Language of document : ECLI:EU:T:2013:461

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

16 settembre 2013 *(1)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Personale della BEI – Valutazione – Promozione – Esercizio di valutazione e di promozione 2007 – Decisione del comitato per i ricorsi – Molestie psicologiche – Termine ragionevole – Domanda di annullamento – Domanda di risarcimento»

Nella causa T‑264/11 P,

avente ad oggetto l’impugnazione volta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) dell’8 marzo 2011, De Nicola/BEI (F‑59/09, non ancora pubblicata nella Raccolta),

Carlo De Nicola, residente in Strassen (Lussemburgo), rappresentato da L. Isola, avvocato,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è

Banca europea per gli investimenti (BEI), rappresentata inizialmente da T. Gilliams e F. Martin, successivamente da T. Gilliams e G. Nuvoli, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta in primo grado,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto da M. Jaeger, presidente, J. Azizi (relatore) e S. Papasavvas, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 marzo 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione proposta ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il ricorrente, sig. Carlo de Nicola, chiede l’annullamento parziale della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) dell’8 marzo 2011, De Nicola/BEI (F‑59/09, non ancora pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), nella parte in cui quest’ultimo ha respinto, in particolare, da un lato, la sua domanda di annullare la decisione del comitato per i ricorsi della Banca europea per gli investimenti (BEI), del 14 novembre 2008, di non continuare il procedimento di ricorso avviato dinanzi ad esso e vertente sulla contestazione da parte sua del suo rapporto informativo per l’anno 2007 nonché delle decisioni di promozione adottate dalla BEI a titolo dell’esercizio di valutazione e di promozione per il 2007, e, dall’altro, la sua domanda di accertare che egli è stato vittima di molestie psicologiche nonché di ordinare alla BEI di provvedere alla cessazione delle medesime e di risarcire i danni che egli ritiene aver subìto a causa di tali molestie.

 Fatti, procedimento di primo grado e sentenza impugnata

2        I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 20 a 94 della sentenza impugnata.

3        Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 13 giugno 2009, il ricorrente ha chiesto, in sostanza, in primo luogo, l’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi; in secondo luogo, l’annullamento delle decisioni di promozione, della decisione recante diniego della promozione e di tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti alle decisioni di promozione, in particolare del rapporto informativo per il 2007; in terzo luogo, l’accertamento che egli è stato vittima di molestie psicologiche; in quarto luogo, la condanna della BEI a provvedere alla cessazione delle medesime e a risarcire i conseguenti danni fisici, morali e materiali, precisando che il risarcimento concesso doveva essere maggiorato degli interessi moratori e, in quinto luogo, l’adozione di talune misure istruttorie nei confronti della BEI.

4        Con la sentenza impugnata il Tribunale della funzione pubblica ha parzialmente accolto il ricorso nella parte in cui era diretto all’annullamento del rapporto informativo del ricorrente per il 2007 e della decisione recante diniego della sua promozione. Al contrario, esso ha respinto gli altri capi delle conclusioni del ricorrente, ritenendoli irricevibili oppure infondati. Infine, ha deciso che il ricorrente e la BEI sopporteranno ciascuno le proprie spese.

5        Nell’ambito della sua valutazione sulla ricevibilità del ricorso, per quanto riguarda la domanda di annullamento della decisione del comitato per i ricorsi, il Tribunale della funzione pubblica ha considerato che «come già [era stato] deciso, le conclusioni avverso la presa di posizione del comitato per i ricorsi istituito dalla B[EI] in ambito di valutazione dei membri del personale non hanno contenuto autonomo e producono l’effetto di investire il giudice della decisione sul rapporto informativo contro il quale tale ricorso amministrativo è stato proposto (sentenza 30 novembre 2009, punti 84, 193 e 194; v. altresì, per analogia, sentenza 23 febbraio 2001, punto 132)». Il Tribunale della funzione pubblica ha precisato che «[c]iò vale[va] a maggior ragione laddove, come nel caso di specie, il comitato per i ricorsi ritenga di non essere in condizione di poter statuire sul ricorso amministrativo di cui è investito e non adotti, nel merito, alcuna decisione atta a sostituire o a modificare l’atto contro il quale è stato presentato un siffatto ricorso». Secondo il Tribunale della funzione pubblica, le conclusioni dirette avverso la decisione del comitato per i ricorsi vanno dunque esaminate considerando che esse hanno ad oggetto il rapporto informativo per il 2007 (punti da 131 a 133 della sentenza impugnata).

6        Per quanto riguarda la domanda di annullamento delle decisioni di promozione, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato quanto segue (punti da 134 a 141 della sentenza impugnata):

«134      È stato deciso che la ponderazione tra, da un lato, il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione e richiede che il singolo disponga di un termine sufficiente a valutare la legittimità dell’atto che gli arreca pregiudizio e a preparare eventualmente il suo ricorso e, dall’altro, il requisito della certezza del diritto che vuole che, dopo il decorso di un certo termine, gli atti adottati dalle istanze dell’Unione divengano definitivi implica che le controversie tra la Banca e i suoi dipendenti siano portate dinanzi al giudice dell’Unione entro un termine ragionevole (sentenza 23 febbraio 2001, punti 98 e 99).

135      La determinazione di un siffatto termine deve effettuarsi tenendo conto, in particolare, della specificità delle cause in materia di personale e dell’importanza che riveste, in tale ambito, l’eventuale esistenza di un procedimento precontenzioso. Infatti, sebbene i dipendenti della Banca siano soggetti ad un regime particolare emanato da quest’ultima, le controversie meramente interne tra la Banca e i suoi dipendenti vengono equiparate, per loro natura, alle controversie tra le istituzioni dell’Unione e i loro funzionari o agenti, rientranti negli artt. 90 e 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo “Statuto”) e altresì soggette al sindacato giurisdizionale ai sensi dell’art. 236 CE. Occorre di conseguenza far riferimento ai requisiti relativi al termine di ricorso definiti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, pur tenendo conto del contesto particolare del regolamento del personale della Banca che istituisce, al suo articolo 41, una procedura di conciliazione facoltativa (sentenza 23 febbraio 2001, punto 100).

136      A tale proposito la procedura di conciliazione di cui all’art. 41 del regolamento del personale e la procedura di appello specifica in materia di valutazione annuale prevista da una comunicazione amministrativa della Banca perseguono lo stesso obiettivo del procedimento precontenzioso obbligatorio introdotto dall’art. 90 dello Statuto. Tali procedure mirano parimenti a permettere una composizione amichevole delle controversie, dando alla Banca la possibilità di modificare l’atto contestato e al dipendente interessato la facoltà di accettare la motivazione alla base dell’atto contestato e di rinunciare eventualmente alla presentazione di un ricorso. Peraltro, la normativa della Banca non prevede le modalità del coordinamento di tali due procedure. In materia di rapporti informativi, la decisione di ricorrere all’una o all’altra delle procedure, o ad entrambe parallelamente o successivamente, è in tal modo lasciata alla valutazione del dipendente interessato, salva l’osservanza del termine indicativo fissato dalle comunicazioni amministrative rilevanti per la domanda di ricorso al comitato d’appello (sentenza 23 febbraio 2001, punto 106).

137      Di conseguenza, un termine di tre mesi a decorrere dal giorno della notifica al dipendente interessato dell’atto che gli arreca pregiudizio o, eventualmente, dell’esito negativo della procedura d’appello o dell’insuccesso della procedura di conciliazione dev’essere considerato in linea di principio ragionevole, a condizione tuttavia, da un lato, che l’eventuale procedura d’appello si sia svolta entro un termine ragionevole e, dall’altro, che l’interessato abbia presentato la sua eventuale domanda di conciliazione entro un termine ragionevole dopo aver ricevuto notifica dell’atto che gli arreca pregiudizio. Più precisamente, l’istituzione di queste due procedure facoltative, rispettivamente tramite l’art. 41 del regolamento del personale e le summenzionate comunicazioni al personale, che vincolano la Banca, porta necessariamente alla conclusione che, nel caso in cui un dipendente chieda nell’ordine l’avvio di una procedura d’appello e poi di una procedura di conciliazione, il termine per la presentazione di un ricorso dinanzi al Tribunale inizia a decorrere solo a partire dal momento in cui tale ultima procedura sia terminata, a condizione tuttavia che il dipendente abbia formulato la sua domanda di conciliazione entro un termine ragionevole dopo il compimento della procedura d’appello. Qualsiasi altra interpretazione porterebbe ad una situazione in cui il dipendente della Banca sarebbe obbligato a presentare ricorso dinanzi al giudice in un momento in cui stia ancora attivamente ricercando la composizione amichevole della vertenza, il che priverebbe le procedure amministrative facoltative del loro effetto utile (sentenza 23 febbraio 2001, punto 107).

138      Emerge dalle considerazioni suesposte che le conclusioni volte all’annullamento delle decisioni di promozione sono tardive.

139      Infatti, da un lato, è pacifico che il ricorrente è venuto a conoscenza delle decisioni di promozione al più tardi il 9 ottobre 2008, dal momento che egli fa riferimento, nella sua domanda volta ad adìre il comitato per i ricorsi, in data 9 ottobre 2008, al fatto di non essere stato promosso a titolo dell’anno 2007.

140      Dall’altro lato, è altresì indubbio che, a partire dal momento in cui è venuto a conoscenza delle decisioni di promozione, il ricorrente non ha adito entro il termine ragionevole di tre mesi la commissione di conciliazione prevista dalle disposizioni dell’art. 41 del regolamento del personale e neanche il comitato per i ricorsi. È vero che il ricorrente ha adito il comitato per i ricorsi il 9 ottobre 2008. Tuttavia, nel suo ricorso dinanzi a tale comitato, egli non ha espressamente contestato le decisioni di promozione, limitando l’oggetto della sua domanda alla contestazione del rapporto informativo per il 2007, del voto C e del premio attribuitigli, nonché della mancata promozione. Per quanto riguarda la domanda volta ad adìre la commissione di conciliazione, essa è stata formulata unicamente il 1° aprile 2009, vale a dire più di cinque mesi dopo che il ricorrente è venuto a conoscenza delle decisioni di promozione.

141      Ne consegue che le conclusioni volte all’annullamento delle decisioni di promozione sono tardive e devono, di conseguenza, essere respinte».

7        Il Tribunale della funzione pubblica ha inoltre respinto in quanto irricevibile, per inosservanza delle disposizioni dell’articolo 35, paragrafo 1, lettera d), del suo regolamento di procedura, la domanda del ricorrente diretta all’annullamento degli atti connessi, conseguenti e presupposti alle decisioni di promozione, diversi dal rapporto informativo per il 2007 (punti 148 e 149 della sentenza impugnata).

