Language of document : ECLI:EU:F:2011:136

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Terza Sezione)

14 settembre 2011

Causa F-12/09

A

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Malattia professionale – Rapporti tra le procedure previste dagli artt. 73 e 78 dello Statuto – Indennità provvisoria – Rimborso di spese mediche – Accesso al fascicolo personale»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi degli articoli 236 CE e 152 EA, con il quale A chiede, in sostanza, l’annullamento della decisione del 28 aprile 2008 con la quale l’autorità che ha il potere di nomina ha rifiutato di pronunciarsi sull’«applicazione» nei suoi confronti dell’art. 73, n. 2, lett. b), dello Statuto; l’annullamento della decisione del 29 maggio 2008 con la quale l’APN ha rifiutato di comunicargli un certo numero di documenti che sono o debbono essere contenuti nel suo fascicolo medico; l’annullamento delle decisioni del 29 maggio 2008 e del 14 luglio 2008 con cui gli è stato rifiutato il rimborso di talune spese di spostamento; il risarcimento del preteso danno causatogli da diversi illeciti da lui addebitati alla Commissione nella gestione della procedura diretta al riconoscimento dell’origine professionale della sua malattia.

Decisione:      Il ricorso è respinto. Il ricorrente è condannato al pagamento di tutte le spese.

Massime

1.      Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione infortuni e malattie professionali – Invalidità – Indennità – Diritto al versamento – Presupposti – Consolidamento di tutte le lesioni

(Statuto dei funzionari, art. 73, n. 2; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale, art. 19, nn. 3 e 4)

2.      Funzionari – Ricorso – Previo reclamo amministrativo – Reclami basati sugli stessi motivi, ma con un oggetto giuridicamente distinto – Ammissibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

3.      Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione infortuni e malattie professionali – Inidoneità al lavoro – Invalidità permanente al 100% – Nozioni distinte

(Statuto dei funzionari, artt. 73 e 78)

4.      Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione infortuni e malattie professionali – Determinazione dell’origine professionale della malattia – Procedura – Accesso del funzionario ai documenti del fascicolo medico – Accesso indiretto

(Statuto dei funzionari, artt. 26 e 73; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi d’infortunio e di malattia professionale, art. 17)

5.      Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione infortuni e malattie professionali – Rimborso delle spese

(Statuto dei funzionari, artt. 72 e 73, n. 3; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi d’infortunio e di malattia professionale, art. 9)

1.      Ai sensi dell’art. 19, n. 3, della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi d’infortunio e di malattia professionale dei funzionari, la decisione che fissa il grado di invalidità è adottata dopo il consolidamento delle lesioni subite dall’assicurato. Il diritto al versamento delle indennità previste per invalidità permanente totale e per invalidità permanente parziale, di cui rispettivamente all’art. 73, n. 2, lett. b) e c), dello Statuto può pertanto sorgere solo dopo il consolidamento delle lesioni subite dall’assicurato.

Tuttavia, l’art. 19, n. 4, della regolamentazione di copertura stabilisce che, in caso di riconoscimento della malattia professionale, l’autorità che ha il potere di nomina concede un’indennità provvisoria corrispondente alla parte non controversa della percentuale di invalidità permanente, indennità da imputare alle prestazioni definitive. Anche se il testo dell’art. 19, n. 4, della regolamentazione di copertura non lo precisa espressamente, risulta da un’interpretazione sistematica di tale disposizione che quest’ultima dev’essere considerata applicabile nei casi in cui una malattia professionale è stata riconosciuta, ma i postumi di tale malattia non sono ancora consolidati. Infatti, la disposizione dell’art. 19, n. 4, della regolamentazione di copertura segue immediatamente quella dell’art. 19, n. 3, della stessa regolamentazione, disposizione secondo la quale la decisione che fissa il grado di invalidità viene adottata dopo il consolidamento delle lesioni subite dall’assicurato.

