i pescherecci dell’Unione operanti nelle acque dell’Unione o in determinate acque non appartenenti all’Unione e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni a essi funzionalmente collegate, sono fissati nell’allegato I».

23      L’articolo 8 di tale regolamento, intitolato «Meccanismo di scambio di contingenti per i TAC relativi alle catture accessorie inevitabili con riguardo all’obbligo di sbarco», ai paragrafi da 1 a 3, prevede quanto segue:

«1.      Per tenere conto dell’introduzione dell’obbligo di sbarco e per mettere dei contingenti a disposizione di quegli Stati membri che, per talune catture accessorie, ne sono sprovvisti, il meccanismo di scambio di contingenti definito nei paragrafi 2-5 del presente articolo si applica ai TAC di cui all’allegato IA.

2.      Il 6% di ciascun contingente proveniente dai TAC per il merluzzo bianco nel Mar Celtico, per il merluzzo bianco a ovest della Scozia, per il merlano nel Mare d’Irlanda e per la passera di mare nelle divisioni CIEM 7h, 7j e 7k, (...) attribuiti a ciascuno Stato membro, sono resi disponibili all’interno di una riserva comune per lo scambio di contingenti, aperta a partire dal 1o gennaio 2020. Gli Stati membri sprovvisti di contingenti dispongono di un accesso esclusivo alla riserva comune di contingenti fino al 31 marzo 2020.

3.      I quantitativi prelevati dalla riserva comune non possono essere scambiati o riportati all’anno successivo. Dopo il 31 marzo 2020, i quantitativi non utilizzati sono restituiti agli Stati membri che hanno inizialmente contribuito alla riserva comune per lo scambio di contingenti».

24      L’articolo 13 di detto regolamento, intitolato «Misure correttive per il merluzzo bianco e il merlano nel Mar Celtico», impone diverse misure volte a migliorare la selettività delle reti a strascico e delle sciabiche utilizzate in più zone del Mar Celtico dai pescherecci le cui catture sono costituite per almeno il 20% da eglefino. Tali pescherecci non possono pescare in tali zone a meno che non si avvalgano di attrezzi che presentano determinate caratteristiche tecniche, in particolare requisiti minimi relativi alle dimensioni di maglia del sacco, menzionati nel suddetto articolo. Tali norme non si applicano tuttavia ai pescherecci le cui catture accessorie di merluzzo bianco non superino l’1,5%, come valutate dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Inoltre, i pescherecci dell’Unione possono utilizzare un attrezzo altamente selettivo alternativo a quelli elencati al predetto articolo che, secondo uno studio scientifico valutato dallo CSTEP, presenta caratteristiche tecniche che consentono di mantenere le catture di merluzzo bianco al di sotto dell’1%.

25      L’allegato IA del regolamento 2020/123 fissa, per l’Unione, i TAC controversi, rispettivamente a 1 279 tonnellate per il merluzzo bianco (Gadus morhua) nella zona 6a, nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali della zona 5b ad est di 12º 00 ′ O (COD/5BE6A), a 805 tonnellate per la stessa specie nelle zone 7b, 7c, da 7e a 7k e da 8 a 10 nonché nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 (COD/7XAD 34), a 721 tonnellate per il merlano (Merlangius merlangus) nella zona 7a (WHG/07A) e a 67 tonnellate per la passera di mare (Pleuronectes platessa) nelle zone 7h, 7j e 7k (PLE/7HJK). Nel suddetto allegato IA si precisa che tali TAC riguardano esclusivamente le catture accessorie di merluzzo bianco, merlano e passera di mare nelle attività di pesca di altre specie e che non è autorizzata alcuna pesca diretta di tali specie nell’ambito del contingente assegnato a ciascuno Stato membro.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

26      In seguito all’adozione del regolamento 2020/123, il Ministro dell’agricoltura, dell’alimentazione e degli affari marittimi ha emesso, in particolare, i pareri di gestione della pesca 15 e 16 per il mese di aprile 2020, 19 e 20 per il mese di maggio 2020, nonché 23 e 24 per il mese di giugno 2020. Tali pareri fissano, per gli stock interessati dai TAC controversi, limiti di cattura superiori a zero, esclusivamente a titolo di cattura accessoria.

27      Con ricorso depositato il 17 giugno 2020 dinanzi alla High Court (Alta Corte, Irlanda), giudice del rinvio, la FIE ha chiesto a quest’ultima, in particolare, di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale relativa alla validità del regolamento 2020/123 e di emettere un’ordinanza di annullamento, in sostanza, dei summenzionati pareri di gestione della pesca.

28      Nell’ambito di tale ricorso, la FIE solleva un’eccezione di illegittimità del regolamento 2020/123, vertente sul fatto che, fissando i TAC controversi a livelli superiori a zero, il Consiglio dell’Unione europea non ha tenuto conto dei pareri del CIEM che raccomandano, al fine di ottenere l’MSY, catture pari a zero per gli stock di merluzzo bianco ad ovest della Scozia e del Mar Celtico, di merlano del Mare d’Irlanda e di passera di mare del Mar Celtico meridionale, ai quali si applicano i suddetti TAC. Il Consiglio avrebbe pertanto violato le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 1380/2013, il quale prevede, in particolare, che il tasso di sfruttamento degli stock ittici che consente di ottenere l’MSY sarà raggiunto per tutti gli stock entro il 2020.

29      Le parti convenute nel procedimento principale sostengono, mediante eccezione, che detto ricorso è ipotetico, in quanto il regolamento 2020/123 non è più in vigore ed è stato sostituito dai regolamenti che fissano i TAC per il 2021 e il 2022. Di conseguenza, esse ritengono che il giudice del rinvio non dovrebbe né porre questioni pregiudiziali né esaminare il ricorso citato.

