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Ricorso proposto il 14 ottobre 2010 - Gas Natural Fenosa SDG / Commissione

(Causa T-484/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Gas Natural Fenosa SDG, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti F. González Díaz e F. Salerno)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare, ai sensi dell'art. 263 TFUE, la decisione della Commissione europea 29 settembre 2010, e

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nel presente procedimento autorizza la normativa spagnola volta a compensare i costi supplementari sopportati dai produttori di energia elettrica che, in forza di un obbligo di servizio pubblico, devono realizzare una parte della loro produzione utilizzando carbone prodotto nel territorio nazionale.

La Gas Natural Fenosa ritiene che la decisione violi il diritto comunitario e pertanto ne chiede l'annullamento in base ai seguenti motivi:

1.    In primo luogo la decisione viola gli artt. 108, n. 2, TFUE e 4, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE1, in quanto gli aiuti controversi sollevano dubbi circa la loro compatibilità con il mercato comune.

2.    In secondo luogo la decisione viola diverse disposizioni di diritto primario e derivato, ragione per la quale l'aiuto non può essere considerato compatibile con il mercato comune, vale a dire:

la normativa comunitaria in materia di ambiente, specificamente gli artt. 4 TUE e 191 TFUE, e le disposizioni di applicazione degli impegni in materia ambientale, e in particolare la direttiva 2003/87/CE, recentemente modificata dalla direttiva 2009/29/CE2, in quanto la misura controversa incentiva il funzionamento di impianti che incrementano il livello di gas emessi nell'atmosfera, viola il divieto di assegnare nuove quote di emissione gratuite e promuove attività minerarie che rappresentano una seria minaccia all'ambiente naturale;

le norme del Trattato sul mercato interno, segnatamente gli artt. 34 e 49 TFUE, dal momento che ostacola e rende più gravosa l'importazione di energia elettrica generata a partire da carbone non spagnolo o da gas, nonché i piani di espansione della capacità di produzione elettrica a partire da gas e/o carbone importato;

gli artt. 101 e 102 TFUE, in combinato disposto con l'art. 4, n. 3 TUE, in quanto incentiva un comportamento anticompetitivo da parte dei produttori di carbone spagnoli;

l'art. 126, n. 1, TFUE, poiché la misura controversa aumenterà inutilmente e sproporzionatamente la spesa pubblica;

il regolamento n. 1407/20023, in quanto autorizza un incremento del volume di aiuti già concessi per misure precedenti, e provoca una distorsione nel mercato della produzione di energia elettrica.

3.    In terzo luogo la decisione viola gli artt. 3, n. 2, e 11, n. 4, della seconda direttiva per il mercato dell'energia elettrica (direttiva 2003/54/CE4), l'art. 106, n. 2, TFUE, nonché la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico e il principio di proporzionalità, in quanto non risultano soddisfatte, in base a tali disposizioni, le condizioni per la configurazione di un servizio di interesse economico generale basato su motivi di sicurezza dell'approvvigionamento e, in ogni caso, in quanto esistono alternative meno gravose per raggiungere gli obiettivi perseguiti dalla misura controversa.

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1 - GU L 83, pag. 1.

2 - Direttiva del Parlamento e del Consiglio 23 aprile 1999, 2009/29/CE, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU L 140, pag. 63).

3 - Regolamento (CE) del Consiglio 23 luglio 2002, n. 1407, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera (GU L 205, pag. 1).

4 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (GU L 176, pagg. 37-56).