Language of document : ECLI:EU:T:2002:147

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

6 giugno 2002(1)

«Fondo europeo di sviluppo regionale - Progetti cofinanziati dal FESR - Rifiuto di prorogare la scadenza per la presentazione di una domanda di pagamento definitivo - Ricorso di annullamento - Ricevibilità»

Nella causa T-105/01,

Società Lavori Impianti Metano Sicilia (SLIM Sicilia), con sede in Siracusa, rappresentata dagli avv.ti N. Saitta, F. Saitta, M. Siragusa, F.M. Moretti e C. Lanciani,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. H. Van Vliet, in qualità di agente, assistito dall'avv. M. Moretto, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda diretta all'annullamento della decisione della Commissione, risultante da una lettera indirizzata il 12 dicembre 2000 al governo italiano, recante rifiuto di proroga del termine per la presentazione della domanda di pagamento definitivo e chiusura della pratica riguardante il contributo concesso dal Fondo europeo di sviluppo regionale n. 840503013/001, relativa alla metanizzazione del Comune di Siracusa,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dai sigg. R.M. Moura Ramos, presidente, J. Pirrung e A.W.H. Meij, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

Ambito normativo

Diritto comunitario

1.
    Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) è stato creato dal regolamento (CEE) del Consiglio 18 marzo 1975, n. 724 (GU L 73, pag. 1). Tale regolamento, modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 6 febbraio 1979, n. 214 (GU L 35, pag. 1), e dal regolamento (CEE) del Consiglio 16 dicembre 1980, n. 3325, (GU L 349, pag. 10), contiene, agli artt. 4-12, disposizioni relative alle azioni comunitarie di sostegno alle misure di politica regionale adottate dagli Stati membri. A far data dal 1° gennaio 1985, il regolamento n. 724/75 è stato sostituito dal regolamento (CEE) del Consiglio 19 giugno 1984, n. 1787, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 169, pag. 1).

2.
    Nel 1988 il regime dei fondi strutturali è stato riformato. Il Consiglio, con regolamento (CEE) 24 giugno 1988, n. 2052 (GU L 185, pag. 9), ha dettato le disposizioni relative alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti. Il 19 dicembre 1988 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 4254/88, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 374, pag. 15). Quest'ultimo regolamento ha sostituito il regolamento n. 1787/84.

3.
    Nell'ambito dell'applicazione della normativa in materia di fondi strutturali sono sorti problemi a livello di bilancio per il fatto che, nel caso di taluni progetti, era trascorso un lungo periodo tra l'impegno di spesa iscritto nel bilancio comunitario e la chiusura definitiva del progetto. Quest'ultima avviene con il pagamento del saldo finale in seguito al completamento materiale del progetto e a condizione che il controllo finanziario a carico dello Stato membro interessato abbia esito positivo. I ritardi verificatisi a tale proposito hanno suscitato critiche da parte della Corte dei conti e del Parlamento europeo. Per porvi rimedio, il Consiglio ha modificato, nel quadro di una nuova riforma dei fondi strutturali intervenuta nel 1993, i regolamenti n. 2052/88 e n. 4254/88, introducendo talune disposizione transitorie dirette a risolvere il problema dei progetti per i quali il contributo era stato deciso anteriormente al 1° gennaio 1989, ma in relazione ai quali non era ancora intervenuta la chiusura definitiva.

4.
    A tale proposito, risulta dall'art. 15, n. 3, del regolamento n. 2052/88, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2081 (GU L 193, pag. 5), che «le procedure di concessione di contributi relative ai progetti per i quali tale concessione è stata decisa anteriormente al 1° gennaio 1989» dovevano essere definitivamente concluse entro il 30 settembre 1995.

