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Ordinanza del Tribunale 21 giugno 2011 - Rosenbaum / Commissione

(Causa T-452/09 P) 1

("Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Inquadramento nel grado all'assunzione - Presa in considerazione dell'esperienza professionale dell'interessato - Art. 31 dello Statuto - Obbligo di motivazione")

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Eckehard Rosenbaum (Berlino, Germania) (rappresentante: avv. H.-J. Rüber)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti); e Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: K. Zieléskiewicz e M. Bauer, agenti)

Oggetto

Impugnazione diretta all'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) 10 settembre 2009, causa F-9/08, Rosenbaum/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta)

Dispositivo

L'impugnazione è respinta.

Il sig. Eckehard Rosenbaum sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell'ambito del presente giudizio.

Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 11 del 16.1.2010.