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Ricorso proposto l'8 giugno 2012 - Commissione europea / Ungheria

(Causa C-288/12)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Martenczuk e B. D. Simon, agenti)

Convenuta: Ungheria

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

dichiarare che l'Ungheria, avendo posto fine anticipatamente al mandato del commissario delegato per la protezione dei dati, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ;

condannare l'Ungheria alle spese.

Motivi e principali argomenti

La direttiva 95/46 prevede che una o più autorità pubbliche degli Stati membri, pienamente indipendenti nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, siano incaricate di vigilare sull'applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva di cui trattasi.

In Ungheria, fino al 31 dicembre 2011, tale autorità era rappresentata dal commissario delegato per la protezione dei dati. In applicazione della normativa ungherese vigente fino al 31 dicembre 2011, quest'ultimo era designato dal Parlamento ungherese per un periodo di sei anni. Dal momento che l'incarico del commissario per la protezione dei dati in funzione alla data del 31 dicembre 2011 è iniziato il 29 settembre 2008, quest'ultimo, in circostanze normali, sarebbe dovuto continuare fino al settembre 2014.

La normativa ungherese in materia è stata modificata con effetto dal 1° gennaio 2012. A seguito di tali modifiche è stata abolita la figura del commissario per la protezione dei dati e si è posto fine al mandato del commissario per la protezione dei dati che esercitava tali funzioni dal 29 settembre 2008. L'autorità incaricata di sorvegliare la protezione dei dati in Ungheria, ai sensi della direttiva 95/46, è ora il Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (autorità nazionale per la protezione dei dati e della libertà di informazione), di nuova costituzione. In base alla nuova normativa, il presidente che guida tale autorità è nominato dal Presidente della Repubblica su proposta del capo del governo per un mandato di nove anni. Non è stato nominato per tale incarico l'ex commissario per la protezione dei dati.

A giudizio della Commissione, l'anticipata cessazione del mandato dell'autorità incaricata di sorvegliare la protezione dei dati viola l'indipendenza che dovrebbe esserle propria in applicazione della direttiva. Poiché quest'ultima non definisce la durata di detto mandato gli Stati membri possono in linea di principio determinarla liberamente. Tuttavia il mandato deve avere una durata ragionevole ed è necessario che, una volta che lo Stato membro abbia fissato tale durata, la stessa venga rispettata. Se così non fosse l'autorità di controllo rischierebbe di essere influenzata, nello svolgimento dei propri compiti, dal timore di una cessazione anticipata del suo mandato, il che ne pregiudicherebbe l'indipendenza.

Per quanto riguarda la ricevibilità del ricorso, la Commissione rileva che, considerato che all'ex autorità di controllo della protezione dei dati non è stato riattribuito l'incarico alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, l'inadempimento era ancora in essere a quella data. Essa reputa che non sia impossibile sanare tale violazione: l'Ungheria deve adottare tutte le misure necessarie affinché sia restituito l'incarico cui fa riferimento la direttiva 95/46 all'ex commissario per la protezione dei dati, per la residua durata del suo incarico a far data dal 31 dicembre 2011. La Commissione può accettare di considerare come adeguata una regolarizzazione di tale situazione che consisterebbe nel nominare, per tale periodo, l'ex commissario per la protezione dei dati per la posizione di presidente della nuova Autorità, in quanto ciò equivarrebbe a far valere il proprio inadempimento nell'ambito della propria difesa. Si devono sanare, e non mantenere, gli effetti della violazione.

Secondo la Commissione soltanto motivi gravi e oggettivamente verificabili possono giustificare una cessazione anticipata del mandato di cui trattasi: orbene, l'Ungheria non ha dedotto motivi di questo tipo.

La Commissione non contesta il diritto dell'Ungheria di trasformare la sua autorità di controllo, passando ad esempio dal precedente modello di "commissario per la protezione dei dati" a un modello conforme al diritto ungherese, consistente in "un'autorità". Tuttavia, il cambiamento in termini di modello istituzionale non richiedeva affatto la cessazione anticipata del mandato dell'ex autorità di controllo. L'Ungheria avrebbe avuto la possibilità di prevedere nel suo diritto nazionale che il nuovo modello venisse applicato solo dopo la scadenza del mandato del commissario per la protezione dei dati che occupava l'incarico o che si nominasse quest'ultimo quale primo presidente della nuova autorità per il restante periodo del suo mandato.

Se l'argomento relativo alla facoltà dello Stato membro di cambiare modello fosse ammissibile, ciò comporterebbe, secondo la Commissione, che tutte le autorità incaricate di sorvegliare la protezione dei dati nell'ambito dell'Unione sarebbero esposte, in modo permanente, al rischio che il loro mandato venga meno nella forma di un intervento del legislatore finalizzato ad abolire l'autorità esistente e a creare in suo luogo una nuova autorità per esercizio delle competenze previste nella direttiva 95/46. Non si può escludere che le autorità politiche si avvalgano di tali riforme per sanzionare e controllare le autorità di controllo della protezione dei dati che abbiano determinato la loro disapprovazione. Il mero rischio di tale influenza è di per sé incompatibile con la totale indipendenza delle autorità di controllo.

D'altronde, secondo la Commissione, l'Ungheria non poteva fondarsi su dichiarazioni oscure dell'ex commissario per la protezione dei dati, apparse sulla stampa, per supporre che quest'ultimo non sarebbe più stato disposto a svolgere le funzioni previste all'articolo 28 della direttiva 95/46 e nemmeno poteva porre fine anticipatamente alle stesse per un tale motivo.

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1 - GU L 281, pag. 31; in prosieguo: la "direttiva 95/46".