8        Il Tribunale della funzione pubblica ha ulteriormente respinto in quanto irricevibili le conclusioni dirette all’accertamento delle asserite molestie psicologiche, riferendosi ai seguenti motivi (punti da 150 a 156 della sentenza impugnata):

«150      È costante in giurisprudenza che non spetta al giudice dell’Unione pervenire a constatazioni di principio o rivolgere ingiunzioni all’amministrazione (v., per esempio, sentenza 16 dicembre 2004, punto 136).

151      Ne consegue che le conclusioni ai fini della constatazione e dell’ingiunzione summenzionate sono irricevibili e devono essere respinte.

152      In subordine, anche qualora le conclusioni volte a far constatare le asserite molestie psicologiche dovessero essere interpretate come conclusioni volte all’annullamento di una decisione di diniego di assistenza da parte della Banca, siffatte conclusioni dovrebbero essere respinte in quanto sottoposte ad un organo giurisdizionale incompetente ad esaminarle.

153      Infatti, dato il silenzio del regolamento del personale della Banca, il giudice dell’Unione ha considerato di dovere non certo applicare direttamente le norme dello Statuto, il che violerebbe la natura specifica del regime applicabile ai membri del personale della Banca, bensì di ispirarsi a tali norme e di darne un’applicazione per analogia, rilevando che le controversie meramente interne tra la Banca e i suoi dipendenti vengono equiparate, per loro natura, alle controversie tra le istituzioni dell’Unione e i loro funzionari o agenti (v., in tal senso, sentenza 23 febbraio 2001, punti 100 e 101).

154      In particolare, è stato deciso che occorreva applicare per analogia ai ricorsi dei membri del personale della Banca la norma derivante dall’art. 91, n. 1, dello Statuto, in forza della quale il giudice non è competente nel caso in cui il ricorso di cui è investito non sia diretto avverso un atto che l’amministrazione avrebbe adottato per respingere le pretese del ricorrente (sentenza 30 novembre 2009, punto 239).

155      Inoltre, il Tribunale ritiene che, qualora alla Banca sia sottoposta la domanda di un membro del personale con cui essa è invitata a prendere una decisione nei suoi confronti, si devono applicare per analogia le disposizioni dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, e dichiarare che l’omessa risposta a tale domanda entro un termine ragionevole di quattro mesi costituisce una decisione implicita di rigetto contro la quale è possibile proporre un ricorso dinanzi al Tribunale.

156      Orbene, nel caso di specie, è pacifico che il ricorrente ha presentato una domanda di assistenza, il 15 aprile 2009, a causa delle molestie psicologiche di cui si riteneva vittima. Tuttavia, il 12 giugno 2009, data dell’iscrizione a ruolo del presente ricorso, la Banca non aveva espressamente adottato una decisione su tale domanda. Inoltre, poiché non era ancora decorso il termine ragionevole di quattro mesi, non si era ancora determinata una decisione implicita di rigetto. Ne consegue che le conclusioni summenzionate, che non sono rivolte contro alcuna decisione di rigetto, devono essere respinte».

9        Infine, per quanto riguarda le conclusioni volte al risarcimento dei danni fisici, morali e materiali derivanti dall’asserito danno morale, il Tribunale della funzione pubblica ha considerato, al punto 157 della sentenza impugnata, quanto segue:

«È pacifico che il ricorrente non ha presentato alla Banca alcuna domanda volta al risarcimento dei danni derivanti dalle molestie psicologiche di cui sarebbe stato vittima. Di conseguenza, in assenza di richieste risarcitorie e di qualsivoglia atto che arrechi pregiudizio al quale sarebbe possibile collegare le conclusioni risarcitorie, queste ultime devono essere respinte in quanto presentate ad un organo giurisdizionale incompetente ad esaminarle o, in ogni caso, in quanto irricevibili (sentenza 30 novembre 2009, punti 239 e 242)».

 Sulle impugnazioni principale ed incidentale

1.     Procedimento e conclusioni delle parti

10      Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 21 maggio 2011, il ricorrente ha proposto la presente impugnazione.

11      Il 29 agosto 2011 la BEI ha depositato la propria comparsa di risposta, in cui ha del pari proposto impugnazione incidentale avverso la sentenza impugnata.

12      Il 6 novembre 2011 il ricorrente ha depositato una replica che il Tribunale ha autorizzato e acquisito al fascicolo soltanto nei limiti in cui tale memoria risponde all’impugnazione incidentale della BEI.

13      Con lettera motivata depositata nella cancelleria del Tribunale il 23 gennaio 2012, il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell’articolo 146 del regolamento di procedura del Tribunale, di essere sentito nell’ambito della fase orale del procedimento.

14      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Sezione delle impugnazioni) ha accolto tale domanda e ha avviato la fase orale.

15      Con lettera del 26 novembre 2012, a titolo di misura di organizzazione del procedimento ai sensi dell’articolo 64 del regolamento di procedura, il Tribunale ha invitato le parti a esporre, in udienza, le proprie osservazioni sulle conseguenze che occorreva trarre, ai fini della soluzione della presente controversia, dalla sentenza del Tribunale del 27 aprile 2012, De Nicola/BEI, T‑37/10 P, non ancora pubblicata nella Raccolta (in prosieguo: la «sentenza del 27 aprile 2012»).

16      Le parti hanno esposto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti orali posti dal Tribunale all’udienza del 12 marzo 2013.

17      In udienza, la BEI ha rinunciato alla sua impugnazione incidentale, circostanza annotata nel verbale d’udienza. Il ricorrente si è opposto a tale rinuncia, dal momento che l’oggetto di tale impugnazione incidentale non sarebbe venuto meno e che occorrerebbe respingere la medesima. A suo parere, il Tribunale deve quanto meno tenere conto di detta rinuncia nella sua decisione sulle spese, circostanza parimenti annotata nel verbale d’udienza.

18      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        procedere alla «riforma» parziale della sentenza impugnata;

–        accogliere le domande di annullamento e di risarcimento danni respinte in primo grado;

–        ordinare le misure istruttorie richieste;

–        respingere l’impugnazione incidentale;

–        in subordine, rinviare la causa al Tribunale della funzione pubblica;

–        condannare la BEI alle spese dei due gradi di giudizio.

19      La BEI chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere l’impugnazione in quanto irricevibile o infondata;

–        condannare il ricorrente alle spese dei due gradi di giudizio.

2.     In diritto

 Sull’impugnazione principale

 Sintesi dei motivi e delle censure dell’impugnazione principale

20      I motivi e le censure dell’impugnazione invocati dal ricorrente possono essere sintetizzati nel modo seguente.

21      In primo luogo, il ricorrente contesta al Tribunale della funzione pubblica di aver omesso di pronunciarsi, da un lato, sulla sua domanda di annullamento della nota di servizio HR/Coord/2008‑0038/BK, del 22 settembre 2008 (in prosieguo: la «nota di servizio del 22 settembre 2008»), con cui gli era stato negato l’accesso ad una copia della registrazione sonora di un’udienza tenutasi dinanzi al comitato per i ricorsi, e, dall’altro, su taluni vizi che inficiano la decisione di detto comitato per i ricorsi e di annullarla.

22      In secondo luogo, il ricorrente contesta al Tribunale della funzione pubblica di aver commesso svariate irregolarità che inficiano il rigetto della sua domanda volta all’annullamento delle decisioni di promozione.

23      In terzo luogo, il ricorrente contesta la legittimità del rigetto da parte del Tribunale della funzione pubblica della sua domanda di accertare che egli è stato vittima di molestie psicologiche e di ordinarne la cessazione in quanto irricevibile. In tal modo, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe in particolare snaturato le sue conclusioni formulate in primo grado e, in subordine, avrebbe erroneamente considerato che tale domanda fosse irricevibile in quanto, per analogia alle disposizioni pertinenti dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto dei funzionari»), una domanda analoga non era stata presentata dinanzi alla BEI entro un termine ragionevole.

24      In quarto luogo, il ricorrente contesta al Tribunale della funzione pubblica di aver erroneamente respinto in quanto irricevibili, da un lato, la sua domanda di ordinare alla BEI di provvedere alla cessazione dei comportamenti configuranti molestie psicologiche e, dall’altro, la sua domanda di risarcimento.

25      In quinto luogo, il ricorrente contesta la decisione del Tribunale della funzione pubblica sulla ripartizione delle spese.

26      In sesto luogo, il ricorrente censura il Tribunale della funzione pubblica per non avere esaminato le sue domande di misure istruttorie.

 Sul primo motivo, vertente sull’illegittima omissione da parte del Tribunale della funzione pubblica di una pronuncia, da un lato, sulla domanda di annullamento della nota di servizio del 22 settembre 2008 e, dall’altro, su taluni vizi che inficiano la decisione del comitato per i ricorsi e del suo annullamento

–       Sulla prima parte, vertente sull’illegittima omissione da parte del Tribunale della funzione pubblica di una pronuncia sulla sua domanda di annullamento della nota di servizio del 22 settembre 2008

27      Nell’ambito della prima parte del presente motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale della funzione pubblica ha erroneamente omesso di pronunciarsi sulla sua domanda di annullamento della nota di servizio del 22 settembre 2008. Secondo il ricorrente, il diniego di comunicargli una copia della registrazione sonora dell’udienza dinanzi al comitato per i ricorsi era illegittimo. Infatti, sostanzialmente, in primo luogo, si tratterebbe di un documento essenziale, se non decisivo, nell’ambito di un procedimento che si concludeva con l’adozione di un atto impugnabile dinanzi al giudice dell’Unione europea; in secondo luogo, poiché nessun verbale di udienza era stato redatto, tale registrazione costituiva il solo documento comprovante il suo svolgimento effettivo e, in terzo luogo, al ricorrente in quanto coautore, se non comproprietario, di detto documento, avendo egli partecipato all’udienza e concorso alla realizzazione della registrazione, viene illegittimamente impedito ottenerne copia e verificare se le sue dichiarazioni non siano state alterate in un momento successivo. Il ricorrente ritiene che il comitato per i ricorsi, nel contesto della sua decisione del 14 dicembre 2007, a seguito di un’illegittima ingerenza nella sua organizzazione interna e nel suo funzionamento da parte di altri membri del personale della BEI, ivi compreso il suo presidente, gli abbia attribuito prese di posizione non corrispondenti alla realtà e non risultanti dalla registrazione sonora di tale udienza.

