Language of document : ECLI:EU:C:2019:624

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

29 luglio 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Società dell’informazione – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi – Campionamento (sampling) – Articolo 2, lettera c) – Produttore di fonogrammi – Diritto di riproduzione – Riproduzione “in parte” – Articolo 5, paragrafi 2 e 3 – Eccezioni e limitazioni – Portata – Articolo 5, paragrafo 3, lettera d) – Citazioni – Direttiva 2006/115/CE – Articolo 9, paragrafo 1, lettera b) – Diritto di distribuzione – Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 13 – Libertà delle arti»

Nella causa C‑476/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di Giustizia, Germania), con decisione del 1o giugno 2017, pervenuta in cancelleria il 4 agosto 2017, nel procedimento

Pelham GmbH,

Moses Pelham,

Martin Haas

contro

Ralf Hütter,

Florian Schneider-Esleben,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Arabadjiev, M. Vilaras, T. von Danwitz, C. Toader, F. Biltgen e C. Lycourgos, presidenti di sezione, E. Juhász, M. Ilešič (relatore), L. Bay Larsen e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: R. Şereş, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 luglio 2018,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Pelham GmbH nonché per M. Pelham e M. Haas, da A. Walter, Rechtsanwalt;

–        per R. Hütter e F. Schneider-Esleben, da U. Hundt-Neumann e H. Lindhorst, Rechtsanwälte;

–        per il governo tedesco, da T. Henze, M. Hellmann e J. Techert, in qualità di agenti;

–        per il governo francese, da D. Colas, D. Segoin ed E. Armoët, in qualità di agenti;

–        per il governo del Regno Unito, da Z. Lavery e D. Robertson, in qualità di agenti, assistiti da N. Saunders, barrister;

–        per la Commissione europea, da T. Scharf e J. Samnadda, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 dicembre 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, lettera c), e dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10), nonché dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 10, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU 2006, L 376, pag. 28).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Pelham (in prosieguo: la «società Pelham») nonché i sigg. M.Pelham e M. Haas (in prosieguo, congiuntamente: «Pelham») e i sigg. R. Hütter e F. Schneider-Esleben (in prosieguo: «Hütter e a.») in merito all’utilizzo, nell’ambito della registrazione del brano musicale «Nur mir», composto dai sigg. Pelham e Haas e prodotto dalla società Pelham, di una sequenza ritmica di circa due secondi prelevata da un fonogramma del gruppo musicale Kraftwerk, di cui Hütter e a. sono membri.

 Contesto normativo

 Diritto internazionale

3        L’articolo 1 della Convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi, firmata a Ginevra il 29 ottobre 1971 (in prosieguo: la «Convenzione di Ginevra»), così recita:

«Ai fini della presente Convenzione, s’intende per:

a)      “fonogramma”, qualunque registrazione esclusivamente sonora dei suoni provenienti da una esecuzione o da altri suoni;

b)      “produttore di fonogrammi”, la persona fisica o morale che, per prima, registra i suoni provenienti da una esecuzione o da altri suoni;

c)      “copia”, un supporto contenente dei suoni ripresi direttamente o indirettamente da un fonogramma e che incorpora la totalità o una parte sostanziale dei suoni registrati in tale fonogramma;

d)      “distribuzione al pubblico”, qualunque atto il cui scopo sia di offrire delle copie, direttamente o indirettamente, al pubblico in genere o a una qualsiasi parte di esso».

4        L’articolo 2 di tale Convenzione così dispone:

«Ogni Stato contraente s’impegna a proteggere i produttori di fonogrammi che sono cittadini di altri Stati Contraenti contro la produzione di copie fatte senza il consenso del produttore e contro l’importazione di tali copie, allorché la produzione o l’importazione viene fatta in vista di una distribuzione al pubblico, nonché contro la distribuzione di tali copie al pubblico».

 Diritto dell’Unione

 Direttiva 2001/29

5        I considerando 3, 4, 6, 7, 9, 10, 31 e 32 della direttiva 2001/29 enunciano quanto segue:

«(3)      L’armonizzazione proposta contribuisce all’applicazione delle quattro libertà del mercato interno e riguarda il rispetto dei principi fondamentali del diritto e segnatamente della proprietà, tra cui la proprietà intellettuale, della libertà d’espressione e dell’interesse generale.

(4)      Un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d’autore e di diritti connessi, creando una maggiore certezza del diritto e prevedendo un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale, promuoverà notevoli investimenti in attività creatrici ed innovatrici, segnatamente nelle infrastrutture delle reti, e di conseguenza una crescita e una maggiore competitività dell’industria europea per quanto riguarda sia la fornitura di contenuti che le tecnologie dell’informazione nonché, più in generale, numerosi settori industriali e culturali. Ciò salvaguarderà l’occupazione e favorirà la creazione di nuovi posti di lavoro.

(…)

(6)      Senza un’armonizzazione a livello comunitario, la produzione legislativa già avviata a livello nazionale in una serie di Stati membri per rispondere alle sfide tecnologiche può generare differenze significative in materia di protezione e, di conseguenza, restrizioni alla libera circolazione dei servizi e prodotti che contengono proprietà intellettuale o su di essa si basano, determinando una nuova frammentazione del mercato interno nonché un’incoerenza normativa. L’impatto di tali differenze ed incertezze normative diverrà più significativo con l’ulteriore sviluppo della società dell’informazione che ha già incrementato notevolmente lo sfruttamento transfrontaliero della proprietà intellettuale. Tale sviluppo è destinato ad accrescersi ulteriormente. L’esistenza di sensibili differenze e incertezze giuridiche in materia di protezione potrebbe ostacolare la realizzazione di economie di scala per i nuovi prodotti e servizi contenenti diritti d’autore e diritti connessi.