5.
    A proposito del FESR, l'art. 12 del regolamento n. 4254/88, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2083 (GU L 193, pag. 34), stabilisce quanto segue:

«Disposizioni transitorie

Le parti delle somme impegnate a titolo di concessione di contributo per i progetti decisi dalla Commissione anteriormente al 1°gennaio 1989 nel quadro del FESR e che non hanno formato oggetto di una richiesta di pagamento definitivo alla Commissione entro il 31 marzo 1995 sono da quest'ultima disimpegnate automaticamente entro il 30 settembre 1995, fatti salvi i progetti oggetto di sospensione per motivi giudiziari».

Diritto italiano

6.
    Il progetto a cui la presente controversia si riferisce si colloca nel programma di metanizzazione del Mezzogiorno d'Italia. Tale progetto è basato sull'art. 11 della legge italiana 28 novembre 1980, n. 784 (in prosieguo: la «legge n. 748»), come modificata dalla legge italiana 26 febbraio 1982, n. 51. Ai sensi dell'art. 11, commi primo e secondo, della legge n. 784, il cui testo è stato prodotto dalla ricorrente, il programma di metanizzazione del Mezzogiorno deve essere approvato dal Comitato Interministeriale di Programmazione Economica (in prosieguo: il «CIPE»). L'art. 11, terzo comma, della legge n. 784 autorizza la spesa di ITL 605 miliardi per il finanziamento nazionale di tale programma. E' compito del CIPE fissare i criteri e le modalità per la concessione dei contributi. Questi ultimi sono concessi con decreto del Ministro del Tesoro, previa istruttoria tecnica da parte della Cassa per il Mezzogiorno (art. 11, tredicesimo comma). I contributi nazionali nonché quelli concessi dal FESR sono versati ai beneficiari dalla Cassa depositi e prestiti (in prosieguo: la «Cassa DD.PP.») (art. 11, quattordicesimo comma). La legge n. 784 autorizza segnatamente la concessione, ai comuni o a consorzi di comuni, di contributi in conto capitale o in forma di contributi sugli interessi (art. 11, quarto comma, punti 1 e 2).

Fatti

7.
    Con decisione 12 dicembre 1984, n. C(84) 1819/242, rivolta in pari data alla Repubblica italiana, la Commissione concedeva un contributo del FESR al progetto di metanizzazione della città di Siracusa. Il contributo del FESR ammontava al 40% del costo del progetto (valutato in ITL 27,5 miliardi) e dunque ad un importo massimo di ITL 11 miliardi. Secondo l'allegato a tale decisione, l'autorità responsabile per la realizzazione del progetto era il Comune di Siracusa. Era previsto che i lavori dovessero svolgersi tra il gennaio 1984 e il dicembre 1986. Con decreto 31 ottobre 1983 del Ministro del Tesoro, lo Stato italiano accordava, in base all'art. 11, quarto comma, della legge n. 784, un contributo nazionale il cui ammontare era anch'esso fissato in ITL 11 miliardi.

8.
    Il Comune di Siracusa affidava la realizzazione del progetto alla ricorrente, sulla base di un contratto di concessione concluso nel dicembre 1983 (in prosieguo: il «contratto di concessione»).

9.
    L'art. 20 di tale contratto dispone:

«L'Amministrazione comunale, individuando il Concessionario, presenterà, nei termini prescritti, la domanda per essere ammesso a beneficiare del contributo in conto capitale di cui all'art. 11 comma 4° punto 1 della legge 28 novembre 1980 n. 784 e dello altro di cui al regolamento FERS-CEE n. 724/75, e delegherà la Cassa del Mezzogiorno ad inoltrare la richiesta al Fondo Europeo Sviluppo Regionale.

Il Concessionario, per suo conto, inoltrerà al Ministero del Tesoro e alla Cassa per il Mezzogiorno domanda di ammissione ai benefici di cui all'art. 11 comma 4° punto 2° della legge 784/80.

Il Comune, ove possibile, delegherà al Concessionario la riscossione dei contributi man mano che gli stessi verranno accreditati all'Amministrazione Comunale.

In ogni caso il Concessionario, formalmente, si assume l'onere di provvedere direttamente al finanziamento della spesa non coperta dai benefici di cui innanzi».