28      La BEI ribatte che, in primo grado, il ricorrente ha omesso di presentare una domanda specifica di annullamento della nota di servizio del 22 settembre 2008. Anche ipotizzando che una siffatta domanda rientrasse nelle conclusioni di annullamento di tutti gli «atti connessi, conseguenti e presupposti», il Tribunale della funzione pubblica non l’avrebbe ignorata, ma avrebbe dichiarato che, in assenza di un’individuazione chiara e precisa degli atti contestati, tali conclusioni non sarebbero conformi alle disposizioni dell’articolo 35, paragrafo 1, lettera d), del suo regolamento di procedura e, conformemente ad una giurisprudenza consolidata, le avrebbe respinte in quanto irricevibili (punti 148 e 149 della sentenza impugnata). Inoltre, la BEI considera che le censure mosse contro la legittimità della nota summenzionata siano irricevibili, in forza dell’articolo 58 dello Statuto della Corte e dell’articolo 138, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura, in quanto non dirette contro la sentenza impugnata in quanto tale.

29      Per quanto riguarda l’asserita illegittima omissione da parte del Tribunale della funzione pubblica di una pronuncia sulla domanda di annullamento della nota di servizio del 22 settembre 2008, il Tribunale considera, innanzitutto, che il ricorrente, nella prima parte delle conclusioni del suo ricorso di primo grado, sostiene correttamente di aver chiesto espressamente l’annullamento della nota di servizio del 22 settembre 2008 e che il Tribunale della funzione pubblica non ha fornito una risposta esplicita a detta domanda nella sentenza impugnata. Tenuto conto di tale espressa domanda di annullamento, sufficientemente chiara e precisa, si deve respingere non soltanto l’affermazione contraria della BEI, ma altresì il suo argomento diretto a far valere che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe implicitamente respinto tale domanda in quanto irricevibile, congiuntamente alla domanda di annullamento di tutti gli «atti connessi, conseguenti e presupposti» (v. punti 7 e 28 supra), per mancanza di chiarezza e precisione ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, lettera d), del suo regolamento di procedura. In udienza, la BEI ha peraltro rinunciato a quest’ultimo argomento, circostanza annotata nel verbale d’udienza.

30      Occorre valutare, successivamente, se il ricorrente ha dimostrato il suo interesse ad agire avverso detta nota di servizio e se, di conseguenza, il Tribunale della funzione pubblica ha violato tale interesse.

31      Orbene, il ricorrente motiva il suo interesse all’annullamento della nota di servizio del 22 settembre 2008 in modo assai vago e poco comprensibile, circostanza dal medesimo ammessa in udienza. A tale proposito si deve precisare innanzitutto che, poiché tale nota di servizio ha portata generale ed è rivolta a tutto il personale della BEI, il ricorrente non ha dimostrato che gli arrecasse pregiudizio in quanto tale e in modo diretto e che, pertanto, il suo annullamento potesse procurargli un beneficio (sentenza della Corte del 7 giugno 2007, Wunenburger/Commissione, C‑362/05 P, Racc. pag. I‑4333, punti 42 e 44). Inoltre, il ricorrente non ha nemmeno adeguatamente dimostrato che, almeno indirettamente, tale nota di servizio fosse all’origine di un atto che gli arrecava pregiudizio, per consentirgli di eccepire la sua illegittimità (sentenza della Corte del 5 ottobre 2000, Consiglio/Chvatal e a., C‑432/98 P e C‑433/98 P, Racc. pag. I‑8535, punto 33; sentenza del Tribunale del 29 novembre 2006, Campoli/Commissione, T‑135/05, Racc. PI pagg. I‑A‑2‑297 e II‑A‑2‑1527, punto 132).

32      Infatti, nella parte in cui il ricorrente contesta alla BEI di avergli illegittimamente negato, con la nota di servizio del 22 settembre 2008, l’accesso ad una copia della registrazione sonora di un’«udienza», che solo all’udienza di cui alla presente causa, in risposta ad un quesito orale del Tribunale, ha individuato come quella dinanzi al comitato per i ricorsi del 14 novembre 2008, tale censura è destituita di fondamento in fatto. Da un lato, tale nota di servizio si limita ad esporre, in generale, che, nell’ambito di tale esercizio di valutazione, le udienze dinanzi al comitato per i ricorsi possono essere registrate e che le registrazioni e le loro trascrizioni non saranno rese accessibili alle parti. Dall’altro, a seguito di quesiti orali precisi posti dal Tribunale in udienza, il ricorrente ha certamente sostenuto di aver chiesto, in occasione dell’udienza del 14 novembre 2008, di avere accesso ad una registrazione sonora di tale udienza. Tuttavia, non risulta né dal ricorso di primo grado, né dall’impugnazione nella presente causa che la BEI abbia respinto siffatta specifica domanda di accesso ad una registrazione sonora dell’udienza svoltasi il 14 novembre 2008 e conclusasi con la decisione del comitato per i ricorsi dello stesso giorno, contestata nel caso di specie, di non proseguire il procedimento.

33      Ne consegue che il ricorrente non ha adeguatamente dimostrato il suo interesse ad agire avverso la nota di servizio del 22 settembre 2008 o ad eccepirne l’illegittimità. Alla luce di ciò, l’omessa risposta esplicita del Tribunale della funzione pubblica alla domanda di annullamento della nota di servizio del 22 settembre 2008, che avrebbe dovuto, in ogni caso, essere respinta in quanto irricevibile, non può inficiare il dispositivo della sentenza impugnata a tale proposito, che appare fondato in base ad altri motivi di diritto (v., in tal senso, sentenza della Corte del 30 settembre 2003, Biret e Cie/Consiglio, C‑94/02 P, Racc. pag. I‑10565, punto 63 e giurisprudenza ivi citata).

34      Occorre pertanto respingere la prima parte del presente motivo.

–       Sulla seconda parte, vertente sull’omissione da parte del Tribunale della funzione pubblica di una pronuncia su taluni vizi che inficiano la decisione del comitato per i ricorsi e del suo annullamento

35      Per quanto riguarda la seconda parte del presente motivo, vertente sull’omissione da parte del Tribunale della funzione pubblica dell’esame di taluni vizi della decisione del comitato per i ricorsi, il ricorrente afferma, in sostanza, che, tenuto conto del carattere giuridicamente autonomo, distinto e impugnabile di tale decisione e delle condizioni illegali in cui essa è stata acquisita al suo fascicolo personale, egli conserverebbe un interesse ad ottenerne l’annullamento. Con tale decisione, il comitato per i ricorsi avrebbe respinto il ricorso del ricorrente «dopo avergli (…) impedito la difesa, dopo avergli attribuito la ricusazione [dei tre membri componenti il comitato per i ricorsi] proposta dal suo difensore e aver omesso di pronunciarsi sui “veri” motivi della ricusazione». Pertanto, nella fattispecie, il ricorrente avrebbe avuto un interesse preciso all’eliminazione dal suo fascicolo personale dell’illegittima decisione di tale comitato, che potrebbe condizionare negativamente la sua futura carriera. Ne risulterebbe che, in risposta alle conclusioni espresse del ricorrente, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe dovuto annullare non soltanto il rapporto informativo per il 2007, ma anche la decisione del comitato per i ricorsi. Il ricorrente precisa, in sostanza, che il Tribunale dovrebbe «correggere» tale decisione con la quale il comitato per i ricorsi gli ha imputato direttamente e snaturato la domanda di ricusazione del suo avvocato, qualificandola come critica irricevibile della sua decisione del 14 dicembre 2007. Tale domanda, in realtà, sarebbe stata diretta a sostenere che i tre membri di detto comitato non erano affidabili e imparziali, dato che gli avevano attribuito prese di posizione che non corrispondevano alla realtà e non risultavano dalla registrazione sonora dell’udienza del 14 novembre 2007. Inoltre, il ricorrente invoca una lesione dell’esercizio dei suoi diritti della difesa. Anziché sospendere l’udienza e dichiararla chiusa dopo uno scambio di opinioni tra i suoi membri, il comitato per i ricorsi avrebbe dovuto accogliere la domanda di ricusazione, per poi sospendere il procedimento e rinviare la questione ai servizi competenti della BEI perché fosse designato un altro collegio giudicante, oppure avrebbe dovuto respingere tale domanda, riaprire l’udienza e consentire alle parti di esporre le proprie ragioni. Orbene, il ricorso del ricorrente sarebbe stato deciso e respinto lo stesso giorno, senza che l’interessato fosse posto in condizione di presentare la propria difesa e di esporre le proprie ragioni.

36      La BEI ribatte che il Tribunale della funzione pubblica ha esaminato le conclusioni dirette contro la decisione del comitato per i ricorsi (punti da 131 a 133 della sentenza impugnata) per concludere che esse non hanno contenuto autonomo e producono l’effetto di investire il giudice della decisione sul rapporto informativo contro il quale il ricorso è stato proposto (punto 131 di detta sentenza). Infatti, un annullamento separato della decisione del comitato per i ricorsi non gioverebbe all’interessato, posto che lascerebbe sussistere il rapporto informativo contestato, al quale tale decisione non si sarebbe sostituita. La BEI precisa in sostanza che, con la sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha annullato, con effetto retroattivo, il rapporto informativo per il 2007, di modo che tutti gli atti conseguenti, compresa la decisione del comitato per i ricorsi, sarebbero rimasti privi di oggetto. Secondo la BEI, nella parte in cui contesta i punti da 13 a 15 della sentenza impugnata, il ricorrente ribadisce sostanzialmente le argomentazioni già esposte in primo grado contro la decisione del comitato per i ricorsi, di modo che tale contestazione esulerebbe dalla competenza del giudice dell’impugnazione. Soltanto in udienza la BEI ha precisato, senza documenti pertinenti a sostegno, che la decisione del comitato per i ricorsi, contestata nel caso di specie, è stata sostituita da una nuova decisione di detto comitato, su domanda del ricorrente, che sarebbe oggetto di un altro ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, registrato con il numero di ruolo F‑82/12. La BEI ne conclude che la presente causa è rimasta priva di oggetto e che il ricorso del ricorrente e, pertanto, il suo interesse a proseguire la presente impugnazione sono rimasti privi di oggetto ai sensi dell’articolo 113 del regolamento di procedura, motivo per cui ella rinuncerebbe alla sua impugnazione incidentale.

37      Il Tribunale ricorda preliminarmente che, da un lato, il procedimento dinanzi al comitato per i ricorsi aveva ad oggetto la contestazione da parte del ricorrente del rapporto informativo per il 2007, che il Tribunale della funzione pubblica ha annullato con la sentenza impugnata (v. punto 4 supra). Dall’altro, la decisione del comitato per i ricorsi si limita, al primo punto del suo dispositivo, a prendere «atto del mantenimento della ricusazione da parte del [ricorrente]» e a dichiarare che, pertanto, «la prosecuzione dell’udienza (…) non può avere luogo», e, al secondo punto, a decidere che «[l]a presente decisione sarà acquisita al fascicolo personale» del ricorrente.