30      Nel merito, tali parti fanno valere che il regolamento n. 1380/2013 deve essere letto in combinato disposto con il regolamento 2019/472 e che ne risulta che, per adottare il regolamento 2020/123, il Consiglio ha dovuto procedere a una valutazione complessa di una questione contenente molteplici parametri da prendere in considerazione, quali gli effetti socioeconomici delle misure previste nonché la difficoltà inerente alla pesca multispecifica, relativamente al fatto che si può attingere ad una specie particolare a titolo di cattura accessoria nell’ambito di attività di pesca dirette ad altre specie.

31      In primo luogo, il giudice del rinvio ritiene di essere tenuto ad esaminare il ricorso di cui è investito. A tal riguardo, esso considera, in particolare, da un lato, che la durata limitata di validità del regolamento 2020/123 e dei pareri di gestione della pesca di cui trattasi osterebbe, in caso contrario, alla contestazione di questi ultimi dinanzi ai giudici irlandesi e che, dall’altro, la questione che si pone nel caso di specie può essere sollevata in controversie future riguardanti regolamenti analoghi.

32      In secondo luogo, il giudice del rinvio ritiene che, alla luce dei criteri fissati dalla sentenza del 22 ottobre 1987, Foto-Frost (314/85, EU:C:1987:452), esso sia tenuto a presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale.

33      Anzitutto, esso osserva che la principale questione di diritto che deve essere risolta nel caso di specie è se l’obiettivo di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 1380/2013 si traduca in un obbligo imperativo globale che il Consiglio deve rispettare in sede di determinazione dei TAC per l’anno 2020 o se, come sostenuto dalle parti convenute nel procedimento principale, si tratti soltanto di uno degli obiettivi che il Consiglio deve prendere in considerazione, alla stregua di un’ampia serie di aspetti sia scientifici che economici.

34      Il giudice del rinvio afferma poi di condividere il parere delle parti convenute nel procedimento principale secondo cui il Consiglio doveva tener conto, nell’ambito della fissazione dei TAC, di un certo numero di aspetti aventi ripercussioni economiche, in particolare sulle comunità costiere dipendenti dai redditi della pesca, quali le catture accessorie nell’ambito della pesca multispecifica e il fenomeno delle «specie a contingente limitante», nonché l’applicazione dell’obbligo di sbarco a tutte le specie catturate, comprese quelle cui non puntano le attività di pesca.

35      Tuttavia, esso ritiene che i pareri emessi dal CIEM nel 2019, che raccomandano un livello di catture pari a zero per gli stock menzionati al punto 28 della presente sentenza, al fine di garantire livelli di sfruttamento che consentissero di ottenere l’MSY nel 2020, costituissero i migliori pareri scientifici disponibili alla data di adozione del regolamento 2020/123.

36      Peraltro, ad avviso del giudice del rinvio, l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 1380/2013 non contiene alcuna norma specifica né deroga per le catture accessorie. Esso ne deduce che tale disposizione imponeva al Consiglio, al fine di garantire tassi di sfruttamento che consentissero di ottenere l’MSY per tutti gli stock entro il 2020, di fissare i TAC conformemente ai pareri del CIEM di cui al punto precedente.

37      Inoltre, il giudice del rinvio ritiene che i TAC controversi non possano essere giustificati dall’argomento relativo al loro effetto minimo, dal momento che, come risulta dagli elementi di prova dedotti dinanzi ad esso, tali TAC rappresentavano rispettivamente il 62% e il 54% della biomassa riproduttiva di merluzzo bianco in ciascuna delle zone interessate e il 52% di tale biomassa per quanto riguarda il merlano.

38      Infine, esso ritiene che l’obiettivo dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 1380/2013 costituisca non un «semplice obiettivo ambizioso, bensì, al contrario, un obiettivo centrale della PCP, con rango elevato. Pertanto, il rispetto di tale obiettivo si imporrebbe ai piani pluriennali e alle possibilità di pesca, rispettivamente contemplati all’articolo 9 e all’articolo 16, paragrafo 4, di tale regolamento.

39      Alla luce di tutte le considerazioni suesposte, il giudice del rinvio nutre seri dubbi quanto alla validità del regolamento 2020/123.

40      È in tali circostanze che la High Court (Alta Corte) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se, nelle circostanze in cui il regolamento [2020/123] è stato sostituito e/o le misure nazionali di trasposizione sono scadute, sia necessario sottoporre la presente domanda di pronuncia pregiudiziale.

2)      Se l’allegato IA del regolamento [2020/123] sia invalido, alla luce degli scopi e degli obiettivi del regolamento [n.1380/2013], e, in particolare, del suo articolo 2, paragrafi 1 e 2, ivi compresi l’obiettivo di cui all’articolo 2, paragrafo 2, seconda frase, e dei principi di buona governance di cui all’articolo 3, lettere c) e d), del predetto regolamento (compresa la misura in cui esso si applica agli stock per i quali è richiesto un approccio precauzionale), in combinato disposto con gli articoli 9, 10, 15 e 16 del medesimo regolamento e i relativi considerando, e gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 10 del regolamento [2019/472], in quanto i [TAC]) fissati dal regolamento [2020/123] non seguono il parere che suggerisce zero catture per l’[MSY] emesso dal [CIEM] per determinate specie».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla ricevibilità

41      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, vertente sulla validità del regolamento 2020/123, sia necessaria sebbene tale regolamento e le misure nazionali di esecuzione di quest’ultimo, in esame nel procedimento principale, non siano più applicabili. Esso invita quindi, in sostanza, la Corte a pronunciarsi sulla ricevibilità di tale domanda.

42      A tal riguardo, le parti convenute nel procedimento principale sostengono che detta domanda è irricevibile. A loro avviso, da un lato, vista la scadenza del periodo di applicazione del regolamento 2020/123 e dei pareri di gestione della pesca di cui trattasi nel procedimento principale, le questioni sollevate in tale causa presentano carattere ipotetico, ai sensi della giurisprudenza della Corte. D’altro lato, esse fanno valere che, rispondendo alle summenzionate questioni, la Corte procederebbe alla valutazione della validità del regolamento 2020/123 oltre il termine di due mesi previsto all’articolo 263 TFUE e che essa sarebbe privata di tutti gli elementi di fatto necessari alla sua risposta, di cui avrebbe disposto nell’ambito di un ricorso fondato su tale articolo.

