Language of document : ECLI:EU:T:2002:192

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

11 luglio 2002 (1)

«Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Provvedimenti provvisori - Art. 88 CA»

Nei procedimenti T-107/01 R e T-175/01 R,

Société des mines de Sacilor - Lormines, con sede in Puteaux (Francia), rappresentata dall'avv. R. Schmitt,

richiedente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Rozet e dalla sig.ra L. Ström, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

resistente,

avente ad oggetto una domanda, da una parte, di sospensione dell'esecuzione delle decisioni della Commissione 30 marzo, 21 aprile, 9 e 10 luglio 2001, e, dall'altra, di provvedimenti provvisori intesi ad ottenere che si ingiunga alla Commissione di accogliere i reclami che la richiedente le ha rivolto il 9 febbraio e il 9 maggio 2001,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

Ordinanza

     Contesto normativo

1.
    Ai sensi dell'art 86 CA, primo e secondo comma:

«Gli Stati membri s'impegnano di prendere ogni provvedimento generale o speciale atto ad assicurare l'esecuzione degli obblighi risultanti dalle decisioni e dalle raccomandazioni delle istituzioni della Comunità e di facilitare a questa il compimento della sua missione.

Gli Stati membri s'impegnano di astenersi da ogni provvedimento incompatibile con l'esistenza del mercato comune definito agli articoli 1 e 4».

2.
    L'art. 4 CA così recita:

«Sono riconosciuti incompatibili con il mercato comune del carbone e dell'acciaio e, per conseguenza, sono aboliti e proibiti, alle condizioni previste dal presente trattato, nell'interno della Comunità:

(...)

b)    i provvedimenti o le pratiche che stabiliscano una discriminazione tra produttori, tra acquirenti o tra consumatori, specialmente per quanto concerne le condizioni di prezzo o di consegna e le tariffe di trasporti, e parimenti i provvedimenti e le pratiche che ostacolino la libera scelta del fornitore da parte dell'acquirente;

c)    le sovvenzioni o gli aiuti concessi dagli Stati o gli oneri speciali imposti da essi, in qualunque forma;

(...)».

Fatti all'origine della controversia

3.
    La société des mines de Sacilor - Lormines (in prosieguo: la «richiedente») è stata costituita nel 1978 per riprendere le concessioni e gli affitti di miniere di ferro della Sacilor in Lorena. Tenuto conto del declino dell'attività estrattiva del minerale di ferro in tale regione, nel 1991 il governo francese ha deciso di fermare la produzione. Essa è cessata nel 1993.

4.
    Vista la cessazione del suo scopo sociale, la richiedente era destinata ad essere sciolta. Pertanto ha avviato le procedure di abbandono e di rinuncia.

5.
    La procedura di abbandono è volta alla chiusura e alla messa in sicurezza delle vecchie installazioni minerarie. Nell'ambito dell'abbandono, la società mineraria è soggetta al regime di polizia speciale delle miniere, il cui scopo è garantire la sicurezza delle vecchie installazioni minerarie.

6.
    La procedura di rinuncia è intesa a porre anticipatamente fine alla concessione. Essa consente di sottrarre il concessionario agli obblighi derivanti dall'applicazione della polizia speciale delle miniere e lo libera dalla presunzione di responsabilità che gli incombe per i danni che si producono in superficie.

7.
    I provvedimenti per l'abbandono sono stati eseguiti in conformità alle disposizioni del decreto 7 maggio 1980, n. 80-330, relativo alla polizia speciale delle miniere e delle cave (JORF del 10 maggio 1980, pag. 1179,) modificato, come accertato dall'amministrazione nazionale competente nel corso dell'anno 1996. Nonostante ciò, lo Stato non ha posto fine alle concessioni.

8.
    I giudici amministrativi francesi, aditi dalla richiedente, hanno in parte accolto i suoi ricorsi intesi a far ingiungere alla Repubblica francese di accettare la rinuncia alle sue concessioni, così che essa resta attualmente ancora titolare di 18 concessioni e due affitti.