38      Si deve ricordare inoltre che, nell’ambito dell’esame della ricevibilità della domanda di annullamento della decisione del comitato per i ricorsi, il Tribunale della funzione pubblica ha in particolare considerato che «conclusioni avverso la presa di posizione del comitato per i ricorsi istituito dalla B[EI] in ambito di valutazione dei membri del personale non hanno contenuto autonomo e producono l’effetto di investire il giudice della decisione sul rapporto informativo contro il quale tale ricorso amministrativo è stato proposto» e che ciò valeva a maggior ragione «laddove, come nel caso di specie, il comitato per i ricorsi ritenga di non essere in condizione di poter statuire sul ricorso amministrativo di cui è investito e non adotti, nel merito, alcuna decisione atta a sostituire o a modificare l’atto contro il quale è stato presentato un siffatto ricorso». Le conclusioni dirette avverso la decisione del comitato per i ricorsi dovrebbero dunque essere esaminate considerando che esse hanno ad oggetto il rapporto informativo per il 2007 (punti da 131 a 133 della sentenza impugnata). Benché il Tribunale della funzione pubblica non abbia espressamente respinto tale domanda di annullamento in quanto irricevibile, l’inquadramento e lo svolgimento del suo ragionamento, al titolo «4. Sulla ricevibilità del ricorso», che comprende i punti da 119 a 157 della sentenza impugnata, confermano l’esistenza di una siffatta dichiarazione d’irricevibilità, seppure implicita.

39      Orbene, il Tribunale della funzione pubblica non poteva dichiarare in sostanza che, nel caso di specie, l’oggetto della decisione del comitato per i ricorsi si confondeva con quello del rapporto informativo per il 2007, né che gli effetti giuridici di detto rapporto e quelli di tale decisione coincidevano, sicché le domande di annullamento del ricorrente avrebbero riguardato unicamente tale rapporto, circostanza che la BEI ha peraltro ammesso in udienza.

40      Infatti, indipendentemente dalla questione se il Tribunale della funzione pubblica fosse autorizzato a fondarsi, in tale contesto, sulla sua sentenza del 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F‑55/08, Racc. PI pagg. I‑A‑1‑469 e II‑A‑1‑2529; in prosieguo: la «sentenza del 30 novembre 2009») (annullata sul punto dalla sentenza del 27 aprile 2012, punto 15 supra, punti 39 e ss.), si deve necessariamente rilevare che la decisione del comitato per i ricorsi non contiene alcuna decisione – né positiva né negativa – su tale rapporto informativo, ciò che del resto il Tribunale della funzione pubblica stesso riconosce al punto 132 della sentenza impugnata. Infatti, detta decisione si limita a statuire, da un lato, sull’impossibilità della prosecuzione dell’udienza, se non del procedimento di ricorso, a motivo della conferma da parte del ricorrente della sua domanda di ricusazione e, dall’altro, sulla necessità di acquisire tale decisione al suo fascicolo personale. Tuttavia, queste due dichiarazioni, di cui il ricorrente aveva chiesto l’annullamento in primo grado, non sono collegate al contenuto del rapporto informativo per il 2007 e possono pertanto, in linea di principio, arrecargli diversamente pregiudizio (v., in tal senso, sentenza del 27 aprile 2012, punto 15 supra, punto 54), ciò di cui il Tribunale della funzione pubblica non ha tenuto conto. Per questo stesso motivo non può essere accolto l’argomento della BEI secondo il quale, da un lato, un annullamento separato della decisione del comitato per i ricorsi non gioverebbe all’interessato, posto che lascerebbe sussistere il rapporto informativo per il 2007, e, dall’altro, tale decisione sarebbe rimasta priva di oggetto a causa dell’annullamento, con effetto retroattivo, di detto rapporto da parte del Tribunale della funzione pubblica. Lo stesso dicasi per il suo argomento, dedotto per la prima volta in udienza, secondo il quale la presente causa sarebbe rimasta priva di oggetto, così come il ricorso e l’impugnazione del ricorrente, ai sensi dell’articolo 113 del regolamento di procedura, a motivo della sostituzione della decisione del comitato per i ricorsi con una nuova decisione, impugnata nell’ambito della causa F‑82/12.

41      Ne risulta che il Tribunale della funzione pubblica non poteva dichiarare irricevibile la domanda di annullamento della decisione del comitato per i ricorsi per il solo motivo che tale decisione si confondeva con il rapporto informativo per il 2007. Detta dichiarazione d’irricevibilità comporta che il Tribunale della funzione pubblica si è erroneamente astenuto dal pronunciarsi sulla questione se, da un lato, alla luce dei fatti rilevanti del caso di specie, la decisione del comitato per i ricorsi potesse nondimeno arrecare pregiudizio al ricorrente e, dall’altro, pervenendo alle conclusioni di cui al precedente punto 38, detto comitato avesse rispettato le norme della guida al procedimento di valutazione per il 2007. Orbene, una simile valutazione nel merito sarebbe stata necessaria nel caso di specie, poiché, con l’adozione di tali norme, la BEI si è autolimitata nell’esercizio del suo potere discrezionale ed i membri del suo personale possono avvalersene dinanzi al giudice dell’Unione in relazione ai principi generali del diritto, quali il principio della parità di trattamento e quello della tutela del legittimo affidamento (v., in tal senso, sentenze del Tribunale del 10 settembre 2003, McAuley/Consiglio, T‑165/01, Racc. PI pagg. I‑A‑193 e II‑963, punto 44, e del 1° marzo 2005, Mausolf/Europol, T‑258/03, Racc. PI pagg. I‑A‑45 e II‑189, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

42      A tal proposito, si deve precisare che, sebbene la guida al procedimento di valutazione per il 2007 non preveda criteri espliciti per il trattamento di una domanda di ricusazione e per le conseguenze che occorre trarne, risulta tuttavia dal suo punto 20, seconda e terza frase, che, da un lato ‒ qualora in caso di circostanze eccezionali e indipendenti dalla volontà del comitato per i ricorsi quest’ultimo non sia in grado di pervenire ad una conclusione entro il termine di cinque mesi previsto dalla prima frase di detto punto 20 ‒, esso «abbandonerà» il procedimento e, dall’altro, il comitato per i ricorsi è tenuto ad informarne le parti, precisando i motivi per i quali gli è stato impedito di pervenire ad una conclusione, e, se del caso, ad indicare se ciò sia il risultato del comportamento di una o di entrambe le parti del procedimento.

43      Nel caso di specie risulta infatti dal punto 5 della decisione del comitato per i ricorsi che, all’inizio dell’udienza, l’avvocato del ricorrente ha depositato una nota con la quale «il suo cliente ricusava i tre membri del [c]omitato, ritenendo che essi non fossero nelle condizioni di adottare una decisione obiettiva poiché, nella loro decisione del 14 dicembre 2007, adottata su ricorso de[l ricorrente] avverso il suo [rapporto] informativo [per il] 2006, non avevano tenuto conto delle posizioni e degli argomenti de[l ricorrente] e gli avevano, viceversa, attribuito posizioni ed argomenti che non aveva presentato». Inoltre, risulta dal punto 6 della decisione del comitato per i ricorsi che quest’ultimo ha preso posizione sulla domanda di ricusazione del ricorrente e l’ha implicitamente respinta dichiarando che «[i] motivi invocati da[l ricorrente] costituiscono, in realtà, una contestazione pura e semplice della decisione (…) del [c]omitato per i ricorsi del 14 dicembre 2007, dal momento che non ha modificato la valutazione [del ricorrente] per il 2006», che «[t]ale motivazione non può giustificare di per sé una ricusazione» e che «[poiché il ricorrente] reiterava la sua [domanda di] ricusazione, non è stato possibile proseguire l’udienza».

44      Ne deriva che il comitato per i ricorsi ha applicato, implicitamente, le disposizioni del punto 20 della guida al procedimento di valutazione per il 2007 (v. punto 42 supra). Infatti, in sostanza, il comitato per i ricorsi ha considerato che, dal momento che il ricorrente aveva reiterato la sua domanda di ricusazione nonostante il rigetto di quest’ultima all’udienza del 14 novembre 2008, sussistesse un ostacolo permanente alla prosecuzione del procedimento, imputabile al comportamento del ricorrente, che autorizzava detto comitato ad archiviare il suo ricorso senza decisione definitiva nel merito e ad acquisire la decisione di archiviazione al suo fascicolo personale. Senza che sia necessario pronunciarsi, nel caso di specie, sulla portata esatta del controllo che il comitato per i ricorsi deve esercitare a tale proposito ai sensi del punto 7 della guida al procedimento di valutazione per il 2007, si deve necessariamente rilevare che, in tal modo, il comitato per i ricorsi ha privato il ricorrente di un grado di controllo addebitandogli, quantomeno implicitamente, di aver ostacolato il procedimento. Orbene, indipendentemente dalla questione se tale decisione implicita costituisca il motivo per cui tale comitato ha parimenti deciso di acquisire la sua decisione del 14 novembre 2008 al fascicolo personale del ricorrente, una decisione siffatta arreca manifestamente pregiudizio al ricorrente, il che giustifica il suo interesse ad ottenerne l’annullamento. Anche solo per questo motivo, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe dovuto dichiarare ricevibile la domanda di annullamento del ricorrente ed esaminarla nel merito. Inoltre, il mero fatto che il comitato per i ricorsi avesse deciso di acquisire detta decisione al fascicolo personale del ricorrente è sufficiente per considerare che essa gli arrechi pregiudizio e che il suo annullamento possa procurargli un beneficio, anche ipotizzando che essa sia stata sostituita da una nuova decisione del comitato per i ricorsi, contestata dal ricorrente nell’ambito di un’altra causa pendente dinanzi al Tribunale della funzione pubblica (v. punto 36 supra), dal momento che la BEI non ha sostenuto che la prima decisione era stata rimossa da detto fascicolo personale.

45      Pertanto, occorre concludere che il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto e accogliere la seconda parte del presente motivo, nonché annullare la sentenza impugnata su tale punto.

