Language of document : ECLI:EU:T:2015:238

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

29 aprile 2015 (*)

«Responsabilità extracontrattuale – Trattamento da parte del Mediatore di una denuncia relativa alla gestione di un elenco dei candidati idonei per un concorso generale – Poteri d’indagine – Dovere di diligenza – Perdita di una possibilità – Danno morale»

Nella causa T‑217/11,

Claire Staelen, residente in Bridel (Lussemburgo), rappresentata inizialmente da L. Levi, M. Vandenbussche e A. Blot, successivamente da F. Wies e A. Hertzog e infine da V. Olona, avvocati,

ricorrente,

contro

Mediatore europeo, rappresentato da G. Grill, in qualità di agente, assistito da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso inteso ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subìto dalla ricorrente a seguito del trattamento da parte del Mediatore europeo della sua denuncia relativa alla cattiva gestione dell’elenco dei candidati idonei risultante dal concorso generale EUR/A/151/98, nel quale figurava come vincitrice,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da M. Prek, presidente, I. Labucka e V. Kreuschitz (relatore), giudici,

cancelliere: C. Kristensen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 aprile 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

I –  Sui fatti anteriori alla denuncia presso il Mediatore

1        Il 2 marzo 1999, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU C 60 A, pag. 10) un bando di concorso avente ad oggetto, segnatamente, l’organizzazione di un concorso generale per esami per la costituzione di un elenco degli idonei per l’assunzione di amministratori di lingua francese (EUR/A/151/98) (in prosieguo: il «concorso EUR/A/151/98»). Detto concorso è stato organizzato dal Parlamento e dal Consiglio dell’Unione europea. La ricorrente si è candidata a tale concorso.

2        La ricorrente, la sig.ra Staelen, è entrata in servizio presso il Parlamento europeo l’11 novembre 1999 in qualità di agente ausiliario di categoria A fino al 27 novembre 2000. A partire da quest’ultima data, ha ottenuto un contratto di agente temporaneo ed è stata inquadrata nel grado A 7, scatto 3, e poi nello stesso grado, scatto 4. Il suo contratto con il Parlamento è cessato il 26 novembre 2003. Dopo quest’ultima data, la stessa è priva di impiego.

3        L’8 e il 9 giugno 2000, la ricorrente ha partecipato alle prove scritte del concorso EUR/A/151/98.

4        Il 26 ottobre 2000, il presidente della commissione giudicatrice del concorso EUR/A/151/98 ha informato la ricorrente che, avendo conseguito solo 17 punti alla prova scritta, mentre il punteggio minimo richiesto per tale prova era pari a 20 punti, non sarebbe stata ammessa alle prove successive di detto concorso. Il 12 gennaio 2001, è stato compilato l’elenco degli idonei di tale concorso.

5        Il 30 gennaio 2001, successivamente al rigetto del suo reclamo, la ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale avverso la decisione del 26 ottobre 2000.

6        Il 5 marzo 2003, il Tribunale ha annullato la decisione della commissione giudicatrice EUR/A/151/98 del 26 ottobre 2000 che negava l’ammissione della ricorrente alle prove successive alla prova scritta (sentenza del 5 marzo 2003, Staelen/Parlamento, T‑24/01, Racc. FP, EU:T:2003:52).

7        Il 22 marzo 2004, il Parlamento, in esecuzione della sentenza Staelen/Parlamento, punto 6 supra (EU:T:2003:52), ha organizzato prove orali alle quali la ricorrente ha partecipato in veste di unica candidata.

8        Il 22 luglio 2004, la ricorrente ha presentato un reclamo chiedendo che le venissero comunicati i risultati della sua partecipazione al concorso EUR/A/151/98.

9        Il 18 agosto 2004, il Parlamento ha informato la ricorrente che il suo nome non era stato iscritto nell’elenco degli idonei in quanto il punteggio totale che aveva conseguito era inferiore al punteggio minimo conseguito dal candidato ultimo classificato nell’elenco degli idonei.

10      Il 19 gennaio 2005, a seguito del rigetto del suo reclamo, la ricorrente ha proposto un ricorso di annullamento e per risarcimento danni dinanzi al Tribunale avverso la decisione del 18 agosto 2004.

11      Il 19 maggio 2005, il Parlamento ha informato la ricorrente della propria decisione di iscrivere il nome di quest’ultima nell’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98 e del fatto che detto elenco era valido fino al 1º giugno 2007.

12      Con ordinanza del 18 ottobre 2006, Staelen/Parlamento (T‑32/05, EU:T:2006:328), il Tribunale ha dichiarato che non occorreva più statuire sul ricorso di annullamento proposto il 19 gennaio 2005 e ha respinto il ricorso per risarcimento danni.

13      Non avendo ricevuto proposte di posti, la ricorrente ha scritto a più istituzioni dell’Unione europea, segnatamente al Parlamento e al Comitato economico e sociale europeo, al fine di trovare un impiego. Tali domande sono state tutte respinte.

II –  Sulla denuncia presso il Mediatore

14      Il 14 novembre 2006, la ricorrente ha presentato una denuncia presso il Mediatore per cattiva amministrazione da parte del Parlamento della gestione dell’elenco degli idonei del concorso EUR/A/151/98 (in prosieguo: la «denuncia»).

15      Il 30 gennaio 2007, il Mediatore ha informato la ricorrente che la denuncia sarebbe stata esaminata e che era stato chiesto al Parlamento di esprimere un parere, da un lato, sulla sua gestione del fascicolo della ricorrente a seguito dell’inclusione del nome di quest’ultima nell’elenco dei canditati idonei per il concorso EUR/A/151/98 e, dall’altro, sulla richiesta della ricorrente di essere trattata in maniera equa nella copertura di posti vacanti in seno alle istituzioni dell’Unione.

16      Il 20 marzo 2007, il Parlamento ha trasmesso al Mediatore il parere richiesto.

17      Il 3 maggio 2007, il Mediatore ha informato il Parlamento che riteneva necessario esaminare i suoi fascicoli, segnatamente al fine di chiarire se e in che modo le altre istituzioni dell’Unione fossero state informate della decisione del Parlamento di iscrivere il nome della ricorrente nell’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98.

18      L’11 maggio 2007, la ricorrente ha presentato al Mediatore le proprie osservazioni sul parere del Parlamento in merito alla denuncia.

19      Il 15 maggio 2007, la ricorrente ha chiesto al Parlamento di prorogare la validità dell’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98. Una copia di tale domanda è stata trasmessa al Mediatore lo stesso giorno. In pari data, i servizi del Mediatore hanno proceduto ad ispezionare i fascicoli del Parlamento. Tali fascicoli contenevano otto documenti riservati.

20      Il 16 maggio 2007, il Mediatore ha redatto una «relazione sull’ispezione dei fascicoli da parte del Mediatore europeo» (in prosieguo: la «relazione di ispezione»). Detta relazione indicava che i rappresentanti del Mediatore avevano ottenuto una copia di otto documenti riservati, uno dei quali era descritto come segue: «Documento detto di “pooling”, diffuso dall’Ufficio europeo di selezione del personale [EPSO], che indica il numero di candidati rimasti negli elenchi degli idonei dell’insieme dei concorsi organizzati dalle diverse istituzioni dell’[Unione]».

21      Il 24 maggio 2007, il Mediatore ha comunicato alla ricorrente e al Parlamento la relazione di ispezione.

22      Con lettera del 24 maggio 2007, una copia della quale è stata trasmessa lo stesso giorno alla ricorrente, il Mediatore ha proposto al Parlamento di prorogare la validità dell’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98, per avere la possibilità di una soluzione amichevole nel caso in cui si fosse concluso per una cattiva amministrazione. Il 31 maggio 2007, il Parlamento ha informato il Mediatore di avere prorogato la validità di detto elenco fino al 31 agosto 2007. Il 6 giugno 2007, la ricorrente è stata informata del fatto che il segretario generale del Parlamento aveva chiesto che fosse avviato il procedimento di proroga della validità di tale elenco fino al 31 agosto 2007. Il 17 luglio 2007, il Parlamento ha informato la ricorrente della propria decisione di prorogare la validità del medesimo elenco fino al 31 agosto 2007.

23      Il 28 agosto 2007, la ricorrente ha inviato un messaggio di posta elettronica al Mediatore nel quale rilevava che la validità dell’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98 nel quale figurava il suo nome era stata prolungata di soli tre mesi, mentre la durata di validità di detto elenco degli idonei per i vincitori iniziali sarebbe stata più lunga. Con messaggio di posta elettronica del 29 agosto 2007, il Mediatore ha risposto al messaggio di posta elettronica della ricorrente.

24      Il 15 ottobre 2007, il Parlamento ha indicato alla ricorrente che, se lo desiderava, il suo fascicolo di candidatura sarebbe stato conservato per un periodo di due anni e mezzo dopo la scadenza della validità dell’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98. Il 19 ottobre 2007, la ricorrente ha risposto che il fatto che la validità di detto elenco fosse stata prorogata di soli tre mesi confermava che era oggetto di una discriminazione.

25      Il 22 ottobre 2007, il Mediatore ha trasmesso alla ricorrente la sua decisione adottata a seguito della denuncia (in prosieguo: la «decisione del 22 ottobre 2007»). In tale decisione, il Mediatore ha concluso per un’assenza di cattiva amministrazione da parte del Parlamento. A sostegno di tale conclusione, egli ha dichiarato, segnatamente, che l’ispezione dei fascicoli del Parlamento effettuata il 15 maggio 2007 aveva consentito di dimostrare che, dal maggio 2005, il Parlamento aveva assunto unicamente amministratori di lingua francese specializzati in settori particolari. Egli ha parimenti indicato che detta ispezione aveva rivelato che la candidatura della ricorrente era stata messa a disposizione di tutte le direzioni generali (DG) del Parlamento (v. punto 2.4 di detta decisione). Egli ha poi precisato quanto segue: «l’ispezione [aveva] confermato ciò che il Parlamento aveva già affermato nel suo parere, ossia che l’elenco [dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98] indicante la disponibilità della [ricorrente] era stato messo a disposizione di altre istituzioni [dell’Unione]» e che «[l’]ispezione [aveva] parimenti confermato che il suo curriculum vitae era stato inviato al servizio che sollecitava informazioni al suo riguardo, ossia al Consiglio» (v. punto 2.5 di tale decisione). Infine, per quanto attiene al prolungamento della validità di detto elenco, egli ha sottolineato che si trattava di un elemento rientrante nel potere discrezionale dell’amministrazione competente e si è congratulato con il Parlamento per essersi dichiarato disponibile a prolungare la validità di tale elenco (v. punto 2.6 della stessa decisione).

III –  Sull’indagine di propria iniziativa del Mediatore

26      A seguito della decisione del 22 ottobre 2007, la ricorrente ha indirizzato varie lettere al Mediatore, nelle quali ha fatto valere errori commessi da quest’ultimo concernenti la chiusura della sua indagine sull’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98 e l’assenza di pubblicazione ufficiale e di diffusione interistituzionale di tale elenco (v., segnatamente, le lettere del 24 gennaio, del 14 luglio e del 1º agosto 2008). La ricorrente ha chiesto al Mediatore di riaprire la sua indagine su tale base. Il Mediatore ha confermato, nelle sue risposte del 1º e del 21 luglio, nonché del 1º ottobre 2008, le conclusioni alle quali era pervenuto nella decisione del 22 ottobre 2007. Con lettera dell’8 ottobre 2008, la ricorrente ha messo fine a tale scambio epistolare vietando al Mediatore di scriverle di nuovo.

27      Il 5 novembre 2009, la sig.ra P., membro del Parlamento, ha contattato il Mediatore, su richiesta della ricorrente, per chiedergli di rivedere la decisione del 22 ottobre 2007. Il 4 marzo 2010, la sig.ra P. ha inviato una lettera di sollecito al Mediatore.

28      Il 10 marzo 2010, il Mediatore ha risposto alle lettere della sig.ra P., scusandosi per la sua risposta tardiva e confermando la sua conclusione secondo la quale non vi era stata cattiva amministrazione da parte del Parlamento in occasione del trattamento della denuncia. In particolare, egli ha ribadito che la sua ispezione aveva confermato che l’elenco degli idonei in questione era stato messo a disposizione di altre istituzioni dell’Unione e che la decisione di un’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») relativa alla data di scadenza della validità di un elenco degli idonei ricadeva nel potere discrezionale di quest’ultima.

29      Il 14 aprile 2010, la sig.ra P. ha contattato il Mediatore chiedendogli di comunicarle le sue osservazioni in merito al contenuto di una lettera del 17 marzo 2010 che il sig. W., un funzionario in pensione del Parlamento ed ex collega della ricorrente, le aveva indirizzato e della quale allegava una copia. Detta lettera conteneva interrogativi sull’indagine del Mediatore, nonché diverse accuse nei confronti di quest’ultimo.

30      In una lettera del 1º giugno 2010, la sig.ra P. ha accusato il Mediatore di aver commesso alcuni illeciti, fra i quali, segnatamente, quello di avere snaturato i fatti, affermando che l’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98 nel quale figurava il nome della ricorrente era stato messo a disposizione di altre istituzioni. Ella sottolineava inoltre che la ricorrente aveva subìto un danno grave a causa del comportamento del Mediatore, e che si aspettava pertanto che questi facesse proposte concrete al fine di riparare tale danno.

31      L’11 giugno 2010, il Mediatore ha risposto alla lettera della sig.ra P. scusandosi per la risposta tardiva e osservando che il tenore delle lettere del 14 aprile e del 1º giugno 2010 avrebbe rapidamente fatto oggetto di un esame minuzioso, che la causa era stata assegnata ad un altro responsabile e che sarebbe stata informata delle conclusioni di tale esame entro la fine del giugno 2010.

32      Il 29 giugno 2010, il Mediatore ha informato la sig.ra P. delle conclusioni del suo esame delle lettere di quest’ultima del 14 aprile e del 1º giugno 2010. In primo luogo, egli ha ammesso che la prima frase del punto 2.5 della sua decisione conteneva un errore, nella parte in cui essa indicava che «il Parlamento aveva già indicato nel suo parere» che l’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98 nel quale figurava il nome della ricorrente era stato messo a disposizione di altre istituzioni dell’Unione. Egli ha presentato le proprie scuse a tal riguardo alla ricorrente, nonché alla sig.ra P. In secondo luogo, egli ha spiegato che la sua conclusione secondo la quale detto elenco attestante la disponibilità della ricorrente era stato comunicato alle altre istituzioni dell’Unione si fondava su un documento detto di «pooling». Egli ha espresso il suo rincrescimento per non avere messo sufficientemente in evidenza tale fatto in precedenza. Inoltre, egli ha ammesso che tale documento non precisava la data in cui il Parlamento aveva trasmesso le informazioni di cui trattasi all’EPSO o alle altre istituzioni, sebbene la cronologia dei fatti fosse fondamentale con riferimento alla scadenza della validità di tale elenco degli idonei in data 1º giugno 2007. Egli ha indicato di avere pertanto preso la decisione di avviare un’indagine di propria iniziativa al fine di verificare se si fosse verificato un caso di cattiva amministrazione da parte del Parlamento.

33      Con una lettera dello stesso giorno, il Mediatore ha informato il Parlamento dell’errore contenuto al punto 2.5 della decisione del 22 ottobre 2007, della sua rettifica e della sua decisione di avviare un’indagine di propria iniziativa allo scopo di verificare se vi fosse stato un caso di cattiva amministrazione da parte dello stesso nella valutazione della situazione della ricorrente. In tale contesto, egli ha chiesto al Parlamento di fornirgli un parere ed informazioni supplementari su diversi punti. Così, egli ha chiesto al Parlamento di precisare in che modo questi aveva informato l’EPSO, il Consiglio, nonché le altre istituzioni ed organi dell’Unione del fatto che il nome della ricorrente era stato iscritto nell’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98, di illustrare la ragione per la quale esso non aveva risposto alla richiesta della ricorrente del 15 maggio 2007 di prorogare la validità di detto elenco, di precisare se esso aveva consultato il Consiglio prima di decidere se occorresse prorogare la validità di tale elenco e, in caso contrario, di indicarne la ragione, nonché di pronunciarsi sulla circostanza che il nome della ricorrente era stato iscritto nel medesimo elenco solo per due anni e tre mesi, mentre quelli degli altri candidati vi erano stati iscritti per quasi sei anni e mezzo.

34      Il 5 luglio 2010, il Mediatore ha incontrato di nuovo la sig.ra P. In occasione di questo incontro, la sig.ra P. gli ha consegnato il duplicato di una lettera che il sig. W. le aveva inviato il 30 giugno 2010 e nella quale quest’ultimo osservava che la ricorrente aveva perso qualsivoglia fiducia nella capacità del Mediatore di avviare un procedimento obiettivo e che egli avrebbe dovuto, in tali condizioni, chiudere immediatamente la sua indagine. Lo stesso giorno, ha avuto luogo una riunione fra il responsabile del Mediatore incaricato del fascicolo e il sig. W., nel corso della quale quest’ultimo ha confermato che la ricorrente sospettava l’esistenza di una collusione fra il Mediatore e il Parlamento.

35      Il 12 luglio 2010, il sig. W. ha informato il Mediatore che la ricorrente si opponeva alla nuova indagine a causa dei sospetti di collusione fra quest’ultimo e il Parlamento. Al Mediatore è stata fornita una copia di un documento contenente le riflessioni dettagliate della ricorrente relative ad una nuova indagine. In detto documento, la ricorrente ha indicato che il suo eventuale consenso a tale indagine dipendeva dalle risposte date dal Mediatore ai suoi sospetti.

36      Con lettera del 19 luglio 2010 indirizzata al sig. W., il Mediatore ha risposto alle questioni sollevate nel documento contenente le riflessioni dettagliate della ricorrente relative ad una nuova indagine. Egli le assicurava che non sussisteva alcuna collusione e che sarebbe stato felice se la ricorrente avesse acconsentito al proseguimento dell’indagine di propria iniziativa.

37      Il 26 luglio 2010, il sig. W. ha risposto che egli stesso e la ricorrente ribadivano ed estendevano le accuse formulate in precedenza. Egli ha precisato che la ricorrente insisteva nelle sue obiezioni nei confronti della nuova indagine del Mediatore.

38      L’8 settembre 2010, il Mediatore ha risposto alla lettera del sig. W. del 26 luglio 2010 indicando, segnatamente, l’inutilità di replicare a ciascuno degli argomenti esposti dal sig. W. e dalla ricorrente, dal momento che questi ultimi sembravano determinati a sottoporre le loro censure all’attenzione di altri organi.

39      Il 15 novembre 2010, il Parlamento ha emesso un parere in risposta ai quesiti che gli aveva rivolto il Mediatore nella sua lettera del 29 giugno 2010. Nel suo parere, esso ha indicato che, in conformità della politica applicabile in materia, tutti i dati relativi alla ricorrente erano stati distrutti due anni e mezzo dopo la scadenza della validità dell’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98, ossia nel marzo 2010. Esso non era pertanto in grado di documentare le proprie risposte come avrebbe fatto normalmente e doveva rimettersi alla memoria dei suoi funzionari all’epoca incaricati del caso. In risposta ai quesiti del Mediatore, esso ha segnatamente confermato che l’EPSO, il Consiglio e le altre istituzioni e organi dell’Unione erano stati informati, in tempo utile, del fatto che il nome della ricorrente era stato iscritto in detto elenco, che il Consiglio era stato consultato prima della proroga della validità di tale elenco e che le istituzioni potenzialmente interessate avevano avuto a disposizione un termine più lungo per contattare la ricorrente rispetto a quello a disposizione per gli altri candidati iscritti nello stesso elenco.

40      Il 22 novembre 2010, il Mediatore ha posto nuovi quesiti al Parlamento e ne ha informato la sig.ra P. con lettera dello stesso giorno, una copia della quale è stata trasmessa alla ricorrente. In tale lettera, egli ha altresì indicato che, se la ricorrente continuava ad opporsi all’indagine di propria iniziativa, egli avrebbe limitato la propria analisi alle informazioni già in suo possesso, nonché a quelle che il Parlamento doveva ancora fornirgli.

41      Nella sua risposta del 24 gennaio 2011 ai nuovi quesiti del Mediatore, il Parlamento ha affermato che il fascicolo della ricorrente era stato completamente distrutto e che esso non era pertanto più in possesso delle lettere o dei messaggi di posta elettronica con cui aveva informato le altre istituzioni e organi dell’Unione del fatto che il nome della ricorrente era stato iscritto nell’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98.

42      Il 31 marzo 2011, il Mediatore ha reso la propria decisione, mettendo fine alla sua indagine di propria iniziativa (in prosieguo: la «decisione del 31 marzo 2011»). In tale decisione, egli ha concluso per l’insussistenza di un caso di cattiva amministrazione da parte del Parlamento quanto al trattamento della lettera della ricorrente del 15 maggio 2007 e quanto alla durata dell’iscrizione del nome della ricorrente nell’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98. Egli ha parimenti concluso che non occorreva proseguire le indagini in corso, alla luce dell’opposizione della ricorrente alle medesime e dell’assenza di un interesse pubblico rilevante in questione.