(7)      Anche il quadro giuridico comunitario relativo alla protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe, di conseguenza, essere adattato e completato per il buon funzionamento del mercato interno. A tal fine dovrebbero essere modificate le disposizioni nazionali sul diritto d’autore e sui diritti connessi che siano notevolmente difformi nei vari Stati membri o che diano luogo a incertezze giuridiche ostacolanti il buon funzionamento del mercato interno e l’adeguato sviluppo della società dell’informazione in Europa, e dovrebbero essere evitate risposte nazionali incoerenti rispetto agli sviluppi tecnologici, mentre non è necessario eliminare o prevenire le differenze che non incidono negativamente sul funzionamento del mercato interno.

(…)

(9)      Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell’interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell’industria e del pubblico in generale. (…)

(10)      Per continuare la loro attività creativa e artistica, gli autori e gli interpreti o esecutori debbono ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere, come pure i produttori per poter finanziare tale creazione. Gli investimenti necessari a fabbricare prodotti quali riproduzioni fonografiche, pellicole o prodotti multimediali e servizi quali i servizi su richiesta (“on-demand”) sono considerevoli. È necessaria un’adeguata protezione giuridica dei diritti di proprietà intellettuale per garantire la disponibilità di tale compenso e consentire un soddisfacente rendimento degli investimenti.

(…)

(31)      Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti. Le eccezioni e limitazioni alla protezione esistenti nelle legislazioni degli Stati membri devono essere riesaminate alla luce del nuovo ambiente elettronico. (…) Onde garantire il corretto funzionamento del mercato interno, tali eccezioni e limitazioni dovrebbero essere definite in modo più uniforme. Il grado di armonizzazione di dette eccezioni dovrebbe dipendere dal loro impatto sul corretto funzionamento del mercato interno.

(32)      La presente direttiva fornisce un elenco esaustivo delle eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione e al diritto di comunicazione al pubblico. Talune eccezioni o limitazioni si applicano, se del caso, solo al diritto di riproduzione. Tale elenco tiene debito conto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri e mira, allo stesso tempo, a garantire il funzionamento del mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero arrivare ad applicare in modo coerente tali eccezioni e limitazioni e ciò dovrebbe essere valutato al momento del riesame futuro della legislazione di attuazione».

6        L’articolo 2 della direttiva 2001/29, intitolato «Diritto di riproduzione», così dispone:

«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

(…)

c)      ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;

(…)».

7        L’articolo 5 di tale direttiva prevede le eccezioni e limitazioni ai diritti previsti agli articoli da 2 a 4 della medesima. Tale articolo dispone, ai paragrafi da 3 a 5, quanto segue:

«3.      Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 nei casi seguenti:

(…)

d)      quando si tratti di citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, sempreché siano relative a un’opera o altri materiali protetti già messi legalmente a disposizione del pubblico, che si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore e che le citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e si limitino a quanto giustificato dallo scopo specifico;

(…)

5.      Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare».

 Direttiva 2006/115

8        I considerando 2, 5 e 7 della direttiva 2006/115 così recitano:

«(2)      Il noleggio e il prestito delle opere protette dal diritto d’autore e delle realizzazioni protette dai diritti connessi stanno acquistando un’importanza crescente, in particolare per gli autori, gli artisti e i produttori di fonogrammi e di pellicole. È un settore in cui si registra un pericoloso aumento della pirateria.

(…)

(5)      Le opere creative e artistiche degli autori e degli artisti interpreti o esecutori richiedono la percezione di un reddito adeguato quale base per l’ulteriore attività creativa e artistica, e gli investimenti occorrenti, segnatamente per la produzione di fonogrammi e pellicole, sono particolarmente rischiosi ed elevati. Per garantire livelli di reddito adeguati e per recuperare l’investimento l’unico mezzo efficace è un’adeguata tutela giuridica dei titolari dei diritti.

(…)

(7)      Occorre ravvicinare la legislazione degli Stati membri in modo che le disposizioni nazionali non entrino in conflitto con quelle contenute nelle convenzioni internazionali, sulle quali in molti Stati membri si basa la legislazione relativa al diritto d’autore e ai diritti connessi».

9        L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto dell’armonizzazione», al suo paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Nell’osservanza delle disposizioni del presente capo, gli Stati membri riconoscono, fatto salvo l’articolo 6, il diritto di autorizzare o proibire il noleggio e il prestito degli originali e delle copie di opere protette dal diritto d’autore e di altre realizzazioni indicate all’articolo 3, paragrafo 1».

10      L’articolo 9 della medesima direttiva, rubricato «Diritto di distribuzione», così prevede al suo paragrafo 1:

«Gli Stati membri riconoscono il diritto esclusivo di mettere a disposizione del pubblico, attraverso la vendita o altri mezzi, le realizzazioni di cui alle lettere da a) a d), comprese le copie delle medesime (in appresso denominato “diritto di distribuzione”):

(…)

b)      ai produttori di fonogrammi, con riferimento ai loro fonogrammi;

(…)».

11      L’articolo 10, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2006/115 è così formulato:

«(…) ogni Stato membro ha la facoltà di prevedere, per quanto riguarda la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi, degli organismi di radiodiffusione e dei produttori delle prime fissazioni di pellicole, limitazioni della stessa natura di quelle previste dalla propria legislazione per quanto attiene alla protezione del diritto d’autore sulle opere letterarie e artistiche».

 Diritto tedesco

12      Il Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte – Urheberrechtsgesetz (legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi), del 9 settembre 1965 (BGBl. 1965 I, pag. 1273; in prosieguo: l’«UrhG») dispone, al suo articolo 24, quanto segue:

«1.      Un’opera indipendente, creata con un libero utilizzo dell’opera altrui, può essere pubblicata e sfruttata senza l’autorizzazione dell’autore dell’opera utilizzata.

2.      Il paragrafo 1 non si applica all’utilizzo di un’opera musicale mediante il quale una melodia è ricavata in maniera riconoscibile da un’opera al fine di servire da base per una nuova opera».

