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Ricorso proposto il 9 giugno 2011 - Duscholux Ibérica / UAMI - Duschprodukter i Skandinavien (duschy)

(Causa T-295/11)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Duscholux Ibérica, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: avv. J. Carbonell Callicó)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Duschprodukter i Skandinavien AB (Hisings Backa, Svezia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

modificare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 21 marzo 2011 nel procedimento R 662/2010-1;

in subordine, e soltanto qualora il ricorso sia respinto, annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 21 marzo 2011 nel procedimento R 662/2010-1;

condannare alle spese il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo internazionale "duschy" per prodotti delle classi 11 e 20 - domanda di marchio comunitario n. W927073

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: marchio figurativo comunitario "DUSCHO Harmony", registrato con il n. 2116820 per prodotti delle classi 6, 11 e 19

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata

Motivi dedotti: violazione dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo al diritto a un equo processo; violazione degli artt. 75 e 76 del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non ha tenuto conto di fatti e prove presentate entro i termini dalla ricorrente; violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che non esistesse rischio di confusione tra i marchi controversi.

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