 Procedimento e conclusioni delle parti

43      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 aprile 2011, la ricorrente ha proposto il presente ricorso per risarcimento danni.

44      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        condannare il Mediatore a pagarle la somma di EUR 559 382,13, a titolo di risarcimento del danno materiale per il passato, maggiorata degli interessi di mora, calcolati al tasso della Banca centrale europea, aumentati di due punti;

–        condannare il Mediatore a pagare alla cassa pensionistica comunitaria i contributi pensionistici a suo favore corrispondenti ai trattamenti di base calcolati per il periodo da giugno 2005 ad aprile 2011, vale a dire sulla base di una somma totale di EUR 482 225,97;

–        condannare il Mediatore a pagarle mensilmente, a partire dal mese di maggio 2011 e fino al mese di marzo 2026, gli importi netti corrispondenti alle retribuzioni stabilite per i funzionari del gruppo di funzioni AD a partire dal grado AD 9, scatto 2, secondo anno, tenendo conto di una carriera normale di un funzionario di pari grado, integrati dai contributi corrispondenti per la cassa pensionistica a favore della ricorrente, nonché dai contributi per la cassa malattia;

–        condannare il Mediatore a pagarle la somma di EUR 50 000 a titolo di risarcimento del danno morale subìto;

–        condannare il Mediatore alle spese.

45      Il Mediatore chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

46      Nella replica, la ricorrente ha chiesto al Tribunale, a titolo di misure di organizzazione del procedimento e istruttorie, di ordinare

–        al Mediatore la produzione dei documenti contenuti nel fascicolo di ispezione, nonché delle lettere del 24 maggio e del 31 maggio 2007 relative alla proroga della validità dell’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98 nel quale era stato iscritto il suo nome;

–        la comparizione del sig. Diamandouros, Mediatore europeo al momento del deposito dell’atto introduttivo;

–        l’audizione delle sig.re A. e B. dei servizi del Mediatore e del sig. C., della sig.ra P., della sig.ra H. e del sig. S. dei servizi del Parlamento al fine di chiarire il contenuto dei fascicoli presentati dagli agenti del Parlamento ai rappresentanti del Mediatore in occasione dell’ispezione del 15 maggio 2007.

47      Con lettera del 25 aprile 2012, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di poter depositare nella presente causa taluni documenti ottenuti nell’ambito della causa F‑9/12, Staelen/Parlamento, pendente dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, a titolo di nuove offerte di prova. Tale domanda è stata accolta con decisione del Presidente della Prima Sezione del 23 maggio 2012. Con decisione di quest’ultimo del 19 giugno 2012, i documenti contemplati da tale domanda e la lettera del 6 giugno 2012 che accompagnava il loro deposito sono stati acquisiti agli atti, ad eccezione del controricorso del Parlamento nella causa F‑9/12.

48      Il 23 ottobre 2012, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di invitare il Parlamento e il Mediatore a produrre due messaggi di posta elettronica relativi alla ritrasmissione al Parlamento di copie di taluni documenti in possesso del Mediatore a partire dalla sua ispezione nel maggio 2007. In risposta a tale richiesta, il Mediatore ha depositato i due messaggi di posta elettronica in questione presso la cancelleria del Tribunale. Con decisione del Presidente della Prima Sezione del 21 novembre 2012, tali messaggi sono stati acquisiti agli atti.

49      Con lettera del 19 dicembre 2012, la ricorrente ha depositato presso la cancelleria del Tribunale nuove offerte di prova e ha chiesto l’adozione di misure di organizzazione del procedimento, richiamando recenti sviluppi nella causa F‑9/12. Con decisione del Presidente della Prima Sezione del 24 gennaio 2013, tale lettera, nonché i suoi allegati, sono stati acquisiti agli atti.

50      L’11 luglio 2013, il Tribunale della funzione pubblica ha emesso la sua sentenza nella causa F‑9/12, nella quale ha condannato il Parlamento, da un lato, al risarcimento di un danno materiale valutato equitativamente in EUR 10 000 in ragione della perdita del beneficio per la ricorrente della sua iscrizione nell’elenco degli idonei a causa del comportamento del Parlamento e, dall’altro, al risarcimento del danno morale subìto dalla ricorrente, fissato equitativamente in EUR 5 000 (sentenza dell’11 luglio 2013, CC/Parlamento, F‑9/12, Racc. FP, EU:F:2013:116, punti 124 e 128).

51      Dato che la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata con decisione del 17 settembre 2013 (GU C 313, pag. 2), il giudice relatore è stato assegnato alla Quarta Sezione, alla quale è stata di conseguenza attribuita la presente causa.

52      Il 28 agosto 2013, la ricorrente ha impugnato la sentenza CC/Parlamento, punto 50 supra (EU:F:2013:116) (v. causa T‑457/13 P).

53      Il 6 novembre 2013, la ricorrente ha chiesto, a titolo di misure istruttorie, la comparizione della sig.ra O’Reilly, subentrata al sig. Diamandouros nel posto di Mediatore europeo, adducendo che fosse importante conoscere la sua posizione in relazione agli illeciti commessi dal suo predecessore e in che misura ella se ne faceva carico o li denunciava.

54      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di invitare le parti a rispondere a taluni quesiti scritti e di aprire la fase orale del procedimento. Le parti hanno risposto a detti quesiti scritti entro il termine impartito. Inoltre, le parti hanno svolto le loro difese e risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza del 9 aprile 2014.

 In diritto

I –  Sulla ricevibilità

55      In via preliminare, il Tribunale rammenta di essere competente, ai sensi dell’articolo 268 e dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, a conoscere di una domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti del Mediatore (sentenze del 23 marzo 2004, Mediatore/Lamberts, C‑234/02 P, Racc., EU:C:2004:174; del 10 aprile 2002, Lamberts/Mediatore, T‑209/00, Racc., EU:T:2002:94, punto 52, e del 24 settembre 2008, M/Mediatore, T‑412/05, EU:T:2008:397, punto 39).

56      Il Mediatore esprime tuttavia dei dubbi quanto all’interesse ad agire della ricorrente, sulla base del rilievo che, nel ricorso in esame, ella contesta la portata insufficiente dell’indagine di iniziativa del Mediatore, sebbene la stessa si fosse vivamente opposta a tale indagine. Inoltre, il Mediatore rileva che non è stata adottata alcuna decisione definitiva in ordine alla questione di quando e come il Parlamento ha informato le altre istituzioni, organi e organismi del fatto che il nome della ricorrente era stato aggiunto all’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98. Egli ritiene di poter riaprire in qualsiasi momento la sua indagine a tal riguardo. Di conseguenza, il presente ricorso gli sembra prematuro.

57      La ricorrente ritiene di essere titolare di un interesse ad agire alla luce della chiusura delle due indagini condotte dal Mediatore con decisioni che constatano l’assenza di un caso di cattiva amministrazione da parte del Parlamento.

58      Il Tribunale ritiene che il fatto che la ricorrente si sia opposta all’indagine di propria iniziativa del Mediatore non consenta di rimettere in discussione il suo interesse ad agire nella specie. Anche se detta indagine è stata effettuata senza il consenso e il sostegno della ricorrente, quest’ultima ha un interesse ad agire per ottenere il risarcimento del danno che avrebbe subìto a seguito o nell’ambito di tale indagine, dal momento che la questione del comportamento della ricorrente nei confronti della stessa indagine non può, nella specie, incidere sulla valutazione del ricorso sotto il profilo della sua ricevibilità.

59      Inoltre, occorre rammentare che l’azione risarcitoria è stata istituita dal Trattato FUE come mezzo di ricorso autonomo, dotato di una particolare funzione nell’ambito del regime delle impugnazioni e subordinato, quanto al suo esercizio, a condizioni attinenti al suo specifico oggetto (sentenza del 28 aprile 1971, Lütticke/Commissione, 4/69, Racc., EU:C:1971:40, punto 6, e ordinanza del 21 giugno 1993, Van Parijs e a./Consiglio e Commissione, C‑257/93, Racc., EU:C:1993:249, punto 14). Mentre il ricorso di annullamento e quello per carenza mirano a sanzionare l’illegittimità di un atto giuridicamente vincolante ovvero la sua mancata adozione, l’azione risarcitoria ha per oggetto la richiesta di risarcimento di un danno derivato da un atto, giuridicamente vincolante o meno, oppure da un comportamento imputabile ad un’istituzione o ad un organo comunitario (v., in tal senso, sentenze del 10 luglio 1985, CMC e a./Commissione, 118/83, Racc., EU:C:1985:308, punti da 29 a 31; del 15 settembre 1994, KYDEP/Consiglio e Commissione, C‑146/91, Racc., EU:C:1994:329, punto 26, e del 15 giugno 1999, Ismeri Europa/Corte dei Conti, T‑277/97, Racc., EU:T:1999:124, punto 61).

60      Sulla ricevibilità del presente ricorso per risarcimento danni non può pertanto incidere il fatto che il Mediatore non abbia ancora adottato una decisione definitiva per quanto attiene a taluni punti oggetto della sua indagine di propria iniziativa.

61      Di conseguenza, il ricorso è ricevibile.

II –  Nel merito

A –  Introduzione

62      La ricorrente sostiene che nella specie ricorrono le condizioni necessarie perché sorga la responsabilità extracontrattuale dell’Unione. Per quanto attiene all’illegittimità del comportamento del Mediatore, la ricorrente deduce quattro motivi a sostegno del proprio ricorso.

63      Con il primo motivo, la ricorrente addebita al Mediatore la violazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del mediatore (GU L 113, pag. 15), e degli articoli 5 e 9.2 delle disposizioni di esecuzione adottate dal Mediatore in applicazione dell’articolo 14 della decisione 94/262 (in prosieguo: le «disposizioni di esecuzione»), in quanto egli ha omesso di procedere, a seguito della denuncia e nella sua indagine di propria iniziativa, a tutte le indagini necessarie per dimostrare l’esistenza di un caso di cattiva amministrazione da parte del Parlamento nella gestione del suo fascicolo.

64      Con il secondo motivo, la ricorrente fa valere che il Mediatore è incorso in diversi manifesti errori di valutazione tali da causarle un pregiudizio in occasione dell’esame della fondatezza della denuncia e a seguito di tale esame.

65      Con il terzo motivo, la ricorrente ritiene che il Mediatore non sia stato imparziale, che abbia mancato di buona fede, di obiettività e di indipendenza, e che sia incorso in uno sviamento di potere in occasione dell’esame della denuncia e a seguito di tale esame.

66      Con il quarto motivo, la ricorrente fa valere che, nell’ambito delle indagini avviate a seguito della denuncia, il Mediatore ha violato i principi di sollecitudine e di buona amministrazione, il rispetto del termine ragionevole, gli articoli 14 e 17 del codice europeo di buona condotta amministrativa adottato a seguito della risoluzione del Parlamento europeo del 6 settembre 2001 (GU C 72, pag. 331; in prosieguo: il «codice di buona condotta»), nonché l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

67      Il Mediatore contesta ciascuno dei quattro motivi e ritiene che il ricorso della ricorrente debba essere dichiarato infondato.

B –  Sulla giurisprudenza in materia di esistenza della responsabilità extracontrattuale dell’Unione

68      Secondo una giurisprudenza costante, l’esistenza di una responsabilità extracontrattuale dell’Unione per comportamento illecito dei suoi organi, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, presuppone che siano soddisfatte varie condizioni, vale a dire l’illiceità del comportamento di cui si fa carico alle istituzioni, l’effettiva esistenza del danno e la presenza di un nesso di causalità fra il comportamento fatto valere e il danno lamentato (v. in tal senso, sentenze del 29 settembre 1982, Oleifici Mediterranei/CEE, 26/81, Racc., EU:C:1982:318, punto 16; del 9 novembre 2006, Agraz e a./Commissione, C‑243/05 P, Racc., EU:C:2006:708, punto 26, e del 2 marzo 2010, Arcelor/Parlamento e Consiglio, T‑16/04, Racc., EU:T:2010:54, punto 139 e la giurisprudenza ivi citata).

69      Dato il carattere cumulativo delle suddette condizioni, il ricorso deve essere respinto nella sua totalità qualora una sola di queste condizioni non sia soddisfatta (v. sentenza Arcelor/Parlamento e Consiglio, punto 68 supra, EU:T:2010:54, punto 140 e la giurisprudenza ivi citata).

70      Per quanto attiene alla condizione relativa al comportamento illegittimo di un’istituzione, occorre che sia dimostrata una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli (sentenze del 4 luglio 2000, Bergaderm e Goupil/Commissione, C‑352/98 P, Racc., EU:C:2000:361, punti 42 e 43, e del 9 settembre 2008, FIAMM e a./Consiglio e Commissione, C‑120/06 P e C‑121/06 P, Racc., EU:C:2008:476, punto 173). Pertanto, solo un illecito di un’istituzione che comporta una siffatta violazione sufficientemente qualificata è idoneo a far sorgere la responsabilità dell’Unione.

71      Per quanto riguarda la condizione secondo la quale la violazione di una norma giuridica dev’essere sufficientemente qualificata, il criterio decisivo che consente di ritenere che essa sia soddisfatta è quello della violazione grave e manifesta, commessa dall’istituzione in questione, dei limiti posti al suo potere discrezionale. Soltanto quando tale istituzione dispone solo di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto dell’Unione può essere sufficiente per accertare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata (v. sentenze del 10 dicembre 2002, Commissione/Camar e Tico, C‑312/00 P, Racc., EU:C:2002:736, punto 54 e la giurisprudenza citata, e Arcelor/Parlamento e Consiglio, punto 68 supra, EU:T:2010:54, punto 141 e la giurisprudenza ivi citata). Il margine di discrezionalità di cui dispone l’istituzione in questione è dunque un criterio determinante per stabilire se si sia in presenza di una siffatta violazione sufficientemente qualificata (v. in tal senso, sentenza del 12 luglio 2005, Commissione/CEVA e Pfizer, C‑198/03 P, Racc., EU:C:2005:445, punto 66 e la giurisprudenza ivi citata).

72      Pertanto, allorché il Mediatore dispone di un margine di discrezionalità, solo una violazione manifesta e grave dei limiti posti al suo potere discrezionale può costituire una violazione del diritto dell’Unione sufficientemente qualificata per far sorgere la responsabilità dell’Unione. Per contro, nell’ipotesi in cui, nell’esercizio delle sue funzioni, il Mediatore disponga solamente di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice infrazione al diritto dell’Unione può essere sufficiente per accertare l’esistenza di siffatta violazione sufficientemente qualificata (v., in tal senso, sentenza M/Mediatore, punto 55 supra, EU:T:2008:397, punto 143).

73      Per quanto attiene al requisito secondo il quale la norma giuridica deve essere preordinata a conferire diritti ai singoli, deriva dalla giurisprudenza che tale requisito è soddisfatto quando detta norma generi un vantaggio che può essere definito diritto acquisito, che abbia lo scopo di tutelare gli interessi dei singoli o che implichi l’attribuzione di diritti a favore dei singoli, il cui contenuto possa essere adeguatamente individuato (v. sentenza del 19 ottobre 2005, Cofradía de pescadores «San Pedro de Bermeo» e a./Consiglio, T‑415/03, Racc., EU:T:2005:365, punto 86 e la giurisprudenza ivi citata). Si evince inoltre dalla giurisprudenza che tale requisito è soddisfatto quando la norma giuridica violata, pur riferendosi per sua natura ad interessi generali, garantisce anche la tutela degli interessi individuali delle persone interessate (v. sentenza del 16 maggio 2013, Gap granen & producten/Commissione, T‑437/10, EU:T:2013:248, punto 22 e la giurisprudenza ivi citata).

74      Nella specie, occorre pertanto verificare se il Mediatore abbia commesso gli illeciti asseriti in occasione del trattamento della denuncia della ricorrente e in occasione dell’indagine di propria iniziativa che ne è seguita. Qualora il Mediatore abbia commesso illeciti, occorre verificare se essi siano sfociati in una violazione sufficientemente qualificata delle norme giuridiche preordinate a conferire diritti ai singoli.

C –  Sugli illeciti asseriti

1.     Sugli illeciti integranti violazioni dell’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 94/262, degli articoli 5 e 9.2 delle disposizioni di esecuzione e dei principi di sollecitudine e di buona amministrazione

a)     Osservazioni preliminari

75      Col primo motivo la ricorrente fa valere che il Mediatore è incorso in una violazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 94/292 e degli articoli 5 e 9.2 delle disposizioni di esecuzione, in quanto egli, in occasione del trattamento della denuncia e della sua indagine di propria iniziativa, non ha effettuato tutte le indagini necessarie a svelare e a chiarire i casi di cattiva amministrazione da essa denunciati. Con la prima censura del quarto motivo, la stessa deduce una violazione dei principi di sollecitudine e di buona amministrazione per gli stessi motivi. Tali censure devono essere trattate congiuntamente.

76      In primo luogo, occorre osservare che, come è già stato statuito, il Mediatore dispone di un’ampia libertà di apprezzamento quanto alla fondatezza delle denunce e al seguito da darvi e che in tale contesto non gli incombe nessun obbligo di risultato (v., in tal senso, sentenze Mediatore/Lamberts, punto 55 supra, EU:C:2004:174, punti 50 e 52, e M/Mediatore, punto 55 supra, EU:T:2008:397, punto 143). Pertanto, soltanto una violazione manifesta e grave dei limiti posti al suo potere discrezionale quanto alla fondatezza delle denunce e al seguito da darvi può costituire una violazione del diritto dell’Unione sufficientemente qualificata che può far sorgere la responsabilità dell’Unione. Lo stesso dicasi allorché il Mediatore valuta l’esistenza di casi di cattiva amministrazione sui quali ha indagato di propria iniziativa.

77      Inoltre, per quanto attiene all’esercizio dei poteri di indagine del Mediatore, occorre ricordare come dall’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 94/262 si evinca che il Mediatore, ai fini dell’accertamento di eventuali casi di cattiva amministrazione nell’azione delle istituzioni o degli organi dell’Unione, effettua di propria iniziativa, o a seguito di una denuncia, tutte le indagini «che ritenga necessarie». L’articolo 4.1 delle disposizioni di esecuzione prevede che il Mediatore decide se vi siano motivi sufficienti a giustificare l’avvio di indagini in relazione ad una denuncia ricevibile. Inoltre, l’articolo 5 di dette disposizioni definisce i poteri d’indagine di cui il Mediatore dispone, indicando che il Mediatore «può», segnatamente, chiedere alle istituzioni e agli organismi dell’Unione di fornirgli informazioni o esaminare il fascicolo dell’istituzione o degli organi interessati. Ai sensi dell’articolo 9.2 di tali disposizioni, i poteri di indagine di cui il Mediatore è investito coincidono con quelli di cui dispone in occasione di indagini avviate di propria iniziativa.

78      In tal senso, il Mediatore dispone, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 94/262 e degli articoli 4.1, 5 e 9.2 delle disposizioni di esecuzione, anche di un potere discrezionale quanto all’avvio e alla portata delle indagini da svolgere e quanto agli strumenti di indagine da impiegare in occasione del trattamento di una denuncia o nell’ambito di un’indagine avviata di propria iniziativa.

79      Ne consegue, alla luce della giurisprudenza di cui ai punti 70 e seguenti supra, che solo una violazione manifesta e grave dei limiti posti al suo potere d’indagine conferito dall’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 94/262 e dagli articoli 4.1, 5 e 9.2 delle disposizioni di esecuzione può costituire una violazione sufficientemente qualificata idonea a far sorgere la responsabilità dell’Unione.

80      L’esercizio, da parte del Mediatore, del suo potere discrezionale in materia di indagine deve tuttavia avvenire nel rispetto delle norme di rango superiore del diritto dell’Unione.

81      Orbene, l’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, il quale sancisce un diritto ad una buona amministrazione, prevede che ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell’Unione. L’articolo 41, paragrafo 2, di detta Carta precisa che tale diritto comporta, in particolare, il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale lesivo, il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale, nonché l’obbligo per l’amministrazione di motivare le proprie decisioni.

82      Il termine «in particolare» contenuto in quest’ultima disposizione indica che il diritto ad una buona amministrazione non si limita alle tre summenzionate garanzie. Ciò si evince parimenti dalle spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (GU 2007, C 303, pag. 17), le quali precisano che l’articolo 41 è basato sull’esistenza dell’Unione in quanto comunità di diritto, le cui caratteristiche sono state sviluppate dalla giurisprudenza che ha consacrato segnatamente la buona amministrazione come principio generale di diritto.

83      Le spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali si riferiscono, segnatamente, alla giurisprudenza secondo la quale, nel caso in cui un’istituzione dell’Unione disponga di un ampio potere discrezionale, è di fondamentale importanza il controllo del rispetto nei procedimenti amministrativi delle garanzie offerte dall’ordinamento giuridico dell’Unione. Fra queste garanzie si annoverano in particolare il rispetto del principio di diligenza, ossia l’obbligo dell’istituzione competente di esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie (v., in tal senso, sentenze del 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, Racc., EU:C:1991:438, punto 14; del 6 novembre 2008, Paesi Bassi/Commissione, C‑405/07 P, Racc., EU:C:2008:613, punto 56, e del 9 settembre 2011, Dow AgroSciences e a./Commissione, T‑475/07, Racc., EU:T:2011:445, punto 154).