10.
    Secondo la descrizione che la ricorrente fornisce della normativa italiana in materia e del contratto di concessione, una simile concessione implica che il concessionario assuma, da solo, l'onere di provvedere al finanziamento dell'opera in luogo e vece del comune concedente. A tal fine, il concessionario ha diritto al versamento da parte del comune dei contributi finanziari nazionali e comunitari concessi a quest'ultimo. Il concessionario deve, per contro, finanziare direttamente le spese del progetto non coperte dal contributo. Il corrispettivo del concessionario consiste non in un prezzo corrispostogli dall'amministrazione, ma nell'autorizzazione a gestire successivamente l'opera realizzata e a trattenere i proventi di esercizio.

11.
    Il pagamento del contributo comunitario veniva effettuato con rate versate dalla Commissione al Ministero del Tesoro italiano e da quest'ultimo al Comune di Siracusa che, a sua volta, versava tali somme alla ricorrente. I pagamenti alla ricorrente venivano erogati in relazione ai vari stati di avanzamento dei lavori (in prosieguo: gli «SAL») stabiliti in corrispondenza di tale avanzamento.

12.
    Il 31 agosto 1989 veniva redatto un primo SAL finale concernente i lavori eseguiti fino al 3 marzo 1989. Secondo tale SAL i lavori eseguiti corrispondevano ad un importo di ITL 24 110 190 502.

13.
    Il Comune di Siracusa ordinava un collaudo che suscitava una controversia tra il Comune e la ricorrente. Secondo la relazione di collaudo del 12 ottobre 1991, il costo ammissibile dei lavori ammontava solo a ITL 21 395 087 275. Secondo i collaudatori, i lavori inizialmente previsti nel progetto avevano avuto un costo inferiore a quello previsto ed ammesso al contributo. I collaudatori precisavano che, se la ricorrente desiderava ricevere un contributo per un ammontare più vicino a quello inizialmente previsto, essa doveva eventualmente eseguire ulteriori lavori di variante del progetto di estensione della rete di distribuzione.

14.
    Ne seguivano un procedimento arbitrale e una controversia dinanzi ai giudici amministrativi italiani. A seguito di una decisione del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia in data 22 novembre 1993, veniva effettuato un nuovo collaudo a partire dal 16 novembre 1994. Quest'ultimo si concludeva l'8 giugno 1995. Il nuovo collaudatore prendeva in considerazione lavori supplementari, eseguiti dalla ricorrente tra il 4 marzo 1989 e il 13 aprile 1995. Secondo il SAL finale approvato in occasione di tale operazione di collaudo, il costo del progetto era di ITL 26 037 671 249.

15.
    Il 25 luglio 1995 il Comune di Siracusa accettava i risultati del secondo collaudo.

16.
    Nel frattempo, più precisamente il 29 marzo 1995, il Ministero del Bilancio italiano trasmetteva alla Commissione un elenco di opere per le quali era richiesta una proroga del termine per presentare la domanda di pagamento definitivo a causa di sospensione per motivi giudiziari, secondo quanto previsto dall'art. 12 del regolamento n. 4254/88, come modificato dal regolamento n. 2083/93. Il progetto controverso figurava in tale elenco.

17.
    Il 25 ottobre 1996 il Ministero dell'Industria informava il Ministero del Tesoro e quello del Bilancio che tutti i progetti per i quali era stata richiesta la proroga del termine di presentazione della domanda di pagamento definitivo erano «da considerarsi di fatto prorogati». Nessuna decisione della Commissione in tal senso era però intervenuta.