13      L’articolo 85, paragrafo 1, dell’UrhG, che recepisce l’articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/29 e l’articolo 9 della direttiva 2006/115, prevede, alla prima frase, prima e seconda ipotesi, che il produttore di un fonogramma abbia il diritto esclusivo di riprodurre e diffondere il fonogramma.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

14      Hütter e a. sono membri del gruppo musicale Kraftwerk. Nel 1977 quest’ultimo ha pubblicato un fonogramma contenente il brano musicale «Metall auf Metall».

15      I sigg. Pelham e Haas sono i compositori del brano musicale «Nur mir», comparso su fonogrammi prodotti dalla società Pelham nel 1997.

16      Hütter e a. sostengono che Pelham ha copiato, in forma elettronica, un campione (sample) di circa due secondi di una sequenza ritmica del brano musicale «Metall auf Metall» e ha integrato tale campione, mediante ripetizioni successive, nel brano musicale «Nur mir», anche se le sarebbe stato possibile suonare detta sequenza.

17      Hütter e a. ritengono, in via principale, che Pelham abbia violato il diritto connesso al diritto d’autore di cui sono titolari nella loro qualità di produttori di fonogrammi. In subordine, essi sostengono che sono stati violati il diritto di proprietà intellettuale di cui sono titolari nella loro qualità di artisti interpreti o esecutori nonché il diritto d’autore del sig. Hütter sull’opera musicale. In via ulteriormente subordinata, essi deducono che Pelham ha violato la normativa in materia di concorrenza.

18      Hütter e a. hanno proposto un ricorso dinanzi al Landgericht Hamburg (Tribunale del Land, Amburgo, Germania) e hanno chiesto la cessazione della violazione, il risarcimento dei danni, la trasmissione di informazioni e la consegna dei fonogrammi in vista della loro distruzione.

19      Detto giudice ha accolto tale ricorso, e l’appello proposto da Pelham dinanzi all’Oberlandesgericht Hamburg (Tribunale superiore del Land, Amburgo, Germania) è stato respinto. A seguito di un ricorso per Revision (cassazione) proposto da Pelham dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), la sentenza pronunciata dall’Oberlandesgericht Hamburg (Tribunale superiore del Land, Amburgo) è stata invalidata e la causa è stata rinviata dinanzi a tale giudice per un nuovo esame. Ancora una volta, detto giudice ha respinto l’appello interposto da Pelham. Con sentenza del 13 dicembre 2012, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha respinto il nuovo ricorso per Revision proposto da Pelham. Quest’ultima sentenza è stata annullata dal Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale, Germania), che ha rimesso la causa al giudice del rinvio.

20      Il giudice del rinvio rileva che l’esito del procedimento per Revision dipende dall’interpretazione dell’articolo 2, lettera c), e dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2001/29, nonché dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2006/115.

21      In primo luogo, occorrerebbe stabilire se Pelham, utilizzando la registrazione sonora di Hütter e a. all’atto della realizzazione del proprio fonogramma, abbia leso il diritto esclusivo di questi ultimi di riprodurre e diffondere il fonogramma contenente il brano «Metall auf Metall», diritto previsto all’articolo 85, paragrafo 1, dell’UrhG, il quale recepisce l’articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/29 nonché l’articolo 9 della direttiva 2006/115. In particolare, occorrerebbe stabilire se una lesione siffatta possa configurarsi quando, come nel caso di specie, due secondi di una sequenza ritmica siano estratti da un fonogramma e poi trasferiti in un altro fonogramma, e se quest’ultimo costituisca una copia di un altro fonogramma ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/115.

22      In secondo luogo, nel caso in cui venga accertata una lesione siffatta del diritto del produttore di fonogrammi, occorrerebbe chiedersi se Pelham possa far valere il «diritto al libero utilizzo», previsto dall’articolo 24, paragrafo 1, dell’UrhG e applicabile per analogia al diritto del produttore di fonogrammi, in base al quale un’opera indipendente creata con un libero utilizzo dell’opera altrui può essere pubblicata e sfruttata senza l’autorizzazione dell’autore dell’opera utilizzata. Il giudice del rinvio rileva, in tale contesto, che una disposizione del genere non trova equivalenti espliciti nel diritto dell’Unione, e si interroga pertanto sulla conformità della medesima a tale diritto, tenuto conto della circostanza che detta disposizione restringe l’ambito di protezione del diritto esclusivo del produttore di fonogrammi alla riproduzione e alla distribuzione del proprio fonogramma.

23      In terzo luogo, le eccezioni e limitazioni, previste nel diritto nazionale, al diritto di riproduzione di cui all’articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/29 e al diritto di distribuzione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/115 si fonderebbero sull’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2001/29 e sull’articolo 10, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2006/115. Orbene, il giudice del rinvio esprime dubbi quanto all’interpretazione di tali disposizioni in circostanze come quelle di cui al procedimento principale.

24      In quarto luogo, il giudice del rinvio osserva che le disposizioni rilevanti del diritto dell’Unione devono essere interpretate e applicate alla luce dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). In tale contesto, esso si chiede se gli Stati membri dispongano di un margine di discrezionalità quando recepiscono nel diritto nazionale l’articolo 2, lettera c), e l’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/29, nonché l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 10, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2006/115. Il giudice del rinvio rileva infatti che, secondo la giurisprudenza del Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale), le disposizioni del diritto nazionale che recepiscono una direttiva dell’Unione europea non devono essere valutate, in linea di principio, alla luce dei diritti fondamentali garantiti dal Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (Legge fondamentale per la Repubblica federale di Germania), del 23 maggio 1949 (BGBl. 1949 I, pag. 1), ma unicamente alla luce dei diritti fondamentali garantiti dal diritto dell’Unione, qualora tale direttiva non lasci agli Stati membri alcun margine di discrezionalità per il suo recepimento. Tale giudice nutre, del resto, dubbi in merito all’interpretazione di detti diritti fondamentali in circostanze come quelle di cui al procedimento principale.