84      Occorre sottolineare, a tal riguardo, che il rispetto del dovere di un’istituzione competente di raccogliere diligentemente gli elementi materiali indispensabili all’esercizio del suo ampio potere discrezionale nonché il suo controllo da parte del giudice dell’Unione sono tanto più importanti in quanto l’esercizio del suddetto potere discrezionale è soggetto soltanto a un controllo giurisdizionale di merito ristretto, esclusivamente finalizzato alla ricerca di un errore manifesto. Così, l’obbligo per l’istituzione competente di esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti della fattispecie costituisce una premessa indispensabile affinché il giudice dell’Unione possa verificare se sussistessero gli elementi di fatto e di diritto da cui dipende l’esercizio di questo ampio potere discrezionale [v., in tal senso, sentenze del 15 ottobre 2009, Enviro Tech (Europe), C‑425/08, Racc., EU:C:2009:635, punti 47 e 62; dell’11 settembre 2002, Pfizer Animal Health/Consiglio, T‑13/99, Racc., EU:T:2002:209, punti 166 e 171, e del 16 settembre 2013, ATC e a./Commissione, T‑333/10, Racc., EU:T:2013:451, punto 84].

85      Pertanto, il potere discrezionale conferito al Mediatore dalla decisione 94/262 e dalle disposizioni di esecuzione con riferimento alle misure di indagine da adottare nell’esercizio della sua missione non lo esime dal rispetto del principio di diligenza. Ne consegue che, se il Mediatore può decidere liberamente di avviare un’indagine e che, se decide di farlo, egli può adottare tutte le misure di indagine che ritenga necessarie, egli deve cionondimeno assicurarsi di essere in condizioni, a seguito di tali misure di indagine, di esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti al fine di statuire sulla fondatezza di un’affermazione relativa ad un caso di cattiva amministrazione e sull’eventuale seguito da dare a siffatta affermazione (v., in analogia al dovere di istruire una denuncia da parte della Commissione, sentenza del 17 maggio 2001, IECC/Commissione, C‑450/98 P, Racc., EU:C:2001:276, punto 57). Il rispetto del principio di diligenza da parte del Mediatore nell’esercizio delle proprie competenze è a maggior ragione importante in quanto egli si è visto appunto conferire, in forza dell’articolo 228, paragrafo 1, TFUE, e dell’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 94/262, il compito di svelare e tentare di eliminare i casi di cattiva amministrazione nell’interesse generale e nell’interesse del cittadino di cui trattasi.

86      Il Mediatore non dispone pertanto di un potere discrezionale quanto al rispetto, in un caso concreto, del principio di diligenza. Di conseguenza, una mera violazione del principio di diligenza è sufficiente a dimostrare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata ai sensi della giurisprudenza menzionata al punto 70 supra (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2007, Schneider Electric/Commissione, T‑351/03, Racc., EU:T:2007:212, punti 117 e 118).

87      Tuttavia, occorre parimenti sottolineare che non ogni irregolarità commessa dal Mediatore costituisce una violazione del principio di diligenza, come definito al punto 83 supra. Solo un’irregolarità commessa dal Mediatore nell’esercizio dei suoi poteri di indagine, in conseguenza della quale egli non abbia potuto esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti al fine di decidere sulla fondatezza di un’affermazione relativa ad un caso di cattiva amministrazione da parte di un’istituzione, di un organo o di un organismo dell’Unione e sull’eventuale seguito da dare a tale affermazione può far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione a causa di una violazione del principio di diligenza (v., in tal senso, sentenza del 12 luglio 2001, Comafrica e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione, T‑198/95, T‑171/96, T‑230/97, T‑174/98 e T‑225/99, Racc., EU:T:2001:184, punto 144).

88      In secondo luogo, per quanto attiene alla condizione secondo la quale la norma giuridica della quale si deduce la violazione deve essere preordinata a conferire diritti ai singoli, occorre ricordare che la giurisprudenza ha precisato che la condizione relativa al fine garantista era soddisfatta quando la norma giuridica violata, pur riferendosi per sua natura ad interessi generali, garantiva anche la tutela degli interessi individuali delle persone interessate (v. punto 71 supra). Orbene, per quanto attiene al principio di diligenza o al diritto ad una buona amministrazione, tale principio e tale diritto possiedono chiaramente un fine garantista nei confronti dei singoli (v., in tal senso, sentenze del 18 settembre 1995, Nölle/Consiglio e Commissione, T‑167/94, Racc., EU:T:1995:169, punto 76, e del 9 luglio 1999, New Europe Consulting e Brown/Commissione, T‑231/97, Racc., EU:T:1999:146, punto 39). Lo stesso vale per quanto riguarda le norme che disciplinano le indagini del Mediatore, in quanto tali norme consentono al singolo di presentare le denunce riguardanti casi di cattiva amministrazione e essere informato in merito al risultato delle indagini condotte al riguardo dal Mediatore (v., in tal senso, sentenza Mediatore/Lamberts, punto 55 supra, EU:C:2004:174, punto 56).

b)     Sugli illeciti integranti violazioni dell’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 94/262, degli articoli 5 e 9.2 delle disposizioni di esecuzione e dei principi di sollecitudine e di buona amministrazione in occasione delle indagini concernenti la decisione del 22 ottobre 2007

–       Introduzione

89      Nella prima parte del primo motivo, la ricorrente addebita al Mediatore di aver commesso illeciti in sede di esame della denuncia sfociata nella decisione del 22 ottobre 2007.

–       Sull’esistenza di illeciti

90      In primo luogo, la ricorrente addebita al Mediatore di non avere insistito presso il Parlamento al fine di ottenere taluni documenti in possesso di quest’ultimo e che egli non aveva ricevuto. Al fine di valutare tale censura, occorre richiamare i seguenti fatti.

91      Il 30 giugno 2007, a seguito della denuncia, il Mediatore ha deciso di indagare sulle affermazioni e sulle domande seguenti: «[i]l Parlamento non ha trattato in maniera corretta la domanda della [ricorrente] successivamente al suo inserimento nell’[elenco dei candidati idonei per il concorso generale EUR/A/151/98]» e «[l]a [ricorrente] dovrebbe essere trattata in maniera equa nel contesto della copertura di un posto in seno alle istituzioni comunitarie».

92      Nell’ambito di tale indagine, il Mediatore ha deciso di ispezionare i fascicoli del Parlamento in relazione ai seguenti punti:

«1)       se, successivamente all’aggiunta del nome della [ricorrente] nell’elenco [dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98] (il 17 maggio 2005), il Parlamento abbia assunto amministratori di lingua francese con lo status di funzionari o agenti temporanei figuranti in altri elenchi [degli idonei];

2)       in caso di risposta affermativa, se il fascicolo della [ricorrente] sia stato preso in considerazione (e in che modo); a tal riguardo, desidero avere accesso, segnatamente, alle decisioni motivate rilevanti concernenti le selezioni (incluse le note di fine affissione);

3)       se le altre istituzioni comunitarie siano state informate della decisione del Parlamento di includere la [ricorrente] nell’elenco [dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98] dopo l’esaurimento del medesimo (dopo l’assunzione di tutti i candidati dell’elenco) e con quali mezzi;

4)       il Parlamento sembra sostenere che l’elenco [degli idonei] nel quale la [ricorrente] è stata aggiunta (maggio 2005) è stato inviato a tutte le DG e che esso figura parimenti nel riepilogo degli elenchi in vigore inviato ogni anno alle DG».

93      Si evince dalla relazione di ispezione che i rappresentanti del Parlamento hanno formulato osservazioni su ciascuno dei documenti figuranti nei «fascicoli» preparati per l’ispezione. Dette osservazioni non vengono tuttavia riprese nella relazione. Inoltre, i «fascicoli» in questione contenevano i seguenti documenti:

1)      elenco delle persone assunte in veste di amministratore dal Parlamento (…) a partire dal 1º maggio 2005;

2)      documento intitolato «pooling» distribuito dall’EPSO, indicante il numero di candidati residui negli elenchi [dei candidati idonei] dell’insieme dei concorsi organizzati dalle diverse istituzioni dell’Unione (…);

3)      messaggio di posta elettronica indirizzato dal Parlamento al Consiglio, al quale erano allegati il curriculum vitae e la candidatura della [ricorrente];

4)      elenco di tutte le assunzioni effettuate dal Parlamento a partire dal maggio 2005 (livello AD 5);

5)      elenco di tutte le assunzioni effettuate dal Parlamento a partire dal maggio 2005 (livello confermato);

6)      elenco di tutte le assunzioni di persone francofone effettuate dal Parlamento a partire dal maggio 2005 (livello AD 5);

7)      documento intitolato “Situazione degli elenchi [dei candidati idonei] dei concorsi del PE”;

8)      elenco degli agenti temporanei che occupano posti permanenti nel Parlamento».

94      Tutti questi documenti sono stati considerati riservati nel corso del procedimento amministrativo. Tuttavia, nella controreplica, il Mediatore ha allegato una copia del documento dell’EPSO del 14 maggio 2007 intitolato «Pooling riserva dei vincitori di concorsi» (il documento «pooling» del 14 maggio 2007), di cui alcune parti riservate sono state oscurate. In tale documento viene indicato, per quanto riguarda il concorso EUR/A/151/98, per il settore intitolato «Amministratore FR», che era stato stilato un elenco dei candidati idonei il 12 gennaio 2000 e che una sola persona era ancora iscritta in detto elenco. Inoltre, nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nella causa F‑9/12, il Parlamento ha comunicato alla ricorrente tutti i documenti contenuti in detti «fascicoli». Il 6 giugno 2012, la ricorrente ha prodotto tali documenti nella presente causa.

95      La ricorrente osserva che, a seguito della domanda formulata nel contesto dei suoi primi tre quesiti ripresi al punto 92 supra, il Mediatore non ha ottenuto le lettere di informazione concernenti l’iscrizione del suo nome nell’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98. Ella addebita al Mediatore di non avere insistito presso il Parlamento per ottenerle.

96      A tal riguardo, occorre osservare che il Mediatore non ha espressamente chiesto di avere accesso alle lettere di informazione in questione. Egli ha chiesto «se le altre istituzioni comunitarie siano state informate della decisione del Parlamento di includere [il nome] della [ricorrente nel]l’elenco dei [candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98] successivamente al suo esaurimento (a seguito dell’assunzione di tutti i candidati dell’elenco) e con quali mezzi». Il Parlamento poteva dunque dimostrare con ogni mezzo possibile di avere informato le altre istituzioni della sua decisione di includere la ricorrente in detto elenco degli idonei. Al Mediatore non può pertanto essere addebitato di non avere insistito per ottenere specificamente tali lettere di informazione. Tale censura della ricorrente dev’essere quindi dichiarata infondata.

97      La ricorrente addebita inoltre al Mediatore di non essere stato in possesso delle ultime note affisse che lo stesso aveva chiesto al Parlamento.

98      A tal riguardo, occorre osservare che, al punto 2 delle misure di indagine adottate dal Mediatore il 30 giugno 2007 (v. punto 92 supra), il Mediatore ha dichiarato che solo qualora il Parlamento avesse assunto amministratori di lingua francese con lo status di funzionario o di agente temporaneo figuranti in altri elenchi degli idonei a seguito dell’aggiunta del nome della ricorrente nell’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98, interessava al medesimo avere accesso alle rilevanti decisioni motivate concernenti le selezioni, incluse le ultime note affisse. Ne consegue che, in assenza di assunzione da parte del Parlamento di amministratori di lingua francese come la ricorrente, la seconda misura di indagine diveniva priva di oggetto.

99      Orbene, è pacifico che, in occasione dell’ispezione, il Parlamento ha fornito al Mediatore gli elenchi, in primo luogo, delle persone assunte in qualità di amministratore dal Parlamento europeo a partire dal 1º maggio 2005; in secondo luogo, di tutte le assunzioni effettuate dal Parlamento a partire dal maggio 2005 (livello AD 5); in terzo luogo, di tutte le assunzioni effettuate dal Parlamento dal maggio 2005 (livello confermato) e, in quarto luogo, di tutte le assunzioni di persone francofone effettuate dal Parlamento dal maggio 2005 (livello AD 5). Tali elenchi sono stati prodotti dalla ricorrente nella presente causa il 6 giugno 2012. Sulla base di tali elenchi, il Mediatore ha concluso, nella decisione del 22 ottobre 2007, che, a partire dal maggio 2005, il Parlamento aveva assunto unicamente amministratori di lingua francese muniti di competenze specifiche. La ricorrente non ha né dedotto né dimostrato, a seguito della comunicazione di tali elenchi, che tale valutazione del Mediatore era erronea. Di conseguenza, ad Mediatore non può essere addebitato di non avere insistito per avere a sua disposizione dette ultime note affisse.

100    In secondo luogo, la ricorrente ritiene che la valutazione contenuta nel punto 2.5 della decisione del 22 ottobre 2007 risulti da un’indagine chiusa senza procedere alle necessarie verifiche e che sia errata.

101    A tal riguardo, occorre osservare che, al punto 2.5 della decisione del 22 ottobre 2007, il Mediatore ha ritenuto quanto segue:

«Inoltre, l’ispezione ha confermato ciò che il Parlamento aveva già indicato nel suo parere, ossia che l’elenco degli idonei che indicava la disponibilità della [ricorrente] era stato messo a disposizione di altre istituzioni comunitarie. L’ispezione ha parimenti confermato che il suo curriculum vitae era stato inviato al servizio che sollecitava informazioni al suo riguardo, ossia al Consiglio (…)»

102    Anzitutto, la ricorrente addebita al Mediatore di avere erroneamente affermato che il Parlamento aveva indicato, nel suo parere del 22 marzo 2007, che l’elenco degli idonei nel quale era iscritto il suo nome era stato messo a disposizione di altre istituzioni. Tale censura è fondata. Infatti, il Parlamento non ha indicato, in tale parere, che detto elenco degli idonei era stato messo a disposizione di altre istituzioni. Il Mediatore ammette che ciò corrisponde a verità e di essere incorso in un errore a tal riguardo. Detto errore è consistito nel deformare il contenuto di un documento; ciò costituisce una mancanza di diligenza nell’istruzione del fascicolo e, in particolare, nella considerazione di un fatto che il Mediatore stesso ha ritenuto rilevante.

103    La ricorrente addebita poi al Mediatore di avere chiuso l’indagine nonostante il fatto che il fascicolo di ispezione non contenesse alcuna prova del fatto che l’elenco degli idonei in questione fosse stato messo a disposizione di altre istituzioni, organi o organismi dell’Unione. Secondo la ricorrente, il documento «pooling» del 14 maggio 2007 menzionato dal Mediatore non consentiva di dimostrare la messa a disposizione dell’elenco degli idonei alle altre istituzioni prima di tale data.

104    A tal riguardo, occorre rammentare che il Mediatore aveva deciso di ispezionare i fascicoli del Parlamento al fine, segnatamente, di «sapere se le altre istituzioni comunitarie [fossero] state informate della decisione del Parlamento di includere [il nome della ricorrente] nell’elenco [dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98] dopo l’esaurimento del medesimo (dopo l’assunzione di tutti i candidati dell’elenco) e con quali mezzi» (v. punto 92 supra). Inoltre, le parti hanno confermato in udienza che il nome della ricorrente è stato iscritto in detto elenco il 17 maggio 2005. A tale data, come sostenuto dalla ricorrente nella denuncia, tutti gli altri vincitori del concorso EUR/A/151/98 erano stati assunti. Pertanto, il Mediatore ha cercato di sapere se le altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione fossero stati informati della decisione del Parlamento del 17 maggio 2005 di includere il nome della ricorrente nello stesso elenco e con quali mezzi.

105    In risposta a tale questione, il Parlamento ha fornito al Mediatore un elenco contenuto nel documento «pooling» del 14 maggio 2007. Si evince da tale elenco che, il 14 maggio 2007, il nome di un solo candidato continuava ad essere iscritto nell’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98. Dal momento che tutti gli altri vincitori di detto concorso erano stati assunti prima del 17 maggio 2005, il Mediatore doveva desumere da tale documento che, il 14 maggio 2007, la ricorrente era la sola candidata il cui nome era ancora iscritto in detto elenco. Infatti, poiché il documento «pooling» del 14 maggio 2007 era consultabile dalle altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione, questi ultimi erano in grado di sapere, perlomeno il 14 maggio 2007, che la ricorrente era l’ultima vincitrice il cui nome figurava in tale elenco degli idonei.

106    Tuttavia, come ammesso dal Mediatore nel controricorso, il documento «pooling» del 14 maggio 2007 non consente di sapere quando e come l’iscrizione del nome della ricorrente nell’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98 sia stata comunicata dal Parlamento alle altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione.

107    Orbene, nella sua decisione di ispezione, il Mediatore ha espressamente dichiarato di voler ispezionare il fascicolo del Parlamento per sapere se le altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione fossero stati informati della decisione del Parlamento di includere il nome della ricorrente nell’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98 a seguito dell’esaurimento di quest’ultimo e con quali mezzi.

108    Inoltre, la risposta alla questione di come e quando le istituzioni, organi e organismi dell’Unione sono stati informati dell’iscrizione del nome della ricorrente nell’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98 costituisce uno degli elementi rilevanti facenti parte dell’oggetto dell’indagine del Mediatore intesa a scoprire se il Parlamento, in occasione del suo trattamento del fascicolo della ricorrente successivamente ad una siffatta iscrizione, fosse responsabile di un caso di cattiva amministrazione. Infatti, dal momento che la validità di detto elenco scadeva inizialmente il 1º giugno 2007, e che la comunicazione di tale elenco da parte del Parlamento alle altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione poteva contribuire ad aumentare le possibilità della ricorrente di essere assunta, la mancata comunicazione da parte del Parlamento di detto elenco alle altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione in tempi brevi successivamente all’iscrizione, il 17 maggio 2005, del nome della ricorrente in tale elenco, era idonea a costituire un caso di cattiva amministrazione, a prescindere dall’esistenza di una disposizione espressa nel contesto regolamentare applicabile che imponga una siffatta comunicazione.

109    Di conseguenza, il Mediatore, omettendo, nell’ambito della sua indagine, di trattare la questione di quando e come l’iscrizione del nome della ricorrente nell’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98 era stata comunicata alle altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione da parte del Parlamento, non ha ottemperato al proprio dovere di diligenza nell’esaminare se e come le istituzioni, organi e organismi dell’Unione fossero stati informati dell’iscrizione del nome della ricorrente in detto elenco fra il 17 maggio 2005 e il 14 maggio 2007, ossia per una parte significativa della durata di validità di tale elenco.

110    Questa conclusione non può essere rimessa in discussione dai diversi argomenti del Mediatore.

111    Per quanto attiene all’argomento secondo il quale la relazione di ispezione non contiene necessariamente un elenco esaustivo di tutti i documenti figuranti nel fascicolo, bensì si limita ad elencare i documenti dei quali i rappresentanti del Mediatore avevano ricevuto una copia, occorre rilevare che, nella decisione del 22 ottobre 2007, il Mediatore non ha indicato di aver chiesto questi altri documenti, né li ha menzionati. Inoltre, il Mediatore non li produce in corso di istanza sebbene l’onere della prova incomba al medesimo, dal momento che questi li fa valere per giustificare detta decisione. Infine, il Mediatore ammette che detto fascicolo non conteneva altri documenti, in quanto considera, nel controricorso, che «[l’]assenza, nel fascicolo del Parlamento, di lettere o messaggi di posta elettronica che informano le altre istituzioni avrebbe potuto spiegarsi con il fatto che tale informazione era stata comunicata oralmente». Di conseguenza, l’argomento del Mediatore non può rimettere in discussione la constatazione secondo la quale, a seguito della sua indagine, egli non disponeva di tutti gli elementi rilevanti necessari per poter valutare debitamente l’esistenza di un caso di cattiva amministrazione.

112    Per quanto attiene all’argomento secondo il quale, in una lettera del 26 aprile 2007, l’EPSO aveva dichiarato alla ricorrente che, «nel corso delle riunioni che [esso teneva] regolarmente con i responsabili dell’assunzione delle diverse [i]stituzioni, queste si scambia[vano] sistematicamente informazioni concernenti lo stato dei propri elenchi degli idonei e spesso mett[evano] taluni vincitori a disposizione delle altre», occorre osservare che, nella decisione del 22 ottobre 2007, il Mediatore non ha menzionato tale prassi. Inoltre, non si può desumere da tale affermazione il momento in cui le altre istituzioni, organismi e organi dell’Unione sono stati informati dell’iscrizione del nome della ricorrente nell’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98. Pertanto, quand’anche tale prassi di comunicazione orale abbia avuto luogo, ciò non toglie che il Mediatore non poteva accontentarsi di tale fatto per concludere che, nella specie, il Parlamento aveva informato in tempo utile le altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione della disponibilità della ricorrente.

