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Ricorso proposto il 14 agosto 2023 – Sharif/Consiglio

(Causa T-503/23)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ammar Sharif (Beirut, Libano) (rappresentanti: G. Karouni e K. Assogba, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–    constatare l’illegittimità degli atti contestati, vale a dire dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, dell’articolo 28, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, della decisione 2013/255, come modificata dalla decisione 2015/1836, e dell’articolo 15, paragrafo 1 bis, lettera b), del regolamento n. 36/2012, e dichiararli inapplicabili nei confronti del ricorrente, nella parte in cui tali disposizioni lo riguardano;

annullare, nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente,

la decisione (PESC) 2023/1035 del Consiglio, del 25 maggio 2023, che modifica la decisione 2013/255/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Siria, e il suo allegato I;

il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1027 del Consiglio, del 25 maggio 2023, che attua il regolamento n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, e il suo allegato II;

condannare il Consiglio al pagamento della somma di EUR 10 000 a titolo di risarcimento di tutti i danni causati;

condannare il Consiglio a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal ricorrente, il quale si riserva di giustificare nel corso del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, relativo ad un’eccezione di illegittimità diretta contro il criterio di inserimento riguardante le persone legate ai membri delle famiglie Assad o Makhlouf previsto all’articolo 27, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 28, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2013/255, come modificata dalla decisione 2015/1836, e all’articolo 15, paragrafo 1 bis, lettera b), del regolamento n. 36/2012. Il ricorrente constata che il suo nome è stato mantenuto nell’elenco delle persone e delle entità oggetto di misure restrittive che figura nell’allegato I alla decisione 2013/255/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2023/1035 del Consiglio, e nell’allegato II al regolamento (UE) 36/2102 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1027 del Consiglio, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, in quanto sarebbe: «associato a un membro della famiglia Makhlouf (cognato di Rami Makhlouf)». Egli sostiene quindi che dette disposizioni costituiscono la base giuridica degli atti impugnati e che esiste un nesso diretto tra i primi atti - di portata generale -, di cui il ricorrente subisce le conseguenze, e i secondi, che costituiscono gli atti impugnati.

Secondo motivo, relativo all’assenza di una base fattuale sufficiente e ad un errore manifesto di valutazione. Il ricorrente contesta al Consiglio di aver mantenuto il suo nome negli elenchi in questione facendo riferimento a una persona il cui cambiamento di situazione è tuttavia evidente e noto a tutti. Egli ritiene che il Consiglio leda gravemente i suoi interessi, facendo dipendere la sua sorte da quella del sig. Rami Makhlouf, di cui sceglie di non riesaminare né attualizzare la situazione alla luce dell’evoluzione del contesto in Siria. Il ricorrente sostiene inoltre che il Consiglio non tiene realmente conto della sua situazione personale. Infatti, il ricorrente afferma di aver interrotto ogni legame con le attività contestategli, cosicché, in assenza di qualsiasi prova o insieme di prove che rendano ragionevolmente credibile l’esistenza di una censura nei suoi confronti, diversa dalla circostanza di un nesso familiare con un membro della famiglia Makhlouf, il mantenimento del suo nome negli elenchi degli atti controversi non è giustificato.

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