25      In tale contesto, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se sussista una lesione del diritto esclusivo di riproduzione di cui all’articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/29, riconosciuto al produttore di fonogrammi per quanto riguarda le sue riproduzioni fonografiche, nel caso in cui frammenti minimi del fonogramma siano presi dalla sua riproduzione e inseriti in un altro fonogramma.

2)      Se, nel caso di un fonogramma che contenga frammenti minimi presi da un altro fonogramma, si tratti, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/115, di una copia dell’altro fonogramma.

3)      Se gli Stati membri possano prevedere una disposizione che – come la norma di cui all’articolo 24, paragrafo 1, dell’UrhG – specifichi che l’ambito di protezione del diritto esclusivo riconosciuto al produttore di fonogrammi di riproduzione [articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/29] e di distribuzione [articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/115] con riferimento ai suoi fonogrammi è intrinsecamente soggetto a una restrizione, nel senso che può essere sfruttata senza il consenso del produttore di fonogrammi un’opera distinta, creata con un libero utilizzo del fonogramma dello stesso.

4)      Se si consideri che un’opera o altro materiale protetto sono utilizzati a fini di citazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2001/29, qualora non sia riconoscibile che vengono utilizzati un’opera o altro materiale protetto altrui.

5)      Se le disposizioni di diritto dell’Unione riguardanti il diritto di riproduzione e il diritto di distribuzione riconosciuti al produttore di fonogrammi [articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/29 e articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/115] e le disposizioni in materia di eccezioni o limitazioni di tali diritti (articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/29 e articolo 10, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2006/115) lascino un margine di discrezionalità in sede di recepimento nel diritto nazionale.

6)      In che modo si debba tener conto dei diritti fondamentali sanciti dalla [Carta] nel determinare la portata della protezione del diritto esclusivo riconosciuto al produttore di fonogrammi di riproduzione [articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/29] e di distribuzione [articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/115] della riproduzione fonografica e la portata delle eccezioni o limitazioni di tali diritti (articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/29 e articolo 10, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2006/115)».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima e sulla sesta questione

26      Con la prima e la sesta questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/29 debba essere interpretato, alla luce della Carta, nel senso che il diritto esclusivo conferito al produttore di fonogrammi di autorizzare o vietare la riproduzione del proprio fonogramma gli consente di opporsi al prelievo, da parte di un terzo, di un campione sonoro, anche molto breve, del suo fonogramma ai fini dell’inclusione di tale campione in un altro fonogramma.

27      Ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/29, gli Stati membri riconoscono il diritto esclusivo di autorizzare o vietare «la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte», ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche.

28      La direttiva 2001/29 non definisce la nozione di «riproduzione (…) in tutto o in parte» di un fonogramma, ai sensi di tale disposizione. La determinazione del significato e della portata di tali termini dev’essere pertanto effettuata, conformemente a consolidata giurisprudenza della Corte, sulla base del senso abituale dei termini stessi nel linguaggio corrente, tenendo conto allo stesso tempo del contesto in cui essi sono utilizzati e degli obiettivi perseguiti dalla normativa in cui sono inseriti (sentenza del 3 settembre 2014, Deckmyn e Vrijheidsfonds, C‑201/13, EU:C:2014:2132, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

29      Dalla formulazione dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/29, ricordata al punto 27 della presente sentenza, risulta che la riproduzione, da parte di un utente, di un campione sonoro, anche molto breve, di un fonogramma deve, in linea di principio, essere considerata una riproduzione «in parte» di tale fonogramma, ai sensi di detta disposizione, e che una riproduzione siffatta rientra quindi nell’ambito del diritto esclusivo conferito dalla disposizione medesima al produttore di un simile fonogramma.

30      Tale interpretazione letterale dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/29 è conforme, da un lato, all’obiettivo generale di tale direttiva, che, come emerge dai suoi considerando 4, 9 e 10, è quello di instaurare un elevato livello di protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi e, dall’altro, all’obiettivo specifico del diritto esclusivo del produttore di fonogrammi, enunciato in tale considerando 10, che è quello di tutelare l’investimento realizzato da quest’ultimo. Infatti, come ricordato dallo stesso considerando, gli investimenti necessari a fabbricare prodotti quali riproduzioni fonografiche sono considerevoli, ragion per cui è necessario garantire ai produttori di queste ultime la possibilità di ottenere un soddisfacente rendimento.

31      Ciò detto, quando un utente, nell’esercizio della libertà delle arti, preleva un campione sonoro da un fonogramma al fine di utilizzarlo, in una forma modificata e non riconoscibile all’ascolto, in una nuova opera, si deve ritenere che un utilizzo del genere non costituisca una «riproduzione», ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/29.

32      Occorre ricordare, a tale riguardo, che dai considerando 3 e 31 della direttiva 2001/29 emerge che l’armonizzazione compiuta da tale direttiva mira a garantire, segnatamente nell’ambiente elettronico, un giusto equilibrio tra, da un lato, l’interesse dei titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi alla protezione del loro diritto di proprietà intellettuale, ora sancito all’articolo 17, paragrafo 2, della Carta, e, dall’altro, la tutela degli interessi e dei diritti fondamentali degli utenti dei materiali protetti nonché dell’interesse generale (v., in tal senso, sentenza del 7 agosto 2018, Renckhoff, C‑161/17, EU:C:2018:634, punto 41).

33      La Corte ha, in tal senso, già dichiarato che non risulta in alcun modo dall’articolo 17, paragrafo 2, della Carta né dalla giurisprudenza della Corte che il diritto di proprietà intellettuale sancito da tale disposizione sia intangibile e che la sua tutela debba essere garantita in modo assoluto (sentenze del 24 novembre 2011, Scarlet Extended, C‑70/10, EU:C:2011:771, punto 43; del 16 febbraio 2012, SABAM, C‑360/10, EU:C:2012:85, punto 41, e del 27 marzo 2014, UPC Telekabel Wien, C‑314/12, EU:C:2014:192, punto 61).