9.
    In mancanza dell'accettazione della rinuncia da parte del competente ministro, l'amministrazione ha continuato ad esercitare la polizia speciale delle miniere basandosi sulla legge 15 luglio 1994, n. 94-558, che modifica determinate disposizioni del codice minerario e l'art. L. 711-12 del codice del lavoro (JORF del 16 luglio 1994, pag. 10239), gravando così la richiedente di oneri connessi a provvedimenti di sorveglianza e di lavori pubblici.

10.
    Con legge 30 marzo 1999, n. 99-245, relativa alla responsabilità in materia di danni derivanti dall'attività mineraria e alla prevenzione dei rischi relativi alle miniere dopo la fine del loro sfruttamento (JORF del 31 marzo 1999, pag. 4767), la presunzione di responsabilità per quanto riguarda le miniere è stata estesa in modo che è oramai prevista una presunzione di responsabilità perpetua in capo al vecchio concessionario. Tale legge prevede inoltre l'obbligo per il vecchio concessionario di versare un conguaglio destinato al finanziamento di spese pubbliche per dieci anni.

11.
    Ritenendo che il rifiuto da parte delle autorità francesi di porre fine alle sue concessioni - rifiuto dal quale deriva l'assoggettamento a oneri nuovi ed esorbitanti - costituisse una violazione degli artt. 4 CA e 86 CA, la richiedente ha presentato alla Commissione un reclamo, datato 9 febbraio 2001, registrato presso la segreteria generale della Commissione il 21 febbraio successivo.

12.
    Nel suo reclamo la richiedente afferma che le autorità francesi hanno violato l'art. 4, lett. c), CA gravandola di «speciali oneri». Essa conclude chiedendo alla Commissione di accertare, sulla base dell'art. 88 CA, che la Repubblica francese non ha adempiuto agli obblighi che le incombono in virtù di questo trattato e che le sia ordinato di:

«-    riconoscere che la società Lormines non è più titolare delle sue concessioni e dei suoi affitti dal giorno del loro effettivo abbandono;

-    riconoscere che, dal giorno dell'effettivo abbandono delle sue concessioni e dei suoi affitti, la presunzione di responsabilità non grava più sulla società Lormines;

-    cessare di imporre alla società Lormines qualsiasi onere in forza delle dette concessioni e dei detti affitti;

-    risarcire la società Lormines degli oneri che essa ha dovuto sostenere a partire dall'effettivo abbandono delle sue concessioni e dei suoi affitti».

13.
    Alla fine del reclamo essa ha espresso il desiderio di essere informata dei passi che la Commissione «farà nei confronti della Repubblica francese».

14.
    Nella lettera 30 marzo 2001, che il legale della richiedente sostiene di aver ricevuto il 20 aprile successivo, la Commissione, a firma del direttore della direzione «Aiuti di Stato II» della direzione generale «Concorrenza», ha risposto nei seguenti termini:

«Sulla base delle informazioni disponibili, i servizi della Direzione generale della Concorrenza hanno concluso che la causa non rientra nell'ambito di applicazione del diritto comunitario, ma solamente del diritto francese. I provvedimenti contestati, infatti, che si riferiscono alle condizioni imposte dallo Stato francese per la rinuncia alle concessioni minerarie da parte delle società sfruttatrici, non sono specifici provvedimenti di attuazione per le imprese CECA. Essi rientrano nell'ambito della sicurezza e della responsabilità civile, ambiti che fanno parte della competenza degli Stati membri e non della Comunità. Le imprese CECA non sono escluse dagli obblighi imposti dagli Stati membri dettati da ragioni di ordine generale, quali la sicurezza, la responsabilità civile o l'ambiente. I costi che ne derivano non possono pertanto essere considerati oneri speciali gravanti sulle imprese CECA ai sensi dell'art. 4, [lett.] c, [CA].

Nel caso in cui abbiate nuovi elementi atti a dimostrare il contrario, Vi sarei grato di farli conoscere ai miei servizi al più presto possibile».

15.
    Con lettera 9 maggio 2001 il legale della richiedente ha replicato alla lettera della Commissione. Dopo aver considerato la nozione di «oneri speciali» ai sensi dell'art. 4, lett. c), CA e l'imposizione di oneri alle sole imprese di cui al Trattato CECA, ha affermato che si è in presenza di una discriminazione contraria all'art. 4, lett. b), CA. Egli ha così concluso: «Per tale ragione, ove necessario e ai fini dell'art. 35 [CA], chiedo alla Commissione di accertare l'inadempimento della Repubblica francese agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 4, [lett.] b), [CA] e 86 [CA]». Egli chiedeva anche che fossero ordinati esattamente gli stessi provvedimenti già menzionati nel reclamo datato 9 febbraio 2001.

