Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 6 febbraio 2013 –
Bopp/UAMI (Raffigurazione di un ottagono verde)
(causa T‑263/11)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario figurativo raffigurante un ottagono verde – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere distintivo – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Offerta di prova presentata per la prima volta nella replica – Articolo 48, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale – Invio all’UAMI di un documento per fax – Norme applicabili»
1. Procedimento giurisdizionale – Produzione delle prove – Termine – Deposito tardivo dei mezzi di prova – Presupposti (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 1) (v. punti 31, 35)
2. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Valutazione del carattere distintivo – Criteri [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)] (v. punto 48)
3. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente di segni o indicazioni idonei a designare le caratteristiche di un prodotto – Valutazione del carattere distintivo di un segno – Criteri [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)] (v. punto 48)
Oggetto
| Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI dell’11 marzo 2011 (procedimento R 605/2010-4), relativa ad una domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno figurativo raffigurante un ottagono. |
Dispositivo
1) | | La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) dell’11 marzo 2011 (procedimento R 605/2010-4) è annullata. |
2) | | L’UAMI è condannato alle spese. |