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Ricorso proposto il 19 maggio 2011 - Regno di Spagna / Commissione

(Causa T-260/11)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente : Regno di Spagna (rappresentante: N. Díaz Abad, agente)

Convenuta : Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento (UE) della Commissione 8 novembre 2010, n. 165/2011, che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di sgombro assegnati alla Spagna per il 2011 e per gli anni successivi a seguito del superamento del contingente nel 2010, e

condannare l'istituzione convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'allegato che accompagna il regolamento impugnato sanziona la Spagna per il superamento del contingente di sgombro nel 2010 nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque UE della zona Copace 34.1.1 con una detrazione di 39 242 tonnellate, di cui 4 500 sono applicate nell'anno 2011, 5 500 nel 2012, 9 748 nel 2013, 9 747 nel 2014 e 9 747 nel 2015 "e se necessario negli anni successivi".

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

1.    Violazione dell'art. 105, n. 6, del regolamento del Consiglio 2 novembre 2009, n. 1224, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (in prosieguo: il "regolamento 1224/2009"), in quanto il regolamento impugnato è stato adottato prima che la Commissione adottasse il regolamento di esecuzione previsto nel summenzionato art. 105, n. 6.

2.     Vizio di forma sostanziale, in quanto manca un rapporto del comitato di gestione e fino ad ora tutte le sanzioni ad uno Stato membro per superamento dei contingenti erano state adottate con un regolamento della Commissione e previo parere motivato del comitato di gestione.

3.    Violazione dei diritti della difesa, poiché il regolamento impugnato è stato adottato senza previa audizione del Regno di Spagna.

4.    Violazione del principio della certezza del diritto, poiché la Commissione, infliggendo la sanzione impugnata, conserva la possibilità di estendere tale sanzione successivamente, per un numero indeterminato di anni.

5.    Violazione del principio del legittimo affidamento, poiché il regolamento impugnato è entrato in vigore dopo l'inizio della campagna di pesca dello sgombro in Spagna.

6.    Violazione del principio di non discriminazione, poiché la Commissione ha applicato il criterio di rischio delle conseguenze socioeconomiche in modo diverso da come l'aveva applicato in situazioni analoghe.

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