16.
    Con lettera 10 luglio 2001, che il legale della richiedente sostiene di aver ricevuto il 19 luglio successivo, la Commissione, a firma del direttore della direzione «Politica delle imprese e dell'ambiente, sfruttamento delle risorse naturali ed industrie particolari» della direzione generale «Imprese», ha inviato la risposta seguente:

«Nella vostra lettera datata 14 maggio 2001, voi menzionate, in via subordinata, una discriminazione contraria all'art. 4, [lett.] b), [CA], di cui sarebbe vittima la Lormines. Tale aspetto è stato esaminato dai miei servizi, competenti in materia. Orbene, risulta che l'art. 4, [lett.] b), [CA] riguarda unicamente le vendite di prodotti CECA. L'applicazione della regola generale di non discriminazione è stata precisata all'art. 60 (prezzo di vendita) e all'art. 70 (spese di trasporto). Gli oneri speciali conseguenti alla rinuncia alle concessioni minerarie da parte delle società sfruttatrici non rientrano pertanto dell'ambito di applicazione dell'art. 4 [lett.] b), [CA].

Per gli altri aspetti del vostro reclamo, rinvio alla risposta della Direzione generale della Concorrenza, contenuta nella lettera 30 marzo 2001».

Procedimento

17.
    Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 maggio 2001, iscritto a ruolo con il numero T-107/01, la richiedente ha proposto un ricorso diretto all'annullamento, da una parte, della decisione implicita 21 aprile 2001 con cui la Commissione avrebbe rifiutato di accogliere il suo reclamo datato 9 febbraio 2001 e, dall'altra, della decisione della Commissione 30 marzo 2001 con cui tale istituzione avrebbe rifiutato di accogliere lo stesso reclamo.

18.
    Con atto separato depositato il 19 giugno 2001 la Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità avverso il detto ricorso. L'esame dell'eccezione di irricevibilità è stato riunito al merito con ordinanza del Tribunale 11 ottobre 2001.

19.
    La controreplica nella causa T-107/01 è stata depositata il 23 maggio 2002.

20.
    Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 luglio 2001, iscritto a ruolo con il numero T-175/01, la richiedente ha proposto un ricorso diretto all'annullamento, da una parte, della decisione implicita 9 luglio 2001 con cui la Commissione avrebbe rifiutato di accogliere il suo reclamo datato 9 maggio 2001 e, dall'altra, della decisione della Commissione 10 luglio 2001 con cui tale istituzione avrebbe rifiutato di accogliere lo stesso reclamo.

21.
    Con atto separato depositato il 12 ottobre 2001 la Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità avverso il detto ricorso. L'esame dell'eccezione di irricevibilità è stato riunito al merito con ordinanza del Tribunale 12 marzo 2002.

22.
    La Commissione ha depositato il suo controricorso nella causa T-175/01 il 23 maggio 2002.

23.
    Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 maggio 2002, iscritto a ruolo con i numeri T-107/01 R e T-175/01 R, la richiedente ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori diretta a:

«-    far ordinare la sospensione dell'esecuzione delle decisioni 30 marzo, 21 aprile, 9 e 10 luglio 2001, con cui la Commissione ha rifiutato di accertare l'inadempimento della Francia per quanto riguarda gli artt. 4, [lett.] b) e c), [CA] e 86 [CA] e intimarle di rimediarvi in conformità ai provvedimenti indicati dalla Lormines nelle sue intimazioni del 9 febbraio e del 9 maggio 2001;

-    far ordinare alla Commissione di adottare una decisione, ai sensi dell'art. 88 [CA], con cui accerti l'inadempimento della Francia per quanto riguarda gli artt. 4, [lett.] b) e c), [CA] e 86 [CA], a danno della Lormines, entro il termine di un mese a decorrere dalla futura ordinanza e in ogni caso prima della scadenza del Trattato CECA, il 23 luglio 2002;