34      Occorre infatti effettuare un bilanciamento tra tale diritto e gli altri diritti fondamentali, tra i quali rientra la libertà delle arti, garantita dall’articolo 13 della Carta, che, in quanto aspetto della libertà di espressione, tutelata dall’articolo 11 della Carta e dall’articolo 10, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, consente di partecipare allo scambio pubblico delle informazioni e delle idee culturali, politiche e sociali di ogni tipo (v., in tal senso, Corte EDU, 24 maggio 1988, Müller e a. c. Svizzera, CE:ECHR:1988:0524JUD001073784, § 27; Corte EDU, 8 luglio 1999, Karataş c. Turchia, CE:ECHR:1999:0708JUD002316894, § 49)

35      In tale contesto, occorre rilevare che la tecnica del «campionamento» (sampling), che consiste nel prelievo da parte di un utente, il più delle volte con l’ausilio di attrezzature elettroniche, di un campione di un fonogramma e nel suo utilizzo ai fini della creazione di una nuova opera, costituisce una forma di espressione artistica che rientra nell’ambito della libertà delle arti, tutelata dall’articolo 13 della Carta.

36      Nell’esercizio di tale libertà, l’utente di un campione sonoro (sample), nel creare una nuova opera, può essere indotto a modificare il campione prelevato dal fonogramma a un punto tale che detto campione non è riconoscibile all’ascolto in un’opera siffatta.

37      Orbene, ritenere che un campione, prelevato da un fonogramma e utilizzato in una nuova opera in forma modificata e non riconoscibile all’ascolto ai fini di una creazione artistica propria, costituisca una «riproduzione» di tale fonogramma, ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/29, non solo sarebbe contrario al senso abituale di tale termine nel linguaggio corrente, come da giurisprudenza ricordata al punto 28 della presente sentenza, ma violerebbe altresì il requisito di giusto equilibrio richiamato al punto 32 della medesima sentenza.

38      In particolare, una simile interpretazione consentirebbe al produttore di fonogrammi di opporsi, in un caso del genere, al prelievo da parte di un terzo, a fini di creazione artistica, di un campione sonoro, anche molto breve, del suo fonogramma, quand’anche un tale prelievo non pregiudicasse la possibilità per detto produttore di ottenere un soddisfacente rendimento del suo investimento.

39      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima e alla sesta questione dichiarando che l’articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/29 dev’essere interpretato, alla luce della Carta, nel senso che il diritto esclusivo conferito da tale disposizione al produttore di fonogrammi di autorizzare o vietare la riproduzione del proprio fonogramma gli consente di opporsi all’utilizzo, da parte di un terzo, di un campione sonoro, anche molto breve, del suo fonogramma ai fini dell’inclusione di tale campione in un altro fonogramma, salvo il caso in cui detto campione vi sia incluso in forma modificata e non riconoscibile all’ascolto.

 Sulla seconda questione

40      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/115 debba essere interpretato nel senso che un fonogramma contenente campioni musicali trasferiti da un altro fonogramma costituisce una «copia», ai sensi di tale disposizione, di detto fonogramma.

41      Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/115, gli Stati membri riconoscono ai produttori di fonogrammi il diritto esclusivo di mettere a disposizione del pubblico i propri fonogrammi, comprese le copie, attraverso la vendita o altri mezzi.

42      Né l’articolo 9 della direttiva 2006/115 né altre disposizioni di tale direttiva definiscono la nozione di «copia» ai sensi del suddetto articolo.

43      Tale nozione deve pertanto essere interpretata tenendo conto del contesto della disposizione interessata e della finalità perseguita dalla normativa in questione.

44      Si deve ricordare che il diritto esclusivo di distribuzione riconosciuto al produttore di fonogrammi dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/115 ha l’obiettivo di offrire a detto produttore, attraverso un’adeguata protezione giuridica dei suoi diritti di proprietà intellettuale, la possibilità di ammortizzare gli investimenti realizzati da quest’ultimo per la produzione di fonogrammi, investimenti che possono risultare estremamente rischiosi ed elevati, come enunciano i considerando 2 e 5 della direttiva 2006/115.

45      A tale riguardo, dal suddetto considerando 2 emerge che la protezione conferita al produttore di fonogrammi da tale direttiva è diretta, in particolare, a combattere la pirateria, vale a dire, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 45 delle sue conclusioni, la produzione e la distribuzione al pubblico di esemplari contraffatti di fonogrammi. La distribuzione di simili esemplari costituisce infatti una minaccia particolarmente grave per gli interessi del produttore di tali fonogrammi, in quanto può portare a una diminuzione significativa dei redditi che quest’ultimo trae dalla messa a disposizione di questi ultimi.

46      Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 46 delle sue conclusioni, solo un supporto che riprenda la totalità o una parte sostanziale dei suoni registrati in un fonogramma, per le sue caratteristiche, è in grado di sostituirsi agli esemplari leciti di quest’ultimo e, pertanto, può costituire una copia di tale fonogramma, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/115.

47      Lo stesso non è a dirsi, invece, di un supporto che, senza riprendere la totalità o una parte sostanziale dei suoni registrati in un fonogramma, si limiti a incorporare campioni musicali, eventualmente in forma modificata, trasferiti da tale fonogramma al fine di creare un’opera nuova e indipendente da quest’ultimo.

48      Un’interpretazione siffatta dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/115, alla luce del suo obiettivo, è avvalorata dal contesto in cui si inserisce la normativa di cui tale disposizione fa parte.

49      A questo proposito, come enunciato dal considerando 7 della direttiva 2006/115, tale direttiva è intesa a ravvicinare la legislazione degli Stati membri in modo che le disposizioni nazionali non entrino in conflitto con quelle contenute nelle convenzioni internazionali, sulle quali in molti Stati membri si basa la legislazione relativa al diritto d’autore e ai diritti connessi.

50      Tra tali convenzioni rientra la Convenzione di Ginevra, la quale, secondo il suo preambolo, ha in particolare l’obiettivo di rispondere all’espansione crescente della riproduzione non autorizzata dei fonogrammi e al danno che ne risulta per gli interessi dei produttori.