18.
    Con decreto 3 dicembre 1996 il Ministro del Tesoro fissava al 7 aprile 1995 il termine di completamento dei lavori del progetto controverso ed approvava le spese riconosciute nell'ambito del progetto per un importo complessivo di ITL 25 095 000 000. Il 12 dicembre 1996 la Cassa DD.PP. versava un anticipo sull'ultima rata del finanziamento al Comune di Siracusa. La Commissione non ne veniva informata. Il 30 dicembre 1996 la Cassa DD.PP. rendeva noto al Ministero dell'Industria che, sulla base della documentazione finale di spesa, era stato disposto il pagamento a saldo di ITL 2 703 916 079 ed invitava il medesimo Ministero ad inoltrare al FESR la richiesta per l'erogazione a saldo del contributo pari a ITL 456 060 000, liquidato anticipatamente dalla Cassa ai sensi della normativa nazionale. A seguito di una decisione del Comune di Siracusa del 16 gennaio 1997, veniva versata alla ricorrente la somma di ITL 2 703 913 080.

19.
    Nel corso dell'anno 1999 venivano definiti dei tempi di massima perché le autorità italiane ottenessero e verificassero i documenti attestanti che i progetti, per i quali era stata richiesta una proroga del termine per la presentazione della domanda di pagamento finale, erano stati sospesi per motivi giudiziari. Agli inizi dell'anno 2000 la Commissione riceveva i risultati delle summenzionate verifiche. Per quanto riguarda il progetto controverso, essa riceveva una scheda di verifica da cui risultava che detta verifica era stata effettuata l'11 ottobre 1999. In tale occasione la Commissione veniva a conoscenza del fatto che i lavori di esecuzione del progetto inizialmente previsti erano terminati nel marzo 1989 e che la valutazione delle opere era stata oggetto di contestazione. La Commissione veniva anche informata del fatto che erano state effettuate opere aggiuntive e che tali opere erano ancora in corso alla data del 31 marzo 1995. Sulla base di tali informazioni, la Commissione riteneva che il progetto non fosse stato sospeso a seguito delle vicende contenziose richiamate.

20.
    Con lettera 12 dicembre 2000, che costituisce la decisione impugnata con il ricorso in esame, la Commissione comunicava al governo italiano che essa non poteva accogliere la domanda di proroga del termine per una serie di progetti tra i quali figurava il progetto controverso e proponeva al governo italiano la chiusura, tra gli altri, del progetto in questione. In allegato a tale lettera la Commissione precisava che l'importo delle spese ammissibili per tale investimento ammontava a ITL 23 930 772 264, mentre la somma prevista dalla decisione di concessione era di ITL 27 500 000 000. Di conseguenza, in luogo del contributo inizialmente concesso, pari ad un importo massimo di ITL 11 miliardi, era maturato il diritto alla corresponsione dell'inferiore somma di ITL 9 572 308 905 (pari al 40% delle spese sostenute), somma già versata prima del 31 marzo 1995 (ad eccezione di un importo di ITL 8 905 di cui era annunciato il pagamento).

21.
    Con tale lettera la Commissione invitava le autorità italiane a comunicarle, nel termine di tre settimane, le loro eventuali osservazioni. Con nota del 19 dicembre 2000 il Ministero del Tesoro comunicava alla Commissione di non avere nulla da osservare in merito alla lettera del 12 dicembre 2000 e della proposta di chiusura in essa formulata.

22.
    Il 9 gennaio 2001 il Ministero del Tesoro comunicava il rigetto della domanda di proroga al Comune di Siracusa e, per conoscenza, al Ministero dell'Industria. Con nota del 13 febbraio 2001, ricevuta dalla ricorrente il 5 marzo 2001, il Ministero dell'Industria informava la ricorrente di tale decisione, osservando che la quota del contributo comunitario considerata non più ammissibile avrebbe dovuto, di conseguenza, essere posta a carico di quest'ultima.

23.
    La ricorrente ha impugnato tali note dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Sicilia al fine di ottenerne l'annullamento.

24.
    Parallelamente, essa ha cercato di procurarsi il testo della lettera della Commissione 12 dicembre 2000, da un lato, presso la Commissione che la invitava a rivolgersi alle autorità italiane e, dall'altro, presso queste ultime. L'11 aprile 2001 la ricorrente ha ottenuto copia di tale lettera dal Ministero del Tesoro.

