Language of document : ECLI:EU:T:2023:832

Causa T106/17

(pubblicazione per estratto)

JPMorgan Chase & Co. e a.

contro

Commissione europea

 Sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 20 dicembre 2023

«Concorrenza – Intese – Settore dei prodotti derivati sui tassi di interesse in euro – Decisione che accerta un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Manipolazione dei tassi interbancari di riferimento Euribor – Scambio di informazioni riservate – Restrizione della concorrenza per oggetto – Infrazione unica e continuata – Procedimento “ibrido” scaglionato nel tempo – Presunzione d’innocenza – Imparzialità – Ammende – Importo di base – Valore delle vendite – Articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 – Obbligo di motivazione – Decisione di modifica che integra la motivazione – Parità di trattamento – Proporzionalità – Competenza estesa al merito»

1.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Modalità di prova – Ricorso a un insieme di indizi – Presa in considerazione di elementi accertati al di fuori del periodo di infrazione – Ammissibilità

(Art. 101, § 1, TFUE)

(v. punti 64-71)

2.      Intese – Accordi tra imprese e pratiche concordate – Nozione – Partecipazione a una rete di contatti bilaterali di natura anticoncorrenziale – Modalità passive di partecipazione – Inclusione – Presupposto – Mancata presa di distanza – Condizione soddisfatta

(Art. 101, § 1, TFUE)

(v. punti 279-312)

3.      Intese – Pratica concordata – Nozione – Coordinamento e cooperazione incompatibili con l’obbligo per ciascuna impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato – Scambio di informazioni tra concorrenti – Scambi di informazioni riservate tra operatori di istituzioni finanziarie – Scambi relativi ai tentativi di manipolazione dei tassi interbancari di riferimento dell’Euribor – Scambi sulle posizioni di negoziazione e sulle strategie in materia di prezzi nel settore dei prodotti indicizzati all’Euribor o all’EONIA – Assenza di effetti proconcorrenziali dimostrati, pertinenti, propri dell’accordo di cui trattasi e sufficientemente rilevanti – Scambi che presentano un grado di dannosità sufficiente per essere qualificati come restrizione per oggetto

(Art. 101, § 1, TFUE)

(v. punti 325-337, 341-364, 377-438)

4.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di applicazione delle regole di concorrenza – Decisione della Commissione che constata un’infrazione e infligge un’ammenda

(Artt. 101, § 1, e 296, comma 2, TFUE)

(v. punti 338, 339, 368-375)

5.      Intese – Divieto – Infrazioni – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Imputazione di responsabilità a un’impresa per l’intera infrazione – Presupposti – Pratiche e condotte illecite che rientrano in un piano complessivo – Valutazione – Criteri – Contributo all’obiettivo unico dell’infrazione – Conoscenza o prevedibilità del piano complessivo dell’intesa e dei suoi elementi principali

(Art. 101, § 1, TFUE)

(v. punti 441-450, 453-473, 477-501, 504-508)

6.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Procedimento di transazione – Procedimento che non riguarda tutti i partecipanti a un’intesa – Adozione di una decisione di transazione e di una decisione al termine di un procedimento ordinario scaglionato nel tempo – Ammissibilità – Presupposti – Rispetto del dovere di imparzialità e della presunzione di innocenza – Rispetto dei diritti della difesa – Portata

(Art. 101 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41 e 48; regolamento della Commissione n. 773/2004, art. 10 bis)

(v. punti 514-544)

7.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Obbligo della Commissione di esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi pertinenti del caso di specie – Dichiarazioni pubbliche di un membro della Commissione incaricato della politica della concorrenza rese nel corso del procedimento amministrativo – Dichiarazioni che possono eventualmente dare prova di un’assenza di imparzialità sotto il profilo soggettivo – Mancanza di impatto sulla valutazione imparziale della Commissione sul caso

(Art. 101, § 1, TFUE)

(v. punti 549-558)

8.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Sindacato giurisdizionale – Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito – Portata – Determinazione dell’importo dell’ammenda inflitta – Criteri di valutazione

(Artt. 101, § 1, e 261 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 23, § 3, e 31)

(v. punti 567, 568, 698-728)

9.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Applicazione della metodologia prevista dagli orientamenti – Valore sostitutivo stabilito sulla base delle entrate in denaro attualizzate dall’applicazione di un fattore di riduzione – Insufficienza della motivazione relativa alla determinazione del fattore di riduzione

(Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 13 e 37)

(v. punti 583-595, 602-608, 612-621)

10.    Ricorso di annullamento – Motivi – Violazione delle forme sostanziali – Inosservanza dell’obbligo di motivazione – Esame d’ufficio da parte del giudice

(Art. 263 TFUE)

(v. punti 609-611)

11.    Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di applicazione delle regole di concorrenza – Regolarizzazione d’un difetto di motivazione nel corso di un procedimento contenzioso mediante l’adozione di una decisione di modifica – Inammissibilità

(Artt. 101, § 1, e 296, comma 2, TFUE)

(v. punti 627-633)

12.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Applicazione della metodologia prevista dagli orientamenti – Valore sostitutivo stabilito sulla base delle entrate in denaro attualizzate dall’applicazione di un fattore di riduzione – Calcolo delle entrate in denaro delle imprese coinvolte nella stessa infrazione secondo metodi eterogenei – Impatto trascurabile sui valori accertati – Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza

(Art. 101, § 1, TFUE)

(v. punti 636-671)

13.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Adeguamento dell’importo di base – Circostanze attenuanti – Minor grado di partecipazione nell’infrazione rispetto a quello degli attori principali – Riduzione del 10 per cento dell’importo di base – Violazione dei principi di proporzionalità, di parità di trattamento o di individualizzazione delle sanzioni – Assenza

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 29)

(v. punti 674-695)

Sintesi

Nel 2011, il gruppo bancario Barclays ha presentato alla Commissione europea una domanda di clemenza, informandola dell’esistenza di un cartello nel settore dei derivati sui tassi d’interesse espressi in euro (Euro Interest Rate Derivatives; in prosieguo: gli «EIRD»).

Tali EIRD sono indicizzati all’Euribor (Euro Interbank Offered Rate), un insieme di tassi di interesse di riferimento volti a riflettere il costo dei prestiti interbancari in euro, o all’EONIA (Euro OverNight Index Average), che svolgeva una funzione equivalente all’Euribor, ma per quanto riguarda i tassi giornalieri. Il tasso Euribor si basa sulla quotazione individuale comunicata dalle banche appartenenti a un panel composto da 47 istituti finanziari (in prosieguo: il «panel Euribor»).

In seguito all’avvio di un procedimento d’infrazione da parte della Commissione, gli istituti finanziari Barclays, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland e Société générale hanno deciso di partecipare a un procedimento di transazione, in applicazione dell’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 773/2004 (1). Al termine di detto procedimento, il 4 dicembre 2013, la Commissione ha adottato una decisione (2) che accertava che detti istituti avevano partecipato a un’infrazione unica e continuata avente ad oggetto l’alterazione del corso normale di fissazione dei prezzi sul mercato degli EIRD.

Poiché gli istituti finanziari JPMorgan Chase & Co., JPMorgan Chase Bank, National Association e J.P. Morgan Services LLP (in prosieguo, congiuntamente: la «JP Morgan»), Crédit agricole e HSBC non hanno presentato proposte di transazione, la Commissione ha proseguito la sua indagine nei loro confronti.

Con decisione del 7 dicembre 2016 (3), la Commissione ha constatato che la JP Morgan ha violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE partecipando, dal 27 settembre 2006 al 19 marzo 2007, a un’infrazione unica e continuata avente ad oggetto l’alterazione del corso normale di fissazione dei prezzi sul mercato degli EIRD e le ha inflitto un’ammenda di EUR 337 196 000.

Secondo la Commissione, i comportamenti illeciti della JP Morgan consistevano in scambi tra uno dei suoi operatori e operatori di altri due istituti finanziari appartenenti al panel Euribor che vertevano, in sostanza, sulla manipolazione delle comunicazioni delle rispettive banche al panel Euribor, ai fini del calcolo dell’Euribor, su posizioni di negoziazione per quanto riguarda gli EIRD e sulle loro intenzioni e strategie in materia di fissazione dei prezzi degli EIRD.

Dinanzi al Tribunale la JP Morgan chiede, da un lato, l’annullamento parziale di tale decisione e, dall’altro, in subordine, l’annullamento o la riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta.