-    far ordinare alla Commissione di adottare una decisione, ai sensi dell'art. 88 [CA] (...), entro il termine di un mese a decorrere dalla futura ordinanza e in ogni caso prima della scadenza del Trattato CECA, il 23 luglio 2002, che ingiunga alla Francia di rimediare al proprio inadempimento per quanto riguarda gli artt. 4, [lett.] b) e c), [CA] e 86 [CA], e in particolare di:

    -    riconoscere che la Lormines non è più titolare delle sue concessioni e dei suoi affitti dal giorno del loro effettivo abbandono;

    -    riconoscere che, dal giorno dell'effettivo abbandono delle sue concessioni e dei suoi affitti, la presunzione di responsabilità non grava più sulla Lormines;

    -    cessare di imporre alla Lormines qualsiasi onere in forza delle dette concessioni e dei detti affitti;

    -    risarcire la Lormines degli oneri che essa ha dovuto sostenere a partire dall'effettivo abbandono delle sue concessioni e dei suoi affitti».

24.
    La Commissione ha depositato le sue osservazioni scritte sulla domanda di provvedimenti provvisori il 14 giugno 2002.

25.
    Allo stato degli atti, il giudice del procedimento sommario ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per decidere sulla presente domanda di provvedimenti provvisori senza che occorra ascoltare le osservazioni orali delle parti.

In diritto

26.
    In forza del combinato disposto dell'art. 39, commi secondo e terzo, CA e dell'art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), come modificata dalla decisione 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), il Tribunale può disporre, ove reputi che le circostanze lo richiedano, il rinvio dell'esecuzione dell'atto impugnato o i provvedimenti provvisori necessari.

27.
    Nel caso di specie, il giudice del procedimento sommario ritiene che occorra in primo luogo esaminare se la domanda di provvedimenti provvisori sia ricevibile.

Argomenti delle parti

Sulla ricevibilità dei ricorsi nella causa principale

28.
    La richiedente si limita a rilevare che sono soddisfatte tutte le condizioni prescritte all'art. 104, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

29.
    La Commissione sostiene che la domanda di provvedimenti provvisori deve essere respinta, in quanto i ricorsi su cui si fonda sono manifestamente irricevibili. La sua argomentazione si basa su quattro eccezioni di irricevibilità.

30.
    In primo luogo, la richiedente, che non svolge più alcuna attività rientrante nel Trattato CECA, non sarebbe un'impresa ai sensi dell'art. 80 di tale Trattato. Essa non sarebbe pertanto legittimata ad agire.

31.
    In secondo luogo, i ricorsi fondati sull'art. 35 CA sarebbero irricevibili in quanto la richiesta di decidere non sarebbe stata rivolta alla Commissione entro un termine ragionevole. Nel caso di specie, la richiedente si sarebbe rivolta alla Commissione molto tempo dopo che si erano verificati i fatti che hanno dato luogo all'asserito inadempimento delle autorità francesi agli obblighi che incombono loro in virtù del Trattato CECA.

32.
    In terzo luogo, i ricorsi basati sull'art. 35 CA, in assenza di una preventiva contestazione dell'inerzia della Commissione, sarebbero anch'essi irricevibili. In relazione a tale argomentazione, la Commissione afferma che non si può ritenere che le lettere 9 febbraio e 9 maggio 2001 possano rappresentare una messa in mora. In ogni caso, essa sostiene che, in una situazione come quella del caso di specie, mettere in mora la Commissione sulla base dell'art. 35 CA affinché agisca facendo uso dei poteri ad essa conferiti dall'art. 88 CA equivarrebbe ad obbligarla ad adottare un «atto obbligatorio», il quale, tenuto conto dei termini necessari per il completamento della procedura di cui a quest'ultimo articolo, potrebbe solamente essere un atto con cui essa respinge la richiesta che le è stata sottoposta. Una tale interpretazione non potrebbe essere accolta.

33.
    In quarto luogo, i ricorsi proposti in forza dell'art. 33 CA sarebbero irricevibili in quanto le lettere della Commissione 30 marzo e 10 luglio 2001 non sono atti impugnabili. Anche ammesso che la lettera 10 luglio 2001 venga considerata un'esplicita decisione di rigetto del reclamo della richiedente, essa avrebbe solo carattere meramente confermativo di un atto precedente, vale a dire della decisione implicita, intervenuta il 9 luglio 2001, di rifiuto di accogliere il reclamo della richiedente del 9 maggio precedente.

