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Ricorso proposto il 24 maggio 2013 – Ezz e altri / Consiglio

(Causa T-279/13)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Ahmed Abdelaziz Ezz (Giza, Egitto), Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed Salama (Il Cairo, Egitto), Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin (Londra, Regno Unito), Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar (Giza, Egitto) (rappresentanti: J. Lewis, Queen’s Counsel, B. Kennelly, barrister, e J. Binns, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 2013/144/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2013, che modifica la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU L 82, pag. 54) e il regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU L 76, pag. 4) come prorogato dalla decisione del Consiglio del 21 marzo 2013, nella parte in cui riguardano i ricorrenti; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE, i ricorrenti deducono sei motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che (a) la decisione 2013/144/PESC del Consiglio difettava di adeguato fondamento giuridico, non soddisfacendo il requisito di cui all’articolo 29 TUE; e (b) il regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio non poteva essere prorogato, non soddisfacendo i requisiti di cui al suo asserito fondamento giuridico: l’articolo 215, paragrafo 2, TFUE.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il criterio per l’adozione di misure restrittive quale indicato all’articolo 1 della decisione 2011/172/PESC del Consiglio e all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 270/2011 non è soddisfatto. Inoltre, i ricorrenti sostengono che la motivazione del convenuto per l’adozione di misure restrittive nei loro confronti è del tutto vaga, non specificata, non corroborata da elementi di prova, arbitraria e insufficiente a giustificare l’applicazione di misure siffatte.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha violato i diritti della difesa dei ricorrenti e il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva poiché (a) le misure restrittive non prevedono alcuna procedura per comunicare ai ricorrenti gli elementi di prova a fondamento della decisione di congelamento dei loro capitali, o per consentire loro di presentare utilmente le loro osservazioni in relazione a detti elementi di prova; (b) le ragioni addotte contengono un riferimento generale, non suffragato e vago a procedimenti giurisdizionali; e (c) il convenuto non ha fornito informazioni sufficienti per permettere ai ricorrenti di presentare efficacemente le loro osservazioni in merito, il che non consente al Tribunale di valutare se la decisione e la valutazione del Consiglio fossero adeguatamente fondate e basate su elementi di prova decisivi.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il convenuto non ha comunicato ai ricorrenti motivi sufficienti per il loro assoggettamento alle misure controverse, in violazione del suo obbligo di fornire una chiara indicazione delle ragioni effettive e specifiche che hanno giustificato la sua decisione, ivi incluse le ragioni specifiche individuali che l’hanno condotto a ritenere che i ricorrenti fossero responsabili di appropriazione indebita di fondi statali egiziani.

Quinto motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha violato, senza giustificazione né proporzione, i diritti dei ricorrenti alla proprietà ed alla reputazione.

Sesto motivo, vertente sul fatto che l’inclusione operata dal convenuto dei ricorrenti nell’elenco delle persone destinatarie di misure restrittive si fonda su un errore manifesto di valutazione.