Language of document : ECLI:EU:T:2016:343





Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 9 giugno 2016 –
Marquis Energy / Consiglio

(causa T‑277/13)

«Dumping – Importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti – Dazio antidumping definitivo – Ricorso di annullamento – Incidenza diretta – Ricevibilità – Dazio antidumping a livello nazionale – Trattamento individuale – Campionamento»

1.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Incidenza diretta sui produttori che non hanno esportato il prodotto oggetto di un dazio antidumping (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 55, 66-80)

2.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Incidenza individuale sui produttori che non hanno esportato il prodotto oggetto di un dazio antidumping (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 81-105)

3.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Esistenza di altri mezzi di ricorso – Irrilevanza (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 108)

4.                     Procedimento giurisdizionale – Intervento – Eccezione di irricevibilità non sollevata dalla parte convenuta – Irricevibilità – Motivi di irricevibilità di ordine pubblico – Esame d’ufficio da parte del giudice (Statuto della Corte di giustizia, art. 40, comma 4; regolamento di procedura del Tribunale, art. 142, § 3) (v. punto 114)

5.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Interesse ad agire del produttore del prodotto oggetto del dazio antidumping (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 115-117)

6.                     Accordi internazionali – Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio – GATT del 1994 – Impossibilità di invocare gli accordi dell’OMC per contestare la legittimità di un atto dell’Unione – Eccezioni – Atto dell’Unione finalizzato ad assicurarne l’esecuzione o che vi fa esplicito e preciso riferimento (Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, «accordo antidumping del 1994», artt. 6.10 e 9.2; regolamento del Consiglio nº 1225/2009, art. 9, § 5) (v. punti 129-139)

7.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Determinazione dei dazi antidumping – Obbligo di imporre dazi individuali a ciascun fornitore – Portata – Interpretazione alla luce dell’accordo antidumping del GATT del 1994 – Imposizione di dazi individuali agli esportatori o ai produttori oggetto di campionamento che hanno cooperato all’inchiesta (Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, «accordo antidumping del 1994», artt. 6.10 e 9.2; regolamento del Consiglio nº 1225/2009, artt. 9, § 5, e 17, §§ 1 e 3) (v. punti 142-149, 156-160)

8.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Svolgimento dell’inchiesta – Campionamento – Modifica della composizione di un campione – Potere discrezionale della Commissione (Regolamento del Consiglio nº 1225/2009, art. 17) (v. punto 150)

9.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Determinazione dei dazi antidumping – Obbligo di imporre dazi individuali a ciascun fornitore – Eccezioni – Interpretazione alla luce dell’accordo antidumping del GATT del 1994 – Difficoltà di accertare un prezzo all’esportazione individuale per un produttore oggetto di campionamento che ha cooperato all’inchiesta – Esclusione (Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, «accordo antidumping del 1994», artt. 6.10 e 9.2; regolamento del Consiglio nº 1225/2009, art. 9, § 5) (v. punti 172-189)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale del regolamento di esecuzione (UE) n. 157/2013 del Consiglio, del 18 febbraio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d’America (GU L 49, pag. 10) nella parte in cui riguarda la ricorrente.

Dispositivo

1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 157/2013 del Consiglio, del 18 febbraio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d’America, è annullato nella parte in cui riguarda la Marquis Energy LLC.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Marquis Energy.

3)

La Commissione europea e la ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol sopportano le proprie spese.