113    Infine, sulla base dei diversi documenti cosiddetti di «pooling», allegati dal Mediatore alla sua risposta ad un quesito scritto del Tribunale, occorre osservare che l’informazione sull’iscrizione del nome dei vincitori del concorso EUR/A/151/98 nell’elenco dei candidati idonei per detto concorso, comunicato nei documenti cosiddetti di «pooling» compilati dall’EPSO, non è del tutto attendibile. In tal senso, è pacifico che il nome della ricorrente è stato iscritto in detto elenco il 17 maggio 2005, ed emerge da taluni documenti del Parlamento prodotti in corso di causa dal Mediatore che, fra i 22 vincitori iniziali di tale concorso, tutti sono stati assunti prima del 31 dicembre 2002, eccetto uno, che è stato assunto il 1º giugno 2003. Orbene, nonostante il fatto che, nel febbraio 2003, vi fosse un unico vincitore dello stesso concorso il cui nome era ancora iscritto in tale elenco, il documento dell’EPSO del 3 febbraio 2003 indica che i nomi di sei vincitori continuavano ad essere inclusi nel medesimo elenco a tale data. Analogamente, nel gennaio 2005, nessun nome di vincitori del concorso in questione doveva ancora figurare nell’elenco in questione. Tuttavia, secondo il documento dell’EPSO del 26 gennaio 2005, vi erano ancora due nomi di vincitori iscritti in detto elenco a tale data. Infine, dopo il 17 maggio 2005, solo il nome della ricorrente doveva ancora figurare nell’elenco in questione. Tuttavia, il documento dell’EPSO del 12 dicembre 2005 indica che vi erano ancora i nomi di due vincitori nell’elenco di cui trattasi.

114    In terzo luogo, la ricorrente contesta la valutazione ripresa al punto 1.1 della decisione del 22 ottobre 2007 che chiude l’indagine a seguito della denuncia. La ricorrente ritiene che il Mediatore abbia a torto omesso di indagare sull’atteggiamento contraddittorio del Parlamento che, da un lato, ha respinto le sue candidature spontanee e, dall’altro, ha indicato che ella era libera di inviare candidature spontanee a tutte le istituzioni.

115    Con riferimento a tale censura, è bene ricordare i seguenti elementi.

116    Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 94/262, una denuncia presso il Mediatore deve essere stata preceduta dai passi amministrativi appropriati presso le istituzioni o gli organi interessati.

117    Nella specie, a seguito di una richiesta di informazioni rivolta dalla ricorrente al Parlamento quanto al procedimento da seguire per fare domanda per posti vacanti, il Parlamento le ha indicato, in una lettera del 5 gennaio 2006, che, se si trattava di coprire posti vacanti, occorreva esaminare in ordine successivo anzitutto le possibilità di trasferimento o di nomina in forza della promozione all’interno dell’istituzione di cui trattasi e, quindi, le richieste di trasferimento o le possibilità di organizzare un concorso interno, e che solo una volta esaurite tali possibilità poteva essere consultato l’elenco dei candidati idonei per un concorso generale. Inoltre, il Parlamento ha indicato che le candidature dei vincitori di concorsi generali a posti vacanti indicati nel sommario venivano dichiarate d’ufficio irricevibili.

118    Nella denuncia, la ricorrente ha indicato che «[ella si era] rivolta al Parlamento per conoscere la procedura da seguire al fine di ottenere una nomina» e che «[q]uest’ultimo [le aveva] indicato che, se [ella faceva domanda] per posti vacanti, la [sua] candidatura sarebbe stata automaticamente respinta, venendo privilegiati i funzionari e i vincitori di concorsi interni (cfr. la lettera del Parlamento del 5 gennaio 2006, allegato 3)». Ella si è poi lamentata di non avere ricevuto la minima proposta per un posto e ha affermato di essere intimamente convinta di essere la vittima dello spirito vendicativo del Parlamento.

119    Nel suo parere seguito alla denuncia, il Parlamento ha ritenuto che la ricorrente fosse libera di inviare candidature spontanee a tutte le istituzioni.

120    Infine, al punto 1.1 della decisione del 22 ottobre 2007, il Mediatore ha considerato quanto segue:

«Nelle sue osservazioni, la [ricorrente] osserva di essere stata informata da un funzionario del Parlamento del fatto che la stessa non era autorizzata a fare domanda per posti vacanti all’interno del Parlamento (…) Il Mediatore osserva che, nella misura in cui occorre considerare tale osservazione una nuova allegazione, essa non è stata preceduta da passi appropriati presso il Parlamento (…) Per questo motivo, il Mediatore non vi si soffermerà nell’ambito della presente decisione».

121    Alla luce di tali elementi, occorre osservare che l’asserito comportamento contraddittorio del Parlamento risulta da una posizione assunta dal Parlamento dopo che la ricorrente ha depositato la denuncia. La ricorrente non ha dunque potuto denunciare detto comportamento in tale denuncia e ancor meno intraprendere passi amministrativi appropriati presso il Parlamento prima di denunciare detta posizione in tale denuncia in conformità dell’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 94/262. Tale constatazione è confermata dal fatto che né nella sua denuncia indirizzata al Parlamento del 14 novembre 2006, né nella denuncia, la ricorrente ha rimesso in discussione l’attuazione, da parte del Parlamento, dell’articolo 29 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea nella sua versione applicabile nella specie (in prosieguo: lo «Statuto dei funzionari»), secondo il quale l’elenco dei candidati idonei per un concorso generale può essere consultato dalle istituzioni solo dopo l’esaurimento di tali possibilità di trasferimento, di nomina in forza della promozione all’interno dell’istituzione di cui trattasi, di richieste di trasferimento o di possibilità di organizzare un concorso interno.

122    Di conseguenza, il Mediatore non è incorso in errore allorché ha ritenuto, al punto 1.1 della decisione del 22 ottobre 2007, che l’asserita contraddizione fatta valere dalla ricorrente costituisse una nuova deduzione e che non fosse stata preceduta dai passi appropriati presso il Parlamento. L’assenza di indagine in ordine a detta contraddizione non può pertanto essere costitutiva di una violazione della decisione 94/262, delle disposizioni di esecuzione o del principio di diligenza.

123    In quarto luogo, la ricorrente addebita al Mediatore di essersi congratulato con il Parlamento per avere prolungato la validità dell’elenco degli idonei nel quale figurava il suo nome, senza essersi preoccupata del fatto che la sua richiesta di proroga era rimasta senza risposta o di un’eventuale consultazione del Consiglio.

124    A tal riguardo, occorre rammentare che la validità dell’elenco degli idonei nel quale figurava il nome della ricorrente scadeva il 1º giugno 2007. Il 15 maggio 2007, la ricorrente ha sollecitato presso il segretario generale del Parlamento una proroga della validità di detto elenco. Il 6 giugno 2007, i servizi del Parlamento hanno risposto a tale lettera. Essi hanno indicato che, su domanda del Mediatore, il segretario generale del Parlamento aveva chiesto di avviare il procedimento di proroga della validità dell’elenco degli idonei per il concorso EUR/A/151/98 fino al 31 agosto 2007. Il 17 luglio 2007, il segretario generale del Parlamento ha informato la ricorrente del fatto che, su domanda del Mediatore e in attesa del risultato dell’esame del fascicolo della medesima effettuato da quest’ultimo, il segretario generale del Parlamento aveva deciso di prorogare la validità di tale elenco fino al 31 agosto 2007. Infine, al punto 2.6 della decisione del 22 ottobre 2007, il Mediatore ha affermato:

«Infine, per quanto [riguardava] la lettera della [ricorrente] del 21 maggio 2007 nella quale [faceva] sapere che [aveva] contattato il [segretario] generale del Parlamento (…) in data 15 maggio 2007, al fine di chiedere la proroga della validità dell’elenco dei [candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98], il Mediatore [ricordava] che, in una precedente denuncia, aveva ritenuto che la scelta della data di scadenza della validità di un elenco degli idonei da parte dell’APN fosse una decisione che ricadeva nel potere discrezionale dell’amministrazione. A tal riguardo, il Mediatore [si congratulava] con il Parlamento, il quale [si era] dichiarato disposto a prolungare la validità dell’elenco degli idonei in questione al fine di consentirgli di portare a compimento la sua indagine nella presente causa».

125    Alla luce del contenuto della lettera del Parlamento del 6 giugno 2007, non è corretto affermare che il Parlamento non ha risposto direttamente alla richiesta di proroga della validità dell’elenco degli idonei formulata dalla ricorrente nella sua lettera del 15 maggio 2007. Infatti, si evince espressamente dalla lettera del Parlamento del 6 giugno 2007 che essa costituiva una risposta alla lettera della ricorrente del 15 maggio 2007. Il fatto che da tale lettera del Parlamento emerga parimenti che l’avvio del procedimento di proroga della validità dell’elenco degli idonei fino al 31 agosto 2007 era avvenuto su domanda del Mediatore non implica che non sia stata data una risposta alla richiesta di proroga della ricorrente. La medesima lettera del Parlamento deve essere intesa come una risposta alle richieste di proroga di detto termine sia della ricorrente che del Mediatore. In ogni caso, il Tribunale osserva che la denuncia non riguardava la questione se il Parlamento avesse commesso un atto di cattiva amministrazione nel non rispondere espressamente alla richiesta della ricorrente di prorogare la validità dell’elenco degli idonei nel quale figurava il suo nome. Di conseguenza, non può essere addebitato al Mediatore di non avere indagato su tali questioni a seguito della denuncia. Infine, il fatto che il Parlamento abbia prorogato la validità dell’elenco degli idonei in questione fino alla conclusione dell’ indagine da parte del Mediatore non sembra criticabile alla luce delle esigenze della buona amministrazione.

126    La ricorrente invoca parimenti l’esistenza di una proroga della validità dell’elenco degli idonei senza consultazione del Consiglio. Tuttavia, la ricorrente non chiarisce in maniera sufficiente tale affermazione. In ogni caso, tale questione non faceva parte dell’oggetto della denuncia. Pertanto, al Mediatore non può essere addebitato di non avere indagato su tale questione a seguito di detta denuncia.

127    In quinto luogo, la ricorrente addebita al Mediatore di non avere debitamente indagato, a seguito della denuncia, sulla questione se fosse stata discriminata rispetto agli altri vincitori del concorso EUR/A/151/98 per avere beneficiato di una durata di iscrizione del suo nome nell’elenco dei candidati idonei per tale concorso inferiore a quella della quale avevano beneficiato altri vincitori.

128    A tal riguardo, occorre osservare che, nella denuncia, la ricorrente non ha affermato di essere stata discriminata per il fatto che la durata di validità dell’iscrizione del suo nome nell’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98 era inferiore a quella di altri vincitori dello stesso concorso. Ha affermato che, dopo la sua iscrizione in detto elenco, nessuna istituzione le aveva proposto un posto, e ha ritenuto di essere la vittima dello spirito vendicativo del Parlamento a causa dei ricorsi dalla stessa proposti nei confronti del medesimo. Inoltre, ha precisato di volere ottenere «una nomina o perlomeno partecipare in modo leale ai posti vacanti in tutte le istituzioni europee». Infine, ha chiesto al Mediatore di aprire un’indagine «per cattiva amministrazione per quanto attiene alla gestione del [suo] fascicolo figurante nell’elenco degli idonei del concorso EUR/A/151/98».

129    Nella sua lettera del 30 gennaio 2007, il Mediatore ha chiesto al Parlamento di fargli pervenire un parere sull’affermazione e la domanda seguenti: «La [ricorrente] ritiene che il Parlamento non abbia gestito in maniera adeguata il suo fascicolo, [a seguito dell’inclusione] del suo nome [nell’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98]» e «la [ricorrente] chiede di essere trattata in maniera equa allorché si tratta di coprire posti vacanti all’interno delle istituzioni comunitarie».

130    Nel suo parere, il Parlamento ha constatato che la ricorrente non aveva dimostrato fatti che consentissero di presumere l’esistenza di una discriminazione diretta o indiretta rispetto agli altri vincitori del concorso EUR/A/151/98. Nelle sue osservazioni in ordine al parere del Parlamento, la ricorrente non ha contestato quest’ultima valutazione. Neppure le ispezioni del Mediatore hanno riguardato la discriminazione dedotta dalla ricorrente al punto 127 supra (v. punto 92 supra).

131    Nel suo messaggio di posta elettronica del 28 agosto 2007 indirizzato alla persona incaricata del suo fascicolo all’interno dell’Ufficio del Mediatore, la ricorrente ha affermato quanto segue:

«Come [sapevate], il Parlamento (…) [aveva] accettato di prorogare l’elenco [dei candidati idonei per il] concorso EUR/A/151/98 solo su vostra richiesta (mentre la mia era stata implicitamente rigettata). La proroga concessa [era] di tre mesi soltanto (due dei quali rientrano nel periodo di ferie), mentre mi [sembrava] che esso aveva prorogato l’elenco iniziale per un periodo più lungo. Secondo il Parlamento (…), tale termine [era] unicamente inteso a consentirvi di concludere l’indagine da voi diretta».

132    Alla luce di tali elementi, la ricorrente non può addebitare al Mediatore di non avere indagato, a seguito della denuncia, sulla questione se fosse stata discriminata rispetto agli altri vincitori del concorso EUR/A/151/98 per avere beneficiato di una durata di iscrizione nell’elenco degli idonei di tale concorso inferiore a quella degli altri vincitori di detto concorso. Infatti, detta denuncia non conteneva una siffatta affermazione. Ciò è confermato dal fatto che la ricorrente, nella sua risposta al parere del Parlamento, non ha contestato la valutazione del Parlamento secondo la quale non aveva dimostrato fatti che consentissero di presumere l’esistenza di una discriminazione diretta o indiretta rispetto agli altri vincitori di tale concorso.

133    Inoltre, nella parte in cui la censura della ricorrente verte sulla proroga di soli tre mesi della validità dell’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98, mentre la validità iniziale dell’elenco degli idonei sarebbe stata prorogata per un periodo più lungo (v. il messaggio di posta elettronica del 28 agosto 2007 ripreso al punto 131 supra) oppure sussisteva la consuetudine di prorogare la validità degli elenchi dei candidati idonei per un concorso generale per un periodo più lungo (v. la lettera del 19 ottobre 2007), occorre osservare che, poiché la decisione di proroga della validità dell’elenco degli idonei nel quale figurava il nome della ricorrente è stata adottata dal Parlamento nel giugno 2007, essa non poteva costituire l’oggetto della denuncia. Non può pertanto essere addebitato al Mediatore di non aver trattato tale questione a seguito di detta denuncia. Inoltre, non risulta che le questioni sollevate dalla ricorrente dinanzi al Mediatore nei suoi summenzionati scambi di corrispondenza siano state sollevate dinanzi al Parlamento. Infine sono infondate le affermazioni vaghe della ricorrente secondo le quali la validità di detto elenco sarebbe stata prorogata per un periodo più lungo per i vincitori iniziali di detto concorso, e sussisteva la consuetudine di prorogare per un periodo più lungo la validità degli elenchi dei candidati idonei per un concorso generale. Pertanto, non può essere addebitato al Mediatore di non avere indagato in maniera specifica su tali affermazioni. Di conseguenza, la censura relativa ad una carenza di diligenza di cui al punto 127 supra deve essere respinta.

134    In sesto luogo, la ricorrente ritiene che il fascicolo di ispezione non contenesse alcuna prova del fatto che l’elenco degli idonei nel quale era iscritto il suo nome era stato trasmesso a tutte le DG del Parlamento, cosicché il Mediatore si sarebbe erroneamente fidato delle sole affermazioni del Parlamento a tal riguardo.

135    Nel suo parere del 20 marzo 2007, il Parlamento ha ritenuto che gli elenchi dei candidati idonei fossero stati distribuiti a tutte le DG del Parlamento, e che un riepilogo di detti elenchi in corso di validità e del numero dei vincitori disponibili su ciascun elenco fosse stato inviato annualmente a dette DG. Inoltre, il Mediatore ha affermato, nel corso della sua indagine, di voler ispezionare i fascicoli del Parlamento con riferimento al fatto che «[i]l Parlamento sembra[va] sostenere che l’elenco degli idonei nel quale [il nome] della [ricorrente] [era stato aggiunto] (maggio 2005) [era] stato inviato a tutte le DG e che [esso] figura[va] parimenti nel riepilogo degli elenchi in vigore inviato ogni anno alle DG».

136    Nelle sue osservazioni relative al parere del Parlamento del 20 marzo 2007, la ricorrente ha ritenuto che il Parlamento non fornisse alcun elemento che consentiva di corroborare le sue affermazioni sulla trasmissione dell’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98 in seno alle sue DG.

137    Infine, al punto 2.4 della decisione del 22 ottobre 2007, il Mediatore ha precisato che «alla luce della sua ispezione del fascicolo del Parlamento, (…) la candidatura della [ricorrente] [era] stata messa a disposizione di tutte le [DG] del Parlamento».

138    Alla luce di tali elementi, occorre rilevare che l’affermazione del Mediatore di cui al punto 2.4 della decisione del 22 ottobre 2007, come ripresa al punto 137 supra, non è accompagnata da alcun riferimento preciso ai documenti che consentono di suffragarla, nonostante il fatto che la ricorrente avesse insistito, nei suoi commenti sul parere del Parlamento, sulla necessità di vedere la posizione del Parlamento corroborata da elementi di prova.

139    Inoltre, nelle sue memorie dinanzi al Tribunale, il Mediatore non ha fornito alcun elemento probatorio a tal riguardo. Si è limitato a sottolineare che la lettera che annunciava l’ispezione indicava chiaramente che essa aveva ad oggetto gli elenchi in vigore inviati ogni anno alle DG e che la conclusione di cui al punto 2.4 della decisione del 22 ottobre 2007 era presa sulla scorta dei risultati dell’ispezione, per desumerne che «[t]utto [ciò lasciava] dunque credere che [i suoi] rappresentanti (…) avevano in effetti visto, in occasione dell’ispezione da essi effettuata, documenti che confermavano che il Parlamento aveva informato i suoi servizi del fatto che il nome della [r]icorrente era stato aggiunto all’elenco [degli idonei] di cui trattasi».

140    Alla luce delle constatazioni che precedono, si deve riconoscere che il Mediatore non ha ottemperato al suo dovere di diligenza in occasione della sua indagine sulla messa a disposizione di tutte le DG del Parlamento dell’iscrizione del nome della ricorrente nell’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98. Infatti, la mancanza di diligenza nella condotta di detta indagine è dimostrata dal fatto che il Mediatore può suffragare l’affermazione contenuta al punto 2.4 della decisione del 22 ottobre 2007 solo tramite una supposizione fondata su documenti dei quali egli non può precisare né la natura né il contenuto.

–       Sull’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata

141    Si evince da quanto precede che il Mediatore ha commesso tre illeciti nell’ambito del suo esame della denuncia.

142    In primo luogo, il Mediatore ha deformato il contenuto del parere del Parlamento (v. punto 102 supra). Tale deformazione poggia su una mancanza di diligenza nell’istruzione del fascicolo, la quale costituisce una violazione del diritto dell’Unione sufficientemente qualificata, in grado di far sorgere la responsabilità dell’Unione. Infatti, il Mediatore non dispone di potere discrezionale allorché si tratta di documentare il contenuto di un documento.

143    In secondo luogo, il Mediatore è venuto meno al suo dovere di diligenza nel suo esame della trasmissione da parte del Parlamento delle informazioni concernenti l’iscrizione del nome della ricorrente nell’elenco degli idonei alle altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione. Infatti, egli non dimostra di avere istruito e avuto a sua disposizione gli elementi rilevanti per sapere se, quando e come l’elenco degli idonei in questione era stato trasmesso alle altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione fra il 17 maggio 2005 e il 14 maggio 2007 (v. punto 109 supra). In applicazione della giurisprudenza ripresa al punto 86 supra, tale inosservanza del dovere di diligenza costituisce una violazione sufficientemente qualificata che può far sorgere la responsabilità dell’Unione.

144    In terzo luogo, il Mediatore è venuto meno al suo dovere di diligenza nel suo esame della trasmissione da parte del Parlamento alle sue DG delle informazioni concernenti l’inserimento della ricorrente nell’elenco degli idonei (v. punto 140 supra). Infatti, egli non ha dimostrato di avere istruito e avuto a sua disposizione gli elementi rilevanti per valutare tale trasmissione. In applicazione della giurisprudenza ripresa al punto 86 supra, tale mancanza di diligenza costituisce una violazione sufficientemente qualificata che può far sorgere la responsabilità dell’Unione.

145    Poiché gli illeciti individuati ai punti da 142 a 144 supra possono far sorgere la responsabilità dell’Unione, la riqualificazione dei fatti all’origine di tali illeciti nel senso che essi costituiscono parimenti violazioni dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 94/262 e degli articoli 5 e 9.2 delle disposizioni di esecuzione non inciderà sull’individuazione degli illeciti che possono far sorgere la responsabilità dell’Unione.

