-Ricorso proposto il 13 ottobre 2010 - MIP Metro / UAMI - J.C. Ribeiro SGPS (MISS B)
(Causa T-485/10)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti J.-C. Plate e R. Kaase)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso: J.C. Ribeiro SGPS S.A. (Santa Maria da Feira, Portogallo)
Conclusioni della ricorrente
Dichiarare ricevibile il ricorso, nonché i relativi allegati, diretto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 5 agosto 2010, procedimento R 1526/2009-1;
annullare la decisione impugnata nella parte riguardante l'opposizione contro la richiesta di marchio per i prodotti delle classi 14 e 25, a causa dell'incompatibilità con l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario (RMC);
condannare il convenuto alle spese, comprese quelle sostenute per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la J.C. Ribeiro SGPS S.A.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "MISS B" per prodotti delle classi 14, 16, 18, 21, 25 e 28.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.
Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo (oggetto di registrazione tedesca e internazionale) "miss H.", per prodotti delle classi 6, 9, 14, 16, 18, 25 e 26, nonché il marchio figurativo (oggetto di registrazione tedesca) che contiene l'elemento denominativo "Miss H.", per prodotti delle classi 3, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 24, 25 e 26.
Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento dell'opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: Accoglimento del ricorso.
Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009
1, poiché sussisterebbe un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.
____________1 - Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).