Procedimento e conclusioni delle parti

25.
    Con atto introduttivo registrato nella cancelleria del Tribunale il 14 maggio 2001, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame, diretto all'annullamento della decisione 12 dicembre 2000 (in prosieguo: la «decisione impugnata») in tutte le sue parti concernenti la ricorrente e, in subordine, all'annullamento della decisione impugnata nella parte in cui stabilisce per la ricorrente le «spese dichiarate» prima del 31 marzo 1995 in ITL 23 930 772 264 anziché in ITL 24 110 190 502 o in altra somma superiore alla prima.

26.
    Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 27 luglio 2001, la Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità in forza dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

27.
    La convenuta chiede che il Tribunale voglia:

-    respingere il ricorso in quanto manifestamente irricevibile;

-    condannare la ricorrente alle spese.

28.
    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    respingere l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione;

-    accogliere il ricorso in conformità alle conclusioni in esso formulate;

-    condannare la Commissione alle spese.

Sulla ricevibilità

29.
    Ai sensi dell'art. 114, n. 4, del regolamento di procedura, il Tribunale, senza impegnare la discussione nel merito, può statuire sull'irricevibilità di un ricorso su richiesta di una delle parti. In forza dell'art. 114, n. 3, del regolamento di procedura, salvo contraria decisione del Tribunale, il procedimento sull'eccezione di irricevibilità procede oralmente. Il Tribunale ritiene, nel caso di specie, di essere sufficientemente edotto dai documenti agli atti e che non occorra passare alla fase orale del procedimento.

Argomenti delle parti

30.
    La Commissione è del parere che la ricorrente non sia direttamente interessata dalla decisione impugnata. Essa sostiene che la ricorrente non è né il beneficiario, né il destinatario del contributo controverso e che non è individuata né dalla decisione di concessione di tale contributo, né dalla decisione impugnata. Tra la Commissione e la ricorrente non esisterebbe alcun rapporto diretto. Quest'ultima sarebbe un semplice contraente del beneficiario dell'aiuto, ossia della pubblica autorità responsabile dell'esecuzione del progetto.

31.
    Secondo la Commissione, l'effetto giuridico paventato dalla ricorrente è di dover sopportare una quota aggiuntiva dei costi relativi all'investimento. La Commissione ritiene che tale effetto non sia circostanza ascrivibile né alla decisione impugnata né ad altre disposizioni di diritto comunitario, ma esclusivamente alla decisione del Comune di Siracusa di subordinare la concessione dei lavori all'obbligo, per il concessionario, di farsi carico del finanziamento di tutte le spese non coperte dai contributi comunitari o nazionali. Tale decisione sarebbe alla base dell'art. 20 del contratto di concessione. La Commissione ritiene che in mancanza di tale clausola il Comune di Siracusa avrebbe avuto l'onere delle spese non coperte dai contributi comunitari o nazionali. La Commissione aggiunge che la ricorrente ha accettato l'art. 20 del contratto di concessione e in tal modo ha assunto il rischio di dover sopportare le spese non coperte dai contributi.

32.
    La Commissione sottolinea che la decisione impugnata non impone di ripetere l'importo versato alla ricorrente che superi l'importo del contributo comunitario definitivo risultante dalla decisione impugnata.

33.
    La ricorrente ritiene che la decisione impugnata produca nei suoi confronti effetti giuridici diretti, indipendentemente da qualsiasi provvedimento attuativo, discrezionale o no, dello Stato italiano che ne è il destinatario.

34.
    Essa afferma che il contratto di concessione ha come conseguenza che la ricorrente è direttamente il «beneficiario» dei contributi finanziari e, pertanto, il destinatario effettivo di ogni decisione della Commissione in tale ambito. Essa descrive in dettaglio il regime italiano della «concessione di costruzione e di esercizio» e il contesto normativo del progetto secondo il diritto italiano.

