Ricorso proposto il 9 giugno 2011 - Duscholux Ibérica / UAMI - Duschprodukter i Skandinavien (duschy)
(Causa T-295/11)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Duscholux Ibérica, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: avv. J. Carbonell Callicó)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Duschprodukter i Skandinavien AB (Hisings Backa, Svezia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
modificare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 21 marzo 2011 nel procedimento R 662/2010-1;
in subordine, e soltanto qualora il ricorso sia respinto, annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 21 marzo 2011 nel procedimento R 662/2010-1;
condannare alle spese il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo internazionale "duschy" per prodotti delle classi 11 e 20 - domanda di marchio comunitario n. W927073
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: marchio figurativo comunitario "DUSCHO Harmony", registrato con il n. 2116820 per prodotti delle classi 6, 11 e 19
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata
Motivi dedotti: violazione dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo al diritto a un equo processo; violazione degli artt. 75 e 76 del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non ha tenuto conto di fatti e prove presentate entro i termini dalla ricorrente; violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che non esistesse rischio di confusione tra i marchi controversi.
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