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Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 27 marzo 2012 —
European Goldfields / Commissione

(causa T‑261/11)

«Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Sovvenzione concessa dalle autorità elleniche a favore dell’impresa mineraria Ellinikos Chrysos, consistente nella cessione della gestione della miniera di Cassandra ad un prezzo inferiore al reale valore di mercato e nell’esenzione dalle imposte sull’operazione — Decisione che dichiara l’aiuto illegittimo e che dispone il suo recupero maggiorato degli interessi — Difetto di interesse ad agire — Irricevibilità»

Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Interesse ad agire —Decisione della Commissione che accerta, al termine del procedimento di indagine formale, l’incompatibilità di un aiuto con il mercato interno — Ricorso del principale azionista dell’impresa beneficiaria dell’aiuto — Semplice partecipazione nel capitale di un’impresa e associazione al procedimento di indagine sugli aiuti insufficienti a far nascere di per sé una legittimazione ad agire — Insussistenza di minaccia per la solvibilità presente o futura — Irricevibilità (Art. 263, quarto comma, TFUE) (v. punti 16‑17, 21, 24, 26‑29)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2011/452/UE della Commissione, del 23 febbraio 2011, riguardante l’aiuto di Stato C 48/08 (ex NN 61/08), concesso dalla Grecia a favore della Ellinikos [Ch]rysos SA (GU L 193, pag. 27).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La European Goldfields Ltd è condannata alle spese.

3)

Non occorre statuire sulla domanda di intervento della Ellinikos Chrysos AE Metalleion kai Viomixanias Chrysou.