51      Tale Convenzione contiene, al suo articolo 2, una disposizione analoga all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/115, disposizione che prevede specificamente che i produttori di fonogrammi sono protetti contro la produzione e la distribuzione al pubblico di «copie» dei loro fonogrammi effettuate senza il loro consenso.

52      Orbene, secondo l’articolo 1, lettera c), di tale Convenzione, costituisce una «copia» siffatta un supporto contenente dei suoni ripresi direttamente o indirettamente da un fonogramma e che incorpora «la totalità o una parte sostanziale» dei suoni registrati in tale fonogramma.

53      Indubbiamente, le disposizioni della Convenzione di Ginevra non fanno parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione, dato che, da un lato, l’Unione non ha aderito a tale Convenzione e, dall’altro, non può ritenersi che quest’ultima si sia sostituita agli Stati membri nell’ambito di applicazione della medesima, non foss’altro perché non tutti gli Stati membri hanno aderito a tale Convenzione (v., per analogia, sentenza del 15 marzo 2012, SCF, C‑135/10, EU:C:2012:140, punto 41). Ciò non toglie, tuttavia, che essa costituisce una delle convenzioni internazionali menzionate al punto 49 della presente sentenza e che occorre pertanto, per quanto possibile, interpretare le disposizioni della direttiva 2006/115 alla luce di tale Convenzione (v., in tal senso, sentenze del 7 dicembre 2006, SGAE, C‑306/05, EU:C:2006:764, punto 35; del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punto 189, nonché del 19 dicembre 2018, Syed, C‑572/17, EU:C:2018:1033, punto 20).

54      Ne consegue che si deve ritenere, al pari dell’avvocato generale ai paragrafi 46 e 47 delle sue conclusioni, che la nozione di «copia» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/115 debba essere interpretata in modo coerente con questa stessa nozione, quale figura all’articolo 1, lettera c), e all’articolo 2 della Convenzione di Ginevra.

55      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/115 deve essere interpretato nel senso che un fonogramma contenente campioni musicali trasferiti da un altro fonogramma non costituisce una «copia», ai sensi di tale disposizione, di detto fonogramma, qualora non riprenda la totalità o una parte sostanziale di quest’ultimo fonogramma.

 Sulla terza questione

56      Il giudice del rinvio rileva che, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, dell’UrhG, applicabile per analogia al diritto del produttore di fonogrammi, un’opera indipendente creata utilizzando l’opera altrui può essere utilizzata e sfruttata senza l’autorizzazione dell’autore dell’opera utilizzata. Esso precisa che un simile «diritto al libero utilizzo» non costituisce, di per sé, una deroga al diritto d’autore, ma designa piuttosto una limitazione intrinsecamente correlata all’ambito di protezione di detto diritto, limitazione fondata sull’idea secondo cui la creazione culturale non è concepibile senza un riferimento a prestazioni precedenti di altri autori.

57      In tali circostanze, e poiché dalla risposta alla seconda questione emerge che una riproduzione come quella di cui trattasi nel procedimento principale non ricade nell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/115, si deve ritenere che, con la sua terza questione, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se uno Stato membro possa prevedere, nel proprio diritto nazionale, un’eccezione o una limitazione al diritto del produttore di fonogrammi riconosciuto dall’articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/29, diversa da quelle previste dall’articolo 5 di tale direttiva.

58      Come risulta tanto dalla motivazione della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, del 10 dicembre 1997 [COM(97) 628 def.], quanto dal considerando 32 della direttiva 2001/29, l’elenco delle eccezioni e delle limitazioni contenute nell’articolo 5 di tale direttiva ha carattere esaustivo, aspetto che la Corte ha anch’essa sottolineato più volte (sentenze del 16 novembre 2016, Soulier e Doke, C‑301/15, EU:C:2016:878, punto 34, e del 7 agosto 2018, Renckhoff, C‑161/17, EU:C:2018:634, punto 16).

59      A tale riguardo, al punto 32 della presente sentenza è stato ricordato che l’armonizzazione compiuta da tale direttiva mira a garantire, segnatamente nell’ambiente elettronico, un giusto equilibrio tra, da un lato, l’interesse dei titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi alla protezione del loro diritto di proprietà intellettuale e, dall’altro, la tutela degli interessi e dei diritti fondamentali degli utenti di materiali protetti nonché dell’interesse generale.

60      Orbene, i meccanismi che consentono di trovare un giusto equilibrio tra questi diversi diritti e interessi sono contenuti nella direttiva 2001/29 stessa, in quanto essa prevede segnatamente, da un lato, agli articoli da 2 a 4, i diritti esclusivi dei titolari di diritti e, dall’altro, all’articolo 5, le eccezioni e limitazioni a detti diritti che possono, o addirittura devono, essere recepite dagli Stati membri; tali meccanismi devono comunque trovare concretizzazione in misure nazionali di recepimento di detta direttiva nonché nell’applicazione di queste ultime da parte delle autorità nazionali (v., in tal senso, sentenza del 29 gennaio 2008, Promusicae, C‑275/06, EU:C:2008:54, punto 66 e giurisprudenza ivi citata).

61      La Corte ha più volte dichiarato che i diritti fondamentali ora sanciti dalla Carta, di cui la Corte garantisce il rispetto, si ispirano alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e alle indicazioni fornite dagli atti internazionali relativi alla tutela dei diritti dell’uomo cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito (v., in tal senso, sentenza del 27 giugno 2006, Parlamento/Consiglio, C‑540/03, EU:C:2006:429, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

62      Contribuisce altresì al giusto equilibrio, richiamato al punto 32 della presente sentenza, l’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29, il quale richiede che le eccezioni e limitazioni previste ai paragrafi da 1 a 4 dell’articolo 5 di tale direttiva siano applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare.