–       Conclusione

146    Alla luce di quanto precede, si deve concludere nel senso che in tre occasioni il Mediatore è venuto meno al suo dovere di diligenza a seguito dell’istruzione della denuncia, e che tali inadempimenti possono fare sorgere la responsabilità dell’Unione.

c)     Sugli illeciti integranti violazioni dell’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 94/262, degli articoli 5 e 9.2 delle disposizioni di esecuzione e dei principi di sollecitudine e di buona amministrazione con riferimento alla decisione del 31 marzo 2011

147    Nella seconda parte del primo motivo, la ricorrente sostiene che il Mediatore è incorso in vari errori in occasione della sua indagine di propria iniziativa facenti sorgere la responsabilità dell’Unione.

148    In primo luogo, la ricorrente addebita al Mediatore di non avere verificato la veridicità di una delle affermazioni del Parlamento quanto al contenuto del registro della corrispondenza ufficiale del Parlamento.

149    Più specificamente, ai punti 77 e 87 della decisione del 31 marzo 2011, il Mediatore ha esposto che il Parlamento aveva affermato che le comunicazioni fra istituzioni concernenti un candidato particolare non sarebbero, per principio, registrate nel registro ufficiale. Il Mediatore ha ritenuto che non vi fosse ragione di dubitare dell’esattezza di tale informazione.

150    La ricorrente ritiene che il Mediatore non potesse fare affidamento su tale indicazione del Parlamento senza verificarla, in quanto, a suo avviso, tutti gli scambi epistolari ufficiali fra istituzioni figurano normalmente nel registro della corrispondenza ufficiale e tutte le lettere che aveva ricevuto dal Parlamento recavano un numero corrispondente al registro ufficiale e non ad un numero interno.

151    A tal riguardo, il Tribunale ritiene che il fatto che tutte le lettere che la ricorrente ha ricevuto dal Parlamento recassero un numero del registro ufficiale non costituisca un indizio in grado di mettere in discussione la veridicità dell’affermazione del Parlamento secondo la quale la corrispondenza fra istituzioni relativa ad un candidato non era registrata nel registro ufficiale della corrispondenza. Infatti, la corrispondenza fra le istituzioni e un candidato è per sua natura ufficiale, mentre ciò non vale necessariamente per la corrispondenza fra istituzioni in relazione ad un candidato. Inoltre, l’oggetto dell’indagine di propria iniziativa del Mediatore non era la tenuta appropriata dei registri di corrispondenza da parte del Parlamento, bensì la trasmissione da parte del Parlamento alle altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione dell’elenco degli idonei nel quale figurava il nome della ricorrente. Alla luce di tale oggetto dell’indagine, l’affermazione del Parlamento secondo la quale nel registro ufficiale non vi era traccia di comunicazioni fra le istituzioni concernenti un candidato particolare era potenzialmente sfavorevole al medesimo, il che aumenta la sua credibilità. Alla luce di tali elementi, si deve ritenere che la ricorrente non abbia dedotto sufficienti elementi che consentano di affermare che il Mediatore, fidandosi dell’affermazione del Parlamento secondo la quale non vi erano registrazioni di comunicazioni fra quest’ultimo e le istituzioni con riferimento alla ricorrente nel registro ufficiale delle corrispondenze del Parlamento, era venuto meno al suo dovere di diligenza.

152    Tale conclusione non viene rimessa in discussione dal fatto che tale prassi del Parlamento di non registrare la comunicazione fra istituzioni concernente la ricorrente possa essere contraria all’articolo 24 del codice di buona condotta. Infatti, la compatibilità fra tale prassi e detto codice non formava l’oggetto dell’indagine del Mediatore nella specie, e la ricorrente non ha depositato una denuncia al riguardo presso il Mediatore. Inoltre, tale questione di compatibilità non consente di rimettere in discussione l’affermazione del Parlamento secondo la quale le comunicazioni in questione non erano riprese in un registro.

153    In secondo luogo, la ricorrente addebita al Mediatore di essersi rifiutato di indagare, dopo aver avviato la sua indagine di propria iniziativa, sull’informazione del Parlamento alle altre istituzioni concernente la menzione del suo nome nell’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98. A tal riguardo, occorre osservare che è pacifico che, nel corso dell’indagine di iniziativa del Mediatore, la ricorrente si è opposta al proseguimento di detta indagine [v. lettera del 10 luglio 2010].

154    Inoltre, nella decisione del 31 marzo 2011, il Mediatore ha anzitutto ritenuto che non occorresse indagare, dal momento che la ricorrente era contraria. Egli ha poi considerato che, nel contesto di un’indagine di propria iniziativa, lo stesso poteva indagare d’ufficio, senza il consenso della ricorrente, a condizione che un interesse pubblico superiore lo esigesse. Egli ha tuttavia ritenuto che così non fosse nel caso di specie, in quanto egli aveva avviato l’indagine di propria iniziativa avendo principalmente in mente l’interesse della ricorrente. Alla luce di tali circostanze, egli ha ritenuto che la posizione assunta dalla ricorrente ostasse al proseguimento delle sue ricerche e che non fosse opportuno proseguire l’indagine (v. punti da 89 a 94 della decisione del 31 marzo 2011).

155    Alla luce di tali motivi dedotti nella decisione del 31 marzo 2011, occorre anzitutto osservare che il Mediatore non era tenuto d’ufficio, nel contesto di un’indagine di propria iniziativa, a cessare di indagare allorché una persona interessata da tale indagine vi si opponeva. Come indicato dalla ricorrente, nessuna disposizione della decisione 94/262 o delle disposizioni di esecuzione impone al Mediatore di ottenere il consenso del denunciante per indagare presso un’istituzione o un organo dell’Unione. Analogamente, nessuna disposizione impone al Mediatore di indagare di propria iniziativa soltanto qualora un interesse pubblico superiore lo giustifichi.

156    Tuttavia, il suo dovere di condurre un’indagine con diligenza gli impone di tenere conto di tutti gli elementi rilevanti allorché procede ad atti di indagine. Fra tali elementi figurano l’atteggiamento delle persone interessate e l’interesse pubblico dell’indagine. Il Mediatore dispone di un potere discrezionale nella ponderazione di tali elementi al fine di decidere se occorra proseguire o meno un’indagine.

157    Nella specie, la ricorrente non contesta né il fatto che si è opposta all’indagine di iniziativa del Mediatore né il fatto che detta indagine non aveva un particolare interesse pubblico che la giustificava. Il Tribunale ritiene che il Mediatore, invocando l’opposizione della ricorrente alle misure di indagine al fine di chiudere tale indagine di propria iniziativa, non abbia violato in maniera manifesta e grave i limiti posti al suo potere discrezionale in materia di indagini. Tuttavia, chiudendo tale indagine di propria iniziativa senza valutare se il Parlamento avesse commesso atti di cattiva amministrazione in occasione della comunicazione ai suoi servizi e alle altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione dell’iscrizione del nome della ricorrente nell’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98, il Mediatore ha rinunciato a correggere, tramite detta indagine, taluni errori che aveva commesso nell’indagine seguita alla denuncia e alla decisione del 22 ottobre 2007. Il Mediatore non può dunque far valere l’effettuazione di un’indagine di propria iniziativa al fine di liberare l’Unione dalla propria responsabilità per gli errori da lui commessi in occasione dell’indagine a seguito della denuncia.

158    Quanto alla parte in cui la ricorrente addebita al Mediatore di non avere indagato sulla mancata consultazione del Consiglio da parte del Parlamento (v. punto 96 della decisione del 31 marzo 2011), il Mediatore poteva parimenti giustificare tale mancanza di indagine con l’opposizione della ricorrente a queste misure di indagine.

159    Infine, e in ogni caso, il Tribunale è dell’avviso che, anche qualora si dovesse ritenere che il Mediatore si fosse erroneamente rifiutato di indagare a causa dell’opposizione della ricorrente, quest’ultima, in applicazione dell’adagio nemini licet venire contra factum proprium, non poteva più far valere tale errore per esigere un risarcimento dall’Unione. Infatti, si deve rilevare che la ricorrente non può, senza contraddirsi, chiedere di essere indennizzata per la mancanza di un’indagine di propria iniziativa da parte del Mediatore qualora la stessa vi si fosse opposta. Quest’ultima valutazione non rimette in discussione l’impossibilità per il Mediatore di far valere l’effettuazione di un’indagine di propria iniziativa per liberare l’Unione dalla sua responsabilità per gli illeciti da questi commessi nell’indagine a seguito della denuncia e alla decisione del 22 ottobre 2007.

160    Per i motivi che precedono, tutte le censure dedotte dalla ricorrente nella seconda parte del primo motivo devono essere respinte.

d)     Conclusione

161    A seguito dell’analisi del primo motivo, si deve dichiarare che il Mediatore ha commesso tre illeciti che possono far sorgere la responsabilità dell’Unione, come è stato riassunto al punto 146 supra.

2.     Sugli illeciti che costituiscono manifesti errori di valutazione

 Introduzione

162    Col secondo motivo, la ricorrente afferma, in sostanza, che il Mediatore è incorso in manifesti errori di valutazione relativi alle decisioni del 22 ottobre 2007 e del 31 marzo 2011, i quali fanno sorgere la responsabilità dell’Unione. Il Mediatore nega di avere commesso detti errori.

 Sulla citazione del parere del Parlamento nella decisione del 22 ottobre 2007

163    La ricorrente riqualifica come manifesto errore di valutazione la censura menzionata al punto 102 supra. Per i motivi illustrati ai punti 102 e 142 supra, l’illecito in questione fa sorgere la responsabilità dell’Unione.

 Sulla rettifica della decisione del 22 ottobre 2007

164    La ricorrente ritiene che il Mediatore, rettificando, il 29 giugno 2010, il punto 2.5 della decisione del 22 ottobre 2007, senza pubblicare un corrigendum, sia incorso in un errore, abbia manipolato e falsificato dei fatti e si sia reso colpevole dell’illecito penale di falso documentale e di uso di documenti falsi.

165    Con riferimento a tali censure, il Tribunale sottolinea anzitutto che, se è vero che esso è competente a valutare se taluni illeciti delle istituzioni possono far sorgere la responsabilità dell’Unione, lo stesso non è competente ad accertare, sulla base di tali illeciti, un illecito penale. È pertanto irricevibile l’allegazione che implica la constatazione, da parte del Tribunale, che il Mediatore si è reso colpevole dell’illecito penale di falso documentale e di uso di documenti falsi.

166    Il Tribunale osserva poi che, nella decisione del Mediatore del 29 giugno 2010, indirizzata al Parlamento e della quale la ricorrente ha ricevuto una copia, il Mediatore aveva indicato la necessità di correggere la decisione del 22 ottobre 2007 a causa dell’errore figurante al punto 2.5 di detta decisione, il quale deformava il contenuto del parere del Parlamento (v. punto 102 supra). In tal senso, nella decisione del 29 giugno 2010, la correzione che doveva essere apportata è stata esplicitamente illustrata alla ricorrente e al Parlamento. La ricorrente non può dunque invocare una manipolazione ingiustificata o una falsificazione della decisione del 22 ottobre 2007.

167    Tale correzione è stata in seguito resa pubblica dal Mediatore, il quale ha pubblicato una versione modificata della decisione del 22 ottobre 2007, la quale contiene la correzione adottata dalla decisione del 29 giugno 2010. Tale versione modificata della decisione del 22 ottobre 2007 ha sostituito la decisione iniziale erronea del 22 ottobre 2007. La ricorrente è stata dunque informata in maniera del tutto trasparente di detta correzione.

168    Pertanto, la mancata pubblicazione di un corrigendum non costituisce un errore ed ancor meno una falsificazione della decisione del 22 ottobre 2007. La censura fatta valere dalla ricorrente deve dunque essere respinta.

 Sulla messa a disposizione dell’elenco degli idonei alle altre istituzioni

169    In primo luogo, la ricorrente addebita al Mediatore, in sostanza, di non avere riconosciuto come un caso di cattiva amministrazione il fatto che il Parlamento non aveva pubblicato nella Gazzetta ufficiale il suo nome quale vincitrice del concorso EUR/A/151/98, sebbene il Parlamento avesse accettato, il 25 febbraio 2003, la raccomandazione del Mediatore di pubblicare i nomi dei vincitori di concorsi.

170    A tal riguardo, occorre osservare che tale mancata pubblicazione non è stata denunciata espressamente dalla ricorrente nella denuncia. Di conseguenza, il Mediatore non poteva essere tenuto, sulla base di tale denuncia, ad indagare su un eventuale caso di cattiva amministrazione da parte del Parlamento a tal riguardo.

171    Inoltre, a seguito di un quesito scritto del Tribunale, il Mediatore ha prodotto la raccomandazione che lo stesso aveva inviato al Parlamento l’11 dicembre 2002, concernente la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dei nomi dei vincitori di concorsi, nonché la lettera del presidente del Parlamento del 25 febbraio 2003, che accettava detta raccomandazione. Si evince dalla summenzionata raccomandazione che essa ha ad oggetto i concorsi posteriori alla sua adozione e che i candidati devono essere informati nel bando di concorso del fatto che i nomi dei vincitori verranno pubblicati.

172    Dal momento che il concorso al quale la ricorrente ha partecipato era stato pubblicato il 2 marzo 1999, ossia prima dell’accettazione da parte del Parlamento della summenzionata raccomandazione, e che il bando di concorso relativo al concorso EUR/A/151/98 non precisava che i nomi dei vincitori sarebbero stati pubblicati, il Mediatore non avrebbe dovuto contestare al Parlamento di non essersi attenuto alla sua raccomandazione da questo accettata il 25 febbraio 2003. Se il Mediatore avesse ritenuto che il Parlamento, non pubblicando nella Gazzetta ufficiale il nome della ricorrente a seguito dell’iscrizione di tale nome nell’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98, avesse commesso un atto di cattiva amministrazione, egli non avrebbe vigilato sul rispetto di uno dei requisiti formulati nella sua raccomandazione, ossia che tutti i candidati dovevano essere informati della pubblicazione del nome dei vincitori nel bando di concorso.

173    Infine e del resto, il Tribunale osserva che i nomi degli altri 22 vincitori del concorso EUR/A/151/98 non sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale. La ricorrente non ha dedotto alcun argomento inteso a giustificare che la stessa debba beneficiare di una pubblicità maggiore di quella di cui hanno beneficiato gli 22 altri 22 vincitori. In tali circostanze, sia il principio della parità di trattamento sia il trattamento equo richiesto dalla ricorrente stessa nella denuncia implicavano che, come per gli altri vincitori di detto concorso, l’elenco dei candidati idonei per tale concorso nel quale figurava il nome della ricorrente non fosse pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

174    Per i motivi che precedono, il Tribunale è dell’avviso che il Mediatore non a torto abbia ritenuto che il Parlamento, non pubblicando il nome della ricorrente nella Gazzetta ufficiale quale vincitrice del concorso EUR/A/151/98, non abbia commesso un atto di cattiva amministrazione.

175    In secondo luogo, la ricorrente ritiene che il Mediatore, fondandosi sul documento «pooling» del 14 maggio 2007 per dimostrare che le altre istituzioni e organi dell’Unione avevano avuto accesso alle informazioni relative alla disponibilità della ricorrente, sia incorso in vari errori.

176    Anzitutto, la ricorrente ritiene che il Mediatore, non verificando la fondatezza dell’affermazione del Parlamento secondo la quale il documento «pooling» del 14 maggio 2007 era riservato, sia incorso in un errore. Orbene, secondo la ricorrente, tale documento non era riservato.

177    A tal riguardo, occorre osservare che il Mediatore ha avuto accesso alla versione integrale del documento «pooling» del 14 maggio 2007 nell’ambito della sua indagine (v. la relazione di ispezione). Il Parlamento ha tuttavia chiesto che tale documento venisse considerato riservato, cosa che il Mediatore ha accettato. La ricorrente non ha dunque avuto accesso a detto documento in occasione del procedimento amministrativo sfociato nelle decisioni del 22 ottobre 2007 e del 31 marzo 2011. Tuttavia, nel corso del presente procedimento giudiziario, il Mediatore ha prodotto una versione del documento «pooling» del 14 maggio 2007 di cui talune parti sono state oscurate.

178    In forza dell’articolo 13.3 delle disposizioni di esecuzione, il denunciante non può accedere ai documenti o alle informazioni ottenuti dal Mediatore presso le istituzioni in occasione della sua indagine allorché sono indicati al Mediatore come riservati. L’articolo 10.1 delle disposizioni di esecuzione prevede che, se il denunciante lo richiede, il Mediatore classifica la denuncia come riservata. Dette disposizioni non prevedono eccezioni o procedimenti specifici per verificare la fondatezza delle domande di trattamento riservato.

179    Alla luce di quanto precede, non spettava al Mediatore rimettere in discussione le domande da parte delle istituzioni di trattare in maniera riservata taluni documenti o talune informazioni nei confronti dei denuncianti, così come non spettava al Mediatore rimettere in discussione una domanda di trattamento riservato di una denuncia di un denunciante.

180    Di conseguenza, il Mediatore, non rimettendo in discussione la domanda di trattamento riservato dei documenti del Parlamento, non è incorso in un errore.

181    Tuttavia, qualora, in una decisione, il Mediatore fondi la propria valutazione su elementi riservati e un denunciante metta in discussione la legittimità di detta decisione dinanzi al giudice dell’Unione, il Mediatore non può validamente opporre alle censure del denunciante motivi fondati su elementi riservati ai quali né il denunciante né il giudice hanno accesso. Infatti, se il Mediatore si oppone alla comunicazione, in tutto o in parte, di questi elementi, adducendone la riservatezza, il giudice dell’Unione procederà all’esame della legittimità della decisione impugnata in base ai soli elementi che sono stati comunicati (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, Racc., EU:C:2013:518, punto 127).

182    La ricorrente ritiene poi che, in sostanza, il Mediatore, fondando la propria valutazione nella decisione del 22 ottobre 2007 sul documento «pooling» del 14 maggio 2007, sebbene detto documento non proverebbe che le informazioni ivi contenute erano state messe a disposizione di tutte le istituzioni, organi e organismi dell’Unione prima o dopo la data del 14 maggio 2007, sia incorso in un errore.

183    Con tale censura, la ricorrente si limita a reiterare l’illegittimità dedotta al punto 103 supra, riqualificandola come manifesto errore di valutazione. Per i motivi illustrati ai punti 104 e seguenti supra, si deve riconoscere che il Mediatore, fondandosi sul documento «pooling» del 14 maggio 2007 per ritenere dimostrato che il Parlamento aveva debitamente informato le altre istituzioni, organi o organismi dell’Unione in merito all’iscrizione del nome della ricorrente nell’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98, ha commesso un illecito.

184    In terzo luogo, la ricorrente addebita al Mediatore di avere erroneamente tentato di verificare presso altre istituzioni, organi o organismi dell’Unione che l’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98 era stato loro trasmesso, sebbene egli stesso non ne fosse venuto a conoscenza nella sua qualità di istituzione.

185    Per quanto attiene all’indagine a seguito della denuncia, non si può ritenere che il Mediatore, indagando presso il Parlamento in merito alla trasmissione dell’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98 ad altre istituzioni, organismi e organi dell’Unione, sia incorso in un errore. Infatti, occorre anzitutto osservare che le indagini effettuate a seguito della denuncia e l’assunzione di funzionari per i suoi servizi costituiscono due missioni distinte del Mediatore, e che egli non può essere obbligato a collegare le denunce sulle quali egli indaga e la mancata trasmissione di un’informazione rilevante per l’assunzione, ossia, nella specie, l’iscrizione della ricorrente in un elenco dei candidati idonei per un concorso. Inoltre e in ogni caso, si deve ricordare che il Mediatore dispone di un potere discrezionale quanto al modo in cui egli intende condurre la propria indagine, e che la sua scelta di indagare in un primo momento presso il Parlamento non eccede i limiti di tale potere discrezionale.

186    Per quanto attiene all’indagine di iniziativa del Mediatore, a quest’ultimo non può essere addebitato di avere indagato senza avere anzitutto verificato se, nella sua qualità di organo dell’Unione, egli non avesse ricevuto dal Parlamento l’informazione secondo la quale il nome della ricorrente era iscritto nell’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98. Infatti, a parte il fatto che il Mediatore gode di un potere discrezionale nell’organizzazione delle proprie indagini e può pertanto scegliere l’aspetto rilevante che intende ispezionare per primo, occorre osservare che, anche se il Mediatore avesse ricevuto tale informazione, ciò non sarebbe stato necessariamente sufficiente per dimostrare che le altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione avevano parimenti ricevuto detta informazione. Pertanto, la censura della ricorrente, riassunta al punto 184 supra, è infondata.