35.
    La ricorrente ritiene che l'effetto principale della decisione impugnata sia di ridurre l'importo del contributo comunitario concesso per il progetto controverso da ITL 11 miliardi a ITL 9 572 308 905. Essa contesta alla Commissione di non considerare, nella sua eccezione di irricevibilità, l'effetto giuridico della decisione impugnata, che consiste nell'«ablazione parziale del contributo», e di aver basato le sue argomentazioni esclusivamente sull'onere costituito per la ricorrente dall'obbligo di sopportare una quota aggiuntiva dei costi relativi all'investimento. A parere della ricorrente l'amputazione del suo diritto al contributo del FESR comporta automaticamente un maggior impegno finanziario diretto e ciò sarebbe un effetto diretto della decisione che, per prodursi, non richiede ulteriori atti dello Stato membro o del comune.

36.
    La ricorrente contesta di aver assunto, accettando l'art. 20 del contratto di concessione, il rischio di doversi accollare interamente la quota di finanziamento prevista a carico del FESR nel caso in cui la Commissione avesse deciso di non concedere il suo contributo. Essa asserisce di aver subordinato in detto contratto l'esecuzione dei lavori alla condizione sospensiva dell'ammissione del progetto al contributo nazionale e a quello comunitario.

37.
    La ricorrente è del parere che la decisione impugnata le imponga, tra l'altro, l'obbligo di restituire allo Stato italiano il saldo del contributo anticipatole da quest'ultimo, ma il cui versamento le è stato negato dalla decisione impugnata. Secondo la ricorrente quest'obbligo deriva direttamente dalla decisione impugnata, senza che siano necessari ulteriori provvedimenti da parte dello Stato o del comune.

38.
    La ricorrente deduce, da quanto precede, che la decisione impugnata ha prodotto conseguenze «formali» dirette nei suoi confronti, senza alcun ulteriore intervento dell'amministrazione italiana.

39.
    Essa fa inoltre valere che la giurisprudenza non esige nemmeno un simile effetto «formale» diretto. Infatti, sarebbe noto che un singolo può essere direttamente interessato da una decisione non solo quando non è necessario alcun intervento ulteriore delle autorità nazionali, ma anche quando esistono conseguenze dirette «sostanziali», vale a dire quando l'atto richiede senza dubbio un provvedimento nazionale di esecuzione, ma è possibile prevedere con certezza o con grande probabilità che il provvedimento di esecuzione inciderà su tale singolo.

40.
    La ricorrente sostiene che la possibilità per lo Stato italiano di non dar seguito alla decisione impugnata è, nel caso di specie, puramente teorica. Le autorità italiane non si sarebbero mai mostrate disponibili a concedere un aumento del proprio contributo per fronteggiare un'eventuale diminuzione del contributo comunitario. Inoltre, sarebbe estremamente dubbio, alla luce della normativa italiana, che un simile aumento possa esserle legittimamente concesso.

41.
    La ricorrente contesta l'argomento della Commissione vertente sul potere discrezionale delle autorità nazionali in merito al rimborso dell'anticipo che le è stato versato. Essa sostiene che non è rilevante stabilire se lo Stato italiano sia tenuto, a seguito della decisione impugnata, a corrispondere rimborsi alla Commissione. A seguito della decisione la ricorrente sarebbe comunque tenuta al rimborso dell'anticipo sul saldo dei contributi.

42.
    A parere della ricorrente inoltre non è rilevante, ai fini del ricorso in esame, sapere se il danno subito dalla concessionaria a seguito della riduzione del contributo resti in definitiva a carico dello Stato membro o del comune per atti o fatti che non attengono all'attuazione della decisione impugnata. La ricorrente reputa che la responsabilità eventuale del comune per il ritardo nella presentazione della domanda di pagamento definitivo non abbia alcuna incidenza sul fatto che l'effetto giuridico della decisione impugnata (vale a dire la riduzione del contributo) sia stato causato da tale decisione.