63      In tale contesto, consentire, nonostante la volontà espressa del legislatore dell’Unione, ricordata al punto 58 della presente sentenza, a ciascuno Stato membro di introdurre deroghe ai diritti esclusivi dell’autore, previsti agli articoli da 2 a 4 della direttiva 2001/29, al di fuori delle eccezioni e delle limitazioni esaustivamente previste all’articolo 5 di tale direttiva minaccerebbe l’effettività dell’armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi realizzata da detta direttiva, nonché l’obiettivo di certezza del diritto perseguito da quest’ultima (sentenza del 13 febbraio 2014, Svensson e a., C‑466/12, EU:C:2014:76, punti 34 e 35). Infatti, dal considerando 31 della medesima direttiva risulta espressamente che le differenze esistenti nelle eccezioni e limitazioni relative a determinati atti avevano effetti negativi diretti sul funzionamento del mercato interno nel settore del diritto d’autore e dei diritti connessi, e che l’elenco delle eccezioni e delle limitazioni di cui all’articolo 5 della direttiva 2001/29 mirava quindi a garantire tale funzionamento.

64      Inoltre, come emerge dal considerando 32 della medesima direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad applicare in modo coerente tali eccezioni e limitazioni. Orbene, l’esigenza di coerenza nell’attuazione di tali eccezioni e limitazioni non potrebbe essere garantita se gli Stati membri fossero liberi di prevedere eccezioni e limitazioni del genere al di fuori di quelle espressamente previste dalla direttiva 2001/29 (v., in tal senso, sentenza del 12 novembre 2015, Hewlett-Packard Belgium, C‑572/13, EU:C:2015:750, punti 38 e 39); la Corte, del resto, ha già sottolineato che nessuna disposizione della direttiva 2001/29 contempla la possibilità per gli Stati membri di ampliare la portata di dette eccezioni o limitazioni (v., in tal senso sentenza del 10 aprile 2014, ACI Adam e a., C‑435/12, EU:C:2014:254, punto 27).

65      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che uno Stato membro non può prevedere, nel proprio diritto nazionale, un’eccezione o una limitazione al diritto del produttore di fonogrammi sancito dall’articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/29, diversa da quelle previste dall’articolo 5 di tale direttiva.

 Sulla quarta questione

66      Con la sua quarta questione, che riguarda l’ipotesi in cui venga riscontrata una lesione del diritto esclusivo di riproduzione del produttore di fonogrammi previsto all’articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/29, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), di tale direttiva debba essere interpretato nel senso che la nozione di «citazioni», di cui a tale disposizione, ricomprende una situazione in cui non sia possibile identificare l’opera interessata dalla citazione in questione.

67      Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2001/29, gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti esclusivi di riproduzione e di comunicazione al pubblico di cui agli articoli 2 e 3 di tale direttiva, quando si tratti di citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, sempreché siano relative a un’opera o altri materiali protetti già messi legalmente a disposizione del pubblico, che si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore, e che siano fatte conformemente ai buoni usi e si limitino a quanto giustificato dallo scopo specifico.

68      Anzitutto, si deve ritenere, come fatto dall’avvocato generale ai paragrafi 62 e 63 delle sue conclusioni, che, tenuto conto del tenore letterale dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2001/29, che si riferisce a «un’opera o altri materiali protetti», l’eccezione o la limitazione prevista da tale disposizione possa applicarsi all’utilizzo di un’opera musicale protetta, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite da tale disposizione.

69      In particolare, l’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2001/29 richiede per la sua applicazione, come ricordato al punto 67 della presente sentenza, che l’utilizzo in questione sia effettuato «conformemente ai buoni usi e si [limiti] a quanto giustificato dallo scopo specifico», ragion per cui l’utilizzo in questione a fini di citazione non deve eccedere i limiti di quanto è necessario per raggiungere l’obiettivo specifico della citazione di cui trattasi.

70      In assenza di qualsivoglia definizione, all’interno della direttiva 2001/29, del termine «citazione», la determinazione del significato e della portata di tale termine dev’essere effettuata, conformemente alla costante giurisprudenza richiamata al punto 28 della presente sentenza, sulla base del senso abituale del termine stesso nel linguaggio corrente, tenendo conto allo stesso tempo del contesto in cui esso è utilizzato e degli obiettivi perseguiti dalla normativa in cui è inserito.

71      Per quanto riguarda il senso abituale del termine «citazione» nel linguaggio corrente, occorre rilevare che la citazione si caratterizza essenzialmente per l’utilizzo, da parte di un utente che non ne sia l’autore, di un’opera o, più in generale, di un estratto di un’opera al fine di illustrare un’affermazione, di difendere un’opinione o, ancora, di permettere un confronto intellettuale tra tale opera e le affermazioni del suddetto utente, il quale, se intende avvalersi dell’eccezione per citazione, deve quindi avere l’obiettivo di interagire con l’opera stessa, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 64 delle sue conclusioni.

72      In particolare, qualora il creatore di una nuova opera musicale utilizzi un campione sonoro (sample) prelevato da un fonogramma e riconoscibile all’ascolto di detta nuova opera, l’utilizzo di tale campione sonoro può, a seconda delle circostanze del caso concreto, costituire una «citazione», a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2001/29, letto alla luce dell’articolo 13 della Carta, a condizione che detto utilizzo abbia l’obiettivo di interagire con l’opera da cui il campione è stato prelevato, nel senso prospettato al punto 71 della presente sentenza, e che le condizioni previste all’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), siano soddisfatte.

73      Ciò premesso, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 65 delle sue conclusioni, non può esservi un’interazione del genere qualora non sia possibile identificare l’opera interessata dalla citazione in questione.

74      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «citazioni», di cui a tale disposizione, non ricomprende una situazione in cui non sia possibile identificare l’opera interessata dalla citazione in questione.

