Language of document : ECLI:EU:T:2006:380

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

11 dicembre 2006 (*)

«Procedimento – Liquidazione delle spese»

Nella causa T‑61/00 DEP,

Associazione Produttori Olivicoli Laziali (APOL), rappresentata dagli avv.ti E. Cappelli, P. De Caterini, F. Lepri e R. Vaccarella,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra C. Cattabriga e dal sig. L. Visaggio, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese che la ricorrente deve rimborsare alla convenuta in seguito alla sentenza del Tribunale 6 marzo 2003, cause riunite T‑61/00 e T‑62/00, APOL e AIPO/Commissione (Racc. pag. II‑635),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dal sig. J. Pirrung, presidente di sezione, dal sig. A.W.H. Meij e dalla sig.ra I. Pelikánová, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti e procedimento

1        Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 20 marzo 2000, la APOL ha presentato un ricorso mirante all’annullamento della decisione della Commissione 14 dicembre 1999, C(1999) 4561, che sopprime il contributo finanziario del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia accordato alla ricorrente con decisione della Commissione 20 dicembre 1984, C(84) 1100/293 per la realizzazione di un impianto per lo stoccaggio, il confezionamento e lo smercio di olio di oliva nel comune di Supino (Frosinone). La causa è stata registrata presso la cancelleria del Tribunale con il numero T‑61/00.

2        Con ordinanza 11 luglio 2002, il presidente della seconda sezione del Tribunale ha riunito la detta causa, ai fini della trattazione orale, con quella parallelamente promossa dall’Associazione Italiana Produttori Olivicoli (AIPO) contro un’altra decisione della Commissione e registrata presso la cancelleria del Tribunale con il numero T‑62/00. Le due cause sono state in seguito riunite ai fini della sentenza.

3        Il dispositivo della sentenza del Tribunale 6 marzo 2003, cause riunite T‑61/00 e T‑62/00, APOL e AIPO/Commissione (Racc. pag. II‑635; in prosieguo: la «sentenza del Tribunale») così recita:

«1)      I ricorsi sono respinti.

2)      In ciascuna causa, la rispettiva ricorrente sosterrà tutte le spese».

4        L’impugnazione successivamente proposta dalla APOL e dalla AIPO contro la sentenza del Tribunale è stata respinta dalla Corte con ordinanza 16 dicembre 2004, causa C‑222/03 P, APOL e AIPO/Commissione (non pubblicata nella Raccolta). La APOL e la AIPO sono state condannate alle spese del procedimento di impugnazione.

5        Con lettera 10 marzo 2005, la Commissione ha informato gli avvocati della APOL e della AIPO circa l’importo delle spese che essa aveva sostenuto nell’ambito delle cause T‑61/00, APOL/Commissione, T‑62/00 AIPO/Commissione, e C‑222/03 P, APOL e AIPO/Commissione.

6        Con una nota di addebito dell’8 luglio 2005, la Commissione ha chiesto alla APOL il pagamento di un importo totale di EUR 7 288,91 a titolo, da un lato, di spese amministrative varie (EUR 100) e, dall’altro, di onorari fatturati dall’avvocato esterno assunto per assistere gli agenti della Commissione (EUR 7 188,91). La Commissione ha inviato anche una richiesta di pagamento alla AIPO.

7        Mentre la AIPO ha regolarmente versato alla Commissione gli importi che quest’ultima le richiedeva, la APOL non ha dato seguito alla richiesta di pagamento dell’importo di EUR 7 288,91.

8        La Commissione ha allora inviato alla APOL una lettera di sollecito in data 14 settembre 2005. A questa lettera, rimasta anch’essa senza risposta, ha fatto seguito una lettera in data 19 ottobre 2005 con cui la Commissione intimava alla APOL di versarle la somma di EUR 7 288,91 maggiorata degli interessi dovuti di EUR 79,80, avvertendola che, in mancanza di pagamento, avrebbe avviato un procedimento per recuperare il proprio credito. Anche questa lettera è rimasta senza risposta. Il 5 dicembre 2005, gli agenti della Commissione hanno comunicato ai consulenti della APOL che, qualora la loro cliente non avesse adempiuto le proprie obbligazioni, la Commissione avrebbe presentato al Tribunale una domanda di liquidazione delle spese.

9        Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale l’8 maggio 2006, la Commissione ha presentato una domanda di liquidazione delle spese. Tale domanda è stata notificata il 24 maggio 2006 mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno presso il domicilio eletto dalla ricorrente a Lussemburgo.

10      Invitata a prendere posizione su tale domanda, la ricorrente si è astenuta dal depositare osservazioni entro il termine ad essa impartito.

 Conclusioni delle parti

11      La Commissione conclude che il Tribunale voglia dichiarare che l’importo dovuto dalla APOL a titolo di spese ripetibili nella causa T‑61/00, in applicazione del punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale, è pari a EUR 7 288,91, di cui EUR 7 188,91 si riferiscono agli onorari dell’avvocato che ha assistito la Commissione, e EUR 100 si riferiscono a spese per fotocopie sostenute dalla Commissione ai fini del procedimento nella causa T‑61/00, aumentato dell’importo che il Tribunale vorrà fissare ex aequo et bono per tenere conto delle spese per fotocopie sostenute dalla Commissione ai fini del presente procedimento.