43      Da una giurisprudenza costante della Corte emerge che, quando una questione concernente la validità di un atto adottato dalle istituzioni dell’Unione è sollevata dinanzi ad un giudice nazionale, spetta a quest’ultimo giudicare se una decisione pregiudiziale su tale punto sia necessaria per pronunciare la sua sentenza e, pertanto, chiedere alla Corte di statuire su tale questione. Di conseguenza, qualora le questioni sollevate dal giudice nazionale riguardino la validità di una norma di diritto dell’Unione, in via di principio, la Corte è tenuta a statuire (sentenza del 28 marzo 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

44      Pertanto, la Corte può rifiutarsi di statuire su una questione pregiudiziale di validità solo qualora, in particolare, non siano rispettati i requisiti relativi al contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale di cui all’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte o appaia in modo manifesto che l’esame della validità di una norma dell’Unione, chiesto dal giudice nazionale, non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto della causa principale, oppure qualora il problema sia di natura ipotetica (v., in tal senso, sentenza del 28 marzo 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

45      In particolare, tenuto conto dello spirito di cooperazione che deve presiedere al funzionamento del rinvio pregiudiziale e conformemente all’articolo 94, lettera c), di tale regolamento, è essenziale che il giudice nazionale esponga, nella sua decisione di rinvio, le ragioni precise che lo hanno indotto a interrogarsi sulla validità di talune disposizioni del diritto dell’Unione e i motivi di invalidità che ritiene possano essere accolti (v., in tal senso, sentenze del 10 gennaio 2006, IATA e ELFAA, C‑344/04, EU:C:2006:10, punto 31, e del 4 maggio 2016, Pillbox 38, C‑477/14, EU:C:2016:324, punti 24 e 25 nonché giurisprudenza ivi citata).

46      A tal riguardo, come risulta dalla motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio ritiene, alla luce della giurisprudenza nazionale, di essere tenuto ad esaminare il ricorso nel procedimento principale, sebbene il regolamento 2020/123 e i pareri di gestione della pesca contestati nell’ambito di detto ricorso non siano più applicabili. In particolare, esso ritiene che il carattere temporaneo di tali atti renda impossibile la loro contestazione nel corso della loro durata limitata di validità.

47      Orbene, in primo luogo, non spetta alla Corte rimettere in discussione la valutazione, da parte del giudice del rinvio, della ricevibilità del ricorso nel procedimento principale, che rientra, nell’ambito del procedimento di rinvio pregiudiziale, nella competenza del giudice nazionale. Nel caso di specie, il giudice del rinvio ha respinto le eccezioni di irricevibilità sollevate dinanzi ad esso dalle parti convenute nel procedimento principale e vertenti sul carattere ipotetico di tale ricorso, ai sensi del diritto nazionale. Inoltre, la circostanza che il periodo di applicazione dei pareri di gestione della pesca oggetto del ricorso nel procedimento principale sia scaduto non osta a che la Corte statuisca su una questione pregiudiziale se tale ricorso è consentito dal diritto nazionale e detta questione corrisponde ad una necessità oggettiva per la soluzione della controversia di cui il giudice del rinvio è regolarmente investito (v., in tal senso, sentenze del 10 dicembre 2018, Wightman e a., C‑621/18, EU:C:2018:999, punti 30 e 31 nonché giurisprudenza ivi citata).

48      In secondo luogo, per quanto riguarda la scadenza del periodo di applicazione dei TAC controversi, è sufficiente rilevare, anzitutto, che i pareri di gestione della pesca contestati nell’ambito del ricorso nel procedimento principale sono stati adottati sulla base dei suddetti TAC, poi, che questi ultimi erano in vigore alla data di adozione di tali pareri e, infine, che la loro invalidità è invocata, in via incidentale, a sostegno di detto ricorso. Ne consegue che la scadenza del periodo di applicazione dei suddetti TAC non può rendere irricevibile una questione relativa alla validità di questi ultimi, in quanto siffatta questione corrisponde ad una necessità oggettiva per la soluzione della controversia di cui il giudice del rinvio è regolarmente investito.

49      Tali considerazioni non possono essere rimesse in discussione dall’argomento delle parti convenute nel procedimento principale, secondo cui la Corte procederebbe in tal modo alla valutazione della validità del regolamento 2020/123 oltre il termine di due mesi previsto all’articolo 263 TFUE e senza disporre di tutti gli elementi di fatto necessari alla sua risposta, di cui essa avrebbe beneficiato nell’ambito di un ricorso di annullamento.

50      Infatti, è sufficiente ricordare che è inerente al sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti istituito dal Trattato FUE, da un lato, ai suoi articoli 263 e 277 e, dall’altro, al suo articolo 267, che i singoli abbiano, nel contesto di un ricorso proposto dinanzi a un giudice nazionale, il diritto di contestare la legittimità di disposizioni contenute in atti dell’Unione su cui si fonda una decisione o un atto nazionale adottato nei loro confronti, eccependone l’invalidità, e di indurre tale giudice, che non è competente a constatare esso stesso una siffatta invalidità, ad interrogare al riguardo la Corte mediante una questione pregiudiziale, a meno che essi abbiano senza alcun dubbio disposto del diritto di proporre un ricorso contro dette disposizioni sulla base dell’articolo 263 TFUE e non si siano avvalsi di tale diritto entro i termini impartiti (sentenza del 28 marzo 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, punti 66 e 67 e giurisprudenza ivi citata). Orbene, non risulta che la FIE sarebbe stata senz’altro legittimata a proporre un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE contro i TAC controversi, circostanza che le parti convenute nel procedimento principale non contestano.