187    In quarto luogo, la ricorrente ritiene che il fatto che il Mediatore abbia indicato, nella decisione del 22 ottobre 2007, che l’ispezione aveva confermato che il suo curriculum vitae era stato inviato al Consiglio, omettendo di precisare che tale invio era stato fatto a seguito di un sollecito da parte sua, dimostri che il Consiglio non disponeva di informazioni sull’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98, sebbene esso fosse coorganizzatore di detto concorso. La stessa sostiene parimenti che il fatto che abbia ricevuto una risposta negativa alla sua domanda di impiego presso la Corte dei conti europea implicava che quest’ultima non disponeva di informazioni in merito a detto elenco. Infine, ella invoca i suoi scambi di corrispondenza con l’EPSO nel 2007 e ritiene che non potesse esserne desunto che il suo nome era stato iscritto nell’elenco dell’EPSO prima del 26 aprile 2007. Ella addebita al Mediatore di non avere opposto le informazioni provenienti dall’EPSO che la stessa le aveva presentato alle asserzioni del Parlamento fondate sul documento «pooling» del 14 maggio 2007.

188    Tali considerazioni della ricorrente supportano la censura della medesima fondata sull’assenza di prova della messa a disposizione delle altre istituzioni, organi o organismi dell’Unione dell’iscrizione del suo nome sull’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98, inficiante di conseguenza la valutazione del Mediatore a tal proposito nella decisione del 22 ottobre 2007. Poiché il Tribunale riconosce che il Mediatore ha commesso un illecito a tal riguardo (v. punti 104 e seguenti supra), tali considerazioni non incidono sulla soluzione della controversia. Il Tribunale osserva tuttavia che il fatto che il Consiglio abbia chiesto il curriculum vitae della ricorrente a seguito di un sollecito da parte sua nulla dimostra quanto alla messa a disposizione del Consiglio dell’elenco degli idonei nel quale era iscritta la ricorrente. Analogamente, il fatto che la Corte dei conti risponda ad una domanda della ricorrente affermando che non vi erano posti dichiarati vacanti corrispondenti alla sua domanda nulla prova quanto alla messa a disposizione della Corte dei conti dell’elenco degli idonei nel quale era iscritto il nome della ricorrente.

189    In quinto luogo, quanto alla parte in cui la ricorrente ritiene che il Mediatore sia incorso in un errore, non indagando in merito alla trasmissione dell’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98 nella sua indagine di propria iniziativa, tale censura si confonde con quella esaminata ai punti 153 e seguenti supra.

 Sul punto 2.2 della decisione del 22 ottobre 2007

190    La ricorrente ritiene che il Mediatore abbia commesso un errore allorché ha indicato, nella sua lettera del 1º ottobre 2008, di confermare «di nuovo che il punto 2.2 della [sua] decisione si [basava] sulla constatazione del Parlamento, fatta nel suo parere del 20 marzo 2007, che l’elenco [dei candidati idonei per il concorso] EUR/A/151/98 [era] stato diffuso a tutte le [DG]». Infatti, a suo avviso, il Mediatore ha così indicato che lo stesso non si fondava sul fascicolo d’indagine per pervenire alla sua conclusione, bensì unicamente su affermazioni unilaterali del Parlamento.

191    Tale censura della ricorrente non può essere accolta, in quanto, come indicato dal Mediatore, al punto 2.2 della decisione del 22 ottobre 2007, egli si è limitato a presentare, senza errore, la posizione del Parlamento. Egli non ha proceduto in tale punto ad una valutazione di detta posizione. Per contro, nella parte in cui la ricorrente contesta la mancata dimostrazione della trasmissione dell’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98 a tutte le DG del Parlamento, si deve osservare che tale censura si ricollega a quella esaminata ai punti 134 e seguenti supra, e che correttamente la ricorrente ha rilevato la mancata dimostrazione di detta comunicazione.

 Sulla durata di validità dell’elenco degli idonei

192    In primo luogo, la ricorrente è del parere che il Mediatore, ritenendo, al punto 2.6 della decisione del 22 ottobre 2007, che la scelta della data di scadenza della validità di un elenco dei candidati idonei per un concorso rientrasse nel potere discrezionale dell’APN, sia incorso in un errore. A suo avviso, lo Statuto non conferiva un siffatto potere all’APN.

193    A tal riguardo, il Tribunale ritiene che emerga da una lettura combinata degli articoli 29 e 30 dello Statuto dei funzionari che spetta all’APN determinare la durata di validità di un elenco dei candidati idonei per un concorso. L’APN gode a tal riguardo di un ampio potere discrezionale, che deve essere esercitato nel rispetto dei principi generali, quali il principio della parità di trattamento e dell’obbligo di motivazione. Pertanto, il Mediatore, ritenendo che la scelta della data di scadenza della validità di un siffatto elenco fosse una decisione che rientrava nel potere discrezionale dell’amministrazione, non è incorso in un errore.

194    In secondo luogo, quanto alla parte in cui la ricorrente addebita al Mediatore di avere commesso un errore per non avere constatato che la decisione del Parlamento di prorogare la validità dell’elenco degli idonei nel quale figurava il suo nome era inficiata da un difetto di motivazione, si deve osservare che, nella sua lettera del 17 luglio 2007, il Parlamento ha precisato che tale proroga era stata accordata al fine di consentire al Mediatore di chiudere la sua indagine. La censura della ricorrente dev’essere quindi dichiarata infondata.

195    In terzo luogo, quanto alla parte in cui la ricorrente ritiene che il Mediatore sia incorso in un errore non indagando, a seguito della proroga della validità dell’iscrizione del suo nome nell’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98, sulla discriminazione della quale era stata vittima rispetto agli altri vincitori di detto concorso per quanto attiene alla durata dell’iscrizione dei loro nomi in detto elenco, occorre osservare che tale censura è già stata dedotta nell’ambito del primo motivo. Per i motivi ripresi ai punti 127 e seguenti supra, essa deve essere respinta.

196    In quarto luogo, la ricorrente ritiene che il Mediatore sia incorso in un errore, non dando seguito alla sua lettera del 19 ottobre 2007, nella quale ella gli aveva indicato che «il fatto di aver prorogato [la validità de ] l’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98] di soli [tre] mesi ([due] dei quali durante il periodo di ferie) [corroborava] la discriminazione [che subiva] da qualche anno, in quanto [era] consuetudine prolungare [gli elenchi dei candidati idonei per i concorsi generali] per una durata molto più lunga, affinché ne traessero così vantaggio, da un lato, i vincitori e, dall’altro, le diverse istituzioni». A tal riguardo, il Tribunale ritiene anzitutto che, alla luce della prossimità fra la data di redazione di tale lettera e la data dell’adozione della decisione del 22 ottobre 2007, non possa essere dimostrato con certezza che il Mediatore sia potuto venire a conoscenza di tale lettera prima dell’adozione di detta decisione. Inoltre, e in ogni caso, poiché la questione della discriminazione sollevata in tale lettera riguardava il prolungamento del termine di validità degli elenchi dei candidati idonei, essa poteva essere validamente formulata solo dopo che la validità dell’elenco in cui era iscritto il nome della ricorrente fosse stata effettivamente prorogata (v. punto 132 supra). Pertanto, si tratta di una censura nuova che può giustificare una nuova denuncia, ma non di un’estensione dell’oggetto dell’indagine a seguito della denuncia. Il Mediatore, non indagando su tale asserita discriminazione a seguito della denuncia, non è dunque incorso in un errore.

197    In quinto luogo, la ricorrente è dell’avviso che, nella decisione del 31 marzo 2011, il Mediatore sia incorso in un errore, ritenendo che il Parlamento non l’avesse discriminata rispetto agli altri vincitori del concorso EUR/A/151/98 per quanto atteneva alla determinazione della durata di validità dell’elenco dei candidati idonei per detto concorso. A suo avviso, a differenza dei nomi degli altri candidati che sono stati iscritti nel 2001 in detto elenco, la cui validità scadeva nel 2007, l’iscrizione del suo nome era avvenuta solo nel 2005.

198    A tal riguardo, occorre rammentare che il principio della parità di trattamento impone di non trattare in modo diverso situazioni analoghe, salvo che una differenza di trattamento non sia obiettivamente giustificata (sentenze del 19 ottobre 1977, Ruckdeschel e a., 117/76 e 16/77, Racc., EU:C:1977:160, punto 7; del 16 ottobre 1980, Hochstrass/Corte di giustizia, 147/79, Racc., EU:C:1980:238, punto 7, e del 26 settembre 1990, Beltrante e a./Consiglio, T‑48/89, Racc., EU:T:1990:50, punto 34). Si evince dunque che sussiste una violazione del principio di non discriminazione qualora due categorie di soggetti, la cui situazione di fatto e di diritto non presenti differenze essenziali, si vedono applicare un trattamento diverso, o qualora situazioni diverse siano trattate in maniera identica (sentenza del 16 aprile 1997, Kuchlenz-Winter/Commissione, T‑66/95, Racc., EU:T:1997:56, punto 55). Affinché una disparità di trattamento possa essere compatibile con il principio generale di non discriminazione, essa deve essere giustificata sulla base di un criterio oggettivo, ragionevole e proporzionato alla finalità da essa perseguita (sentenza del 2 marzo 2004, Di Marzio/Commissione, T‑14/03, Racc. FP, EU:T:2004:59, punto 83).

199    Nella specie, l’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98 è stato creato il 12 gennaio 2001. In tale elenco erano iscritti inizialmente i nomi di 22 vincitori. Orbene, come è stato rilevato al punto 113 supra, tutti questi 22 vincitori iniziali sono stati assunti prima del 31 dicembre 2002, eccetto uno, che è stato assunto il 1º giugno 2003. Pertanto, tutti questi vincitori iniziali hanno beneficiato, almeno, di una durata di iscrizione del loro nome in detto elenco degli idonei di due anni, quattro mesi e venti giorni.

200    La ricorrente non faceva inizialmente parte dei vincitori del concorso EUR/A/151/98 i cui nomi erano stati iscritti nell’elenco dei candidati idonei per detto concorso, elenco che era stato creato il 12 gennaio 2001, e ha contestato tale fatto con successo dinnanzi al Tribunale (sentenza Staelen/Parlamento, punto 6 supra, EU:T:2003:52). Il 17 maggio 2005, il nome della ricorrente è stato iscritto in detto elenco. In una lettera del 19 maggio 2005, il Parlamento ha informato la ricorrente del fatto che il suo nome era stato iscritto in tale elenco, che era l’unica vincitrice il cui nome figurava ancora nel medesimo elenco e che l’elenco in questione sarebbe rimasto in vigore fino al 1º giugno 2007. Tuttavia, il 6 giugno 2007, la ricorrente è stata informata del fatto che il segretario generale del Parlamento aveva chiesto l’avvio del procedimento di proroga della validità dell’elenco in questione fino al 31 agosto 2007. Il 17 luglio 2007, la ricorrente è stata informata dell’adozione della decisione di proroga della validità dell’elenco di cui trattasi fino al 31 agosto 2007. Pertanto, il nome della ricorrente è stato iscritto nell’elenco degli idonei in questione per due anni, tre mesi e quattordici giorni.

201    Di conseguenza, la ricorrente ha beneficiato di un’iscrizione del suo nome nell’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98 di una durata inferiore rispetto a quella degli altri vincitori del concorso EUR/A/151/98.

202    Nella decisione del 31 marzo 2011, il Mediatore ha ritenuto che non si fosse verificato un caso di cattiva amministrazione per quanto riguardava la differenza asserita dalla ricorrente in relazione alla durata di validità dell’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98 di cui aveva beneficiato per l’iscrizione del suo nome e quella di cui avevano beneficiato gli altri vincitori di detto concorso per l’iscrizione del loro, in quanto il Parlamento gli aveva spiegato che questi altri vincitori erano stati assunti nei due anni successivi alla pubblicazione dell’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98, mentre il nome della ricorrente era stato iscritto in tale elenco per poco più di due anni, ossia per un periodo più lungo di quello nel corso del quale i nomi di detti altri vincitori erano stati iscritti in detto elenco, e che tale spiegazione del Parlamento era convincente.

203    Alla luce dei fatti illustrati ai punti da 199 a 201 supra, la spiegazione fornita dal Parlamento non era corretta e il Mediatore non poteva, sulla base di tale spiegazione, ritenere che non ricorresse un caso di cattiva amministrazione da parte del Parlamento a tal riguardo.

204    Il fatto che, in occasione di un’indagine, una spiegazione data da un’istituzione al Mediatore possa sembrare convincente, non esonera il Mediatore dalla sua responsabilità di assicurarsi che i fatti sui quali tale spiegazione poggia siano certi, qualora detta spiegazione costituisca l’unico fondamento della sua constatazione di un’assenza di un caso di cattiva amministrazione da parte di detta istituzione.

205    Pertanto, il Mediatore non ha agito con tutta la diligenza richiesta allorché ha constatato il mancato ricorrere di un caso di cattiva amministrazione da parte del Parlamento, fidandosi delle spiegazioni di quest’ultimo quanto all’assunzione dei 22 vincitori iniziali del concorso EUR/A/151/98 senza aver ricevuto elementi comprovanti il momento dell’assunzione di ciascuno di tali vincitori, e tali spiegazioni si sono rivelate infondate. Tale mancanza di diligenza può far sorgere la responsabilità dell’Unione per il comportamento del Mediatore (v. punti da 84 a 86 supra).

 Sulla distruzione del fascicolo della ricorrente

206    La ricorrente ritiene, in sostanza, che il Mediatore abbia commesso degli errori nel corso delle sue indagini, non opponendosi alla distruzione, da parte del Parlamento, del suo fascicolo, e ritenendo che non fosse necessario verificare se il Parlamento avesse giustamente distrutto non solo i dati personali contenuti nel suo fascicolo, bensì anche tutto detto fascicolo.

207    A tal riguardo, occorre osservare che la ricorrente ha ricevuto, il 15 ottobre 2007, una lettera del direttore generale della DG del personale del Parlamento che l’informava che la validità dell’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98 era scaduta il 31 agosto 2007 e che, se lo desiderava, il suo fascicolo di candidatura sarebbe stato conservato per un periodo di due anni e mezzo, per il caso di un’eventuale controversia concernente detto concorso. Ai sensi degli articoli 2 e 4 dell’allegato III dello Statuto dei funzionari, nella vigenza del quale era stato organizzato il concorso EUR/A/151/98, il fascicolo di candidatura conteneva il formulario che doveva essere compilato da tutti coloro che intendevano proporre la loro candidatura ad un concorso, nonché qualsiasi documento o informazione complementare ad esso allegati. Il 19 ottobre 2007, la ricorrente ha informato il Mediatore del contenuto della lettera del 15 ottobre 2007. Nel marzo 2010, il Parlamento ha distrutto tutto il fascicolo della ricorrente relativo a tale concorso, ossia non solo il fascicolo di candidatura, bensì anche il fascicolo contenente tutti i documenti aggiunti successivamente all’ammissione al concorso. Il 29 luglio 2010, il Mediatore ha avviato la sua indagine di propria iniziativa. Infine, al punto 86 della decisione del 31 marzo 2011, il Mediatore ha considerato quanto segue:

«Il Parlamento [aveva] ritenuto che la distruzione di tale fascicolo fosse conforme alla sua politica generale nella materia e fosse stata necessaria al fine di adempiere ai suoi obblighi generali risultanti dalle norme in materia di protezione dei dati. Esso [aveva] fornito una copia delle norme in questione dalle quali [emergeva] che i dati concernenti candidati non utili [dovevano] essere distrutti due anni e mezzo dopo che la validità dell’elenco di riserva in questione [era] scaduta. Il Parlamento [aveva] inoltre illustrato la ragione per la quale esso non si [limitava] a distruggere i dati personali concernenti un candidato che [erano] contenuti nel fascicolo, bensì [distruggeva] il fascicolo nella sua interezza. Il Mediatore [rilevava] che il modo in cui il Parlamento [aveva] trattato il fascicolo della ricorrente [sembrava] essere conforme all’approccio generale in casi del genere, ossia la distruzione dei documenti di cui trattasi due anni e mezzo dopo la scadenza della validità dell’elenco di riserva di cui trattasi. Questi [riteneva] che non [occorresse] esaminare, nella presente causa, se il Parlamento [avesse] agito correttamente nel distruggere non solo i dati personali della denunciante, bensì anche il fascicolo nella sua interezza. Infatti, ciò che [era] rilevante per il caso di specie [era] che [emergeva] dall’informazione fornita dal Parlamento che quest’ultimo non [possedeva] alcuna copia delle lettere e dei messaggi di posta elettronica che informavano le altre istituzioni e organi dell’Unione del fatto che il nome della denunciante [era] stato aggiunto nell’elenco di riserva di cui trattasi esistente in precedenza. Non vi [era] nulla che [suggerisse] che il Parlamento [aveva] distrutto il fascicolo in questione al fine di far scomparire delle prove».

208    In primo luogo, la ricorrente addebita al Mediatore di non essersi opposto alla distruzione, da parte del Parlamento, del suo fascicolo, in quanto, a suo avviso, tale distruzione avrebbe reso impossibile la conclusione dell’indagine di propria iniziativa del Mediatore.

209    A tal riguardo, occorre osservare che non si evince dai documenti del fascicolo nella presente causa che la ricorrente si è opposta ella stessa alla distruzione del suo fascicolo, anche se avrebbe potuto farlo. Inoltre, nella lettera del 19 ottobre 2007, il Mediatore è stato informato unicamente della distruzione del fascicolo di candidatura della ricorrente, e non del fascicolo nella sua interezza. Orbene, tenuto conto del contenuto di un fascicolo di candidatura, la ricorrente non ha illustrato in che misura quest’ultimo potesse essere di una qualsivoglia utilità per dimostrare la trasmissione dell’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98 ad altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione. Alla luce del contenuto di detto fascicolo, della mancata dimostrazione della sua rilevanza da parte della ricorrente e del fatto che non sia certo che il Mediatore sapesse che tutto il fascicolo della ricorrente sarebbe stato distrutto, e non solo il suo fascicolo di candidatura, a quest’ultimo non può essere addebitata la mancata opposizione a tale distruzione.

210    Inoltre e in ogni caso, la ricorrente non ha dimostrato che, teoricamente, solo il suo fascicolo presso il Parlamento consentirebbe di provare che le altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione erano stati informati dell’iscrizione del suo nome nell’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98. Come indicato dal Mediatore, altre fonti di informazione erano disponibili, segnatamente presso il Consiglio. La ricorrente si è tuttavia opposta a che il Mediatore indagasse presso queste altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione (v. punti 153 e seguenti supra). Tenuto conto del potere discrezionale del Mediatore nell’organizzazione delle sue indagini e di possibili altre fonti di informazione, la mancata opposizione del Mediatore alla distruzione del fascicolo della ricorrente da parte del Parlamento non è sufficiente a dimostrare un comportamento illegittimo del Mediatore.

211    In secondo luogo, la ricorrente è dell’avviso che il Mediatore, ritenendo che non fosse necessario verificare se il Parlamento avesse giustamente distrutto tutto il suo fascicolo, sebbene fosse evidente che tale distruzione era irregolare, sia incorso in un manifesto errore di valutazione.

212    Alla luce dell’oggetto dell’indagine di propria iniziativa del Mediatore, quest’ultimo non è incorso in un errore allorché ha ritenuto che non occorresse condurre indagini sulla distruzione della totalità del fascicolo della ricorrente da parte del Parlamento. Infatti, come emerge dal punto 43 della decisione del 31 marzo 2011, l’indagine di propria iniziativa era intesa ad informare le altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione dell’iscrizione del nome della ricorrente nell’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98, della durata di validità di tale elenco e della parità di trattamento della ricorrente e degli altri vincitori di detto concorso per quanto attiene alla durata di validità di detto elenco.

213    Di conseguenza, il Mediatore poteva validamente astenersi dall’investigare, nell’ambito della sua indagine di propria iniziativa, sulla questione se il Parlamento avesse agito correttamente distruggendo la totalità del fascicolo della ricorrente.

214    Inoltre, quanto alla parte in cui la ricorrente addebita specificamente al Mediatore di non avere indagato sulla distruzione illegittima dei suoi dati personali, come rilevato dal Mediatore nella controreplica, la ricorrente non ha formulato una siffatta censura al momento della presentazione del ricorso. Orbene, si evince dal combinato disposto dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale che l’atto introduttivo del ricorso deve indicare l’oggetto della controversia e contenere l’esposizione sommaria dei motivi dedotti, e che la deduzione di motivi nuovi in corso di causa è vietata, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Cionondimeno, un motivo, oppure un argomento, che costituisca un’estensione di un motivo precedentemente dedotto, direttamente o implicitamente, nell’atto introduttivo del giudizio, e che sia strettamente connesso con questo, va considerato ricevibile (v. sentenza del 14 marzo 2007, Aluminium Silicon Mill Products/Consiglio, T‑107/04, Racc., EU:T:2007:85, punto 60 e la giurisprudenza ivi citata). Nella specie, detta censura non costituisce un’estensione di una censura esistente. Tale censura, pertanto, deve essere dichiarata irricevibile.

215    Inoltre e in ogni caso, nel corso delle indagini effettuate nella specie dal Mediatore, la ricorrente non ha mai formulato una siffatta denuncia presso il Mediatore. Nella sua lettera del 19 ottobre 2007, la ricorrente non si è opposta alla distruzione del suo fascicolo di candidatura, quale annunciata nella lettera del Parlamento del 15 ottobre 2007. Dopo la decisione del 22 ottobre 2007, nonché nel corso dell’indagine di propria iniziativa del Mediatore, la ricorrente non si è neppure lamentata di una siffatta illegittimità presso il Mediatore. A quest’ultimo non può pertanto essere contestato di non avere indagato su tale questione.

