Language of document : ECLI:EU:T:2012:596

Causa T‑135/09

Nexans France SAS e
Nexans SA

contro

Commissione europea

«Concorrenza — Procedimento amministrativo — Ricorso di annullamento — Atti adottati nel corso di un accertamento — Provvedimenti intermedi — Irricevibilità — Decisione che ordina un accertamento — Obbligo di motivazione — Tutela della vita privata — Indizi sufficientemente seri — Sindacato giurisdizionale»

Massime — Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 14 novembre 2012

1.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Potere di accertamento della Commissione — Decisione che ordina un accertamento — Obbligo di motivazione — Portata — Chiara indicazione di seri indizi idonei a legittimare il sospetto dell’esistenza di un’infrazione — Sindacato giurisdizionale

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 20, § 4)

2.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Potere di accertamento della Commissione — Decisione che ordina un accertamento — Obbligo di motivazione — Portata — Obbligo di indicare i settori interessati dalla presunta infrazione — Esclusione dell’obbligo di precisare il mercato interessato dall’indagine

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 20, § 4)

3.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Potere di accertamento della Commissione — Limiti — Uso dei documenti o delle informazioni ai fini dell’indagine — Uso limitato ai settori d’attività indicati nella decisione che ordina l’accertamento

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 20, § 4)

4.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Potere di accertamento della Commissione — Limiti — Esame di documenti relativi a comportamenti che producono effetti al di fuori del mercato comune — Ammissibilità — Presupposti

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 20, § 4)

5.      Procedimento giurisdizionale — Trattazione delle cause dinanzi al Tribunale — Tutela accordata alle parti contro l’uso improprio degli atti del procedimento — Portata — Consultazione di tali atti da parte di persone che non siano gli avvocati — Ammissibilità — Presupposti

(Istruzioni al cancelliere del Tribunale, art. 5, §§ 3 e 7)

6.      Procedimento giurisdizionale — Replica — Requisiti di forma — Esposizione sommaria dei motivi dedotti — Replica che rinvia a documenti allegati alle memorie — Ricevibilità — Presupposti

[Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)]

7.      Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Atti che producono effetti giuridici vincolanti — Procedimento amministrativo di applicazione delle regole di concorrenza — Provvedimenti adottati durante il procedimento di accertamento — Atti inscindibili dalla decisione che ordina l’accertamento — Irricevibilità

(Art. 230 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 18, §§ 1 e 3, e art. 20, §§ 2 e 4)

8.      Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici vincolanti — Atti che modificano la situazione giuridica del ricorrente — Decisione che nega il beneficio della tutela della riservatezza della comunicazione tra avvocati e clienti — Inclusione — Presupposti

(Art. 230 CE)

9.      Ricorso di annullamento — Competenza del giudice dell’Unione — Conclusioni volte ad ottenere un’ingiunzione nei confronti di un’istituzione — Irricevibilità

(Art. 230 CE)

1.      L’esigenza di una tutela contro interventi delle pubbliche autorità nella sfera di attività di una persona, fisica o giuridica, che siano arbitrari o sproporzionati, rappresenta un principio generale del diritto dell’Unione.

Pertanto, la Commissione, benché in una decisione che ordina un accertamento ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 non sia tenuta a comunicare al destinatario della stessa tutte le informazioni di cui è in possesso in merito a presunte infrazioni, né a procedere ad una rigorosa qualificazione giuridica delle infrazioni stesse, deve però chiaramente precisare le supposizioni che intende verificare.

Il giudice dell’Unione può quindi dover effettuare un controllo di una tale decisione al fine di accertarsi che essa non abbia carattere arbitrario, ossia che non sia stata adottata in assenza di una qualsiasi circostanza di fatto che possa giustificare un accertamento. Poiché gli accertamenti promossi dalla Commissione mirano a raccogliere la documentazione necessaria per accertare la verità e la portata di una determinata situazione di fatto e di diritto in merito alla quale l’istituzione suddetta dispone già di informazioni, il giudice dell’Unione, nell’ambito di tale controllo, deve accertarsi della sussistenza di indizi sufficientemente seri da legittimare il sospetto di un’infrazione alle regole di concorrenza da parte dell’impresa interessata.

(v. punti 40, 42, 43, 72)

2.      Se è vero che in una decisione che ordina un accertamento ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003, la Commissione non è tenuta a delimitare con precisione il mercato interessato dalla sua indagine, essa deve però precisare sufficientemente i settori interessati dalla presunta infrazione oggetto dell’indagine, al fine di consentire, da un lato, all’impresa in questione di limitare la propria collaborazione alle attività da essa svolte relative ai settori per i quali la Commissione ha indizi sufficientemente seri da legittimare il sospetto di un’infrazione alle regole di concorrenza e da giustificare un’ingerenza nella sfera di attività privata di tale impresa e, dall’altro, al giudice dell’Unione di controllare, se del caso, la sufficienza di tali indizi a tale riguardo.

(v. punto 45)

3.      Quando la Commissione effettua un accertamento nei locali di un’impresa ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003, essa è tenuta a limitare le proprie ricerche alle attività di tale impresa relative ai settori indicati nella decisione che ordina l’accertamento e, dunque, una volta constatato, a seguito di esame, che un documento o un’informazione non attiene a tali attività, ad astenersi dall’utilizzarlo ai fini della propria indagine.

