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Ordinanza del Tribunale 27 marzo 2012 - European Goldfields / Commissione

(Causa T-261/11)

("Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Sovvenzione concessa dalle autorità elleniche a favore dell'impresa mineraria Ellinikos Chrysos, consistente nella cessione della gestione della miniera di Cassandra ad un prezzo inferiore al reale valore di mercato e nell'esenzione dalle imposte sull'operazione - Decisione che dichiara l'aiuto illegittimo e che dispone il suo recupero maggiorato degli interessi - Difetto di interesse ad agire - Irricevibilità")

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: European Goldfields Ltd (Whitehorse, Yukon, Canada) (rappresentanti: K. Adamantopoulos, E. Petritsi, E. Trova e P. Skouris, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: É. Gippini Fournier e D. Triantafyllou, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2011/452/UE della Commissione, del 23 febbraio 2011, riguardante l'aiuto di Stato C 48/08 (ex NN 61/08), concesso dalla Grecia a favore della Ellinikos [Ch]rysos SA (GU L 193, pag. 27)

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

La European Goldfields Ltd è condannata alle spese.

Non occorre statuire sulla domanda di intervento della Ellinikos Chrysos AE Metalleion kai Viomixanias Chrysou.

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1 - GU C 219 del 23.7.2011.