Language of document : ECLI:EU:T:2012:420





Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 settembre 2012 –
Duscholux Ibérica / UAMI – Duschprodukter i Skandinavien (duschy)

(causa T‑295/11)

«Marchio comunitario – Opposizione – Registrazione internazionale che designa la Comunità europea – Domanda di marchio comunitario figurativo duschy – Marchio comunitario figurativo anteriore DUSCHO Harmony – Impedimento relativo alla registrazione – Insussistenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Obbligo di motivazione – Articoli 75 e 76 del regolamento n. 207/2009»

1.                     Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Commissioni di ricorso – Qualificazione dell’UAMI come amministrazione – Diritto delle parti ad un «processo» equo – Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 62‑64) (v. punto 21)

2.                     Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Decisioni dell’Ufficio – Rispetto dei diritti della difesa – Portata del principio (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 75, seconda frase) (v. punti 23-25)

3.                     Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Esame d’ufficio dei fatti – Opposizione – Esame limitato ai motivi dedotti e alle domande presentate (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 76, § 1) (v. punti 33-35, 37)

4.                     Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 75, prima frase) (v. punti 40-41)

5.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Criteri [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 49-52, 56, 81)

6.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi figurativi duschy e DUSCHO Harmony (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 53-54, 78-79, 82)

7.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi interessati – Criteri di valutazione – Marchio complesso [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 57-58, 61)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI, del 21 marzo 2011 (procedimento R 662/2010-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Duscholux Ibérica, SA e la Duschprodukter i Skandinavien AB.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Duscholux Ibérica, SA è condannata alle spese, incluse quelle sostenute dalla Duschprodukter i Skandinavien AB nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.