 Sul secondo motivo, vertente sull’illegittimo rigetto della domanda diretta all’annullamento delle decisioni di promozione in quanto irricevibile

46      Con il secondo motivo il ricorrente contesta la legittimità del rigetto da parte del Tribunale della funzione pubblica della sua domanda di annullamento delle decisioni di promozione. In primo luogo, le norme procedurali che disciplinano i ricorsi dinanzi al comitato per i ricorsi e quello ex articolo 41 del regolamento del personale della BEI non prevederebbero termini la cui scadenza possa comportare decadenze per il ricorrente. In secondo luogo, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe interpretato in modo troppo restrittivo il ricorso depositato dinanzi al comitato per i ricorsi, posto che un siffatto ricorso può provenire direttamente da un membro del personale della BEI che, come nel caso di specie, non ha alcuna formazione giuridica. In terzo luogo, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe omesso di indicare il criterio seguito per interpretare il ricorso del ricorrente e di motivare la ragione per cui tale ricorso, in quanto diretto contro la decisione recante diniego della promozione, non si estendeva necessariamente e implicitamente alla domanda di annullamento delle decisioni di promozione. In quarto luogo, nel caso di specie, il termine di ricorso contro le decisioni di promozione non avrebbe ancora cominciato a decorrere, dal momento che i membri del personale valutati con una C non sarebbero promuovibili. Pertanto, il termine di ricorso contro le decisioni di promozione inizierebbe a decorrere solo quando la BEI avrà adeguato e finalizzato il rapporto informativo del ricorrente e il suo interesse «sarà effettivo e concreto». In udienza, in risposta ad un quesito orale del Tribunale, il ricorrente ha confermato di non avere, in quel momento, interesse a contestare le decisioni di promozione di altri membri del personale della BEI – circostanza annotata nel verbale d’udienza – dal momento che, in assenza di valutazione definitiva dei meriti e, pertanto, del carattere promovibile del ricorrente in occasione dell’esercizio di valutazione e di promozione per il 2007, il termine per effettuare siffatta contestazione non avrebbe ancora cominciato a decorrere.

47      La BEI ricorda innanzitutto che, pur in assenza di un’esplicita indicazione nel regolamento del personale, secondo giurisprudenza costante, gli atti della BEI devono essere impugnati entro un termine ragionevole di tre mesi, termine questo individuato, ispirandosi agli articoli 90 e 91 dello Statuto dei funzionari, al fine di preservare l’equilibrio tra il diritto dell’interessato ad un’effettiva tutela giuridica e il principio della certezza del diritto, il quale impone che, decorso un certo termine, gli atti adottati dall’amministrazione divengano definitivi. La BEI sottolinea poi che, riguardo alla valutazione se il termine di ricorso sia scaduto, il fatto che il ricorrente sia privo di specifiche conoscenze giuridiche è irrilevante. La BEI contesta l’argomento secondo il quale il ricorso del ricorrente sarebbe stato anche diretto a contestare implicitamente le decisioni di promozione, il che equivarrebbe ad un’arbitraria estensione dell’oggetto del predetto ricorso. Infine, la BEI rileva che il dies a quo per il computo del termine per impugnare coincide con il giorno in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’atto in questione. Nella fattispecie, come il Tribunale della funzione pubblica ha correttamente constatato al punto 139 della sentenza impugnata, sarebbe il 9 ottobre 2008, indipendentemente dal fatto che il rapporto informativo per il 2007 sia stato poi annullato dalla sentenza impugnata.

48      Il Tribunale rileva che il ricorrente non contesta né che, all’atto del deposito del suo ricorso dinanzi al comitato per i ricorsi il 9 ottobre 2008, egli era a conoscenza delle decisioni di promozione adottate il 29 aprile 2008, né l’osservazione del Tribunale della funzione pubblica, esposta al punto 139 della sentenza impugnata, secondo la quale tale conoscenza poteva dedursi dal suo riferimento, in detto ricorso, al fatto di non essere stato promosso a titolo dell’anno 2007. Inoltre, come osserva in sostanza il Tribunale della funzione pubblica al punto 140 della sentenza impugnata, nel quadro del suo ricorso depositato dinanzi al comitato per i ricorsi, il ricorrente non aveva contestato le decisioni di promozione di altri membri del personale della BEI, bensì al massimo, in maniera vaga, il diniego della propria promozione, limitando il suo ricorso principalmente alla contestazione del rapporto informativo per il 2007. Inoltre, nemmeno nella sua domanda del 1° aprile 2009, volta ad adìre la commissione di conciliazione ai sensi dell’articolo 41 del regolamento del personale della BEI, il ricorrente ha fatto riferimento a dette decisioni di promozione.

49      Come è stato dichiarato, in sostanza, dalla Corte nella sua sentenza del 28 febbraio 2013, Réexamen Arango Jaramillo e a./BEI (C‑334/12 RX‑II, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti da 25 a 46), in merito alla quale le parti potevano formulare osservazioni nel corso dell’udienza, qualora la durata del procedimento non sia fissata da una disposizione del diritto dell’Unione, il carattere «ragionevole» del termine assunto dall’istituzione per adottare l’atto in questione deve essere valutato in funzione dell’insieme delle circostanze proprie di ciascuna causa e, segnatamente, della rilevanza della controversia per l’interessato, della complessità del procedimento e del comportamento delle parti in causa. Quindi, il carattere ragionevole di un termine non può essere esaminato facendo riferimento ad un limite massimo preciso, determinato astrattamente, bensì deve essere valutato di volta in volta alla luce delle circostanze del caso di specie. Peraltro, riguardo al dovere di coerenza, occorre applicare la nozione di «termine ragionevole» nello stesso modo, allorché essa riguarda un ricorso o una domanda per cui nessuna disposizione del diritto dell’Unione ha previsto il termine entro il quale tale ricorso o tale domanda devono essere proposti. In entrambi i casi, il giudice dell’Unione è tenuto a prendere in considerazione le circostanze proprie del caso di specie.

50      Per quanto riguarda più specificamente l’applicazione dell’articolo 41 del regolamento del personale della BEI, al punto 39 della suddetta sentenza la Corte ha considerato che tale disposizione non fissava un termine di ricorso, ma si limitava ad enunciare la competenza del giudice dell’Unione a pronunciarsi sulle controversie tra la BEI ed i suoi agenti, di modo che quest’ultimo è obbligato, nel silenzio di detto regolamento, ad applicare la nozione di termine ragionevole. La Corte ha precisato che tale nozione, che presuppone la presa in considerazione di tutte le circostanze del caso di specie, non poteva dunque essere intesa come un termine di decadenza specifico e che, di conseguenza, il termine di tre mesi previsto all’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto dei funzionari non poteva essere applicato per analogia come termine di decadenza agli agenti della BEI quando propongono un ricorso di annullamento avverso un atto adottato da quest’ultima che reca loro pregiudizio.

51      Inoltre, riguardo al principio della tutela giurisdizionale effettiva, in quanto principio generale del diritto dell’Unione, attualmente sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU 2010, C 83, pag. 389), ai punti da 40 a 45 della sua sentenza la Corte ha dichiarato in sostanza che, nel caso in cui il termine di ricorso degli agenti della BEI contro gli atti che li danneggiano non sia stato fissato previamente da una norma giuridica dell’Unione, né limitato conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, è pacifico che gli agenti interessati, alla luce della giurisprudenza della Corte relativa all’applicazione della nozione di «termine ragionevole», hanno il diritto di aspettarsi non tanto che il giudice dell’Unione opponga un termine prefissato di decadenza al loro ricorso, quanto che esso si limiti ad applicare i criteri riconosciuti da tale giurisprudenza per giudicare la ricevibilità di quest’ultimo. Orbene, secondo la Corte, un tale snaturamento della nozione di termine ragionevole mediante l’imposizione di un simile termine prefissato porrebbe detti agenti nell’impossibilità di difendere i loro diritti mediante un ricorso effettivo dinanzi ad un tribunale, nel rispetto delle condizioni previste all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.

52      Ne deriva che il Tribunale della funzione pubblica ha erroneamente considerato, in sostanza, in particolare ai punti 137 e 140 della sentenza impugnata, che, indipendentemente dalle circostanze del caso di specie, il termine ragionevole per adìre la commissione di conciliazione ai sensi dell’articolo 41 del regolamento del personale della BEI doveva essere di tre mesi. Nondimeno, si deve tenere conto del fatto che, da un lato, il ricorrente aveva contestato il suo rapporto informativo per il 2007 unitamente alla decisione recante diniego della sua promozione e, dall’altro, tra il 9 ottobre 2008, data dell’effettiva conoscenza da parte del ricorrente delle decisioni di promozione (punto 139 della sentenza impugnata), e il 13 giugno 2009, data della proposizione del ricorso di primo grado, è trascorso un termine di oltre otto mesi, senza che il ricorrente abbia adito gli organi interni della BEI riguardo a dette decisioni o abbia validamente giustificato tale omissione. Infatti, anche in considerazione di tutte le circostanze del caso di specie, quali accertate dal Tribunale della funzione pubblica, in particolare della rilevanza della controversia per il ricorrente, della complessità del procedimento e del rispettivo comportamento delle parti, un termine di otto mesi dev’essere considerato come manifestamente irragionevole. Anche volendo qualificare il rilievo della presente controversia come particolarmente importante per il ricorrente a causa del lunghissimo periodo durante il quale egli ha atteso una promozione, ed anche volendo riconoscere una mancanza di sollecitudine da parte della BEI nei suoi confronti, è inevitabile constatare che il ricorrente, anche senza formazione giuridica e senza l’iniziale assistenza di un avvocato, era perfettamente in grado di contestare, in un termine molto più breve di otto mesi, le decisioni di promozione degli altri membri del personale della BEI. Orbene, alla luce di ciò, il Tribunale della funzione pubblica poteva dichiarare, ai punti 138 e 140 della sentenza impugnata, che, in tal modo, il ricorrente non aveva rispettato un termine ragionevole per contestare la legittimità delle decisioni di promozione che asseritamente lo danneggiavano.

53      Si deve precisare inoltre che l’argomento del ricorrente a tale proposito è intrinsecamente contraddittorio, in quanto asserisce di non avere alcun interesse reale ed attuale a contestare dette decisioni. Del resto, per quanto riguarda l’inizio di tale termine ragionevole, il ricorrente non può avvalersi né della conclusione del procedimento dinanzi al comitato per i ricorsi né di quella del procedimento dinanzi alla commissione di conciliazione, poiché tali procedimenti non hanno avuto ad oggetto la contestazione delle decisioni di promozione. Infine, il ricorrente contesta erroneamente al Tribunale della funzione pubblica di avere adottato un’interpretazione troppo restrittiva della portata del suo ricorso depositato dinanzi al comitato per i ricorsi. Al contrario, il Tribunale della funzione pubblica ne ha dato un’interpretazione favorevole considerando che tale ricorso comprendeva altresì, implicitamente, la contestazione del diniego della promozione del ricorrente.

