Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 24 marzo 2010 – Eliza / UAMI – Went Computing Consultancy Group (eliza)
(causa T‑130/09)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo contenente la parola eliza – Marchio comunitario denominativo anteriore ELISE – Impedimenti relativi alla registrazione – Rischio di confusione – Diniego di registrazione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b). del regolamento (CE) n. 207/2009]»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 25, 43)
Oggetto
| Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 28 luglio 2008 (procedimento R 1244/2008‑4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Went Computing Consultancy Group BV e la Eliza Corp. |
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario: | Eliza Corporation |
Marchio comunitario di cui trattasi: | Marchio figurativo eliza, per prodotti e servizi delle classi 9, 37 e 42 |
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: | Went Computing Consultancy Group BV |
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: | Registrazione, come marchio comunitario, del marchio denominativo ELISE per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35 e 42 |
Decisione della divisione di opposizione: | Accoglimento dell’opposizione |
Decisione della commissione di ricorso: | Rigetto del ricorso |
Dispositivo
2) | | La Eliza Corporation è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e dalla Went Computing Consultancy Group BV. |