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Ricorso proposto il 9 giugno 2011 - Holcim (Deutschland) e Holcim / Commissione

(Causa T-293/11)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Holcim AG (Amburgo, Germania) e Holcim Ltd (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: avv.ti P. Niggemann e K. Gaßner)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta 30 marzo 2011 relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 18, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003, caso 39520 - cemento e prodotti affini;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono otto motivi.

Primo motivo: inefficacia della notifica della decisione di richiesta di informazioni

Prima di emanare la decisione di richiesta di informazioni, la convenuta avrebbe acquisito i mandati di rappresentanza in favore della prima ricorrente e le dichiarazioni relative alla scelta della lingua (inglese) di tutte le società del gruppo Holcim interessate. La decisione di richiesta di informazioni sarebbe tuttavia indirizzata alla seconda ricorrente e sarebbe stata "notificata" alla prima ricorrente, nonostante un relativo conferimento di procura non abbia mai avuto luogo. La lingua di lavoro della Holcim Ltd, e anche della grande maggioranza delle altre società del gruppo Holcim interessate nella causa in esame, sarebbe l'inglese, cosicché non sarebbe stato loro possibile prendere conoscenza della decisione in maniera sufficiente.

Secondo motivo: eccessiva brevità del termine per la risposta e rifiuto di una proroga

La decisione di richiesta di informazioni riguarderebbe una quantità di informazioni dettagliate relative a 15 società del gruppo (ad es. dati relativi a transazioni, importazioni/esportazioni, dati relativi alla produzione, quote di mercato etc.) per un periodo di 10 anni. Le ricorrenti avrebbero tempestivamente esposto in maniera dettagliata alla convenuta - in base alla bozza della decisione - che il termine di 12 settimane per rispondere alla richiesta di informazioni sarebbe decisamente troppo breve. Alla luce del fatto che il procedimento si protrae già da due anni e mezzo, nonché alla luce della precedente ampia collaborazione delle ricorrenti, una proroga del termine sarebbe stata appropriata. Avendo, contrariamente all'accordo con le ricorrenti di continuare a far valere l'inglese come lingua del procedimento, redatto la decisione di richiesta di informazioni in tedesco, cosicché due terzi delle società del gruppo Holcim interessate non vi avrebbero potuto lavorare, la convenuta stessa avrebbe inoltre ritardato e reso più gravosa la raccolta dei dati.

Terzo motivo: obbligo della Holcim di trasmettere dati ed informazioni di cui essa non è in possesso nella forma richiesta

La decisione di richiesta di informazioni esigerebbe che le ricorrenti mettessero a disposizione in quantità notevole dati ed informazioni di cui non sarebbero in possesso nella forma richiesta. Sarebbero inoltre stati richiesti dati che, a causa di un cambio del sistema informatico e per altri motivi, potrebbero essere individuati solo con un dispendio esorbitante di tempo e di personale. Tale dispendio non sarebbe compreso nell'obbligo di rispondere alla decisione di richiesta di informazioni.

Quarto motivo: violazione dell'obbligo di motivazione

Nella decisione di richiesta di informazioni non si troverebbe una motivazione sufficientemente definita dell'indagine né dello strumento (che prevede una penalità di mora) scelto per l'indagine.

Quinto motivo: violazione del dovere di necessità della misura

Le ricorrenti avrebbero in precedenza risposto in modo ampio e completo ad ogni richiesta di informazioni, cosicché non vi sarebbe stato alcun motivo per scegliere lo strumento della decisione di richiesta di informazioni, che comporta una penalità di mora, al posto di quello più clemente della richiesta non ufficiale di informazioni.

Sesto motivo: violazione del principio di determinatezza

La decisione di richiesta di informazioni difetterebbe in molti punti della necessaria determinatezza dei dati e delle informazioni richiesti, il che graverebbe in modo unilaterale sulle ricorrenti.

Settimo motivo: violazione del principio generale di proporzionalità

Alla luce dell'accusa, tuttora astratta e vaga anche dopo che il procedimento si è protratto per due anni e mezzo, una raccolta di dati e di informazioni di tale portata e grado di dettaglio sarebbe sproporzionata, in particolare considerando anche il fatto che si richiedono più volte dati simili elaborati in maniera diversa. Il rifiuto della convenuta di concedere una proroga del termine sarebbe gravemente sproporzionato per motivi oggettivi nonché in considerazione della durata del procedimento che si protrae già da due anni e mezzo.

Ottavo motivo: incompetenza della convenuta in relazione alle domande relative alla Holcim (Česko) a.s. prima dell'adesione della Repubblica ceca all'Unione europea

Non sarebbe ammissibile la richiesta dei dati per il periodo antecedente all'adesione di uno Stato all'UE.

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