43.
    La ricorrente aggiunge che la tutela giurisdizionale non può esserle garantita dai soli rimedi giuridici esperibili dinanzi ai giudici nazionali e che il rigetto del ricorso in esame non sarebbe conforme alle esigenze di una buona amministrazione della giustizia.

44.
    In via subordinata la ricorrente sostiene infine che nell'ipotesi in cui il Tribunale ritenesse che il merito della decisione impugnata non la riguardasse direttamente, l'impugnazione dovrebbe quanto meno essere considerata ricevibile allo scopo di far verificare dal giudice comunitario se le garanzie procedurali alle quali essa aveva diritto nel corso del procedimento amministrativo siano state disattese.

Valutazione del Tribunale

    

45.
    E' giurisprudenza costante che, perché un provvedimento comunitario contestato incida direttamente su un ricorrente privato che non ne è il destinatario, occorre che esso produca direttamente effetti sulla situazione giuridica dell'interessato e che la sua applicazione abbia carattere meramente automatico e derivi dalla sola normativa comunitaria, senza intervento di altre norme intermedie (sentenza della Corte 5 maggio 1998, causa C-386/96 P, Dreyfus/Commissione, Racc. pag. I-2309, punto 43; sentenze del Tribunale 13 dicembre 2000, causa T-69/99, DSTV/Commissione, Racc. pag. II-4039, punto 24, e 22 novembre 2001, causa T-9/98, Mitteldeutsche Erdöl-Raffinerie/Commissione, Racc. pag. II-3367, punto 47).

46.
    Ciò avviene, quando all'atto è data applicazione dalle autorità nazionali che ne sono destinatarie, se tale provvedimento non lascia alcun potere discrezionale di valutazione a tali autorità (sentenza del Tribunale 15 settembre 1998, causa T-54/96, Oleifici Italiani e Fratelli Rubino/Commissione, Racc. pag. II-3377, punto 56). Lo stesso vale qualora la possibilità per i destinatari di non dare seguito all'atto comunitario sia puramente teorica, in quanto la loro volontà di trarre conseguenze conformi a quest'ultimo sia fuori dubbio (sentenze della Corte 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki/Commissione, Racc. pag. 207, punti 8-10 e Dreyfus/Commissione, citata, punto 44).

47.
    Nel caso di specie occorre rilevare che la decisione impugnata, per il rifiuto in essa contenuto di prorogare il termine per la presentazione della domanda di pagamento definitivo, esclude qualsiasi versamento della Commissione allo Stato italiano, in base al contributo contestato, che non sia stato richiesto prima del 31 marzo 1995. Essa determina pertanto, nei rapporti tra la Commissione e lo Stato italiano, un effetto che la ricorrente ha giustamente definito come «amputazione» del contributo.

48.
    Quanto agli effetti di tale decisione per la ricorrente, occorre ricordare che quest'ultima ha ricevuto, dal Comune di Siracusa, il pagamento degli importi corrispondenti ai contributi comunitario e nazionale per tutte le spese del progetto riconosciute dal decreto del Ministero del Tesoro 3 dicembre 1996.

49.
    Infatti, come risulta dai documenti agli atti, le autorità italiane hanno agito senza attendere la decisione della Commissione sulla domanda di proroga della scadenza per la presentazione della domanda di pagamento definitivo, come se quest'ultima avesse ricevuto una risposta positiva (v. supra, punti 17 e 18). A tale proposito, è vero che risulta dalla decisione del direttore generale della Cassa DD.PP. del 12 dicembre 1996 che il versamento effettuato da quest'ultima al Comune di Siracusa è avvenuto «quale anticipazione temporanea». Per contro, la decisione del Comune di Siracusa del 16 gennaio 1997, che autorizzava il versamento alla ricorrente di un importo di ITL 2 703 913 080, non contiene alcuna riserva ed indica che si tratta del saldo del contributo relativo ai lavori effettuati dalla ricorrente.