51      In terzo luogo, come illustrato ai punti da 35 a 38 della presente sentenza, nella decisione di rinvio, il giudice del rinvio ha esposto, con tutta la precisione richiesta, le ragioni per le quali nutre seri dubbi sulla validità dei TAC controversi, poiché questi ultimi non rispetterebbero i pareri del CIEM, raccomandando un livello di catture pari a zero per gli stock menzionati al punto 28 della presente sentenza. Pertanto, il giudice del rinvio ha fornito alla Corte le informazioni necessarie sulle ragioni per le quali considera la domanda di pronuncia pregiudiziale pertinente per la soluzione della controversia di cui è investito.

52      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve considerare che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

 Sulla seconda questione

53      Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’allegato I A del regolamento 2020/123 sia valido nella parte in cui, per il 2020, ha fissato i TAC controversi al di sopra del livello di catture pari a zero raccomandato dai pareri del CIEM emessi nel 2019 per gli stock di merluzzo bianco ad ovest della Scozia e del Mar Celtico, di merlano del Mare d’Irlanda e di passera di mare comune del Mar Celtico meridionale (in prosieguo: i «pareri di non effettuare catture del CIEM»), alla luce degli obiettivi della PCP, di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1380/2013, in particolare di quello menzionato all’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, di tale regolamento, nonché dei principi di buona governance di detta politica, in particolare quelli sanciti all’articolo 3, lettere c) e d), di detto regolamento, e tenuto conto degli articoli 9, 10, 15 e 16 del medesimo regolamento e degli articoli da 1 a 5, 8 e 10 del regolamento 2019/472.

54      Come emerge dai punti 35, 36 e 38 della presente sentenza, i dubbi nutriti dal giudice del rinvio in merito alla validità dei TAC controversi si basano essenzialmente su due considerazioni. Da un lato, a suo giudizio, i regolamenti n. 1380/2013 e 2019/472 devono essere interpretati nel senso che l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 1380/2013 imponeva al Consiglio un obbligo chiaro e senza deroghe di fissare i TAC controversi conformemente ai migliori pareri scientifici disponibili al fine di raggiungere, per tutti gli stock, compresi quelli oggetto di tali TAC, tassi di sfruttamento che consentissero di ottenere l’MSY nel 2020, al più tardi. D’altro canto, esso ritiene che i pareri del CIEM di non effettuare catture costituissero, nel caso di specie, i migliori pareri scientifici disponibili, ai sensi, in particolare, dell’articolo 3, lettera c), del regolamento n. 1380/2013.

55      Pertanto, spetta alla Corte esaminare, da un lato, in quale misura il potere discrezionale del Consiglio, nell’ambito della determinazione dei TAC controversi, fosse limitato dall’obiettivo enunciato all’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1380/2013 nonché dai pareri di non effettuare catture del CIEM e, dall’altro, se il Consiglio non abbia, nella fattispecie, ecceduto i limiti del suo potere discrezionale.

 Sui limiti del potere discrezionale del Consiglio per fissare i TAC controversi

56      Occorre preliminarmente rammentare che, come emerge dalla formulazione dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE, il Parlamento europeo e il Consiglio sono tenuti ad adottare, secondo la procedura legislativa ordinaria, segnatamente, le «disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell’agricoltura e della pesca», mentre, ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, il Consiglio, su proposta della Commissione europea, adotta «le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca».

57      Va anche ricordato che, per giurisprudenza della Corte, misure che implicano una scelta politica riservata al legislatore dell’Unione in ragione del loro carattere necessario al perseguimento degli obiettivi afferenti alle politiche comuni dell’agricoltura e della pesca devono essere fondate sull’articolo 43, paragrafo 2, TFUE, mentre l’adozione delle misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, conformemente all’articolo 43, paragrafo 3, TFUE non rende necessario effettuare una scelta siffatta, poiché tali misure rivestono un carattere principalmente tecnico e si suppone siano prese per dare esecuzione a disposizioni adottate sulla base dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE (v., in tal senso, sentenze del 26 novembre 2014, Parlamento e Commissione/Consiglio, C‑103/12 e C‑165/12, EU:C:2014:2400, punto 50, nonché del 1° dicembre 2015, Parlamento e Commissione/Consiglio, C‑124/13 e C‑125/13, EU:C:2015:790, punti 48 e 50).

58      Inoltre, secondo la stessa giurisprudenza, i paragrafi 2 e 3 dell’articolo 43 TFUE perseguono finalità diverse e hanno ciascuno uno specifico ambito di applicazione cosicché possono essere utilizzati separatamente per fondare l’adozione di misure determinate nell’ambito della PCP, fermo restando che il Consiglio, allorché adotta atti sul fondamento dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, deve agire rispettando i limiti delle sue competenze nonché, eventualmente, il contesto normativo già stabilito dal legislatore dell’Unione in applicazione dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 1° dicembre 2015, Parlamento e Commissione/Consiglio, C‑124/13 e C‑125/13, EU:C:2015:790, punto 58).

59      Nel caso di specie, il contesto normativo pertinente istituito dal legislatore dell’Unione è costituito, da un lato, dal regolamento n. 1380/2013, che fissa il quadro generale della PCP, e, dall’altro, dal regolamento 2019/472, che ha istituito un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti nonché per le attività di pesca che sfruttano tali stock (in prosieguo: il «piano pluriennale per le acque occidentali»). Per quanto riguarda l’ambito di applicazione di quest’ultimo regolamento, l’articolo 1, paragrafi 1 e 4, di quest’ultimo prevede che esso riguarda sia gli stock elencati in tale paragrafo 1 sia le catture accessorie effettuate nelle acque occidentali durante la pesca di tali stock. Orbene, come si evince dai termini dell’allegato IA del regolamento 2020/123, i TAC controversi si applicano a stock che sono oggetto unicamente di catture accessorie e che si trovano nelle zone di pesca degli stock elencati all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento 2019/472. Spettava pertanto al Consiglio fissare tali TAC nel rispetto non soltanto delle disposizioni del regolamento n. 1380/2013, ma anche di quelle del regolamento 2019/472.

60      Per quanto riguarda, in primo luogo, il regolamento n. 1380/2013, occorre rilevare che l’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, di quest’ultimo enuncia il principio secondo cui la PCP «applica alla gestione della pesca l’approccio precauzionale» e indica che tale politica «è volta a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre l’[MSY]».

