Language of document : ECLI:EU:T:2004:4

Causa T-109/01

Fleuren Compost BV

contro

Commissione delle Comunità europee

«Ricorso di annullamento — Aiuti concessi dagli Stati — Aiuti concessi dal Regno dei Paesi Bassi ad imprese di trattamento del letame — Regime autorizzato dalla Commissione per una durata determinata — Aiuti concessi anteriormente o successivamente al periodo autorizzato»

Massime della sentenza

1.      Aiuti concessi dagli Stati — Procedimento amministrativo — Obbligo della Commissione di intimare agli interessati di presentare le loro osservazioni — Diritto del beneficiario dell’aiuto di essere sentito — Limiti

(Art. 88, n. 2, CE)

2.      Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione — Obbligo di diligenza dello Stato membro che concede l’aiuto e del beneficiario di quest’ultimo quanto alla comunicazione di ogni elemento pertinente

(Art. 88, n. 2, CE)

3.      Aiuti concessi dagli Stati — Esame da parte della Commissione — Assenza di osservazioni da parte degli interessati — Ininfluenza sulla validità della decisione della Commissione — Obbligo di esaminare d’ufficio elementi non espressamente fatti valere — Insussistenza

(Art. 88, n. 2, CE)

4.      Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione — Sindacato giurisdizionale — Limiti — Valutazione della legittimità in funzione degli elementi di informazione disponibili al momento dell’adozione della decisione

(Artt. 88, n. 3, CE e 230 CE)

5.      Aiuti concessi dagli Stati — Divieto — Deroghe — Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato comune — Potere discrezionale della Commissione — Sindacato giurisdizionale — Limiti

(Art. 87, n. 3, CE)

6.      Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione della Commissione che qualifica una misura di aiuto — Decisione della Commissione che accerta l’incompatibilità di un aiuto non notificato con il mercato comune

(Artt. 87, n. 1, CE, 88, n. 3, CE e 253 CE)

7.      Aiuti concessi dagli Stati — Recupero di un aiuto illegittimo — Applicazione del diritto nazionale — Legittimo affidamento eventuale in capo ai beneficiari — Tutela — Presupposti e limiti

(Artt. 87 CE e 88 CE)

1.      Nell’ambito della fase di esame prevista dall’art. 88, n. 2, CE, la Commissione deve intimare agli interessati di presentare le loro osservazioni.

Al riguardo, la pubblicazione di una comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee costituisce un mezzo adeguato allo scopo di informare tutti gli interessati dell’avvio di un procedimento. Tale comunicazione è diretta ad ottenere, da parte degli interessati, tutte le informazioni atte ad illuminare la Commissione circa il suo successivo comportamento. Un siffatto procedimento dà anche agli altri Stati membri e agli ambienti interessati la garanzia di poter farsi sentire.

Tuttavia, nella procedura di controllo degli aiuti di Stato, gli interessati diversi dallo Stato membro responsabile della concessione dell’aiuto non possono essi stessi pretendere un dibattito in contraddittorio con la Commissione, quale quello previsto in favore di quest’ultimo Stato. A questo proposito, nessuna disposizione di tale procedura riserva, tra gli interessati, un ruolo particolare al beneficiario dell’aiuto, dato che il procedimento è avviato solo nei suoi confronti, il che implicherebbe che esso possa far valere diritti di estensione pari a quella dei diritti della difesa in quanto tali.

(v. punti 40-44)

2.      Poiché la decisione di avviare il procedimento previsto all’art. 88, n. 2, CE contiene un sufficiente esame preliminare della Commissione che espone le ragioni per cui essa nutre dubbi riguardo alla compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, spetta allo Stato membro interessato e, se del caso, al beneficiario degli aiuti fornire elementi idonei a dimostrare che tali aiuti sono compatibili con il mercato comune e, eventualmente, comunicare circostanze specifiche relative al rimborso di aiuti già erogati nel caso in cui la Commissione dovesse esigerlo.