Discende da queste disposizioni che, qualora l’amministrazione abbia riconosciuto l’origine professionale della malattia di un assicurato, i suoi obblighi differiscono a seconda che tale malattia sia consolidata o meno. Nel primo caso, l’amministrazione ha l’obbligo di fissare il pregiudizio all’integrità psicofisica dell’assicurato. Tale obbligo non pregiudica la decisione che essa deve adottare al riguardo, in quanto è concepibile che un assicurato sia affetto da una malattia professionale senza subire un tale pregiudizio. Nel secondo caso, l’amministrazione ha l’obbligo di esaminare se l’assicurato sia affetto da invalidità permanente per una quota non controversa che gli dia diritto al versamento di un’indennità provvisoria. Anche in questo caso, l’obbligo gravante sull’amministrazione non pregiudica la decisione che essa deve adottare al riguardo, poiché non è escluso che un siffatto esame porti ad accertare che non esiste una quota di invalidità permanente sin da ora definitiva.

Pertanto, qualora l’amministrazione abbia riconosciuto l’origine professionale della malattia di un assicurato, essa ha l’obbligo di pronunciarsi sui diritti di natura pecuniaria fissati dall’art. 73, n. 2, dello Statuto e dall’art. 19, n. 4, della regolamentazione di copertura. L’amministrazione non esaurirebbe la competenza conferitale dall’art. 73 dello Statuto e dalla regolamentazione di copertura se, investita della domanda di un assicurato diretta al riconoscimento dell’origine professionale della sua malattia, essa si limitasse ad operare un siffatto riconoscimento, senza trarne le eventuali conseguenze finanziarie.

(v. punti 99-102)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 17 febbraio 2011, causa F‑119/07, Strack/Commissione, punto 89

2.      Un funzionario è legittimato a far valere uno stesso motivo, uno stesso argomento, o uno stesso fatto a sostegno di più reclami che abbiano un oggetto giuridicamente distinto.

(v. punto 136)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 13 gennaio 2010, cause riunite F‑124/05 e F‑96/06, A e G/Commissione, punto 205

3.      Esiste una distinzione fondamentale tra l’invalidità permanente ai sensi dell’art. 78 dello Statuto, nozione equivalente all’incapacità lavorativa, che giustifica quindi la concessione di un reddito sostitutivo sotto forma di un’indennità di invalidità, e l’invalidità permanente ai sensi dell’art. 73 dello Statuto, equivalente al pregiudizio all’integrità psicofisica, senza che si prospetti necessariamente un’incapacità lavorativa e quindi il versamento di un reddito sostitutivo. Di conseguenza, essere totalmente inidoneo al lavoro – incapacità che forma oggetto dell’art. 78 dello Statuto – ed essere affetto da invalidità permanente al 100% ai sensi dell’art. 73 dello Statuto sono due cose totalmente diverse. Infatti, anche se un’invalidità totale ai sensi del detto art. 73 comporta in generale un’incapacità lavorativa totale, l’inverso non è per forza di cose vero in quanto un funzionario può essere totalmente inidoneo al lavoro ai sensi del detto art. 78, pur soffrendo soltanto di un’invalidità permanente parziale molto ridotta ai sensi del detto art. 73.

(v. punti 149 e 150)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 27 giugno 2000, causa T‑47/97, Plug/Commissione, punti 73 e 74

4.      L’art. 26 dello Statuto prevede, per ciascun funzionario, la costituzione di un fascicolo personale contenente tutti i documenti relativi alla sua posizione amministrativa e tutti i rapporti concernenti la sua competenza, il suo rendimento e il suo comportamento, nonché le osservazioni formulate dal funzionario in merito ai predetti documenti. L’istituzione non può opporre ad un funzionario né produrre contro di lui documenti che non gli siano stati comunicati prima dell’inserimento nel fascicolo personale. Tali disposizioni hanno lo scopo di garantire i diritti della difesa del funzionario.

Per quanto riguarda l’accesso ai documenti di natura medica nell’ambito di un procedimento di riconoscimento di una malattia professionale, la regolamentazione di copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari ha istituito una procedura particolare che prevede la trasmissione al medico prescelto dal funzionario del referto medico completo sul quale è fondata la decisione che l’autorità che ha il potere di nomina intende adottare nonché il ricorso ad una commissione medica di cui faccia parte il medico designato dal funzionario. Infatti, il rispetto dei diritti del funzionario esige che a quest’ultimo sia consentito l’accesso ai documenti di natura medica che lo riguardano. Tale diritto di accesso riconosciuto al funzionario deve però essere contemperato con le esigenze del segreto medico che rendono ciascun medico giudice della possibilità di rendere edotte le persone che cura o visita della natura delle infermità da cui esse potrebbero essere affette. Contemplando l’accesso indiretto ai documenti di natura medica, tramite l’intervento di un medico di fiducia designato dal funzionario, la regolamentazione di copertura contempera i diritti del funzionario con le esigenze del segreto medico.