 Sulla risposta alla lettera del 15 maggio 2007

216    La ricorrente addebita al Mediatore di avere ignorato il fatto che il Parlamento non aveva risposto alla sua lettera del 15 maggio 2007, nella quale chiedeva una proroga della validità dell’elenco dei candidati idonei in questione.

217    A tal riguardo, è sufficiente osservare che, nella lettera del 6 giugno 2007, il Parlamento ha espressamente indicato che tale lettera costituiva una risposta alla lettera della ricorrente del 15 maggio 2007. Inoltre, al punto 81 della decisione del 31 marzo 2011, il Mediatore ha espressamente esaminato la questione della risposta alla lettera del 15 maggio 2007. A questi non può pertanto essere addebitato di avere ignorato l’oggetto della risposta del Parlamento alla lettera del 15 maggio 2007. Infine, occorre sottolineare che la ricorrente ha ottenuto una proroga della validità dell’elenco dei candidati idonei in questione fino al 31 agosto 2007.

218    Pertanto, la censura attinente alla mancata considerazione, da parte del Mediatore, del fatto che il Parlamento non aveva risposto alla lettera della ricorrente del 15 maggio 2007 deve essere dichiarata infondata.

 Sull’assenza di indagine sull’opposizione del Parlamento alla sua nomina

219    La ricorrente addebita al Mediatore di non avere indagato sull’opposizione del Parlamento alla sua nomina.

220    A tal riguardo, occorre osservare che, nella denuncia, la ricorrente ha indicato che, poiché ella era l’unica vincitrice del concorso EUR/A/151/98 il cui nome era stato iscritto nell’elenco dei candidati idonei a non essere stata nominata, la stessa ne desumeva di essere stata vittima di un comportamento vendicativo all’interno del Parlamento. La stessa ha precisato che alcuni amici funzionari che lavoravano nelle altre istituzioni dell’Unione, dei quali la stessa non poteva citare i nomi per motivi di riservatezza, avevano confermato il suo sospetto.

221    Il Mediatore ha deciso, a seguito della denuncia, di indagare sul trattamento del fascicolo della ricorrente successivamente all’inclusione del nome di quest’ultima nell’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98 e sul carattere equo del trattamento di cui la ricorrente doveva essere oggetto nel contesto della copertura di un posto in seno alle istituzioni dell’Unione.

222    Tale approccio non è viziato da illegittimità. Infatti, dal momento che l’affermazione del comportamento vendicativo del Parlamento poggia su una deduzione e su affermazioni di fonti non identificabili, occorreva che questi indagasse sui fatti all’origine di tale deduzione e di tali affermazioni. Orbene, il Mediatore ha proceduto in tal modo allorché ha definito l’oggetto dell’indagine a seguito della denuncia.

 Conclusione

223    Si evince dall’esame del secondo motivo che, oltre agli illeciti accertati nell’ambito dell’esame del primo motivo, il Mediatore, fondandosi su una mera affermazione del Parlamento quanto alla durata dell’iscrizione dei vincitori nell’elenco degli idonei, ha mancato in diligenza (v. punto 205 supra). Tale mancanza di diligenza ha avuto come conseguenza che il Mediatore ha erroneamente considerato come avvenuti taluni fatti e, pertanto, ha erroneamente concluso nel senso dell’assenza di un caso di cattiva amministrazione da parte del Parlamento.

3.     Sugli illeciti dovuti all’assenza di imparzialità, di obiettività e di indipendenza, nonché sulla malafede del Mediatore e su uno sviamento di potere

224    Con il terzo motivo, la ricorrente afferma che, nell’ambito delle indagini di cui al caso di specie, il Mediatore ha dato prova di un’assenza di imparzialità, di obiettività e di indipendenza, è stato in malafede e ha commesso uno sviamento di potere.

225    In primo luogo, la ricorrente si interroga sulla regolarità dell’accordo di cooperazione del 15 marzo 2006 fra il Parlamento e il Mediatore (in prosieguo: l’«accordo di cooperazione») e sull’impatto di tale accordo sul trattamento indipendente e obiettivo della denuncia.

226    A tal riguardo, il Tribunale ritiene che la ricorrente non illustri in maniera sufficientemente precisa la portata della sua denuncia. Una mera interrogazione non basta a spiegare le ragioni per le quali ritiene che il Mediatore non sia indipendente rispetto al Parlamento.

227    L’unica affermazione sufficientemente precisa della ricorrente in relazione all’accordo di cooperazione è quella secondo la quale il Mediatore non avrebbe disposto dell’indipendenza necessaria a causa del sostegno di cui beneficiava nell’esercizio delle sue funzioni da parte del servizio giuridico del Parlamento in forza di detto accordo.

228    L’articolo 8 dell’accordo di cooperazione prevede effettivamente la possibilità di una cooperazione nel settore giuridico fra il Mediatore e il Parlamento. Tuttavia, la ricorrente non fornisce un principio di prova del fatto che il Mediatore si sia avvalso di tale possibilità nella specie. In particolare, ella non fornisce alcun indizio secondo il quale il Mediatore ha beneficiato, nell’esercizio delle sue funzioni di indagine, di un sostegno da parte del servizio giuridico del Parlamento. Pertanto, la censura della ricorrente secondo la quale il Mediatore non godeva dell’indipendenza necessaria a causa di detto accordo deve essere dichiarata infondata.

229    In secondo luogo, la ricorrente ritiene che la malafede del Mediatore e la volontà di quest’ultimo di proteggere il Parlamento risultino sia dalla lettera del 1º ottobre 2008 sia da quella del 10 marzo 2010, nelle quali viene citato il punto 2.5 della decisione del 22 ottobre 2007, ad eccezione del passaggio erroneo secondo il quale il Parlamento aveva già affermato nel suo parere che l’elenco degli idonei che indicava la disponibilità della ricorrente era stato messo a disposizione di altre istituzioni.

230    A tal riguardo, occorre ricordare che il Mediatore ha indicato a torto, nella decisione del 22 ottobre 2007, che emergeva dal parere del Parlamento che l’elenco dei candidati idonei nel quale figurava il nome della ricorrente era stato messo a disposizione di altre istituzioni (v. punto 102 supra). Le omissioni nelle lettere del 1º ottobre 2008 e del 10 marzo 2010 menzionate dalla ricorrente non erano tuttavia omissioni nascoste, in quanto, nella citazione, l’omissione è sostituita da puntini di sospensione. Infine, in entrambe le lettere, il Mediatore richiama il tenore della sua valutazione ripresa al punto 2.5 della decisione del 22 ottobre 2007 nella parte relativa all’ispezione e non al parere del Parlamento. Alla luce di tali elementi, le omissioni menzionate dalla ricorrente non dimostrano una malafede o la parzialità del Mediatore.

231    In terzo luogo, la ricorrente ritiene che costituisca un indizio di soggettività e di collusione il fatto che il Mediatore non abbia mai preteso dal Parlamento la produzione della prova che l’elenco dei candidati idonei nel quale figurava il nome della ricorrente era stato messo a disposizione delle altre istituzioni dell’Unione, e che questi si fosse accontentato del documento «pooling» del 14 maggio 2007. Tuttavia, il fatto che il Mediatore non abbia svolto in modo corretto la sua indagine in relazione alla prova della trasmissione di detto elenco alle altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione (v. punti 103 e seguenti supra) non costituisce, di per sé, un indizio di soggettività o della collusione fra il Parlamento e il Mediatore. Infatti, la ricorrente non dimostra che tale illecito era intenzionale. Questa valutazione vale parimenti per l’illecito commesso dal Mediatore a causa dell’assenza di prova della messa a disposizione delle altre DG del Parlamento di tale elenco.

232    In quarto luogo, per i motivi illustrati ai punti 168 e 179 supra, il Mediatore, non pubblicando un corrigendum alla decisione del 22 ottobre 2007 e invocando la riservatezza di taluni documenti prodotti dal Parlamento, non ha commesso un illecito. Pertanto, tali elementi non possono essere fatti valere per dimostrare una qualsivoglia parzialità del Mediatore o collusione con il Parlamento.

233    In quinto luogo, la ricorrente deduce che la malafede del Mediatore è dimostrata dal fatto che egli ha ignorato le sue domande, quelle della sig.ra P. e quelle del sig. W., e che ha aperto una nuova indagine solo dopo tre anni. Tuttavia, non può ritenersi che il Mediatore abbia ignorato dette domande, in quanto egli ha avviato un’indagine di propria iniziativa a seguito delle medesime. Inoltre, anche qualora dovesse ritenersi che tale indagine non sia stata aperta entro un termine ragionevole, tale considerazione non è sufficiente a dimostrare che il Mediatore ha agito in malafede.

234    In sesto luogo, la ricorrente ritiene che il Mediatore sapesse che la sua decisione di aprire una nuova indagine nel luglio 2010 era destinata a fallire, in quanto egli era a conoscenza del fatto che il Parlamento aveva distrutto tutti i dati relativi al suo fascicolo nel marzo 2010. A suo avviso, la nuova indagine costituiva pertanto unicamente un tentativo di dissimulare una negligenza manifesta commessa nella gestione della prima indagine e dimostrerebbe la flagrante parzialità del Mediatore a favore del Parlamento.

235    Tali censure sono infondate. Infatti, per i motivi ripresi ai punti 206 e seguenti supra, la ricorrente non dimostra né che il Mediatore sapeva che il Parlamento avrebbe distrutto tutto il suo fascicolo né che l’indagine di propria iniziativa del Mediatore era destinata a fallire. Di conseguenza, tali elementi non consentono di constatare un’intenzione di dissimulare una negligenza manifesta o di dimostrare una parzialità da parte del Mediatore nei confronti del Parlamento.

236    In settimo luogo, la ricorrente ritiene che il Mediatore abbia agito in malafede e abbia tentato di dissimulare il proprio comportamento colpevole nel concludere, nella decisione del 31 marzo 2011, per l’assenza di casi di cattiva amministrazione, fidandosi delle affermazioni del Parlamento e rifiutandosi di interpellare le altre istituzioni e organi di propria iniziativa. A tal riguardo, il Tribunale ritiene che, nella specie, il fatto che il Mediatore si sia erroneamente fidato delle affermazioni del Parlamento non dimostra in maniera sufficiente l’esistenza di una malafede del Mediatore o una volontà di quest’ultimo di dissimulare il proprio comportamento colpevole. Analogamente, non costituisce una prova della malafede del Mediatore o della dissimulazione, da parte di quest’ultimo, di un qualsivoglia comportamento colpevole, il fatto che, nella specie, egli si sia rifiutato di proseguire la sua indagine di propria iniziativa a seguito del diniego della ricorrente di collaborare a tale indagine (v. punti 153 e seguenti supra).

237    In ottavo luogo, la ricorrente ritiene che il fatto di aver ricevuto, una settimana prima della decisione del 22 ottobre 2007, una lettera che le annunciava le modalità di distruzione dei dati relativi al suo fascicolo di candidatura, faccia pensare che il Parlamento fosse stato a conoscenza prima di lei di detta decisione. Il Tribunale ritiene che speculazioni del genere non consentano di accertare l’esistenza di una collusione fra il Parlamento e il Mediatore.

238    In nono luogo, la ricorrente afferma che il Mediatore ha agito in maniera contraddittoria nella misura in cui, da un lato, ha accettato con effetto immediato che l’EPSO gestisse l’elenco dei candidati idonei nel quale figurava il nome della ricorrente nella sua banca dati e, dall’altro, si è rifiutato di pubblicare detto elenco nella Gazzetta ufficiale, sulla base del rilievo che non si dovesse applicare con effetto retroattivo la regola in materia di pubblicazione. A tal riguardo, il Tribunale ritiene che la ricorrente non abbia illustrato in maniera sufficiente i motivi per i quali considerava tale approccio contraddittorio. Inoltre e in ogni caso, anche se un tale approccio dovesse risultare contraddittorio, esso non è sufficiente a dimostrare l’esistenza di una collusione fra il Parlamento e il Mediatore.

239    In decimo luogo, la ricorrente reitera le sue censure relative alla durata di validità dell’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98, ossia, da un lato, le congratulazioni al Parlamento per aver prorogato la validità di tale elenco senza tenere conto della mancata risposta di quest’ultimo alla sua richiesta di proroga e, dall’altro, l’assenza di indagine, da parte del Mediatore, in relazione all’asserita discriminazione fra la situazione della ricorrente e quella degli altri vincitori del concorso EUR/A/151/98, per desumerne la malafede o la parzialità del Mediatore. Con riferimento a tali censure, occorre ricordare che, per i motivi ripresi ai punti 125 e seguenti supra, la ricorrente afferma erroneamente che il Parlamento non le ha risposto. Inoltre, per quanto attiene alla discriminazione, l’illecito commesso (v. punti 197 e seguenti supra) non è sufficiente a dimostrare la malafede o la parzialità del Mediatore.

240    In undicesimo luogo, la ricorrente ritiene estremamente sospetto che il Mediatore non produca la lettera da questi indirizzata al Parlamento il 24 maggio 2007 e la risposta del Parlamento del 31 maggio 2007, relative al prolungamento del termine di validità dell’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98 nel quale veniva ripreso il suo nome. Poiché tali documenti sono stati prodotti dal Mediatore nella sua controreplica, detta censura è divenuta priva di oggetto.

241    Inoltre, la ricorrente ritiene che costituisca un indizio della malafede del Mediatore e dell’esistenza di una collusione fra quest’ultimo e il Parlamento il fatto che, nella decisione del 31 maggio 2011, il Mediatore ha stravolto il senso della lettera del Parlamento del 6 giugno 2007, affermando che quest’ultimo l’aveva informato della decisione di proroga della validità dell’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98.

242    A tal riguardo, occorre osservare che, nella lettera del 6 giugno 2007, il rappresentante del Parlamento ha indicato che la lettera della ricorrente del 15 maggio 2007, tramite la quale la stessa sollecitava la proroga della validità dell’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98, le era stata trasmessa per risposta e aveva ricevuto tutta la sua attenzione. Inoltre, il rappresentante del Parlamento ha indicato alla ricorrente che, su richiesta del Mediatore e in attesa del risultato dell’esame del fascicolo da parte di quest’ultimo, il segretario generale del Parlamento aveva chiesto ai suoi servizi «di avviare il procedimento di proroga [della validità] di [detto elenco degli idonei] fino al 31 agosto 2007».

243    Inoltre, nella decisione del 31 marzo 2011, il Mediatore ha considerato quanto segue:

«Per quanto attiene alla questione se il Parlamento avrebbe dovuto fornire una risposta esplicita alla lettera della denunciante del 15 maggio 2007, occorre ricordare che in tale lettera la denunciante chiedeva al Parlamento di estendere la validità dell’elenco di riserva in questione. Il Mediatore ritiene che sia evidente che una buona amministrazione esige dal Parlamento una risposta a tale lettera. Un esame approfondito delle affermazioni effettuate nella [denuncia], dimostra tuttavia che una siffatta risposta è stata inviata. Con lettera del 6 giugno 2007, il Parlamento ha informato la denunciante che, a seguito di una richiesta del Mediatore, esso aveva deciso di prolungare la durata di validità dell’elenco di riserva in questione fino al 31 agosto 2007. Una copia di tale lettera è stata inviata dalla denunciante al Mediatore l’8 giugno 2007. [Non può] pertanto essere constatato alcun caso di cattiva amministrazione per quanto attiene a tale aspetto della causa».

244    Alla luce di quanto precede, è manifesto che la lettera del Parlamento del 6 giugno 2007 costituisce una risposta alla lettera del 15 maggio 2007. Si deve poi rilevare che, in tale lettera, la ricorrente è stata informata dell’avvio del procedimento per la proroga della validità dell’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98 fino al 31 agosto 2007. Dal momento che tale iniziativa proveniva dal segretario generale del Parlamento, che essa implicava il consenso di quest’ultimo ad una tale proroga e che era stata comunicata alla ricorrente, quest’ultima doveva capire che la validità di tale elenco sarebbe stata prorogata fino al 31 agosto 2007. Pertanto, tale lettera non costituisce né un indizio della malafede del Mediatore né un indizio dell’esistenza di una collusione fra quest’ultimo e il Parlamento.

245    In dodicesimo luogo, la ricorrente ritiene che il fatto che il Mediatore abbia risposto alle sue lettere del 19 ottobre 2007 e del 24 gennaio 2008 il 1º luglio 2008, ossia poco dopo che aveva investito, il 6 maggio 2008, la presidenza francese del Consiglio delle sue doglianze nei confronti del Mediatore, costituisca un indizio dell’esistenza di una collusione fra il Mediatore e il Parlamento, il quale sarebbe stato interpellato da detta presidenza francese. Tale censura è infondata. Infatti, in udienza, la ricorrente ha confermato che tale fatto non costituiva una prova dell’esistenza di una siffatta collusione. Inoltre, la risposta del Mediatore alle lettere della ricorrente poco tempo dopo un’interpellanza del Parlamento, che la ricorrente si limita a qualificare come verosimile, non costituisce un indizio dell’esistenza di una collusione fra il Mediatore e il Parlamento.

246    Di conseguenza, i diversi elementi fatti valere dalla ricorrente, considerati separatamente o congiuntamente, non consentono di dimostrare la malafede, la parzialità o un approccio soggettivo del Mediatore. Analogamente, i diversi argomenti dedotti dalla ricorrente, considerati separatamente o congiuntamente, non consentono di dimostrare l’esistenza di una collusione fra il Mediatore e il Parlamento.

247    Quanto alla parte in cui la ricorrente deduce uno sviamento di potere, si deve ricordare che la nozione di sviamento di potere ha una portata ben precisa nel diritto dell’Unione e riguarda la situazione in cui un’autorità amministrativa esercita i suoi poteri per uno scopo diverso da quello per cui le sono stati conferiti. Una decisione è viziata da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottata per raggiungere scopi diversi da quelli dichiarati [sentenze del 25 giugno 1997, Italia/Commissione, C‑285/94, Racc., EU:C:1997:313, punto 52, e del 12 aprile 2013, Du Pont de Nemours (Francia) e a./Commissione, T‑31/07, EU:T:2013:167, punto 334].

248    Nessuno degli argomenti dedotti dalla ricorrente supra consente di constatare, sulla base di indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, che il Mediatore ha adottato le proprie decisioni per dissimulare illeciti che questi avrebbe commesso e quelli che avrebbe commesso il Parlamento nell’ambito della gestione dell’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98.

249    Pertanto, il terzo motivo dedotto dalla ricorrente deve essere respinto in toto.

4.     Sugli illeciti commessi a causa delle violazioni dei principi di sollecitudine e di «buona amministrazione», del termine ragionevole, degli articoli 14 e 17 del codice di buona condotta e dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali

a)     Introduzione

250    Nell’ambito del quarto motivo, la ricorrente afferma che, nelle indagini di cui al caso in esame, il Mediatore ha violato i principi di sollecitudine e di «buona amministrazione», del termine ragionevole, gli articoli 14 e 17 del codice di buona condotta, nonché l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali.

251    Le censure della ricorrente dedotte nell’ambito del presente motivo concernenti la negligenza del Mediatore nelle indagini in questione, la dissimulazione dei suoi errori e la mancata verifica della riservatezza addotta coincidono con quelle dedotte nell’ambito dei primi tre motivi. Occorre pertanto rinviare alla valutazione di tali censure effettuata nell’ambito dell’esame di tali motivi.

b)     Sul termine ragionevole

252    Per quanto attiene all’asserita violazione del termine ragionevole, si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione. Inoltre, è stato deciso che qualora la durata di un procedimento non fosse fissata da una disposizione del diritto dell’Unione, il carattere «ragionevole» del termine assunto dall’istituzione per adottare l’atto in questione doveva essere valutato in funzione dell’insieme delle circostanze proprie di ciascuna causa e, segnatamente, della rilevanza della controversia per l’interessato, della complessità della causa e del comportamento delle parti in causa. In tal senso, il carattere ragionevole di un termine non può essere esaminato facendo riferimento ad un limite massimo preciso, determinato astrattamente, bensì deve essere valutato di volta in volta alla luce delle circostanze del caso di specie (v. sentenza del 16 settembre 2013, De Nicola/BEI, T‑264/11 P, Racc. FP, EU:T:2013:461, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata).

253    Nella specie, la ricorrente ritiene che il Mediatore abbia violato l’obbligo incombente al medesimo di trattare una causa entro un termine ragionevole, da un lato, aspettando quasi tre anni dopo la decisione del 22 ottobre 2007 per ammettere che taluni chiarimenti erano ancora necessari e, dall’altro, per aver impiegato più di quattro anni per chiudere definitivamente il fascicolo. Inoltre, la stessa addebita al Mediatore di avere risposto a diverse lettere entro un termine non ragionevole.

