Language of document :

Comunicazione sulla GU

 

Ordinanza del Presidente del Tribunale di primo grado 6 dicembre 2002 nella causa T-275/02 R, D contro Banca europea per gli investimenti

(Procedimento sommario ( Proroga del periodo di prova ( Ricevibilità del ricorso di cui al procedimento principale ( Urgenza ( Assenza)

    Lingua processuale: il francese

Nel procedimento T-275/02 R, D, dipendente della Banca europea per gli investimenti, abitante in Lussemburgo, rappresentato dall'avv. J. Choucroun, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Banca europea per gli investimenti (agenti: sigg. J.-P. Minnaert e P. Mousel), avente ad oggetto la domanda di sospensione dell'esecuzione delle decisioni della Banca europea per gli investimenti aventi ad oggetto la proroga del periodo di prova e, rispettivamente, il licenziamento del ricorrente, il Presidente del Tribunale il 6 dicembre 2002 ha pronunciato un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)L'istanza di provvedimento urgente è respinta.

2) Le spese sono riservate.

____________