Sulla ricevibilità delle conclusioni della domanda di provvedimenti provvisori

34.
    La richiedente ricorda che la sua domanda di provvedimenti provvisori è volta a che si ordini alla Commissione di accogliere, prima della scadenza del Trattato CECA - il 23 luglio 2002 - le diffide datate 9 febbraio e 9 maggio 2001. Essa aggiunge che se il Tribunale accogliesse la presente domanda, la Commissione dovrebbe dichiarare che la Repubblica francese non ha adempiuto agli obblighi che le incombono in virtù degli artt. 4, lett. b) e c), CA e 86 CA e ordinare a tale Stato membro di rimediarvi, conformemente ai provvedimenti richiesti dalla richiedente nelle sue due diffide.

    

35.
    Essa considera in seguito, basandosi sui punti 44-46 dell'ordinanza del presidente della Corte 3 maggio 1996, causa C-399/95 R, Germania/Commissione (Racc. pag. I-2441), che l'art. 39 CA non esclude che si sospenda l'esecuzione di decisioni di rigetto né che si ingiunga all'istituzione resistente, il cui rigetto è stato impugnato, di accogliere la richiesta che le è stata presentata (v., per analogia, sentenza della Corte 26 novembre 1996, causa C-68/95, T. Port, Racc. pag. I-6065, punti 59 e 60).

36.
    Infine, essa fa valere che la domanda di provvedimenti provvisori costituisce ormai l'unico mezzo per ottenere la tutela giurisdizionale dei diritti che le spetta in forza del Trattato CECA, poiché esso scade il 23 luglio 2002, e che, tenuto conto di tale imminente scadenza, la Commissione, nell'esercizio degli specifici poteri che le conferisce il Trattato, non potrà più dare esecuzione ad una sentenza che annulla le decisioni impugnate. Del resto, accogliere la presente domanda sarebbe conforme alla giurisprudenza secondo cui si può ricorrere al procedimento sommario per far cessare un'azione o un'inerzia di cui si chiede la sanzione tramite un ricorso di merito (ordinanze della Corte 21 maggio 1977, causa 31/77 R e 53/77 R, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. 921; 22 maggio 1977, causa 61/77 R, Commissione/Irlanda, Racc. pag. 937; 13 luglio 1977, causa 61/77 R II, Commissione/Irlanda, Racc. pag. 1141, e 29 giugno 1994, causa C-120/94 R, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-3037). Tale giurisprudenza evidenzierebbe la relatività della necessità del carattere provvisorio dei provvedimenti ordinati dal giudice del procedimento sommario. Su questo punto, la richiedente sottolinea che i provvedimenti provvisori richiesti verrebbero meno in caso di rigetto dei ricorsi sul merito o nell'ipotesi di un successivo annullamento, da parte della Corte, della decisione della Commissione che accerta l'inadempimento della Repubblica francese.

37.
    La Commissione fa osservare, in via preliminare, che la presente domanda è stata depositata rispettivamente oltre dodici mesi e quasi dieci mesi dopo che era stato adito il Tribunale nelle cause T-107/01 e T-175/01. Essa sottolinea, a tal riguardo, che l'interesse e l'utilità del procedimento sommario non si conciliano con un termine eccessivamente lungo (ordinanza del presidente della Corte 11 aprile 1960, cause riunite 3/58-18/58, 25/58 e 26/58, Barbara Erzbergbau e a./Alta Autorità, Racc. pag. 357).

38.
    La Commissione afferma in seguito che, pur se la possibilità di ordinare provvedimenti provvisori non è limitata dai testi all'ambito di determinati tipi di ricorso, la concessione di tali provvedimenti sembra limitata, in realtà, alle ipotesi di ricorsi diretti. Infatti, la possibilità di ordinare provvedimenti provvisori in via accessoria ad un ricorso per inadempimento sarebbe stata riconosciuta (ordinanza 22 maggio 1977, Commissione/Irlanda, citata), portando alla sospensione di provvedimenti legislativi nazionali e/o alla prescrizione di modalità precise per l'attività dell'amministrazione nazionale. Tuttavia, anche se, secondo la Commissione, la possibilità di ordinare provvedimenti provvisori in via accessoria ad un ricorso per carenza è stata in linea di principio riconosciuta dalla Corte (sentenza T. Port, citata) e dal Tribunale (ordinanza del presidente del Tribunale 21 marzo 1997, causa T-79/96 R, Camar/Commissione (Racc. pag. II-403, punto 44), la richiedente non ha menzionato alcuna causa nell'ambito della quale tale possibilità sarebbe stata messa in pratica.