54      Di conseguenza, il presente motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

 Sul terzo e quarto motivo, vertenti rispettivamente sull’illegittimo rigetto della domanda di accertamento dell’esistenza di molestie psicologiche attuate nei confronti del ricorrente e di ordinarne la cessazione in quanto irricevibile nonché sull’illegittimo rigetto delle domande dirette ad ordinare alla BEI di provvedere alla cessazione di dette molestie psicologiche e a risarcire i relativi danni in quanto irricevibili

–       Sulla portata del terzo e del quarto motivo

55      Il Tribunale considera che, dato che il terzo ed il quarto motivo si confondono nella parte in cui contestano il rigetto in quanto irricevibile della domanda del ricorrente di accertare asserite molestie psicologiche attuate a suo danno e di ordinarne la cessazione, essi devono essere esaminati congiuntamente.

56      Nell’ambito del terzo motivo, il ricorrente ricorda, in sostanza, di aver chiesto al Tribunale della funzione pubblica di accertare le molestie psicologiche risultanti dalle vessazioni addebitabili alla BEI da lui complessivamente subite da 18 anni. Dichiarando irricevibili le conclusioni volte ad addebitare alla BEI la responsabilità per tali vessazioni, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe commesso un errore di diritto oppure ignorato il fatto che l’articolo 41 del regolamento del personale della BEI gli attribuisce la competenza a conoscere di tutte le controversie tra la BEI e i membri del suo personale. Infatti, ai punti 150 e 151 della sentenza impugnata, basandosi sul divieto per il giudice dell’Unione di procedere a constatazioni di principio o di rivolgere ingiunzioni alla BEI, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe snaturato le domande del ricorrente che miravano, al contrario, da un lato, a far accertare gli «abusi» commessi da taluni membri del personale nei suoi confronti e se tali «vessazioni», da lui subite nel corso degli ultimi 18 anni, complessivamente considerate, costituivano molestie psicologiche e, dall’altro, ad addebitare alla BEI la responsabilità di tale comportamento. Il ricorrente non avrebbe pertanto chiesto né una dichiarazione di principio né un’ingiunzione nei confronti della BEI.

57      Il ricorrente contesta altresì la legittimità della valutazione esposta ai punti 152 e seguenti della sentenza impugnata, nella parte in cui tratta della questione se le conclusioni del ricorrente possano essere interpretate come volte all’annullamento di una decisione di diniego di assistenza e le respinge poi, in quanto la domanda di assistenza del 14 aprile 2009 non era stata oggetto di un diniego esplicito o implicito da parte della BEI. A questo proposito, egli precisa, in sostanza, che il Tribunale della funzione pubblica non era autorizzato ad applicare al personale della BEI regole diverse da quelle espressamente stabilite dalla sua normativa interna. Il Tribunale della funzione pubblica avrebbe proceduto ad un’analogia vietata con le norme dello Statuto dei funzionari trascurando il fatto che, con l’articolo 41 del proprio regolamento del personale, la BEI ha adottato, nell’esercizio del suo potere autonomo di organizzazione interna, una disciplina completa delle condizioni alle quali i membri del suo personale possono adìre il giudice dell’Unione. Orbene, detto articolo stabilirebbe espressamente che il ricorso interno è solo facoltativo e non una condizione preliminare all’adizione di tale giudice e, nel silenzio della normativa interna della BEI, tale principio si applicherebbe allo stesso modo a tutti gli altri procedimenti interni simili a quello previsto da tale disposizione. Il divieto di analogia con le norme dello Statuto dei funzionari sarebbe corroborato dal fatto che gli atti adottati dalla BEI nei confronti di un membro del suo personale non sono atti amministrativi, ma provvedimenti soggetti alle norme che regolano i rapporti contrattuali tra privati. Pertanto, nella fattispecie, il giudice si sarebbe sostituito al legislatore per stravolgere la normativa vigente e pregiudicare i diritti del lavoratore.

58      In subordine, il ricorrente conferma di aver presentato una domanda di assistenza il 15 aprile 2009, che sarebbe stata preceduta da un’altra domanda del 27 marzo 2009. Inoltre, egli avrebbe presentato una domanda analoga nel suo ricorso nella causa F‑55/08 (punto 53), di modo che, il 25 giugno 2009, data della notifica del presente ricorso alla BEI (punto 113 della sentenza impugnata), quest’ultima sarebbe venuta a conoscenza della sua domanda di assistenza (punto 152 della sentenza impugnata), alla quale non avrebbe mai risposto. In ogni caso, la procedura cosiddetta di «dignità sul lavoro» non sarebbe obbligatoria, di modo che, in conformità all’articolo 41 del regolamento del personale della BEI, un membro del personale potrebbe adìre direttamente il giudice dell’Unione, senza chiedere previamente l’avvio di detta procedura o attendere il suo esito. Anche ipotizzando che una siffatta domanda sia necessaria, il ricorrente ritiene di aver soddisfatto tale condizione avendo presentato la sua prima domanda di assistenza nel 2008, e cioè con la notifica del suo ricorso nella causa F‑55/08, la seconda il 27 marzo 2009 e la terza il 15 aprile 2009, domande rimaste tutte senza risposta da parte della BEI.

59      Con il suo quarto motivo, il ricorrente contesta al Tribunale della funzione pubblica, da un lato, di essersi illegittimamente astenuto dal pronunciarsi sulla sua domanda diretta ad ottenere la condanna della BEI a far cessare le molestie psicologiche attuate a suo danno. D’altro lato, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe travisato la domanda risarcitoria del ricorrente qualificandola come domanda «volta al risarcimento dei danni derivanti dalle molestie psicologiche di cui sarebbe stato vittima», benché si sia trattato di «danni esattamente individuati e conseguenti ad un illegittimo comportamento datoriale, a prescindere dalla qualificazione che lo stesso potrà avere all’esito della richiesta considerazione unitaria». Inoltre, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe erroneamente respinto tale domanda «in assenza di richieste risarcitorie e di qualsivoglia atto che arrechi pregiudizio» cui sia possibile collegare domande di risarcimento. Secondo il ricorrente, il rigetto delle menzionate domande in quanto irricevibili è illegittimo per due motivi. Da un lato, il rapporto di lavoro dedotto in giudizio avrebbe natura privatistica, di modo che lo Statuto dei funzionari sarebbe inapplicabile nel caso di specie. Dall’altro, il ricorrente avrebbe chiesto il risarcimento dei danni conseguenti a precisi comportamenti illeciti, fonte di responsabilità della BEI, permettendo pertanto di prescindere dall’eventuale esistenza di uno atto specifico – in ogni caso non amministrativo – per poterli prendere in considerazione, il che sarebbe confermato dalla giurisprudenza dei giudici italiani in materia di pubblico impiego.

60      La BEI contesta le argomentazioni del ricorrente e conclude per il rigetto del terzo e del quarto motivo.

61      Nell’ambito della sua difesa avverso il quarto motivo, la BEI sostiene che la domanda diretta ad ordinarle di cessare le molestie psicologiche attuate nei confronti del ricorrente presuppone necessariamente l’accertamento dell’esistenza di tali molestie. Quindi, il previo accertamento e la conseguente condanna costituirebbero in realtà un’unica domanda. Pertanto, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe potuto prendere in considerazione tali aspetti congiuntamente, ciò che esso avrebbe fatto al punto 151 della sentenza impugnata. Relativamente alla domanda risarcitoria, la BEI riconosce che il ricorso di primo grado riguardava essenzialmente presunti danni derivanti dalle asserite molestie psicologiche subite. Tuttavia, a prescindere dalla qualificazione di detto comportamento della BEI, tale qualificazione non avrebbe l’effetto di modificare il dispositivo della sentenza impugnata che, sulla base della sentenza del 30 novembre 2009, citata nel precedente punto 40, avrebbe ritenuto che la pretesa risarcitoria non fosse diretta avverso un atto adottato dall’amministrazione per respingere le pretese risarcitorie del ricorrente (punto 157 della sentenza impugnata). Inoltre, secondo la BEI, anche ipotizzando che una siffatta domanda risarcitoria possa essere oggetto di una valutazione da parte del giudice, tuttavia, prima che il giudice ne sia investito, l’amministrazione dev’essersi pronunciata sulle pretese del ricorrente e deve aver in tal modo adottato un atto pregiudizievole.

62      In udienza, la BEI, da un lato, ha dedotto in sostanza che, a seguito della pronuncia della sentenza impugnata, le asserite molestie psicologiche del ricorrente sono state oggetto di un procedimento interno di dignità sul luogo di lavoro, avviato dal ricorrente e la cui decisione finale è stata da quest’ultimo contestata nell’ambito della causa F‑52/11, e, dall’altro, ha chiesto al Tribunale di chiarire, quanto alla pretesa risarcitoria del ricorrente fondata su dette asserite molestie psicologiche, il legame esistente tra i punti 80 e 102 della sentenza del 27 aprile 2012, citata nel precedente punto 15.

–       Sulla legittimità del rigetto in quanto irricevibile della domanda di accertamento delle molestie psicologiche attuate nei confronti del ricorrente e dell’ordine di cessarle

63      Per quanto riguarda la contestazione principale da parte del ricorrente, nell’ambito del terzo motivo, della legittimità dei motivi illustrati ai punti 150 e 151 della sentenza impugnata, è sufficiente rilevare che il Tribunale della funzione pubblica ha correttamente dichiarato che non spettava al giudice dell’Unione pervenire a constatazioni di principio o rivolgere ingiunzioni all’amministrazione (v. sentenze del Tribunale del 16 dicembre 2004, De Nicola/BEI, T‑120/01 e T‑300/01, Racc. PI pagg. I‑A‑365 e II‑1671, punto 136, e del 16 maggio 2006, Magone/Commissione, T‑73/05, Racc. PI pagg. I‑A‑2‑107 e II‑A‑2‑485, punto 15 e giurisprudenza ivi citata), e ciò indipendentemente dalla formulazione precisa di tale domanda, della quale il ricorrente asserisce lo snaturamento (v. punto 56 supra). In udienza, il ricorrente ha in parte riconosciuto la rilevanza di tale giurisprudenza ed ha rinunciato alle sue censure nella parte in cui riguardavano il rigetto della domanda rivolta al Tribunale della funzione pubblica di ingiungere alla BEI di provvedere alla cessazione delle asserite molestie psicologiche attuate a suo danno, circostanza annotata nel verbale d’udienza.

64      Pertanto, senza anticipare la valutazione delle altre parti del terzo e del quarto motivo, laddove il ricorrente aveva chiesto al Tribunale della funzione pubblica, nell’ambito dei capi terzo e quarto delle conclusioni del suo ricorso di primo grado, di accertare le molestie psicologiche attuate a suo danno e di disporne la cessazione, detto Tribunale poteva respingere tali domande come irricevibili invocando la giurisprudenza citata al precedente punto 63.