Dopo la presentazione del ricorso, la Commissione ha adottato una decisione di modifica (4) per integrare la motivazione della decisione impugnata alla luce della sentenza HSBC Holdings e a./Commissione, pronunciata dal Tribunale in una causa connessa (5).

Con la sua sentenza, la Decima Sezione ampliata del Tribunale precisa i criteri che consentono di accertare la partecipazione di un’impresa a pratiche anticoncorrenziali, in particolare attraverso scambi di informazioni, nel settore dei prodotti finanziari. Il Tribunale annulla tuttavia la decisione impugnata nella parte in cui infligge un’ammenda alla JP Morgan, a causa di un’insufficienza di motivazione. Esso esercita poi la sua competenza estesa al merito ed impone alla JP Morgan un’ammenda fissata nello stesso importo di cui alla decisione impugnata.

Giudizio del Tribunale

Dopo aver confermato la veridicità degli scambi tra gli operatori della JP Morgan, della Deutsche Bank e della Barclays esaminati nella decisione impugnata, ad eccezione di uno di tali scambi, il Tribunale respinge gli argomenti della JP Morgan secondo i quali questi ultimi non avevano lo scopo di manipolare l’Euribor o l’EONIA. In tale contesto, il Tribunale sottolinea in particolare che l’infrazione addebitata alla JP Morgan non consiste nella manipolazione dell’Euribor in quanto tale, ma nella partecipazione ad una rete di contatti bilaterali aventi lo scopo di falsare il corso normale delle componenti dei prezzi nel settore degli EIRD legati all’Euribor e/o all’EONIA.

Per quanto riguarda la qualificazione come infrazione unica adottata dalla Commissione, il Tribunale ricorda che tre elementi sono determinanti per concludere nel senso della partecipazione di un’impresa a tale infrazione:

i) i vari comportamenti in questione devono rientrare in un «piano d’insieme» dotato di un unico obiettivo;

ii) l’impresa deve essere stata a conoscenza dei comportamenti costituenti un’infrazione previsti o attuati da altre imprese nel perseguimento dei medesimi obiettivi, o avere ragionevolmente potuto prevederli ed essere stata pronta ad accettarne il rischio;

iii) l’impresa deve aver avuto l’intenzione di contribuire con il proprio comportamento agli obiettivi comuni perseguiti da tutti i partecipanti.

Per quanto riguarda il primo elemento, il Tribunale constata che la Commissione ha definito l’obiettivo unico in modo sufficientemente preciso come diretto ad influenzare il flusso di cassa dovuto a titolo dei contratti EIRD a scapito delle contropartite di tali contratti. Orbene, tutti gli scambi contestati alla JP Morgan rientravano in questo unico obiettivo.

Peraltro, tale conclusione è corroborata da altri elementi addotti dalla Commissione nella decisione impugnata. Infatti, le pratiche di cui trattasi riguardavano gli stessi prodotti, vale a dire gli EIRD, e assumevano la forma di scambi bilaterali relativamente regolari, che si sovrapponevano nel tempo e intervenivano all’interno di un gruppo stabile di persone impiegate dalle banche interessate.

Per quanto riguarda il secondo elemento, la JP Morgan contestava specificamente solo la sua conoscenza dei comportamenti messi in atto dagli altri partecipanti all’intesa volti alla manipolazione dei fixing dell’Euribor. Su tale punto, il Tribunale constata tuttavia che gli elementi di prova, valutati nel loro complesso come un insieme di indizi, dimostrano che l’operatore della JP Morgan poteva ragionevolmente prevedere che gli scambi di cui trattasi ai quali egli partecipava facevano parte di un’unica infrazione che coinvolgeva altre banche con l’obiettivo di alterare i flussi di cassa dovuti ai sensi degli EIRD mediante un’azione concertata al fine di manipolare il tasso Euribor, e che egli era disposto ad accettarne il rischio.

Quanto al terzo elemento, il Tribunale rileva che l’operatore della JP Morgan ha partecipato, unitamente agli operatori delle altre banche, alle pratiche collusive e intendeva così contribuire con il proprio comportamento agli obiettivi comuni perseguiti da tutti i partecipanti.

Avendo così confermato la constatazione dell’infrazione contestata e la sua qualificazione come infrazione unica e continuata, e avendo respinto la domanda di annullamento per quanto riguarda tale conclusione della decisione impugnata, il Tribunale accoglie, per contro, la domanda di annullamento della decisione impugnata nella parte in cui quest’ultima impone un’ammenda alla JP Morgan, in quanto la Commissione ha violato il suo obbligo di motivazione quanto alla determinazione dell’importo di detta ammenda.

