Sentenza del Tribunale del 9 giugno 2016 – Marquis Energy / Consiglio
(Causa T-277/13) 1
(«Dumping – Importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti – Dazio antidumping definitivo – Ricorso per annullamento – Incidenza diretta – Ricevibilità – Dazio antidumping a livello nazionale – Trattamento individuale – Campionatura»)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Marquis Energy LLC (Hennepin, Illinois, Stati Uniti) (rappresentanti: inizialmente P. Vander Schueren, successivamente P. Vander Schueren e M. Peristeraki, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Boelaert, agente, assistito da B. Byrne, solicitor e da G. Berrisch, avvocato, successivamente da R. Bierwagen e C. Hipp, avvocati)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: M. França e T. Maxian Rusche, agenti); e ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol (rappresentanti: O. Prost e A. Massot, avvocati)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale del regolamento di esecuzione (UE) n. 157/2013 del Consiglio, del 18 febbraio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d’America (GU L 49, pag. 10) nella parte in cui incide sulla ricorrente.
Dispositivo
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 157/2013 del Consiglio, del 18 febbraio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d’America, è annullato nella parte in cui incide sulla Marquis Energy LLC.
Il Consiglio dell’Unione europea sostiene le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Marquis Energy.
La Commissione europea e la ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol sopportano le proprie spese.
____________1 GU C 226 del 3.8.2013.