65      Di conseguenza, la parte principale del terzo motivo dev’essere respinta in quanto infondata. Lo stesso dicasi per il quarto motivo, nei limiti in cui contiene una censura analoga del ricorrente.

–       Sulla legittimità della dichiarazione d’incompetenza ad esaminare le conclusioni volte all’annullamento di una decisione di diniego di assistenza

66      Per quanto riguarda la contestazione, nell’ambito del terzo motivo, della valutazione esposta in subordine ai punti da 152 a 156 della sentenza impugnata, si deve rilevare che tale contestazione non è idonea a rimettere in discussione la legittimità del rigetto in quanto irricevibile della domanda di accertare le molestie psicologiche e di disporne la cessazione (v. punto 64 supra). Infatti, le valutazioni del Tribunale della funzione pubblica relative ad un’eventuale domanda di annullamento di una decisione di diniego di assistenza della BEI, formulate a titolo puramente ultroneo, non sorreggono il dispositivo della sentenza impugnata e non producono pertanto effetti giuridici autonomi che possano essere annullati (v., in tal senso, ordinanza della Corte del 9 dicembre 2009, Marcuccio/Commissione, C‑528/08 P, non pubblicata nella Raccolta, punto 51). Pertanto, senza anticipare la valutazione delle altre censure del quarto motivo (v. punti da 68 a 75 infra), nell’ambito del terzo motivo, non occorre esaminare se il Tribunale della funzione pubblica abbia violato, mediante il suo ragionamento per analogia con gli articoli 90 e 91 dello Statuto dei funzionari, quale illustrato ai punti 154 e 155 della sentenza impugnata, i principi giurisprudenziali di cui al precedente punto 49 e riconosciuti nella sentenza del 27 aprile 2012, citata al punto 15 (punti da 74 a 80).

67      Il terzo motivo dev’essere pertanto integralmente respinto in quanto infondato.

–       Sulla legittimità del rigetto in quanto irricevibile della domanda del ricorrente di risarcire i danni derivanti da asserite molestie psicologiche attuate nei suoi confronti

68      Al contrario, nell’ambito del quarto motivo, nella parte in cui il ricorrente contesta al Tribunale della funzione pubblica di aver illegittimamente respinto, al punto 157 della sentenza impugnata, per incompetenza o, in ogni caso, in quanto irricevibile la sua domanda risarcitoria, la BEI ha riconosciuto in udienza che detto motivo poteva ricevere la medesima risposta dell’analogo motivo dedotto dal ricorrente nella causa T‑37/10 P, al quale il Tribunale aveva risposto nella sua sentenza del 27 aprile 2012, citata nel precedente punto 15 (punti da 74 a 80). La BEI ha tuttavia sottolineato, in sostanza, che sussisteva un attrito con il punto 102 di detta sentenza, in cui il Tribunale non avrebbe rimesso in discussione i punti da 252 a 259 della sentenza del 30 novembre 2009, citata nel precedente punto 40, mentre il Tribunale della funzione pubblica avrebbe ivi richiesto l’esistenza di una previa domanda del ricorrente rivolta alla BEI affinché quest’ultima prendesse posizione sulle sue pretese risarcitorie e adottasse un atto al riguardo.

69      A tale proposito, si deve rilevare che, in assenza di regolamentazione interna pertinente a tal fine in seno alla BEI, il Tribunale della funzione pubblica non era legittimato a far dipendere la sua competenza o la ricevibilità di una domanda di risarcimento di cui era investito dall’«assenza di richieste risarcitorie e di qualsivoglia atto che arrechi pregiudizio al quale sarebbe possibile collegare le conclusioni risarcitorie» (v. punto 157 della sentenza impugnata). Infatti, la sola normativa pertinente in tale contesto è quella prevista dall’articolo 41 del regolamento del personale della BEI, secondo la quale, in sostanza, qualsiasi controversia tra la BEI ed i membri del suo personale può essere oggetto di ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice dell’Unione, precisando che un ricorso siffatto può essere preceduto da un procedimento sottoposto, «ai fini di amichevole composizione, alla commissione di conciliazione della Banca, e ciò indipendentemente dall’azione intentata dinanzi alla Corte».

70      Come ricordato dal Tribunale nella sentenza del 27 aprile 2012, citata nel precedente punto 15 (punto 75), si evince chiaramente da tale articolo, che prevede una procedura di conciliazione che si svolge indipendentemente dal ricorso presentato dinanzi alla Corte, che la ricevibilità di un ricorso siffatto non è per nulla subordinata all’esaurimento di tale procedimento amministrativo (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 23 febbraio 2001, De Nicola/BEI, T‑7/98, T‑208/98 e T‑109/99, Racc. PI pagg. I‑A‑49 e II‑185, punto 96). Inoltre, se è pur vero che il Tribunale ha rilevato una significativa lacuna nel regime contenzioso della BEI dove non prevede uno specifico termine di ricorso, esso ha del pari sottolineato la peculiarità dell’articolo 41 del regolamento del personale della BEI e del procedimento facoltativo ivi previsto, nonché la sua diversità rispetto al procedimento precontenzioso obbligatorio previsto dagli articoli 90 e 91 dello Statuto dei funzionari. Infatti, la circostanza che il regolamento del personale della BEI, che definisce i mezzi di tutela giurisdizionale amministrativi, non preveda, a differenza di detti articoli, alcuna procedura precontenziosa obbligatoria osta ad una trasposizione pura e semplice del regime contenzioso statutario, anche se attenuata da un’applicazione elastica di tale regime per garantire il rispetto della certezza del diritto, considerata l’incertezza riguardante i requisiti di ricevibilità dei ricorsi in materia di personale della BEI (v., in tal senso, sentenza del 23 febbraio 2001, De Nicola, cit., punti da 97 a 101).

71      Tali principi sono stati confermati nella sentenza del Tribunale del 17 giugno 2003, Seiller/BEI (T‑385/00, Racc. PI pagg. I‑A‑161 e II‑801, punti da 50 a 52, 65 e 73). In particolare, in tale sentenza il Tribunale ha rammentato che la giurisprudenza che subordina la ricevibilità di ricorsi proposti da funzionari contro l’istituzione in cui sono impiegati alla condizione dell’espletamento regolare e completo del procedimento amministrativo preliminare, previsto dagli articoli 90 e 91 dello Statuto dei funzionari, non era applicabile al regolamento del personale della BEI, il quale non conteneva alcuna disposizione che imponesse una procedura di conciliazione preliminare ad un ricorso contenzioso. Infatti, pur se l’articolo 41 del regolamento del personale della BEI fa riferimento ad una composizione amichevole, prevedendo che «[l]e controversie (...) sono sottoposte, ai fini di amichevole composizione, alla commissione di conciliazione della B[EI]», esso precisa tuttavia contemporaneamente che una siffatta procedura si svolge «indipendentemente dall’azione intentata» dinanzi al giudice dell’Unione (v. sentenza del 27 aprile 2012, punto 15 supra, punto 76).

72      Ne consegue che il regolamento del personale della BEI e, in particolare, il suo articolo 41 costituiscono una normativa interna, in linea di principio completa, della BEI, la cui natura e ratio legis sono molto diverse da quelle dello Statuto dei funzionari, compresi i suoi articoli 90 e 91. Di conseguenza, l’esistenza stessa di tale normativa interna impedisce di procedere a puntuali analogie rispetto al citato Statuto (v., in tal senso, sentenza Réexamen Arango Jaramillo e a./BEI, punto 49 supra, punto 39). Non è quindi possibile procedere ad un’interpretazione contra legem delle condizioni che disciplinano il procedimento interno facoltativo di composizione amichevole, previsto dall’articolo 41 del regolamento del personale della BEI, per convertirlo in un procedimento obbligatorio, alla stregua di quello previsto dagli articoli 90 e 91 dello Statuto dei funzionari. Infatti, a tale proposito, l’articolo 41 del regolamento del personale della BEI non presenta affatto lacune che debbano essere colmate da altre norme per soddisfare i requisiti derivanti dai principi superiori del diritto, quali il principio della tutela giurisdizionale effettiva, oggi sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, ed il principio della certezza del diritto (v., in tal senso, sentenza del 27 aprile 2012, punto 15 supra, punto 77). Nel caso di specie, al contrario, il rispetto del principio della tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 47 di detta Carta non può essere messo in discussione, poiché l’articolo 41 del regolamento del personale della BEI tutela l’accesso diretto di un membro di detto personale al giudice dell’Unione.

73      Il Tribunale della funzione pubblica, al punto 157 della sentenza impugnata, si è quindi erroneamente riferito alla sentenza del 30 novembre 2009, citata nel precedente punto 40, punti 239 e 242, annullata sul punto dalla sentenza del 27 aprile 2012, citata nel precedente punto 15, in particolare per i motivi illustrati in precedenza (v. punti da 74 a 80 di detta sentenza). In tale contesto la BEI non può dedurre un attrito fra tali motivi di annullamento, da un lato, ed il punto 102 della medesima sentenza, dall’altro, poiché quest’ultimo non rimetteva in discussione i punti da 252 a 259 della sentenza del 30 novembre 2009, citata nel precedente punto 40 (v. punto 68 supra). Infatti, la mancata censura del ragionamento illustrato ai menzionati punti da 252 a 259 derivava dal mero fatto che, nella sentenza del 27 aprile 2012, citata nel precedente punto 15, il Tribunale non era investito della contestazione della legittimità nel merito di tale ragionamento, giacché aveva respinto in quanto irricevibile il motivo vertente su un errore di diritto nella parte in cui il Tribunale della funzione pubblica aveva respinto la domanda risarcitoria (v. punti da 93 a 96 di detta sentenza).

74      Si deve concludere dall’insieme delle considerazioni che precedono che, nel caso di specie, il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto analogo a quello commesso nella sentenza del 30 novembre 2009, citata nel precedente punto 40.

75      Di conseguenza, il quarto motivo dev’essere accolto nella parte in cui il Tribunale della funzione pubblica ha respinto, per errore, per incompetenza o, in ogni caso, in quanto irricevibile la domanda risarcitoria del ricorrente.

76      Si deve pertanto annullare sul punto la sentenza impugnata, senza che sia necessario pronunciarsi sulle altre censure e argomenti dedotti dalle parti in tale contesto.

 Sul quinto motivo, vertente su un errore di diritto che inficia la decisione sulle spese

77      Nell’ambito del suo quinto motivo il ricorrente chiede al Tribunale di accogliere la sua domanda di condanna della BEI alle spese, dato che la decisione del Tribunale della funzione pubblica che gli impone di sopportare una parte delle spese è «eccessivamente penalizzante». La BEI conclude per il rigetto del presente motivo.

