Language of document : ECLI:EU:T:2013:61





Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 6 febbraio 2013 –
Bopp/UAMI (Raffigurazione di un ottagono verde)

(causa T‑263/11)

«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario figurativo raffigurante un ottagono verde – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere distintivo – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Offerta di prova presentata per la prima volta nella replica – Articolo 48, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale – Invio all’UAMI di un documento per fax – Norme applicabili»

1.                     Procedimento giurisdizionale – Produzione delle prove – Termine – Deposito tardivo dei mezzi di prova – Presupposti (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 1) (v. punti 31, 35)

2.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Valutazione del carattere distintivo – Criteri [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)] (v. punto 48)

3.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente di segni o indicazioni idonei a designare le caratteristiche di un prodotto – Valutazione del carattere distintivo di un segno – Criteri [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)] (v. punto 48)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI dell’11 marzo 2011 (procedimento R 605/2010-4), relativa ad una domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno figurativo raffigurante un ottagono.

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) dell’11 marzo 2011 (procedimento R 605/2010-4) è annullata.

2)

L’UAMI è condannato alle spese.