Il rispetto dei diritti del funzionario impone di riconoscergli un accesso non soltanto ai documenti di natura medica, ma anche all’accertamento dei fatti che servono da fondamento alla decisione progettata. Pertanto, deve essere riconosciuta natura medica anche ai documenti relativi agli accertamenti fattuali connessi ad un incidente verificatosi nell’esercizio dell’attività lavorativa, che possono servire da base per un procedimento inteso all’accertamento dell’esistenza di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale ai sensi della regolamentazione di copertura.

Inoltre, l’indole medica di taluni documenti non osta a che essi possano, eventualmente, riguardare anche la posizione amministrativa del funzionario. In tale caso, deti documenti devono figurare nel fascicolo personale dell’interessato.

Dunque, da un lato, il fascicolo che funge da base per il medico designato dall’istituzione o per la commissione medica per valutare il carattere professionale di una malattia è di natura medica e può quindi essere consultato solo indirettamente tramite un medico designato dal funzionario e, dall’altro, gli elementi di natura amministrativa che possono figurare in tale fascicolo e influire sulla posizione amministrativa del funzionario debbono figurare anche nel fascicolo personale dove, a norma dell’art. 26 dello Statuto, il funzionario può consultarli direttamente. L’insieme dei documenti presentati al medico designato dall’istituzione o alla commissione medica rientra così nell’ambito del regime previsto dalla regolamentazione di copertura. L’inserimento nel fascicolo personale del funzionario di alcuni di questi documenti, nonché la possibilità per quest’ultimo di prenderne conoscenza, sono pertanto obbligatori solo se tali documenti sono utilizzati per la valutazione o la modifica della posizione amministrativa del funzionario da parte dell’amministrazione da cui questi dipende.

(v. punti 189-195)

Riferimento:

Corte: 28 giugno 1972, causa 88/71, Brasseur/Parlamento, punto 11; 7 ottobre 1987, causa 140/86, Strack/Commissione, punti 7 e 9‑13; 1° ottobre 1991, causa C‑283/90 P, Vidrányi/Commissione, punti 20‑22, 24 e 25

Tribunale di primo grado: 12 luglio 1990, causa T‑154/89, Vidrányi/Commissione, punti 33 e 36; 3 marzo 2004, causa T‑48/01, Vainker/Parlamento, punti 136 e 137

5.      Anche se l’art. 73, n. 3, secondo comma, dello Statuto prevede che il rimborso delle spese rese necessarie dalla malattia professionale avvenga solo dopo esaurimento e a complemento di quelli che il funzionario riceverà in applicazione delle disposizioni dell’art. 72 dello Statuto, l’art. 9, n. 1, terzo comma, della normativa relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari dispone che le spese rese necessarie da un infortunio sono rimborsate dopo la presa a carico, da parte del regime di assicurazione malattia previsto dall’art. 72 dello Statuto, della quota gravante su tale regime alle condizioni ivi previste.

Pertanto, sia l’art. 73, n. 3, dello Statuto sia l’art. 9, n. 1, terzo comma, della regolamentazione di copertura devono essere interpretati nel senso che prevedono unicamente un complemento di rimborso delle spese sostenute per prestazioni coperte dall’art. 72 dello Statuto, previo rimborso della quota delle spese a carico del regime di assicurazione malattia. Il regime di assicurazione contro il rischio di infortunio interviene come complemento e non prevede quindi alcun rimborso di spese sostenute per prestazioni non coperte dal regime di assicurazione malattia che per tale motivo non hanno comportato alcuna presa a carico da parte del regime di assicurazione malattia.

(v. punti 206 e 207)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 1° dicembre 2010, causa F‑89/09, Gagalis/Consiglio, punto 42