39.
    Nella fattispecie, l'oggetto dei provvedimenti richiesti renderebbe irricevibile la domanda di provvedimenti urgenti.

40.
    La Commissione afferma infatti che le decisioni 30 marzo, 21 aprile, 9 e 10 luglio 2001 sono decisioni relative al rifiuto di dare seguito alle richieste che le sono state rivolte. Queste diverse decisioni, per loro stessa natura, non comporterebbero di per sé alcuna ingiunzione e non richiederebbero alcuna esecuzione. In ogni caso, la sospensione dell'esecuzione di tali decisioni non potrebbe equivalere alla concessione dell'atto rifiutato dalla Commissione (v., in tal senso, ordinanza della Commissione 5 ottobre 1969, causa 50/69 R, Germania/Commissione, Racc. pag. 449, in particolare pag. 451). La Commissione sostiene, di conseguenza, che tali decisioni non sono suscettibili di formare oggetto di un provvedimento di sospensione dell'esecuzione e che, a tal riguardo, la presente domanda è irricevibile.

41.
    Per quanto riguarda gli altri provvedimenti provvisori richiesti (v. supra, punto 23), come precisato nel testo della domanda (v. supra, punto 34), essi costituirebbero ingiunzioni volte ad imporre alla Commissione, da una parte, di accertare l'inadempimento della Francia a vari obblighi derivanti dal diritto comunitario e, dall'altra, di ingiungere a tale Stato di adottare quattro provvedimenti. Tali domande corrispondono esattamente a quelle che la richiedente ha rivolto alla Commissione nelle sue lettere 9 febbraio e 9 marzo 2001.

42.
    Orbene, la Commissione ritiene che i principi che presiedono alla ripartizione delle competenze tra le istituzioni della Comunità, così come voluta dagli autori del Trattato, ostano a che il giudice comunitario possa imporre alla Commissione di accogliere la domanda di provvedimenti provvisori sottopostale (ordinanze del presidente del Tribunale 6 dicembre 1989, causa T-131/89 R, Cosimex/Commissione, Racc. pag. II-1, punti 11 e 12, e 21 ottobre 1996, causa T-107/96 R, Pantochim/Commissione, Racc. pag. II-1361, punto 43).

43.
    Inoltre, l'adozione dei provvedimenti provvisori richiesti pregiudicherebbe la decisione che il Tribunale renderà nel merito. Quanto agli effetti prodotti da tali provvedimenti, essi non sarebbero interrotti dalla decisione, dal momento che il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità della decisione di rigetto delle domande della richiedente e non sulla legittimità della decisione la cui adozione sarebbe così imposta alla Commissione. Ne consegue che i provvedimenti richiesti non possono essere definiti provvisori (v., in tal senso, ordinanza del presidente del Tribunale 3 marzo 1998, causa T-610/97 R, Racc. pag. II-485, punto 56).

44.
    Per tali motivi, è chiaro che i provvedimenti provvisori richiesti non rientrano nella competenza del giudice del procedimento sommario. La Commissione sostiene, di conseguenza, che la presente domanda deve essere respinta in quanto irricevibile.

Valutazione del giudice del procedimento sommario

45.
    L'oggetto della presente domanda di provvedimenti provvisori è duplice.

46.
    Con questa domanda, la richiedente mira ad ottenere in primo luogo la sospensione dell'esecuzione di quattro decisioni, datate 30 marzo, 21 aprile, 9 e 10 luglio 2001, con cui la Commissione ha rifiutato di accertare l'inadempimento della Repubblica francese per quanto riguarda gli artt. 4, lett. b) e c), CA e 86 CA e di intimarle di rimediarvi come indicato dalla richiedente nelle sue lettere 9 febbraio e 9 maggio 2001.