Infatti, sebbene la Commissione non abbia commesso errori di valutazione basandosi, ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda inflitta alla JP Morgan, sulle entrate in denaro attualizzate come valore sostitutivo per il valore delle vendite, essa non ha tuttavia sufficientemente spiegato le ragioni per le quali il fattore di riduzione applicato a tali entrate è stato fissato al 98,849%. Peraltro, poiché la Commissione non ha dimostrato di essersi trovata nell’impossibilità pratica di motivare adeguatamente la decisione impugnata su tale punto, l’integrazione della motivazione fornita al riguardo nella decisione di modifica, in quanto quest’ultima non modifica il dispositivo della decisione impugnata, non può essere accolta.

Infine, nell’ambito dell’esercizio della sua competenza estesa al merito, il Tribunale esamina le conclusioni della JP Morgan dirette alla riduzione dell’importo dell’ammenda che le era stata inflitta.

Sottolineando che la fissazione di un’ammenda nell’ambito dell’esercizio della sua competenza estesa al merito non è un’attività aritmetica precisa, il Tribunale utilizza, al pari dell’approccio seguito dalla Commissione, il valore delle entrate in denaro ridotte quale dato iniziale per la determinazione dell’importo di base dell’ammenda, in quanto tale valore riflette l’importanza economica dell’infrazione e il peso relativo dell’impresa nell’infrazione. Quanto alla determinazione del fattore di riduzione, la cui applicazione è necessaria per evitare l’imposizione di un’ammenda eccessivamente dissuasiva, il Tribunale osserva che è pacifico tra le parti che il fattore di riduzione sia pari almeno al 98,849%.

Per quanto riguarda la gravità dell’infrazione, il Tribunale ritiene che, poiché i comportamenti contestati riguardano fattori rilevanti per la determinazione dei prezzi degli EIRD, essi rientrano, per loro stessa natura, tra le più gravi restrizioni alla concorrenza. Inoltre, le pratiche in questione sono particolarmente gravi e dannose in quanto sono in grado non solo di falsare la concorrenza sul mercato dei prodotti EIRD, ma anche, più in generale, di minare la fiducia e la credibilità del sistema bancario e dei mercati finanziari nel loro complesso.

Per quanto riguarda le circostanze attenuanti, il Tribunale rileva che la JP Morgan ha certamente svolto un ruolo meno importante nell’infrazione rispetto agli attori principali. Tuttavia, gli scambi a cui ha partecipato la JP Morgan sono caratterizzati da una particolare frequenza e regolarità, e la sua partecipazione ai comportamenti illeciti è stata intenzionale. Inoltre, i comportamenti di cui trattasi sono caratterizzati da una maggiore gravità. Di conseguenza, l’impatto delle circostanze attenuanti considerate non può che essere marginale.

In conclusione, il Tribunale ritiene di operare un’equa valutazione delle circostanze del caso di specie fissando l’importo dell’ammenda in EUR 337 196 000.

Alla luce di quanto precede, il Tribunale annulla la decisione impugnata nella parte in cui infligge un’ammenda alla JP Morgan, fissa l’ammenda nello stesso importo di quello imposto dalla Commissione, vale a dire EUR 337 196 000, e respinge il ricorso quanto al resto.


1      Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2004, L 123, pag. 18), come modificato.


2      Decisione C(2013) 8512 final della Commissione, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE [caso AT.39914, Euro Interest Rate Derivatives (EIRD) (Settlement)] (in prosieguo: la «decisione di transazione»)


3      Decisione C(2016) 8530 final della Commissione, del 7 dicembre 2016, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE [caso AT.39914 - Derivati sui tassi d’interesse in euro (EIRD)] (in prosieguo: la «decisione impugnata»).


4      Decisione C(2021) 4610 final della Commissione, del 28 giugno 2021, che modifica la decisione impugnata.


5      Sentenza del 24 settembre 2019, HSBC Holdings e a./Commissione (T-105/17, EU:T:2019:675). Tale sentenza è stata parzialmente annullata dalla sentenza della Corte del 12 gennaio 2023, HSBC Holdings e a./Commissione (C-883/19 P, EU:C:2023:11).