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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso del sig. "D" contro la Banca europea per gli investimenti, proposto il 9 settembre 2002.

    (Causa T-275/02)

    Lingua processuale: il francese

Il 9 settembre 2002, il sig. "D", rappresentato dall'avv. Joëlle Choucroun, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Banca europea per gli investimenti.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

--    dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

--    annullare la decisione unilaterale della Banca europea per gli investimenti 26 marzo 2002, recante prolungamento di quattro mesi del periodo di prova di sei mesi convenuto tra le parti;

--    annullare la decisione della Banca europea per gli investimenti 25 giugno 2002, riprodotta in data 28 giugno 2002, di recesso unilaterale dal contratto di impiego a tempo determinato del ricorrente, concluso il 2 ottobre 2001, dopo il periodo di prova, con efficacia a partire dal 15 luglio 2002;

--    condannare la Banca europea per gli investimenti a corrispondere al ricorrente l'importo di euro 45 000 (quarantacinquemila) euro, a titolo di risarcimento danni;

--    condannare la Banca europea per gli investimenti al pagamento di tutte le spese.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorrente, con il presente ricorso, si oppone alla proroga del periodo di prova presso la convenuta, così come al recesso unilaterale da parte della stessa dal suo contratto di impiego al di fuori del detto periodo.

A sostegno delle sue conclusioni, esso fa valere:

--    la violazione del principio di legalità, in quanto né la lettera d'assunzione, né lo Statuto della Banca prevedono alcuna possibilità di proroga del periodo di prova; nessuna circostanza modificativa poteva essere addotta dalla Banca al riguardo;

--    la violazione del principio pacta sunt servanda, poiché la Banca non avrebbe esercitato, durante il periodo di prova, il proprio diritto di recesso senza obbligo di motivazione con preavviso di 15 giorni e poiché la convenuta non potrebbe modificare unilateralmente i termini del contratto.

Il ricorrente fa valere inoltre la violazione dei doveri di sollecitudine e di tutela del legittimo affidamento.

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