47.
    Come risulta dall'art. 35 CA, si ritiene che le decisioni implicite di rifiuto datate 21 aprile e 9 luglio 2001 risultino dal silenzio mantenuto dalla Commissione alla scadenza del termine di due mesi successivo alla messa in mora preventiva. Quanto alle lettere 30 marzo e 10 luglio 2001, la richiedente ritiene che esse siano espressione di un espresso rifiuto di dichiarare l'inadempimento della Repubblica francese e abbiano carattere di atti decisionali.

48.
    Ne consegue che, poiché l'effetto comune delle quattro «decisioni» consiste nel rifiuto della Commissione di adottare i provvedimenti che la richiedente le domandava per porre fine alle asserite violazioni del Trattato CECA commesse dalla Repubblica francese, la sospensione dell'esecuzione richiesta riguarda atti a carattere negativo. Ora, occorre ricordare che, in linea di principio, non è concepibile una domanda di sospensione dell'esecuzione proposta contro una decisione amministrativa negativa, dato che la sospensione non può avere l'effetto di modificare la situazione del richiedente [v., in particolare, ordinanza del presidente della Seconda Sezione della Corte 31 luglio 1989, causa 206/89 R, S./Commissione, Racc. pag. 2841, punto 14; ordinanze del presidente della Corte 30 aprile 1997, causa C-89/97 P(R), Moccia Irme/Commissione, Racc. pag. I-2327, punto 45, e 21 febbraio 2002, cause riunite C-486/01 P(R) e C-488/01 P(R), Front national e Martinez/Parlamento, Racc. pag. I-1843, punto 73].

49.
    Nel caso specifico, la sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati non avrebbe la conseguenza di obbligare la Commissione a dichiarare l'asserito inadempimento. Essa non presenterebbe alcun interesse per la richiedente e non potrebbe quindi essere ordinata dal giudice del procedimento sommario.

50.
    In secondo luogo, la presente domanda è volta ad ottenere provvedimenti provvisori intesi a fare ordinare alla Commissione, da una parte, di accertare, prima del 23 luglio 2002, l'inadempimento della Repubblica francese agli obblighi derivanti dal Trattato CECA e, dall'altra, di ingiungere a tale Stato membro di rimediare al detto inadempimento con l'adozione di quattro provvedimenti.

51.
    Innanzi tutto, occorre constatare che, in base al sistema istituito dall'art. 88 CA, è solo quando la Commissione «ritiene» che uno Stato non abbia adempiuto un obbligo cui è soggetto per effetto del presente trattato che essa accerta detto inadempimento con decisione motivata, dopo aver posto questo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.

52.
    Inoltre, il provvedimento provvisorio richiesto, che consiste nell'ordinare alla Commissione di accertare l'inadempimento, ha esattamente lo stesso contenuto e gli stessi effetti del provvedimento che, secondo la richiedente, la Commissione si è illegittimamente rifiutata di adottare. La richiedente intende quindi palesemente ottenere dal giudice del procedimento sommario ciò che non ha ottenuto dalla Commissione, visto che le conclusioni nel procedimento sommario sono formulate negli stessi termini di quelle contenute nelle lettere 9 febbraio e 9 maggio 2001. Ciò considerato, l'argomento della richiedente si risolve nel sostenere, in sostanza, che quando la Commissione si rifiuta di accertare l'inadempimento di uno Stato membro sulla base dell'art. 88 CA ed il giudice del procedimento sommario è adito con una domanda di provvedimenti provvisori per ovviare alle conseguenze di tale rifiuto, egli si deve sostituire alla Commissione nell'applicazione del detto art. 88.

53.
    Ora, se tale provvedimento dovesse essere ordinato, esso rappresenterebbe un'intrusione nell'esercizio del potere spettante a detta istituzione, intrusione incompatibile con la ripartizione delle competenze tra le varie istituzioni, così come voluta dagli autori del Trattato CECA. Essa non può quindi essere presa in considerazione (v., in tal senso, ordinanza del presidente del Tribunale 2 ottobre 1997, causa T-213/97 R, Eurocoton e a./Consiglio (Racc. pag. II-1609, punto 40).