Infatti, se la Commissione non fosse soggetta a tale limitazione, anzitutto essa avrebbe in pratica la possibilità, ogni volta che possiede un indizio legittimante il sospetto che un’impresa abbia commesso un’infrazione alle regole di concorrenza in un ambito preciso delle sue attività, di effettuare un accertamento riguardante l’insieme di tali attività e avente come fine ultimo di scoprire l’esistenza di qualsiasi infrazione alle regole suddette che tale impresa possa aver commesso, il che è in contrasto con la tutela della sfera di attività privata delle persone giuridiche garantita quale diritto fondamentale in una società democratica.

(v. punti 64, 65)

4.      Come emerge dal titolo del regolamento n. 1/2003, i poteri conferiti alla Commissione da tale regolamento hanno ad oggetto l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 CE e 82 CE. Queste due disposizioni vietano alcuni comportamenti delle imprese nella misura in cui essi possono ledere il commercio tra Stati membri ed hanno per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune. Pertanto, la Commissione può utilizzare i suoi poteri di accertamento soltanto al fine di scoprire siffatti comportamenti. La Commissione non può quindi effettuare un accertamento nei locali di un’impresa se sospetta l’esistenza di un’intesa o di una pratica concordata i cui effetti si manifestano esclusivamente su uno o più mercati situati al di fuori del mercato comune. Per contro, nulla osta a che essa esamini documenti relativi a detti mercati per scoprire comportamenti che possono ledere il commercio tra Stati membri e che hanno per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune.

(v. punto 99)

5.      Gli autori di un parere giuridico allegato a una memoria delle parti che non siano avvocati di queste ultime o persone dalle stesse debitamente autorizzate a consultare il fascicolo non possono essere considerati soggetti terzi non aventi il diritto di accedere al fascicolo, ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 3 e 7, delle Istruzioni al cancelliere del Tribunale.

Invero, detta disposizione esige che la parte alla quale viene accordato l’accesso agli atti processuali delle altre parti possa utilizzare questo diritto solo per difendere la propria posizione, ad esclusione di qualsiasi altro fine.

Pertanto, la divulgazione a terzi degli atti di causa effettuata da una parte in una situazione in cui tali atti non sono trasmessi ai fini della difesa della causa di detta parte costituisce un abuso di procedura. Per contro, l’articolo 5, paragrafi 3 e 7, delle Istruzioni al cancelliere del Tribunale non osta a che una parte in causa autorizzi un esperto a consultare un atto di causa, quando ciò è finalizzato ad agevolare l’elaborazione da parte di tale esperto di un documento ai fini della difesa della causa di detta parte, utilizzato unicamente ai fini procedurali.

(v. punti 107-109)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punti 112, 113)

7.      Qualsiasi accertamento ordinato in forza dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 implica una selezione di documenti da esaminare e, se del caso, da copiare nonché una selezione di quesiti da porre ai dipendenti o ai rappresentanti delle imprese interessate inerenti all’oggetto e allo scopo dell’accertamento. Orbene, è in forza della decisione che ordina l’accertamento che tali imprese sono tenute ad autorizzare la Commissione a copiare i documenti in questione e ad autorizzare i loro dipendenti e rappresentanti a fornire i chiarimenti richiesti, e non in forza di un altro atto distinto adottato nel corso dell’accertamento.

Occorre dunque constatare che la copia di ciascun documento e la formulazione di ciascuna domanda effettuate nel corso di un accertamento non possono essere considerate atti scindibili dalla decisione in forza della quale l’accertamento è stato ordinato, bensì vanno ritenute misure di esecuzione di tale decisione.

Pertanto, la decisione di effettuare copie-immagine di diversi file informatici e di un hard disk per esaminarli successivamente negli uffici della Commissione, nonché la decisione di interrogare un dipendente non possono essere considerati atti idonei a formare oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 230 CE.

(v. punti 121, 125, 132)

8.      La decisione con cui la Commissione rigetta la richiesta di tutela, basata sulla riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti, di documenti di cui essa aveva chiesto la produzione nel corso di un accertamento ordinato ai sensi del regolamento n. 1/2003 produce effetti giuridici nei confronti delle imprese interessate, in quanto la Commissione nega il beneficio di una tutela prevista dal diritto comunitario e la decisione riveste un carattere definitivo e indipendente dalla decisione finale recante constatazione di un’infrazione alle regole di concorrenza.

Tuttavia, ove l’impresa non adduca che i documenti copiati dalla Commissione o le informazioni ottenute dalla stessa beneficiavano di una tutela prevista dal diritto dell’Unione simile a quella conferita alla riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti, la Commissione, quando decide di copiare tali documenti e di chiedere alle ricorrenti di fornire tali informazioni, non adotta una decisione che nega alle ricorrenti il beneficio di tale tutela.

In una situazione del genere, la decisione, adottata dalla Commissione, di copiare taluni documenti o di ottenere informazioni dai dipendenti dell’impresa, non può essere considerata un atto idoneo a formare oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 230 CE.

(v. punti 128, 129, 132)

9.      V. il testo della decisione.

(v. punto 136)