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Ordinanza del Tribunale del 15 febbraio 2016 – Ezz e a. / Consiglio

(Causa T-279/13)1

(«Ricorso di annullamento - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Egitto - Misure adottate nei confronti di persone responsabili di appropriazione indebita di fondi pubblici e di persone ed entità associate – Congelamento dei capitali – Inserimento dei ricorrenti nell’elenco delle persone interessate – Base giuridica – Inosservanza dei criteri di inserimento – Errore di diritto – Errore di fatto – Diritto di proprietà – Danno alla reputazione – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di motivazione – Adattamento delle conclusioni e dei motivi – Litispendenza – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Ahmed Abdelaziz Ezz (Giza, Egitto), Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed Salama (Cairo, Egitto), Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin (Giza) e Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar (Giza) (rappresentanti: J. Binns, solicitor, J. Lewis, QC, B. Kennelly, J Pobjoy, barristers, S. Rowe e J.-F. Bellis, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: I. Gurov e M. Bishop, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2011/172/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU L 76, pag. 63), come modificata dalla decisione 2013/144/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2013 (GU L 82, pag. 54), e, dall’altro, del regolamento (UE) n. 270/2011 «prorogato mediante decisione del Consiglio notificata ai ricorrenti con lettera del 22 marzo 2013» del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU L 76, pag. 4), nei limiti in cui tali atti si applicano ai ricorrenti.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Il sig. Ahmed Abdelaziz Ezz e le sig.re Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed Salama, Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin e Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

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1 GU C 207 del 20.7.2013.