61      Infatti, come enunciato dal considerando 6 di tale regolamento, la PCP deve consentire all’Unione di adempiere agli obblighi che le incombono in virtù della convenzione sul diritto del mare e dell’accordo sulla conservazione e la gestione degli stock ittici, di cui è parte contraente, in materia di conservazione, gestione e sfruttamento degli stock ittici.

62      In particolare, come si evince dal considerando 7 di detto regolamento e come sottolineato dall’avvocato generale, in sostanza, ai paragrafi 25 e 26 delle sue conclusioni, l’adozione di quest’ultimo mira a contrastare il «costante declino di numerosi stock ittici» e a «migliorare» la PCP riorientandola verso l’obiettivo della sostenibilità a lungo termine delle attività di pesca, in particolare «al fine di garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine» ricostituisca e mantenga, «entro un lasso di tempo ragionevole», le popolazioni degli stock sfruttati al di sopra dei livelli in grado di produrre l’MSY.

63      Più precisamente, «per conseguire [tale] obiettivo», l’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1380/2013 prevede che «il tasso di sfruttamento dell’[MSY] debba essere ottenuto entro il 2015, ove possibile, e progressivamente al più tardi entro il 2020 per tutti gli stock».

64      Dalla formulazione di tale disposizione risulta che, sebbene esista un certo margine per la fissazione di un tasso di sfruttamento che consenta di ottenere l’MSY tra il 2015 e il 2020, per contro, come sottolineano le espressioni «al più tardi» e «tutti gli stock», il termine per il conseguimento di tale obiettivo scade, in linea di principio, nel 2020, e ciò per tutte le risorse biologiche presenti nelle zone di gestione coperte dalla PCP, conformemente alla definizione della nozione di «stock» di cui all’articolo 4, punto 14, del regolamento di cui trattasi.

65      Tuttavia, anzitutto, detta disposizione deve essere interpretata alla luce dell’articolo 2 del regolamento n. 1380/2013 nel suo insieme, il quale esige, al suo paragrafo 1, che la PCP garantisca che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale a lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi diretti a conseguire benefici a livello economico, sociale e occupazionale nonché a contribuire alla sicurezza dell’approvvigionamento alimentare. Tra questi ultimi obiettivi figurano, all’articolo 2, paragrafo 5, lettere c) e f), di detto regolamento, quello di creare le condizioni necessarie per rendere il settore delle catture e della trasformazione e le attività a terra connesse alle attività di pesca economicamente redditizi e competitivi, e quello di contribuire ad offrire un equo tenore di vita a coloro che dipendono dalle attività di pesca, tenendo conto della pesca costiera e degli aspetti socioeconomici.

66      Peraltro, dal medesimo articolo 2, letto nel suo insieme, risulta altresì che la sostenibilità, a lungo termine, sul piano ambientale delle attività di pesca implica non solo la fissazione di tassi di sfruttamento delle specie che consentano di ottenere l’MSY, ma anche, conformemente al suo paragrafo 3, di ridurre al minimo gli effetti negativi di tali attività sull’ecosistema marino e, in particolare, come indicato al paragrafo 5, lettera a), di eliminare gradualmente i rigetti caso per caso e tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili, evitando e riducendo, per quanto possibile, le catture accidentali e facendo sì che, progressivamente, le catture vengano sbarcate.

67      Occorre poi rilevare che, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 1380/2013, i piani pluriennali includono, in particolare, obiettivi coerenti con quelli fissati, tra l’altro, all’articolo 2 e alle pertinenti disposizioni dell’articolo 9 di tale regolamento, nonché obiettivi specifici quantificabili quali il tasso di mortalità per pesca.

68      A tal riguardo, occorre rilevare che l’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento in esame dispone che i piani pluriennali adottati sulla base dell’articolo 9, paragrafo 1, dello stesso regolamento possono prevedere obiettivi e misure di conservazione specifici basati sull’approccio ecosistemico, al fine di affrontare problemi specifici delle attività di pesca multispecifica in relazione al conseguimento degli obiettivi stabiliti all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 1380/2013 per svariati stock compresi nel piano qualora i pareri scientifici indichino che è impossibile aumentare la selettività.

69      Tale articolo 9, paragrafo 5, deve essere letto alla luce del considerando 8 del suddetto regolamento, il quale indica che «le decisioni gestionali relative all’[MSY] nella pesca multispecifica» devono «tenere conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock contemporaneamente in una pesca [del genere], rispettando l’[MSY], in particolare nei casi in cui le perizie scientifiche indichino che è estremamente difficile evitare il fenomeno delle “choke species” (specie la cui cattura è rigorosamente limitata) aumentando la selettività degli attrezzi da pesca impiegati». Il fatto che il legislatore dell’Unione abbia ritenuto necessario apportare tali precisazioni, immediatamente dopo aver enunciato, al considerando 7 di tale regolamento, l’obiettivo di riportare tutti gli stock al livello dell’MSY entro il 2020, al più tardi, sottolinea la sua intenzione di non escludere la possibilità di adeguare tale obiettivo nei casi in cui esso non possa essere raggiunto contemporaneamente per tutti gli stock di una pesca multispecifica.

70      Infatti, come esposto, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 8 delle sue conclusioni, nel caso delle attività di pesca multispecifica, ai sensi dell’articolo 4, punto 36, del regolamento n. 1380/2013, vale a dire attività di pesca in cui specie diverse possono essere catturate insieme nel corso di una stessa operazione di pesca, gli stock per i quali il contingente assegnato è pari a zero o esaurito più rapidamente possono avere un effetto «limitante», costringendo i pescherecci a cessare qualsiasi operazione prima che siano raggiunti i contingenti assegnati per le altre specie, in particolare quelle cui tali operazioni avevano puntato. Tale fenomeno è accentuato dall’obbligo di sbarco, istituito dall’articolo 15 di tale regolamento, che impone la conservazione a bordo, la registrazione e l’imputazione ai contingenti applicabili allo stock di cui trattasi di tutti i pesci catturati e che, conformemente al calendario definito al paragrafo 1 di tale articolo, è pienamente applicabile a decorrere dal 1º gennaio 2019. Inoltre, come sottolinea il considerando 8 di detto regolamento, il fenomeno delle specie a contingente limitante non può essere sempre evitato migliorando la selettività degli attrezzi da pesca utilizzati.

