Language of document : ECLI:EU:T:2011:295

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

21 giugno 2011

Causa T-452/09 P

Eckehard Rosenbaum

contro

Commissione europea

«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Inquadramento nel grado all’atto dell’assunzione — Considerazione dell’esperienza professionale dell’interessato — Art. 31 dello Statuto — Obbligo di motivazione»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 10 settembre 2009, causa F‑9/08, Rosenbaum/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑299 e II‑A‑1‑1617).

Decisione: L’impugnazione è respinta. Il sig. Eckehard Rosenbaum sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente giudizio. Il Consiglio dell’Unione europea, interveniente in primo grado a sostegno delle conclusioni della Commissione europea, sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso da parte del Tribunale della funzione pubblica ad una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti

(Statuto della Corte di giustizia, art. 36 e allegato I, art. 7, n. 1)

2.      Procedura – Motivazione delle sentenze – Portata

(Statuto della Corte di giustizia, art. 36 e allegato I, art. 7, n. 1)

3.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Sindacato del Tribunale sulla valutazione degli elementi di prova effettuata dal Tribunale della funzione pubblica – Esclusione, salvo il caso di snaturamento

(Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, n. 1)

4.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo diretto contro la decisione del Tribunale della funzione pubblica sulle spese – Irricevibilità in caso di rigetto di tutti gli altri motivi

(Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, n. 2)

1.      L’obbligo di motivazione non impone al Tribunale della funzione pubblica di fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali la decisione è stata adottata ed al giudice competente di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo.

(v. punto 26)

Riferimento: Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione (Racc. pag. I‑123, punto 372), e Corte 8 febbraio 2007, causa C‑3/06 P, Groupe Danone/Commissione (Racc. pag. I‑1331, punto 46)

2.      Anche se l’obbligo del Tribunale della funzione pubblica di motivare le sue decisioni non implica che esso risponda in dettaglio a tutti gli argomenti fatti valere dalle parti, in particolare qualora essi non presentino un carattere sufficientemente chiaro e preciso e non si basino su elementi di prova circostanziati, esso impone, quanto meno, che lo stesso esamini tutte le violazioni di diritti dinanzi ad esso asserite.

(v. punto 35)

Riferimento: Tribunale 8 giugno 2009, causa T‑498/07 P, Krcova/Corte di giustizia (Racc. FP pagg. I‑B‑1‑35 e II‑B‑1‑197, punti 34 e 35 e giurisprudenza ivi citata)

3.      Il Tribunale della funzione pubblica è il solo giudice dell’eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause di cui è investito. Il valore probante o meno degli atti di causa rientra nella sua valutazione insindacabile dei fatti, che sfugge al controllo del Tribunale nell’ambito di un’impugnazione, salvo in caso di snaturamento degli elementi di prova presentati al Tribunale della funzione pubblica o quando l’inesattezza materiale degli accertamenti del detto Tribunale risulti dai documenti inseriti nel fascicolo.

(v. punto 41)

Riferimento: Corte 10 luglio 2001, causa C‑315/99 P, Ismeri Europa/Corte dei conti (Racc. pag. I‑5281, punto 19 e giurisprudenza ivi citata)

4.      Risulta dall’art. 11, n. 2, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia che l’impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l’onere e l’importo delle spese. Se ne ricava che, nell’ipotesi in cui tutti gli altri motivi di un’impugnazione di una decisione del Tribunale della funzione pubblica siano stati respinti, la domanda relativa all’asserita irregolarità della decisione del detto Tribunale sulle spese deve essere respinta in quanto irricevibile.

(v. punto 46)

Riferimento: Tribunale 9 settembre 2009, causa T‑375/08 P, Nijs/Corte dei conti (Racc. FP pagg. I‑B‑1‑65 e II‑B‑1‑413, punto 71 e giurisprudenza ivi citata)