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Ricorso proposto il 6 settembre 2016 – Montel / Parlamento

(Causa T-634/16)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Sophie Montel (Saint-Vit, Francia) (rappresentante: G. Sauveur, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo datata 24 giugno 2016, comunicata il 6 luglio 2016, secondo cui «un importo di EUR 77 276,42 è stato indebitamente versato in favore della sig.ra Sophie MONTEL» e che dispone all’ordinatore competente e al contabile dell’istituzione di procedere al recupero di detto importo;

annullare parimenti la comunicazione e le misure di esecuzione della citata decisione contenute nelle lettere del Direttore generale delle finanze del 5 e 6 luglio 2016, rif. D 201922 e D 201851;

annullare contestualmente la nota di addebito n. 2016-897 sottoscritta dal medesimo Direttore generale delle finanze in data 4 luglio 2016;

assegnare alla ricorrente l’importo di EUR 30 000 quale risarcimento per il danno morale derivante dalle accuse infondate emesse prima che fosse conclusa una qualsivoglia indagine, per il danno arrecato all’immagine della ricorrente e per il disagio causato alla sua vita personale e politica dalla decisione impugnata;

assegnarle parimenti l’importo di EUR 15 000 a titolo di spese sostenute per la retribuzione dei suoi consiglieri, la preparazione del presente ricorso, le spese di copia e di deposito di detto ricorso e dei documenti allegati, e condannare il Parlamento europeo al pagamento dell’importo indicato;

condannare il Parlamento europeo alle spese;

in via subordinata, nel caso in cui il Tribunale non ritenesse di essere pienamente persuaso dalla pertinenza e sincerità dei motivi di diritto e di fatto illustrati dalla ricorrente, ai fini di una buona amministrazione della giustizia e tenuto conto dell’indiscutibile connessione tra gli asseriti fatti sui quali si fonda la decisione impugnata e quelli oggetto dell’indagine penale avviata dal Presidente del Parlamento europeo:

sospendere il procedimento in attesa di una decisione definitiva, dotata dell’autorità di forza giudicata, pronunciata dall’autorità giudiziaria francese incaricata delle indagini avviate dal Presidente del Parlamento europeo;

ordinare conseguentemente la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata fino al termine del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce undici motivi che sono sostanzialmente identici o analoghi a quelli dedotti nell’ambito della causa T-624/16, Gollnisch/Parlamento.

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