71      Risulta quindi dall’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento n. 1380/2013, letto alla luce del considerando 8 di tale regolamento, che il legislatore dell’Unione ha inteso prevedere la possibilità, nell’ambito di piani pluriennali, di adeguare gli obiettivi enunciati all’articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento, in particolare quello di cui al secondo comma di tale paragrafo 2, per tener conto della difficoltà, nell’ambito delle attività di pesca multispecifica, di raggiungere un tasso di sfruttamento che consenta di ottenere l’MSY per tutti gli stock sfruttati contemporaneamente, tenuto conto del fenomeno delle specie a contingente limitante, qualora il miglioramento della selettività degli attrezzi da pesca non consenta di evitare tale fenomeno.

72      A tal riguardo, in secondo luogo, nell’ambito del regolamento 2019/472, il legislatore dell’Unione ha istituito, agli articoli 4 e 5 di detto regolamento, un regime di gestione differenziato, da un lato, per gli stock bersaglio e, dall’altro, per gli stock oggetto di catture accessorie, inteso proprio a tener conto delle peculiarità delle attività di pesca multispecifica, conformemente all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento n. 1380/2013.

73      Infatti, da un lato, l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 2019/472 fissa, per gli stock bersaglio, tassi-obiettivo di mortalità per pesca in linea con gli intervalli FMSY di cui all’articolo 2, punto 2 del suddetto regolamento, vale a dire un intervallo di valori «fornito dai migliori pareri scientifici disponibili (...) in cui tutti i livelli di mortalità per pesca compresi entro i limiti di tale intervallo danno luogo, a lungo termine all’[MSY]», e dispone che tale obiettivo deve essere raggiunto quanto prima e, in modo progressivamente incrementale, entro il 2020. Pertanto, tale tasso-obiettivo precisa, per quanto riguarda gli stock bersaglio contemplati dal piano pluriennale per le acque occidentali, l’obiettivo di realizzare il tasso di sfruttamento che consente di ottenere l’MSY per tutti gli stock entro il 2020, enunciato all’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1380/2013.

74      D’altro lato, l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento 2019/472 prevede che siano definite misure di gestione per gli stock oggetto di catture accessorie, incluse se del caso le possibilità di pesca, «tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili» e che esse siano in linea con gli obiettivi di cui all’articolo 3 di tale regolamento, i quali riprendono, in termini generali, gli obiettivi di sostenibilità ambientale a lungo termine sanciti all’articolo 2 del regolamento n. 1380/2013. Inoltre, l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento 2019/472 dispone che, a norma dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento n. 1380/2013, la gestione della pesca multispecifica per gli stock oggetto di catture accessorie tiene conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock contemporaneamente rispettando l’MSY, «in particolare quando ciò porta a una chiusura anticipata dell’attività di pesca».

75      Se ne deve dedurre che il termine massimo per la realizzazione di un tasso di sfruttamento che consenta di ottenere l’MSY, previsto all’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1380/2013, si applica rigorosamente e senza eccezione agli stock bersaglio elencati all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento 2019/472. Tuttavia, per la gestione degli stock oggetto di catture accessorie rientranti in quest’ultimo regolamento, e in particolare per la definizione delle possibilità di pesca di tali stock, il Consiglio dispone di un potere discrezionale, tenuto conto delle difficoltà derivanti dalla fissazione di tali tassi di sfruttamento per tutti gli stock pescati contemporaneamente, in particolare se tale fissazione deve condurre alla chiusura anticipata di un’attività di pesca, a causa del fenomeno delle specie a contingente limitante descritto al punto 70 della presente sentenza.

76      Tale interpretazione degli articoli 4 e 5 del regolamento 2019/472 è corroborata dall’economia generale e dalla genesi di tale regolamento.

77      Per quanto riguarda l’economia generale del regolamento in parola, va rilevato che quest’ultimo prevede altre misure volte a tener conto delle particolari difficoltà della pesca multispecifica, indicate al punto 71 della presente sentenza, le quali sono complementari al regime di gestione differenziato per gli stock bersaglio e per gli stock oggetto di catture accessorie stabilito ai suddetti articoli 4 e 5. Pertanto, in particolare, da un lato, quando la capacità riproduttiva di tale stock è minacciata, l’articolo 8, paragrafo 2 del medesimo regolamento prevede la possibilità di adottare una misura correttiva di sospensione delle attività di pesca mirata per lo stock di cui trattasi, unitamente all’adeguata riduzione delle possibilità di pesca. In un’ipotesi del genere, lo stock interessato può unicamente essere oggetto di catture accessorie. D’altro lato, l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento 2019/472 stabilisce, nei confronti degli Stati membri, l’obbligo, nell’assegnazione delle possibilità di pesca messe a loro disposizione dal Consiglio, di prendere in considerazione la probabile composizione delle catture effettuate dai pescherecci che partecipano ad attività di pesca multispecifica.

78      Per quanto riguarda la genesi di tale regolamento, nella motivazione della sua proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock ittici nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, modifica il regolamento (UE) 2016/1139 che istituisce un piano pluriennale per il Mar Baltico e che abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 [COM (2018) 149 final], che ha portato all’adozione del regolamento n. 2019/472, la Commissione sottolinea, in particolare, il rischio di «un sottoutilizzo dei contingenti nelle attività di pesca multispecifica praticate nelle acque occidentali», a causa del fenomeno delle specie a contingente limitante che si verifica in caso di applicazione integrale dell’obbligo di sbarco. Per tale motivo essa precisa che, nell’ambito del piano pluriennale per le acque occidentali, «gli stock che determinano il comportamento dei pescatori e che sono economicamente importanti dovrebbero essere gestiti in linea con gli intervalli Fmsy» e che «il 95 circa degli sbarchi nelle acque occidentali, in termini di volume, sarà gestito sulla base dell’[MSY]», «[l]a parte restante, vale a dire gli stock che sono prevalentemente catturati come cattura accessoria, dovrebbe essere gestita secondo l’approccio precauzionale».