54.
    In tale contesto, occorre sottolineare che l'argomento della richiedente, in quanto basato sulla citata sentenza T. Port, non può essere accolto. Da tale sentenza non si può infatti necessariamente dedurre che i provvedimenti provvisori che consentono di colmare la carenza di un'istituzione consistano nell'ordinare a quest'ultima di accertare la violazione del diritto comunitario preventivamente denunciata dal richiedente nel reclamo di cui esso la ha investita.

55.
    In tale sentenza, la Corte ha affermato che, in sostanza, il diritto alla tutela giurisdizionale, nell'ambito di un ricorso per carenza proposto da un singolo ai sensi dell'art. 232 CE contro un'istituzione che avrebbe omesso di adottare «un atto che non sia una raccomandazione o un parere», include la possibilità di domandare al giudice del procedimento sommario di adottare provvedimenti provvisori ai sensi dell'art. 243 CE.

56.
    Tale giudizio della Corte si basa sul Trattato CE, Trattato nel cui ambito è stato riconosciuto che fra il ricorso d'annullamento e il ricorso per carenza non esisteva un vincolo necessario (sentenza della Corte 27 settembre 1988, causa 302/87, Parlamento/Consiglio, Racc. pag. 5615, punto 16). Il ricorso per carenza può infatti consentire di far accertare che un'istituzione ha illegittimamente omesso di adottare un atto che, secondo una costante giurisprudenza (in particolare, sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, punto 10), non può essere impugnato ai sensi dell'art. 230 CE in quanto atto preparatorio. Ne consegue che l'istituzione interessata può porre fine alla carenza con la sola adozione di un atto a carattere preparatorio, e non necessariamente adottando un atto che pone fine al procedimento amministrativo in questione nel senso voluto dalla richiedente (v., in tal senso, sentenza della Corte 18 marzo 1997, causa C-282/95 P, Guérin automobiles/Commissione, Racc. pag. I-1503).

57.
    Allo stesso modo, provvedimenti provvisori ordinati dal giudice del procedimento sommario possono consentire di ovviare alla carenza di un'istituzione senza che tali provvedimenti consistano, per principio, come suggerito, nell'ordinare all'istituzione di accogliere il reclamo della richiedente.

58.
    Nel caso di specie, l'accertamento dell'inadempimento che si domanda, in particolare, al giudice del procedimento sommario di ordinare alla Commissione metterebbe definitivamente fine al procedimento di accertamento dell'inadempimento previsto dall'art. 88 CA e, pertanto, non avrebbe carattere cautelare.

59.
    Infine, per quanto riguarda più specificamente il provvedimento richiesto, che consiste nel far ordinare alla Commissione di ingiungere alla Repubblica francese di rimediare al preteso inadempimento adottando quattro provvedimenti, occorre altresì constatare che se il giudice del procedimento sommario accogliesse una simile domanda, egli si rivolgerebbe, in realtà, allo Stato membro interessato.

60.
    Ora, non rientra nella competenza del giudice del procedimento sommario ordinare simili provvedimenti provvisori quando, come nel caso di specie, il ricorso di merito nel quale si inserisce la domanda è volto all'annullamento di «decisioni» dell'istituzione convenuta. I provvedimenti provvisori richiesti possono infatti essere adottati, per principio, soltanto se si collocano nell'ambito della decisione finale che il Tribunale potrà emettere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 CA e 35 CA e riguardano i rapporti tra le parti, nella specie la richiedente e la Commissione.

61.
    In ogni caso, il giudice del procedimento sommario non può ordinare alla Commissione di rivolgere ingiunzioni ad uno Stato membro, dal momento che l'art. 88 CA non prevede che la Commissione sia competente ad ordinare simili provvedimenti, anche nel caso in cui lo Stato membro interessato non abbia adempiuto al proprio obbligo entro il termine a tal fine stabilito dalla detta istituzione.

62.
    Alla luce delle considerazioni che precedono, ed espressamente senza pregiudizio del giudizio relativo alle eccezioni di non ricevibilità sollevate dalla Commissione nell'ambito del ricorso di merito, occorre respingere la presente domanda di provvedimenti provvisori in quanto irricevibile.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)    La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)    Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 11 luglio 2002

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

B. Vesterdorf


1: Lingua processuale: il francese.