12      La ricorrente non ha formulato conclusioni.

 Giudizio del Tribunale

13      Ai sensi dell’art. 91, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale, sono considerate spese ripetibili «le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all’agente, consulente o avvocato».

14      A quest’ultimo riguardo, è ben consolidato in giurisprudenza che, come risulta dall’art. 19, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, che si applica alla procedura dinanzi al Tribunale in forza dell’art. 53, primo comma, del detto Statuto, le istituzioni comunitarie possono farsi assistere da un avvocato, la cui retribuzione rientra quindi nella nozione di spese indispensabili sostenute per la causa (ordinanza del Tribunale 24 marzo 1998, causa T‑175/94 DEP, International Procurement Services/Commissione, Racc. pag. II‑601, punto 9 e giurisprudenza ivi citata).

15      Occorre quindi determinare l’importo delle spese da recuperare.

16      Secondo una costante giurisprudenza, in mancanza di disposizioni comunitarie di natura tariffaria, il Tribunale deve liberamente valutare i termini della causa, tenendo conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto l’aspetto del diritto comunitario, nonché del grado di difficoltà della stessa, dell’entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare agli agenti o ai consulenti che hanno prestato la loro opera e degli interessi economici che la lite ha costituito per le parti (ordinanza della Corte 26 novembre 1985, causa 318/82, Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione, Racc. pag. 3727, punti 2 e 3, e ordinanze del Tribunale 9 giugno 1993, causa T‑78/89 DEP, PPG Industries Glass/Commissione, Racc. pag. II‑573, punto 36, e 3 ottobre 2006, causa T‑74/00 DEP, Artegodan/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

17      In funzione di questi criteri occorre valutare l’importo delle spese ripetibili. Inoltre, in ragione del principio secondo cui il giudice comunitario può statuire solo nei limiti delle domande che gli sono sottoposte, l’importo delle spese ripetibili non può eccedere l’importo richiesto dalla Commissione.

18      Occorre rilevare che, dal punto di vista della natura della controversia, della sua importanza sotto l’aspetto del diritto comunitario e del grado di difficoltà della stessa, la presente causa sollevava un certo numero di questioni inerenti ai poteri attribuiti alla Commissione nell’ambito della gestione e del controllo degli interventi strutturali comunitari messi in opera attraverso un finanziamento diretto della Comunità per progetti specifici, conformemente al regolamento del Consiglio 15 febbraio 1977, n. 355, relativo ad un’azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (GU L 51, pag. 1), e successivamente al regolamento del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4256, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione «Orientamento» (GU L 374, pag. 25). Essa ha pertanto contribuito a porre le basi della giurisprudenza in tale materia. Più in particolare, la presente causa sollevava la questione se la Commissione potesse essere vincolata dalla sua prassi amministrativa consistente nell’esaminare, in una determinata fattispecie, se esisteva un caso di forza maggiore che potesse condurla a rinunciare alla revoca di contributi, anche se tale prassi non era richiesta da alcuna norma.

19      Per quanto riguarda il lavoro che il procedimento contenzioso può aver causato all’avvocato della Commissione, occorre considerare che quest’ultimo ha dovuto affrontare un certo numero di elementi di fatto che giustificano uno studio approfondito nonché le questioni giuridiche relativamente complesse identificate al punto precedente.

20      In tale contesto, ed in considerazione di quanto precede, il Tribunale ritiene appropriato fissare a EUR 7 188,91 l’importo sino alla concorrenza del quale gli onorari dell’avvocato della Commissione sono ripetibili.

21      Per quanto riguarda le spese amministrative varie, relativamente alle quali la Commissione indica che esse coprono le spese per fotocopie derivanti dall’obbligo di cui all’art. 43, n. 1, secondo comma, del regolamento di procedura, di presentare un certo numero di copie autenticate degli atti di procedura depositati in cancelleria, dalla giurisprudenza risulta che esse costituiscono spese ripetibili [ordinanza del Tribunale 22 marzo 2000, causa T‑97/95 (92) II, Sinochem/Consiglio, Racc. pag. II‑1715, punto 23]. Nella fattispecie, è adeguato fissare il loro importo a EUR 100, comprese le spese per fotocopie relative al presente procedimento.

22      In considerazione di tutto quanto precede, il Tribunale ritiene che l’importo totale di EUR 7 288,91 costituisca un’equa valutazione della totalità delle spese ripetibili da parte della Commissione presso la ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

ordina:

L’importo totale delle spese ripetibili da parte della Commissione nella causa T‑61/00 è fissato a EUR 7 288,91.

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’11 dicembre 2006.

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       J. Pirrung


* Lingua processuale: l'italiano.