79      Da tutto quanto precede risulta che, dato che i TAC controversi si applicano a stock che sono oggetto esclusivamente di catture accessorie, il Consiglio disponeva di un potere discrezionale per stabilire se fosse possibile fissare tali TAC a un livello che consentisse di ottenere l’MSY e quindi se fosse necessario conformarsi ai pareri di non effettuare catture del CIEM.

80      Tuttavia, occorre ricordare che, quando il Consiglio determina i TAC e ripartisce le possibilità di pesca tra gli Stati membri, esso è chiamato a procedere alla valutazione di una situazione economica complessa, per la quale esso dispone, in linea di principio, di un ampio potere discrezionale che verte non esclusivamente sulla determinazione della natura e della portata delle disposizioni da adottare, ma anche, in una certa misura, sull’accertamento dei dati di base. Nel controllare l’esercizio di una simile competenza, il giudice deve limitarsi ad esaminare se tale esercizio non sia viziato da errore manifesto o da sviamento di potere o se l’autorità di cui trattasi non abbia manifestamente ecceduto i limiti del suo potere discrezionale (v., in tal senso, sentenza dell’11 gennaio 2017, Spagna/Consiglio, C‑128/15, EU:C:2017:3, punto 46, e giurisprudenza ivi citata). Spetta pertanto alla Corte esaminare se il Consiglio non abbia manifestamente ecceduto i limiti di tale potere discrezionale.

 Sulla questione se il Consiglio non abbia manifestamente ecceduto i limiti del suo potere discrezionale

81      In primo luogo, come risulta esplicitamente dal considerando 7 del regolamento 2020/123, il Consiglio ha constatato che, se i TAC controversi fossero fissati al livello indicato nei pareri di non effettuare catture del CIEM, l’obbligo di sbarcare tutte le catture, comprese le catture accessorie di tali stock, in attività di pesca multispecifica darebbe luogo al fenomeno delle specie a contingente limitante. Per questo motivo, secondo i termini di tale considerando 7, «[p]er raggiungere il giusto equilibrio tra la necessità di proseguire le attività di pesca, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero altrimenti verificarsi, e la necessità di conseguire un buono stato biologico di tali stock», il Consiglio ha ritenuto che, «tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un’attività di pesca multispecifica e rispettare nel contempo l’[MSY]», è opportuno stabilire TAC specifici per le catture accessorie di tali stock e di fissare i medesimi a un «livello (...) in modo da ridurre la mortalità degli stock considerati e incentivare il miglioramento della selettività e la prevenzione».

82      Orbene, tale constatazione non è viziata da alcun errore manifesto di valutazione.

83      A tal proposito, va notato che questa constatazione si basa su un parere del CIEM del novembre 2019, in cui ha valutato il livello probabile delle catture accessorie prelevate, nel 2020, dagli stock per i quali esso aveva emesso pareri di non effettuare catture, nel caso in cui i TAC relativi agli stock bersaglio fossero conformi ai pareri espressi dal Consiglio in merito a questi ultimi stock. Orbene, in tale parere, il CIEM ha stimato tali probabili catture accessorie a livelli significativamente superiori a zero, vale a dire a 1 279 tonnellate per lo stock di merluzzo bianco oggetto del primo TAC controverso, tra le 1 606 e le 1 854 tonnellate per lo stock della stessa specie interessato dal secondo di tali TAC, a seconda del livello delle catture di eglefino, tra le 901 tonnellate e le 917 tonnellate per il merlano, a seconda del livello delle catture di scampo, e, in mancanza di dati scientifici, a circa 100 tonnellate per la passera di mare, tenuto conto del livello dei recenti sbarchi. Si poteva quindi dedurre dal suddetto parere che la fissazione di TAC pari a zero per tali stock rischiava di comportare la chiusura anticipata delle attività di pesca relative agli stock bersaglio ai quali detti stock erano associati e, di conseguenza, di incidere sulla redditività economica delle flotte da pesca interessate e sul tenore di vita delle persone dipendenti da tali attività.

84      In secondo luogo, come rilevato al punto 81 della presente sentenza, dal considerando 7 del regolamento 2020/123 risulta che i TAC controversi sono stati fissati al fine di conciliare l’obiettivo di proseguire le attività di pesca con quello di conseguire un buono stato biologico degli stock di cui trattasi. In particolare, siffatto considerando 7 indica che tali TAC sono stati fissati a un livello che consente di ridurre la mortalità per pesca e di incentivare il miglioramento della selettività e della prevenzione.

85      A tal proposito, da un lato, occorre rilevare che il Consiglio ha fissato i TAC controversi o, per quanto riguarda il TAC applicabile al merluzzo bianco ad ovest della Scozia, al livello della stima delle catture accessorie fornita dal CIEM, o, per quanto riguarda gli altri TAC controversi, ad un livello inferiore a tale stima. Tali misure erano quindi atte ad incentivare i pescherecci a limitare tali catture accessorie al momento della cattura degli stock bersaglio al fine di prevenire il rischio di una chiusura anticipata delle attività di pesca di cui trattasi.