(v. punto 45)

3.      Anche se l’art. 88, n. 2, CE impone alla Commissione, prima che adotti una decisione in materia di aiuti di Stato, di raccogliere le osservazioni delle parti interessate, non vieta a detta istituzione di concludere che un aiuto è incompatibile con il mercato comune ove tali osservazioni manchino. Non può esserle tanto meno contestato di non aver tenuto conto di eventuali elementi di fatto o di diritto che avrebbero potuto esserle presentati nel corso del procedimento amministrativo, ma che non lo sono stati, non avendo la Commissione l’obbligo di verificare d’ufficio e in via presuntiva quali elementi avrebbero potuto esserle sottoposti.

(v. punti 48-49)

4.      Nell’ambito del ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 230 CE, la legittimità dell’atto comunitario interessato dev’essere valutata alla luce degli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento dell’adozione di tale atto.

In tal senso, la legittimità di una decisione in materia di aiuti di Stato dev’essere valutata alla luce delle informazioni di cui la Commissione poteva disporre quando l’ha adottata. Uno Stato membro non può quindi valersi dinanzi al giudice comunitario di elementi di fatto che non sono stati dedotti durante il procedimento precontenzioso previsto dall’art. 88 CE.

(v. punti 50-51, 96)

5.      La Commissione dispone, per l’applicazione dell’art. 87, n. 3, CE, di un ampio potere discrezionale il cui esercizio implica valutazioni di ordine economico e sociale che devono essere effettuate in un contesto comunitario. Il giudice comunitario, nell’effettuare il sindacato di legittimità sull’esercizio di tale potere, non può sostituire la propria valutazione in materia a quella dell’autorità competente, ma deve limitarsi a esaminare se quest’ultima non sia viziata da errore manifesto o da sviamento di potere.

(v. punto 90)

6.      La motivazione prescritta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo.

La Commissione deve così precisare le ragioni in base alle quali essa considera che una misura statale rientri nella sfera di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE. A tale riguardo, anche nel caso in cui possa evincersi dalle circostanze stesse in cui l’aiuto è stato concesso che esso è atto ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri e a falsare o a minacciare di falsare la concorrenza, la Commissione è tenuta quanto meno ad evocare queste circostanze nella motivazione della sua decisione.

La Commissione non è tuttavia tenuta a dimostrare l’effetto reale degli aiuti già concessi. Se così fosse, infatti, questo requisito finirebbe con il favorire gli Stati membri che versano aiuti in violazione dell’obbligo di notifica di cui all’art. 88, n. 3, CE a detrimento di quelli che notificano gli aiuti allo stato di progetto.

(v. punti 119-121)

7.      Tenuto conto del carattere imperativo della vigilanza sugli aiuti statali operata dalla Commissione ai sensi dell’art. 88 CE, imprese beneficiarie di un aiuto possono fare legittimo affidamento, in linea di principio, sulla regolarità dell’aiuto solamente qualora quest’ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista dal menzionato articolo. Un operatore economico diligente, infatti, deve normalmente essere in grado di accertarsi che tale procedura sia stata rispettata, anche quando l’illegittimità della decisione di concessione dell’aiuto sia imputabile allo Stato considerato in misura tale che la sua revoca appare contraria al principio di buona fede.

Anche se i beneficiari di un aiuto illegittimo possono invocare, nell’ambito del procedimento di recupero dell’aiuto, circostanze eccezionali che abbiano potuto legittimamente ingenerare il loro legittimo affidamento circa la regolarità dell’aiuto stesso, questi beneficiari, per opporsi al rimborso, possono invocare dette circostanze eccezionali, sulla base delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, solamente nell’ambito del procedimento di recupero dinanzi ai giudici nazionali, gli unici cui spetta valutare le circostanze del caso di specie, se necessario dopo aver proposto alla Corte questioni pregiudiziali di interpretazione.

Infine, eventuali speranze erroneamente ingenerate dalle autorità dello Stato erogatore, senza che la Commissione ne fosse stata nemmeno informata, non possono in alcun caso inficiare la legittimità della decisione di recupero. Ammettere tale possibilità significherebbe privare di effetto utile gli artt. 87 CE e 88 CE, in quanto le autorità nazionali potrebbero f ar valere in tal modo il proprio illegittimo comportamento o la loro negligenza al fine di vanificare l’efficacia delle decisioni emanate dalla Commissione in virtù di tali disposizioni del Trattato.

(v. punti 135-137, 143)