50.
    In tale situazione la decisione impugnata produce effetti sulla situazione giuridica della ricorrente solo se quest'ultima è tenuta, a seguito di tale decisione, a rimborsare la differenza tra la somma da essa percepita a titolo di contributo comunitario e la somma versata dalla Commissione allo Stato italiano conformemente alla decisione impugnata.

51.
    Orbene, nessun obbligo di questo tipo deriva dalla decisione impugnata in quanto tale né da una qualsiasi disposizione di diritto comunitario che sia diretta a determinare l'effetto di tale decisione.

52.
    Inoltre, nessun elemento agli atti permette di concludere che le autorità italiane competenti non dispongano di alcuna discrezionalità o addirittura di alcun potere decisionale per quanto riguarda un simile rimborso. A tale proposito, la circostanza che l'art. 20 del contratto di concessione pare esprimere l'intenzione delle autorità nazionali di ripercuotere sulla ricorrente le conseguenze finanziarie di qualsiasi decisione della Commissione relativa al contributo comunitario non è sufficiente a dimostrare l'interesse diretto richiesto dall'art. 230, quarto comma, CE.

53.
    Pertanto, la decisione, adottata autonomamente dalle autorità italiane, di versare alla ricorrente un importo corrispondente alla totalità del contributo comunitario inizialmente previsto, senza attendere la decisione della Commissione relativa alla proroga richiesta, si interpone tra la decisione impugnata e la situazione giuridica della ricorrente.

54.
Di conseguenza, la ricorrente non è direttamente interessata dalla decisione impugnata.

55.
    Quanto all'argomento della ricorrente secondo cui essa non gode, sul piano nazionale, di una tutela giurisdizionale efficace, basta ricordare che l'eventuale assenza di mezzi di gravame nell'ordinamento nazionale non potrebbe indurre il Tribunale ad oltrepassare i limiti della sua competenza stabiliti dall'art. 230, quarto comma, CE (sentenza del Tribunale 5 giugno 1996, causa T-398/94, Kahn Scheepvaart/Commissione, Racc. pag. II-477, punto 50).

56.
    Occorre respingere anche l'argomento della ricorrente secondo il quale il suo ricorso dovrebbe essere considerato ricevibile per permettere al Tribunale di verificare se la Commissione ha rispettato il suo diritto di essere sentita prima dell'adozione della decisione impugnata. A tal proposito occorre rilevare che la situazione che si presenta nel caso di specie non può essere assimilata a quella che ha dato origine alla causa Lisrestal (sentenza del Tribunale 6 dicembre 1994, causa T-450/93, Lisrestal e a./Commissione, Racc. pag. II-1177, punti 46 e 47, confermata con sentenza della Corte 24 ottobre 1996, causa C-32/95 P, Commissione/Lisrestal e a., Racc. pag. I-5373, punto 28) fatta valere dalla ricorrente.

57.
    Infatti, a differenza delle ricorrenti nella causa Lisrestal, la ricorrente, nel caso di specie, non è designata nominativamente dalle decisioni della Commissione relative al contributo controverso. La decisione impugnata è fondata su motivi procedurali, indipendenti dal comportamento della ricorrente, alla quale non viene rimproverata alcuna irregolarità, e tale decisione non pone a carico della ricorrente alcun obbligo di rimborso. Pertanto, non sussiste un collegamento diretto come esisteva nella causa Lisrestal, tale da attribuire alla ricorrente un interesse diretto all'annullamento della decisione impugnata e un diritto di essere sentita prima della sua adozione.

58.
    Di conseguenza occorre dichiarare irricevibile il ricorso in applicazione dell'art. 114 del regolamento di procedura.

Sulle spese

59.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

60.
    Essendo rimasta soccombente, la ricorrente va condannata a sopportare anche le spese della Commissione, conformemente alle conclusioni di quest'ultima.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

così provvede:

1) Il ricorso è irricevibile.

2) La ricorrente è condannata alle spese.

Lussemburgo, 6 giugno 2002

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

R.M. Moura Ramos


1: Lingua processuale: l'italiano.