86      Dall’altro, il Consiglio si è basato sul parere del CIEM del novembre 2019 per fissare tre dei TAC controversi in modo da consentire un aumento della biomassa degli stock interessati compreso tra il 10% e il 100% all’incirca, essendo il TAC per la passera di mare nel Mar Celtico meridionale fondato, in mancanza di dati scientifici forniti dal CIEM, sull’approccio precauzionale. Orbene, nonostante le cifre indicate dal giudice del rinvio e confermate in udienza dalla Commissione e dal Consiglio, che evidenziano la parte significativa della biomassa degli stock di merluzzo bianco e di merlano in questione rappresentata dai TAC controversi applicabili a tali stock, come esposto al punto 37 della presente sentenza, dall’insieme degli elementi sottoposti alla Corte non emerge che i livelli ai quali tali TAC sono stati fissati fossero manifestamente incompatibili con l’obiettivo del Consiglio volto, come risulta dal considerando 8 del regolamento 2020/123, a riportare la biomassa degli stock vulnerabili a livelli sostenibili, conformemente alla prospettiva di lungo termine enunciata all’articolo 3, lettera d), del regolamento n. 1380/2013. Inoltre, tali livelli si basano, conformemente all’articolo 3, lettera c), di tale regolamento e all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento 2019/472, o sui «migliori pareri scientifici disponibili», nel caso di specie, il parere del CIEM di cui al punto 83 della presente sentenza, o sull’approccio precauzionale richiesto, in mancanza di tali pareri, dall’articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

87      In terzo luogo, dal regolamento 2020/123 emerge che sono state adottate diverse misure correttive, oltre ai TAC controversi, al fine di limitare le catture accessorie degli stock interessati dai pareri di non effettuare catture del CIEM.

88      Anzitutto, onde tener conto dell’obbligo di sbarco, l’articolo 8 di tale regolamento prevede che un meccanismo di scambio di contingenti si applichi ai TAC controversi, al fine di mettere una percentuale dei contingenti di cattura assegnati a taluni Stati membri a disposizione degli Stati membri che ne sono sprovvisti, per coprire le catture accessorie inevitabili di questi ultimi. Come indicato dal considerando 7 di detto regolamento, tale meccanismo consente di garantire che le possibilità di pesca assegnate agli Stati membri siano sfruttate conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 1380/2013, il quale dispone che tali possibilità di pesca mirano a rendere conto non più degli sbarchi, bensì delle catture, in mancanza di un’autorizzazione dei rigetti dello stock di cui trattasi.

89      Come risulta poi dal considerando 8 del regolamento 2020/123, per ridurre le catture degli stock per i quali il Consiglio ha fissato TAC per le catture accessorie, di cui fanno parte i TAC controversi, è opportuno che le possibilità di pesca per la pesca multispecifica in cui tali catture possono verificarsi, siano fissate a livelli che consentono il ripristino degli stock più vulnerabili. Così, come indicato, in sostanza, dalla Commissione, al fine di ridurre la pressione esercitata dalla pesca dell’eglefino sul merluzzo bianco nel Mar Celtico, il TAC per lo stock bersaglio di eglefino situato nelle zone corrispondenti è stato fissato dall’allegato IA di tale regolamento a 10 859 tonnellate, invece delle 16 671 tonnellate raccomandate dal CIEM per tale stock.

90      Inoltre, come esposto nei considerando da 16 a 18 del regolamento in parola, alla luce dei pareri del CIEM che valutano il livello degli stock di merluzzo bianco nel Mar Celtico al di sotto del Blim, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento 2019/472, vale a dire il livello di riferimento della biomassa riproduttiva al di sotto del quale la capacità riproduttiva rischia di essere ridotta, da un lato, la pesca diretta a tale stock è, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento, sospesa e, dall’altro, misure che impongono caratteristiche specifiche per gli attrezzi da pesca utilizzati in tale zona, al fine di migliorarne la selettività in relazione a tali stock, sono previste all’articolo 13 del regolamento 2020/123.

91      Infine, come esposto dal considerando 26 di tale regolamento, affinché le catture effettuate nel 2020 non superino il TAC stabilito, gli Stati membri si sono impegnati a non applicare, in particolare per gli stock di merluzzo bianco ad ovest della Scozia, di merlano nel Mare d’Irlanda e di passera di mare nel Mar Celtico meridionale, la flessibilità interannuale prevista all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento n. 1380/2013, che consente loro di autorizzare lo sbarco, entro il limite del 10% degli sbarchi autorizzati, di quantitativi supplementari dello stock soggetto a un obbligo di sbarco, da detrarre dai loro futuri contingenti.

92      Di conseguenza, i TAC controversi sono stati fissati, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, ad un livello che non è manifestamente inadeguato a conciliare l’obiettivo di proseguire le attività di pesca multispecifica e quello di ripristinare il buono stato biologico degli stock di cui trattasi. Essi sono stati inoltre accompagnati da misure correttive atte a limitare le catture accessorie effettuate nel 2020 sugli stock oggetto di tali TAC e, di conseguenza, l’impatto delle attività di pesca multispecifica su tali stock. Si deve quindi ritenere che, adottando detti TAC, il Consiglio non abbia manifestamente ecceduto i limiti del suo potere discrezionale, definiti dal regolamento n. 1380/2013, in particolare, dall’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, dall’articolo 3, lettere c) e d), e dall’articolo 9, paragrafo 5, di tale regolamento, nonché dall’articolo 5 del regolamento 2019/472, e segnatamente dal suo paragrafo 3.

93      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve concludere che l’esame della seconda questione non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell’allegato IA del regolamento 2020/123, nella parte in cui tale allegato ha fissato, per il 2020, i TAC controversi.

 Sulle spese

94      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

L’esame della seconda questione pregiudiziale non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell’allegato I A del regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, nella parte in cui tale allegato ha fissato, per il 2020, i totali ammissibili di catture (TAC) per il merluzzo bianco (Gadus morhua), da un lato, nella zona 6a nonché nelle acque dell’Unione europea e nelle acque internazionali dalla zona 5b ad est di 12º 00 ′ O (COD/5BE6A) e, dall’altro, nelle zone 7b, 7c, da 7e a 7k e da 8 a 10 e nelle acque dell’Unione della zona del comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale (Copace) 34.1.1 (COD/7XAD 34), per il merlano (Merlangius merlangus) nella zona 7a (WHG/07A) e per la passera di mare (Pleuronectes platessa) nelle zone 7h, 7j e 7k (PLE/7HJK).

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.