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Comunicazione sulla GU

 

Sentenza del Tribunale di primo grado 8 marzo 2005 nella causa T-275/02: D contro Banca europea per gli investimenti (BEI) .

("Agenti della BEI - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Proroga del periodo di prova - Risoluzione del contratto - Condizioni - Ricorso per risarcimento")

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-275/02, D, ex agente della Banca europea per gli investimenti, abitante in Lussemburgo, rappresentato dall'avv. J. Choucroun, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Banca europea per gli investimenti (BEI) (agenti: sig. J.P. Minnaert, assistito dall'avv. P. Mousel, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto, da un lato, la domanda di annullamento delle decisioni con le quali la BEI proroga il periodo di prova e risolve il contratto della ricorrente e, dall'altro, una domanda di risarcimento del danno morale e materiale assertivamente subito, il Tribunale (Quinta Sezione) composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dai sigg. F. Dehousse e D. Šváby, giudici; cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore, ha pronunciato, l'8 marzo 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)    Il ricorso è respinto.

2)    Non va statuito sulla domanda di riservatezza della Banca europea per gli investimenti.

3)    Le spese sostenute dalle parti restano a carico di ciascuna di esse.

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2 - GU C 261 del 26.10.2002.