78      A tale proposito, il Tribunale considera che, tenuto conto del fatto che si deve annullare parzialmente la sentenza impugnata (v. punti 45 e 76 supra), rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e riservare la decisione sulle spese (v. punti da 85 a 89 infra), il presente motivo è divenuto privo di oggetto e non vi è più luogo a pronunciarsi a tal proposito.

 Sul sesto motivo, vertente sul mancato esame da parte del Tribunale della funzione pubblica delle domande di misure istruttorie

79      Nell’ambito del suo sesto motivo, il ricorrente contesta al Tribunale della funzione pubblica di non aver esaminato le sue domande di misure istruttorie. La BEI chiede il rigetto del presente motivo.

80      Il Tribunale ricorda che, come già dichiarato nella sentenza del 27 aprile 2012, citata nel precedente punto 15 (punti da 97 a 101), in relazione ad un motivo analogo dedotto dal ricorrente, in forza dell’articolo 11 dell’allegato I allo Statuto della Corte, l’impugnazione proposta dinanzi al Tribunale deve limitarsi ai motivi di diritto e dev’essere fondata su motivi relativi all’incompetenza del Tribunale della funzione pubblica, a vizi della procedura dinanzi a quest’ultimo recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente o alla violazione del diritto dell’Unione da parte di quest’ultimo (v., per analogia, sentenza della Corte del 16 marzo 2000, Parlamento/Bieber, C‑284/98 P, Racc. pag. I‑1527, punto 30; ordinanze della Corte del 10 maggio 2001, FNAB e a./Consiglio, C‑345/00 P, Racc. pag. I‑3811, punto 28, e del 9 novembre 2007, Lavagnoli/Commissione, C‑74/07 P, non pubblicata nella Raccolta, punto 20). Del resto il Tribunale della funzione pubblica è il solo competente ad accertare i fatti, salvo nel caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo sottoposti al suo giudizio, ed a valutarli. La valutazione dei fatti, salvo in caso di snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, non costituisce quindi una questione di diritto soggetta, come tale al sindacato del giudice dell’impugnazione (v., per analogia, sentenze della Corte del 2 ottobre 2001, BEI/Hautem, C‑449/99 P, Racc. pag. I‑6733, punto 44, e del 5 giugno 2003, O’Hannrachain/Parlamento, C‑121/01 P, Racc. pag. I‑5539, punto 35; ordinanza della Corte del 27 aprile 2006, L/Commissione, C‑230/05 P, non pubblicata nella Raccolta, punto 45).

81      A maggior ragione, ai fini di tale valutazione dei fatti e delle prove, spetta solo al giudice di primo grado decidere se, e in quale misura, sia necessario adottare misure di organizzazione del procedimento o mezzi istruttori. Il Tribunale della funzione pubblica è quindi il solo giudice dell’eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause di cui è investito e di scegliere le misure di organizzazione del procedimento o i mezzi istruttori adeguati a tal fine (v., in tal senso e per analogia, sentenza della Corte del 24 settembre 2009, Erste Group Bank e a./Commissione, C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P e C‑137/07 P, Racc. pag. I‑8681, punto 319, e ordinanza della Corte del 10 giugno 2010, Thomson Sales Europe/Commissione, C‑498/09 P, non pubblicata nella Raccolta, punto 138).

82      Nel caso di specie, il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto di non dovere accogliere le richieste di provvedimenti istruttori da parte del ricorrente, avendo annullato il rapporto informativo per il 2007 al quale tali provvedimenti si riferiscono (punto 196 della sentenza impugnata). Ne consegue che il giudice di primo grado ha ritenuto che tali mezzi istruttori non presentassero ‒ o non presentassero più ‒ alcuna utilità ai fini della soluzione della controversia, valutazione che esula dalla competenza del giudice dell’impugnazione. Del resto, il ricorrente non deduce alcun argomento idoneo a dimostrare che, a tale riguardo, il Tribunale della funzione pubblica abbia commesso un errore di diritto.

83      Di conseguenza, il presente motivo dev’essere respinto in quanto irricevibile.

84      Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, si deve accogliere parzialmente l’impugnazione principale e annullare la sentenza impugnata nella parte in cui è inficiata dagli errori di diritto rilevati ai precedenti punti 45 e 75.

 Sul rinvio della causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica

85      Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, dell’allegato I allo Statuto della Corte, quando l’impugnazione è accolta, il Tribunale annulla la decisione del Tribunale della funzione pubblica e statuisce sulla controversia. Tuttavia, esso rinvia la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica affinché sia decisa da quest’ultimo quando la causa non è ancora matura per la decisione.

86      Alla luce delle considerazioni illustrate ai precedenti punti da 37 a 45 e da 68 a 75, si deve dichiarare che la presente controversia non è matura per la decisione del Tribunale.

87      Da un lato, per quanto riguarda l’errore di diritto rilevato al precedente punto 45, è sufficiente osservare che il Tribunale non è competente ad accertare i fatti, e ciò ancor meno qualora non risultino dagli atti del fascicolo di primo grado e richiedano un’istruzione ulteriore, ciò che compete al solo giudice di primo grado (v. la giurisprudenza citata al punto 80 supra). Orbene, spetta al Tribunale della funzione pubblica valutare, sulla base di tutti gli elementi di fatto rilevanti, la fondatezza del rigetto da parte del comitato per i ricorsi della domanda di ricusazione e in particolare se i membri di tale comitato soddisfacevano i requisiti di imparzialità ai sensi del punto 5 della guida al procedimento di valutazione per il 2007. In tale contesto esso dovrà verificare, in particolare, la fondatezza delle censure dedotte dal ricorrente quanto all’asserita attribuzione a quest’ultimo di prese di posizione non corrispondenti alla realtà e se i suoi diritti della difesa dinanzi al comitato per i ricorsi siano stati rispettati. Infine, qualora il giudice di primo grado sia indotto a concludere per l’esistenza di indizi sufficienti per accertare la parzialità di taluni membri del comitato per i ricorsi o una violazione dei diritti della difesa del ricorrente, la decisione del comitato per i ricorsi potrà essere annullata per aver respinto la domanda di ricusazione e aver deciso di acquisire tale decisione al fascicolo personale del ricorrente.

88      Dall’altro lato, per quanto riguarda l’errore di diritto rilevato al precedente punto 75, si deve precisare che, analogamente alla situazione all’origine della sentenza del 27 aprile 2012, citata nel precedente punto 15 (punto 105), nella parte in cui le conclusioni presentate dal ricorrente in primo grado erano volte ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente causati dai diversi comportamenti illegittimi dedotti (v. punto 157 della sentenza impugnata), il Tribunale della funzione pubblica non ha esaminato se la domanda di risarcimento di cui trattasi potesse ledere, in relazione a ciascuno di questi comportamenti e danni, il principio generale del termine ragionevole (v. sentenza Réexamen Arango Jaramillo e a./BEI, punto 49 supra, punti 25 e ss.) o, per analogia, il termine di prescrizione quinquennale previsto per le azioni in materia di responsabilità extracontrattuale dall’articolo 46 dello Statuto della Corte (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale del 18 luglio 2011, Marcuccio/Commissione, T‑450/10 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti da 26 a 29), a prescindere dalla questione se, nel frattempo, come sostenuto dalla BEI in udienza, altri procedimenti interni aventi ad oggetto le asserite molestie psicologiche del ricorrente siano stati condotti e/o conclusi e se quest’ultimo abbia contestato in giudizio le decisioni adottate in esito a tali procedimenti.

89      Pertanto, non essendo matura per la decisione, si deve rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, affinché esso statuisca nuovamente sulla medesima, e riservare la decisione sulle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

dichiara e statuisce:

1)      La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) dell’8 marzo 2011, De Nicola/BEI (F‑59/09), è annullata nella parte in cui respinge, da un lato, le conclusioni del sig. Carlo De Nicola volte all’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi della Banca europea per gli investimenti (BEI) e, dall’altro, le sue conclusioni dirette al risarcimento degli asseriti danni a titolo delle molestie psicologiche che la BEI avrebbe attuato nei suoi confronti.

2)      Per il resto, l’impugnazione principale è respinta.

3)      La causa è rinviata al Tribunale della funzione pubblica.

4)      Le spese sono riservate.

Jaeger

Azizi

Papasavvas

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 settembre 2013.

Firme

Indice


Fatti, procedimento di primo grado e sentenza impugnata

Sulle impugnazioni principale ed incidentale

1. Procedimento e conclusioni delle parti

2. In diritto

Sull’impugnazione principale

Sintesi dei motivi e delle censure dell’impugnazione principale

Sul primo motivo, vertente sull’illegittima omissione da parte del Tribunale della funzione pubblica di una pronuncia, da un lato, sulla domanda di annullamento della nota di servizio del 22 settembre 2008 e, dall’altro, su taluni vizi che inficiano la decisione del comitato per i ricorsi e del suo annullamento

– Sulla prima parte, vertente sull’illegittima omissione da parte del Tribunale della funzione pubblica di una pronuncia sulla sua domanda di annullamento della nota di servizio del 22 settembre 2008

– Sulla seconda parte, vertente sull’omissione da parte del Tribunale della funzione pubblica di una pronuncia su taluni vizi che inficiano la decisione del comitato per i ricorsi e del suo annullamento

Sul secondo motivo, vertente sull’illegittimo rigetto della domanda diretta all’annullamento delle decisioni di promozione in quanto irricevibile

Sul terzo e quarto motivo, vertenti rispettivamente sull’illegittimo rigetto della domanda di accertamento dell’esistenza di molestie psicologiche attuate nei confronti del ricorrente e di ordinarne la cessazione in quanto irricevibile nonché sull’illegittimo rigetto delle domande dirette ad ordinare alla BEI di provvedere alla cessazione di dette molestie psicologiche e a risarcire i relativi danni in quanto irricevibili

– Sulla portata del terzo e del quarto motivo

– Sulla legittimità del rigetto in quanto irricevibile della domanda di accertamento delle molestie psicologiche attuate nei confronti del ricorrente e dell’ordine di cessarle

– Sulla legittimità della dichiarazione d’incompetenza ad esaminare le conclusioni volte all’annullamento di una decisione di diniego di assistenza

– Sulla legittimità del rigetto in quanto irricevibile della domanda del ricorrente di risarcire i danni derivanti da asserite molestie psicologiche attuate nei suoi confronti

Sul quinto motivo, vertente su un errore di diritto che inficia la decisione sulle spese

Sul sesto motivo, vertente sul mancato esame da parte del Tribunale della funzione pubblica delle domande di misure istruttorie

Sul rinvio della causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica


1 Lingua processuale: l’italiano.