Language of document : ECLI:EU:T:2016:78





Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 15 febbraio 2016 –
Ezz e altri / Consiglio

(causa T‑279/13)

«Ricorso di annullamento – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Egitto – Misure adottate nei confronti di persone responsabili di appropriazione indebita di fondi pubblici e di persone ed entità associate – Congelamento dei capitali – Inserimento dei ricorrenti nell’elenco delle persone interessate – Base giuridica – Inosservanza dei criteri di inserimento – Errore di diritto – Errore di fatto – Diritto di proprietà – Danno alla reputazione – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di motivazione – Adeguamento delle conclusioni e dei motivi – Litispendenza – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»

1.                     Procedimento giurisdizionale – Eccezione di litispendenza – Identità di parti, di oggetto e di motivi dei due ricorsi – Irricevibilità del ricorso incardinato per secondo (v. punti 22, 28, 30)

2.                     Procedimento giurisdizionale – Conclusioni del ricorso – Adeguamento in corso di causa – Equiparazione alla presentazione di un ricorso mediante atto introduttivo (v. punto 23)

3.                     Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Nozione – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente – Interesse che deve perdurare sino alla pronuncia della decisione giurisdizionale (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 32)

4.                     Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Rigetto di un ricorso nel merito senza statuire sulla ricevibilità – Potere discrezionale del giudice dell’Unione (Art. 263 TFUE) (v. punto 38)

5.                     Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Motivi di diritto non esposti nell’atto introduttivo – Rinvio all’insieme degli allegati – Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punto 74)

Oggetto

Domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2011/172/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU L 76, pag. 63), come modificata dalla decisione 2013/144/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2013 (GU L 82, pag. 54), e, dall’altro, del regolamento (UE) n. 270/2011 «prorogato mediante decisione del Consiglio notificata ai ricorrenti con lettera del 22 marzo 2013» del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU L 76, pag. 4), nei limiti in cui tali atti si applicano ai ricorrenti.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Ahmed Abdelaziz Ezz nonché le sig.re Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed Salama, Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin e Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.