 Sulla quinta questione

75      In via preliminare, occorre rilevare che, come risulta dal punto 24 della presente sentenza, la quinta questione si inserisce segnatamente nel contesto dell’applicazione ad opera del giudice del rinvio, al fine di dirimere la controversia principale, dell’articolo 2, lettera c), e dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2001/29, nonché dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 10, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2006/115.

76      In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede se tali disposizioni del diritto dell’Unione lascino agli Stati membri un margine di discrezionalità per il loro recepimento, dal momento che, secondo la giurisprudenza del Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale), le disposizioni del diritto nazionale che recepiscono una direttiva dell’Unione devono essere valutate, in linea di principio, non alla luce dei diritti fondamentali garantiti dalla Legge fondamentale per la Repubblica federale di Germania, ma unicamente alla luce dei diritti fondamentali garantiti dal diritto dell’Unione, qualora tale direttiva non lasci agli Stati membri alcun margine di discrezionalità per il suo recepimento.

77      Alla luce della risposta fornita alla seconda e alla quarta questione, si deve ritenere che, con la quinta questione, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che esso costituisce una misura di armonizzazione completa.

78      A tale riguardo, occorre ricordare che, in forza del principio del primato del diritto dell’Unione, che costituisce una caratteristica essenziale dell’ordinamento giuridico dell’Unione, il fatto che uno Stato membro invochi disposizioni di diritto nazionale, quand’anche di rango costituzionale, non può sminuire l’efficacia del diritto dell’Unione nel territorio di tale Stato (sentenza del 26 febbraio 2013, Melloni, C‑399/11, EU:C:2013:107, punto 59).

79      Si deve rilevare su questo punto che, poiché il recepimento di una direttiva da parte degli Stati membri rientra ad ogni modo nella situazione, prevista dall’articolo 51 della Carta, in cui gli Stati membri attuano il diritto dell’Unione, in sede di recepimento deve essere raggiunto il livello di protezione dei diritti fondamentali previsto dalla Carta, indipendentemente dal margine di discrezionalità di cui gli Stati membri dispongono in occasione del recepimento.

80      Ciò posto, qualora, in una situazione in cui l’operato degli Stati membri non è del tutto determinato dal diritto dell’Unione, una disposizione o un provvedimento nazionale attui tale diritto ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, resta consentito alle autorità e ai giudici nazionali applicare gli standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali, a patto che tale applicazione non comprometta il livello di tutela previsto dalla Carta, come interpretata dalla Corte, né il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione (sentenze del 26 febbraio 2013, Melloni, C‑399/11, EU:C:2013:107, punto 60, e del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, punto 29).

81      Pertanto, è conforme al diritto dell’Unione che i giudici e le autorità nazionali facciano dipendere tale applicazione dalla circostanza, evidenziata dal giudice del rinvio, che le disposizioni di una direttiva «lascino margini discrezionali per il loro recepimento nel diritto nazionale», a patto che detta circostanza sia intesa nel senso che essa riguarda il grado di armonizzazione operato da tali disposizioni, dato che una simile applicazione è ipotizzabile solo laddove le disposizioni in parola non operino un’armonizzazione completa.

82      Nel caso di specie, occorre rilevare che la direttiva 2001/29 ha lo scopo di armonizzare soltanto taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi, e che molte delle sue disposizioni rivelano inoltre l’intenzione del legislatore dell’Unione di riconoscere un margine discrezionale agli Stati membri in occasione della sua attuazione (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12, EU:C:2015:144, punto 57).

83      Per quanto riguarda il diritto esclusivo dei titolari, previsto all’articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/29, si è ricordato, al punto 27 della presente sentenza, che, in base a detta disposizione, gli Stati membri riconoscono il diritto esclusivo di autorizzare o vietare «la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte», ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche.

84      Pertanto, detta disposizione definisce, in modo non equivoco, il diritto esclusivo di riproduzione di cui godono i produttori di fonogrammi nell’Unione. Tale disposizione non è peraltro accompagnata da alcuna condizione, né è subordinata, per quanto riguarda la sua esecuzione o i suoi effetti, all’intervento di un qualsivoglia atto.

85      Ne consegue che l’articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/29 costituisce una misura di armonizzazione completa del contenuto sostanziale del diritto ivi menzionato (v., per analogia, con riferimento al diritto esclusivo del titolare di un marchio dell’Unione europea, sentenze del 20 novembre 2001, Zino Davidoff e Levi Strauss, da C‑414/99 a C‑416/99, EU:C:2001:617, punto 39, nonché del 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C‑206/01, EU:C:2002:651, punto 43).

86      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla quinta questione dichiarando che l’articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che esso costituisce una misura di armonizzazione completa del contenuto sostanziale del diritto ivi previsto.

 Sulle spese

87      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione dev’essere interpretato, alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nel senso che il diritto esclusivo conferito da tale disposizione al produttore di fonogrammi di autorizzare o vietare la riproduzione del proprio fonogramma gli consente di opporsi all’utilizzo, da parte di un terzo, di un campione sonoro, anche molto breve, del suo fonogramma ai fini dell’inclusione di tale campione in un altro fonogramma, salvo il caso in cui detto campione vi sia incluso in forma modificata e non riconoscibile all’ascolto.

2)      L’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, dev’essere interpretato nel senso che un fonogramma contenente campioni musicali trasferiti da un altro fonogramma non costituisce una «copia», ai sensi di tale disposizione, di detto fonogramma, qualora non riprenda la totalità o una parte sostanziale di quest’ultimo fonogramma.

3)      Uno Stato membro non può prevedere, nel proprio diritto nazionale, un’eccezione o una limitazione al diritto del produttore di fonogrammi sancito dall’articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/29, diversa da quelle previste dall’articolo 5 di tale direttiva.

4)      L’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2001/29 dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «citazioni», di cui a tale disposizione, non ricomprende una situazione in cui non sia possibile identificare l’opera interessata dalla citazione in questione.

5)      L’articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/29 dev’essere interpretato nel senso che esso costituisce una misura di armonizzazione completa del contenuto sostanziale del diritto ivi previsto.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.