254    Con riferimento a tali censure, occorre distinguere, da un lato, il periodo che va dall’adozione della decisione del 22 ottobre 2007 all’avvio dell’indagine di propria iniziativa del Mediatore, il 29 giugno 2010, durante il quale la ricorrente ha sollecitato a più riprese il Mediatore (in prosieguo: il «primo periodo») e, dall’altro, il periodo che va dall’avvio dell’indagine di propria iniziativa, il 29 giugno 2010, all’adozione della decisione del 31 marzo 2011 che chiude tale indagine (in prosieguo: il «secondo periodo»). Infatti, la valutazione del rispetto del termine ragionevole da parte del Mediatore deve essere effettuata non in funzione della fondatezza dei motivi dedotti dalle parti nei diversi atti, bensì in funzione del modo in cui si sono svolti i procedimenti sfociati nella loro adozione.

255    In tal senso, il primo periodo non riguarda un procedimento vero e proprio, bensì dei solleciti della ricorrente al Mediatore ai quali quest’ultimo doveva rispondere entro un termine ragionevole. Per contro, il secondo periodo riguarda specificamente un procedimento di indagine che sfocia in una decisione.

256    Per quanto attiene al primo periodo, la ricorrente ha chiesto, il 24 gennaio 2008, una riapertura dell’indagine, adducendo che il Mediatore non aveva risposto e tenuto conto, nella decisione del 22 ottobre 2007, degli elementi contenuti nella sua lettera del 19 ottobre 2007. Il 1º luglio 2008, il Mediatore ha risposto a tali lettere respingendo la richiesta di riapertura dell’indagine. Pertanto, il Mediatore ha risposto rispettivamente otto e cinque mesi dopo l’invio delle lettere della ricorrente, senza che alcun elemento particolare sia stato fatto valere per giustificare tali termini di risposta. Come riconosciuto dal Mediatore, tali termini non erano ragionevoli. Infatti, in assenza di altri elementi, la risposta data nella specie, la quale rigettava la domanda di riapertura dell’indagine, non giustificava il decorso di un siffatto termine.

257    Il 14 luglio 2008, la ricorrente ha chiesto al Mediatore la comunicazione di taluni documenti relativi alla pubblicità conferita all’iscrizione del suo nome nell’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98. Il 21 luglio 2008, il Mediatore ha risposto a tale lettera. Il termine di tale risposta è ragionevole.

258    Il 1º agosto 2008, la ricorrente ha inviato una lettera al Mediatore in risposta alla lettera di quest’ultimo del 21 luglio 2008. Il 1º ottobre 2008, il Mediatore ha risposto a tale lettera. Tale termine di risposta è ragionevole.

259    L’8 ottobre 2008, la ricorrente ha reagito alla lettera del Mediatore del 1º ottobre 2008. La fine della lettera della ricorrente contiene l’inciso «vi vieto di scrivermi ancora una volta». Alla luce del contenuto di tale lettera, al Mediatore non può essere contestato di non avere risposto.

260    Per quanto attiene alle risposte alle lettere provenienti dalla sig.ra P., la ricorrente non può avvalersi di un eventuale termine non ragionevole di tali risposte, poiché ella non ne era la destinataria.

261    Quanto al secondo periodo, non può ritenersi che il periodo trascorso fra il 29 giugno 2010, data dell’inizio dell’indagine di propria iniziativa del Mediatore, e il 31 marzo 2011, data di emissione della decisione che metteva fine a tale indagine, non fosse ragionevole, poiché fra queste due date è trascorso un periodo inferiore ad un anno.

262    Quanto alla parte in cui la ricorrente addebita al Mediatore di averle presentato solo il 3 maggio 2007 i commenti del Parlamento ricevuti il 20 marzo 2007, il Mediatore osserva giustamente che, nella sua lettera del 3 maggio 2007, egli non si è limitato a trasmettere il parere del Parlamento, ma ha parimenti informato la ricorrente della sua decisione di avviare un’indagine, il che presuppone un’analisi. Pertanto, detto termine non è irragionevole.

c)     Sul rispetto del codice di buona condotta

263    Quanto alla parte in cui la ricorrente deduce una violazione degli articoli 14 e 17 del codice di buona condotta, occorre osservare che tale codice non è un testo regolamentare, ma una risoluzione del Parlamento recante modifiche ad un progetto presentatogli dal Mediatore e che invitava la Commissione a presentare una proposta legislativa a tale riguardo (v. sentenza dell’11 maggio 2010, PC-Ware Information Technologies/Commissione, T‑121/08, Racc., EU:T:2010:183, punto 90 e la giurisprudenza citata). Inoltre, il Mediatore ha indicato nell’introduzione di detto codice che quest’ultimo non era uno strumento giuridicamente vincolante.

264    Pertanto, adottando il codice di buona condotta, il Mediatore non ha mirato a redigere norme giuridiche che conferiscono diritti ai singoli. Di conseguenza, la loro inosservanza non è sufficiente a constatare una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli, la quale può far sorgere la responsabilità dell’Unione. È unicamente nella misura in cui le disposizioni di detto codice costituiscono l’espressione del diritto fondamentale ad una buona amministrazione, quale sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, che esse possono far sorgere la responsabilità dell’Unione.

265    Quanto alla parte in cui la ricorrente addebita al Mediatore di avere spesso omesso di rispondere alle lettere della ricorrente e di non averne confermato il ricevimento per diversi mesi e, pertanto, di aver violato gli articoli 14 e 17 del codice di buona condotta, il Tribunale ritiene che detta censura debba essere respinta, in quanto difetta di precisione. Infatti, la ricorrente omette di precisare quali lettere non abbiano avuto una conferma di ricevimento o una risposta. Inoltre, per quanto attiene alla regola secondo la quale per ogni lettera indirizzata ad un’istituzione viene inviato un avviso di ricevimento entro un termine di due settimane, sancita dall’articolo 14 del codice di buona condotta, il Tribunale osserva che si tratta di una semplice regola formale non espressamente prevista dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali. L’inosservanza di tale regola non può dunque costituire una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli, idonea a far sorgere la responsabilità dell’Unione.

266    Quanto alla parte in cui la ricorrente fa valere la regola sancita all’articolo 17 del codice di buona condotta, secondo la quale il funzionario assicura che sia presa una decisione su ogni richiesta o denuncia indirizzata all’istituzione entro un termine ragionevole, senza indugio e in ogni caso non oltre i due mesi dalla data di ricevimento, il Tribunale ritiene che il termine di due mesi non costituisca un termine imperativo. Il rispetto del termine ragionevole nel trattamento di una denuncia, sancito dalla Carta dei diritti fondamentali, deve essere valutato con riferimento alle circostanze che caratterizzano il caso di specie. Orbene, il rispetto del principio del termine ragionevole in occasione del trattamento della denuncia è già stato analizzato ai punti 252 e seguenti.

267    Per i motivi che precedono, gli argomenti della ricorrente fondati sugli articoli 14 e 17 del codice di buona condotta devono essere respinti.

d)     Sul mancato accesso al fascicolo

268    Quanto alla parte in cui la ricorrente afferma che «l’atteggiamento del Mediatore per tutto il corso del procedimento costituisce parimenti una violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali (…) in ragione (…) del mancato accesso al fascicolo, della mancanza di trasparenza», il Tribunale ritiene che la ricorrente non precisi sufficientemente la sua censura. La stessa non illustra in che modo, nella specie, il Mediatore abbia violato degli obblighi di accesso al fascicolo e di trasparenza. Di conseguenza, tale censura dev’essere respinta.

e)     Conclusione

269    Alla luce di quanto precede, fatta eccezione per le censure che coincidono con le censure dedotte nei motivi precedenti, solo il termine non ragionevole di risposta alle lettere di cui al punto 256 supra costituisce un illecito. Dal momento che la ricorrente ha diritto a che le sue domande vengano trattate entro un termine ragionevole, l’inosservanza di detto termine costituisce una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli, idonea a far sorgere la responsabilità dell’Unione.

D –  Sul danno e il nesso di causalità

a)     Considerazioni preliminari

270    La ricorrente sostiene di aver subìto un danno sia materiale che morale a causa degli illeciti commessi dal Mediatore.

271    Per quanto attiene al danno materiale, la ricorrente fa valere, in sostanza, che, a causa degli illeciti commessi dal Mediatore, ha perso una seria possibilità di essere assunta come funzionario. Di conseguenza, la ricorrente chiede il pagamento delle «retribuzioni» a partire dal giugno 2005 fino al 31 marzo 2026, ossia dalla data dell’iscrizione del suo nome nell’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98 fino all’età normale del pensionamento, inclusi i diritti alla pensione o, perlomeno, di una parte di tale importo per tenere conto della perdita di una possibilità. Ai fini della valutazione della perdita di una possibilità, la ricorrente ritiene che il Tribunale potrà applicare un coefficiente che rappresenta la perdita di una possibilità di essere nominata, prendendo segnatamente in considerazione il fatto che ella era la sola candidata rimasta in detto elenco degli idonei. La ricorrente valuta tale danno per il passato a EUR 559 382,13. Per il futuro, la stessa invita il Tribunale a condannare il Mediatore a pagarle mensilmente, a partire dal mese di maggio 2011 e fino al mese di marzo 2026, gli importi netti, o perlomeno una parte di tali importi, corrispondenti alle retribuzioni stabilite per i funzionari del gruppo di funzioni AD, a partire dal grado AD 9, scatto 2, secondo anno, tenendo conto di una carriera normale di un funzionario di pari grado, integrati da contributi corrispondenti per la cassa pensionistica a favore della ricorrente, nonché dai contributi per la cassa malattia.

272    Per quanto attiene al danno morale, la ricorrente ritiene di aver subìto un siffatto pregiudizio a causa dell’accanimento del Parlamento nei suoi confronti e della negligenza manifesta del Mediatore, del quale si reputa che protegga i diritti dei cittadini. Ella ritiene che il procedimento avviato dinanzi al Mediatore si sia rivelato una perdita di tempo, di energia e di denaro. Inoltre, ella afferma di aver perso ogni fiducia in tale organo istituito dal Trattato per fornirle assistenza a causa dell’atteggiamento del medesimo, il che le avrebbe causato un danno morale. Delle semplici scuse non sarebbero in grado di riparare al trauma psicologico causato da tali illeciti e l’indagine di iniziativa del Mediatore non avrebbe affatto permesso di rimediare agli errori commessi nella decisione del 22 ottobre 2007. La ricorrente valuta pertanto il danno morale equitativamente in EUR 50 000. Il Mediatore contesta tutti gli argomenti fatti valere dalla ricorrente.

273    Al fine di valutare tali diversi argomenti, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la responsabilità dell’Unione può sorgere solo se la ricorrente ha effettivamente subìto un danno certo e valutabile (sentenze del 27 gennaio 1982, De Franceschi/Consiglio e Commissione, 51/81, EU:C:1982:20, punto 9, e del 16 gennaio 1996, Candiotte/Consiglio, T‑108/94, Racc., EU:T:1996:5, punto 54).

274    Spetta alla ricorrente fornire elementi di prova al giudice dell’Unione al fine di provare la realtà e l’entità di detto danno (v., in tal senso, sentenze del 21 maggio 1976, Roquette frères/Commissione, 26/74, Racc., EU:C:1976:69, p. 677, punti da 22 a 24; del 9 gennaio 1996, Koelman/Commissione, T‑575/93, Racc., EU:T:1996:1, punto 97, e del 28 aprile 1998, Dorsch Consult/Consiglio e Commissione, T‑184/95, Racc., EU:T:1998:74, punto 60). Inoltre, è stato statuito che un ricorso per risarcimento danni non può essere respinto allorché, nonostante l’esistenza di un’incertezza quanto alla sua quantificazione precisa, il danno era incontestabile ed economicamente valutabile (v., in tal senso, sentenza Agraz e a./Commissione, punto 68 supra, EU:C:2006:708, punto 42).

275    Infine, è stato statuito che, nell’ambito di un ricorso per risarcimento danni, la presenza di un nesso di causalità era ammessa quando esisteva un rapporto di causa ed effetto sufficientemente diretto fra il comportamento contestato all’istituzione e il danno lamentato, rapporto di cui spetta al ricorrente fornire la prova. Il comportamento contestato deve quindi essere la causa determinante del danno (v. sentenza del 18 dicembre 2009, Arizmendi e a./Consiglio e Commissione, T‑440/03, T‑121/04, T‑171/04, T‑208/04, T‑365/04 e T‑484/04, Racc., EU:T:2009:530, punto 85 e la giurisprudenza ivi citata).

b)     Sul danno materiale e sul nesso di causalità fra tale danno e gli illeciti commessi dal Mediatore

276    Anzitutto, deve essere respinta la domanda della ricorrente intesa ad ottenere la condanna dell’Unione a risarcirla per gli illeciti commessi dal Mediatore, quanto alla parte in cui detta domanda ha ad oggetto il pagamento della totalità della retribuzione che la ricorrente avrebbe percepito se quest’ultima fosse stata assunta a partire dal giugno 2005, data dell’iscrizione del suo nome nell’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98, fino alla normale età pensionabile, inclusi i diritti alla pensione.

277    Infatti, l’iscrizione del nome della ricorrente nell’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98 non le conferiva un diritto ad essere assunta. Il potere discrezionale del quale godono le istituzioni in materia di assunzione di vincitori di concorsi osta ad un siffatto diritto. Di conseguenza, il danno subìto a causa di un illecito che incide sull’iscrizione del nome di una persona in un elenco dei candidati idonei per un concorso non può corrispondere ad un mancato guadagno risultante dalla perdita di tale diritto (v., in tal senso, sentenza del 21 febbraio 2008, Commissione/Girardot, C‑348/06 P, Racc., EU:C:2008:107, punto 65).

278    Ne consegue che non si può ritenere che gli illeciti commessi dal Mediatore abbiano comportato un danno equivalente al danno in cui sarebbe incorsa una persona titolare di un diritto ad essere assunta.

279    Per quanto attiene poi alla perdita di una possibilità di essere assunta asserita dalla ricorrente, il Tribunale ritiene che, contrariamente a quanto affermato dal Mediatore, tale domanda non sia irricevibile per mancanza di sufficiente precisione.

280    Infatti, anche se la Corte ha riconosciuto che era estremamente difficile, se non addirittura impossibile, definire un metodo che permetta di quantificare con esattezza la possibilità di essere assunti per un impiego in seno ad un’istituzione e, di conseguenza, di valutare il danno risultante dalla perdita di una possibilità (sentenza Commissione/Girardot, punto 277 supra, EU:C:2008:107, punto 60), essa non ne ha desunto che una domanda risarcitoria per perdita di una possibilità doveva essere dichiarata d’ufficio irricevibile o infondata. Nella specie, la ricorrente ha indicato un metodo per calcolare la perdita di una possibilità con sufficiente precisione. Infatti, richiamando la giurisprudenza Girardot, la stessa ha chiesto l’applicazione di un coefficiente sul valore della retribuzione come se fosse stata assunta a partire dal giugno 2005 al grado AD 8, scatto 4, fino al 2026, tenendo conto di una carriera normale di un funzionario, integrata dai contributi corrispondenti per la cassa pensionistica e dai contributi per la cassa malattia e tenendo conto del fatto che era l’unica candidata rimasta nell’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98.

281    Tuttavia, la domanda risarcitoria della ricorrente per la perdita di una possibilità di essere assunta deve essere respinta, in quanto non sussiste un nesso sufficientemente diretto fra detto danno e gli illeciti commessi dal Mediatore.

282    Infatti, la deformazione, da parte del Mediatore, del contenuto del parere del Parlamento nella decisione del 22 ottobre 2006 (v. punto 102 supra) non implica che la ricorrente abbia perso una possibilità di essere assunta. Anche se il Mediatore avesse constatato che il Parlamento non aveva indicato nel suo parere che l’elenco degli idonei nel quale figurava il nome della ricorrente era stato messo a disposizione di altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione, non ne sarebbe conseguita né una constatazione, da parte del Mediatore, di una mancata comunicazione di detto elenco alle altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione, né la perdita di una possibilità per la ricorrente di essere assunta.

283    Per quanto attiene alle violazioni, da parte del Mediatore, del suo dovere di diligenza, occorre constatare che la causa determinante di una potenziale perdita di una possibilità per la ricorrente di essere assunta risiederebbe negli illeciti del Parlamento, e non in quelli del Mediatore. Infatti, è solo nel caso in cui Parlamento, da un lato, non abbia informato le sue DG e le altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione della menzione del nome della ricorrente nell’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98, e, dall’altro, non abbia iscritto il nome della ricorrente in detto elenco per un periodo di tempo equivalente a quello in cui sono stati iscritti i nomi degli altri vincitori di detto concorso, che la ricorrente ha potenzialmente perso una possibilità di essere assunta.

284    Il Mediatore, se avesse constatato che il Parlamento, non avendo comunicato in tempo utile alle sue DG e alle altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione l’iscrizione del nome della ricorrente nell’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98 e non avendo conferito alla ricorrente un periodo di iscrizione nell’elenco degli idonei identico a quello conferito agli altri vincitori, era venuto meno al suo obbligo di buona amministrazione, avrebbe dovuto cooperare con il Parlamento per trovare una soluzione amichevole atta a eliminare i casi di cattiva amministrazione e soddisfare la ricorrente. Se una soluzione amichevole non è possibile o se la ricerca di quest’ultima non ha esito positivo, il Mediatore può formulare un’osservazione critica oppure elaborare una relazione corredata di progetti di raccomandazione che può sfociare in una relazione speciale munita di raccomandazioni (v. articolo 3, paragrafi da 5 a 7, della decisione 94/262 e articoli da 6 a 8 delle disposizioni di esecuzione).

285    Come ammesso dalla ricorrente, nessuna di queste misure adottate dal Mediatore nei confronti del Parlamento è giuridicamente vincolante. Il fatto che la cooperazione sfoci in una soluzione amichevole dipende sia dal Mediatore che dal Parlamento. Orbene, in mancanza di effetto vincolante delle misure che il Mediatore può adottare nei confronti del Parlamento, tali misure non possono essere considerate la causa determinante del danno consistente nella perdita di una possibilità per la ricorrente di essere assunta (v., in tal senso e per analogia, sentenza Arizmendi e a./Consiglio e Commissione, punto 275 supra, EU:T:2009:530, punto 93).

286    Quest’ultima valutazione non viene rimessa in discussione dall’argomento della ricorrente secondo il quale il Parlamento ha sempre seguito le raccomandazioni del Mediatore e un rifiuto sarebbe potuto servire da base per un’azione risarcitoria nei confronti del Parlamento. Infatti, la ricorrente non dimostra la sua affermazione in ordine al seguito di dette raccomandazioni. Inoltre, anche se fosse dimostrato, ciò non conferirebbe un nesso di causalità sufficientemente diretto fra gli illeciti commessi dal Mediatore e la perdita di una possibilità per la ricorrente di essere assunta. Peraltro, il fatto che un rifiuto del Parlamento di seguire tali raccomandazioni possa servire da base per un’azione risarcitoria non rende le stesse raccomandazioni vincolanti.

287    Infine, per quanto attiene all’inosservanza del termine ragionevole da parte del Mediatore (v. punti 252 e seguenti supra), si deve rilevare che il ritardo del Mediatore nelle risposte date a talune lettere della ricorrente non può essere la causa determinante della perdita di una possibilità per quest’ultima di essere assunta. Infatti, non sussiste un nesso sufficientemente diretto fra il ritardo nell’invio di dette risposte e la perdita di una possibilità per la ricorrente di essere assunta come funzionario. Non può presumersi che una risposta data entro un termine ragionevole abbia un contenuto diverso e sia favorevole alla ricorrente.

c)     Sul danno morale e sul nesso di causalità fra tale danno e gli illeciti commessi dal Mediatore

288    Anzitutto, occorre osservare che l’asserito accanimento del Parlamento nei confronti della ricorrente non costituisce un illecito commesso dal Mediatore, cosicché non può essere concesso alcun risarcimento del danno morale per tale motivo nell’ambito della presente causa, la quale verte unicamente sulla responsabilità dell’Unione in ragione del comportamento del Mediatore.

289    Inoltre, l’affermazione della ricorrente secondo la quale gli illeciti commessi dal Mediatore le hanno «fatto perdere del denaro» rientra nel danno morale. Tuttavia, è giocoforza constatare che tale affermazione è troppo vaga per poter stabilire se detto danno sia reale e certo, cosicché essa non rileva ai fini della soluzione della presente lite.

290    Ancora, quanto alla parte in cui la ricorrente ritiene che gli illeciti commessi dal Mediatore abbiano generato una sensazione di perdita di tempo e di energia e abbiano causato una perdita di fiducia in tale organo, occorre osservare che è certo che la deformazione del contenuto del parere del Parlamento e la mancanza di diligenza nei suoi doveri di indagine che interessano la decisione del 22 ottobre 2007 hanno necessariamente pregiudicato la fiducia della ricorrente nell’istanza creata per lottare contro i casi di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni dell’Unione. Analogamente, nel contesto dell’indagine di propria iniziativa del Mediatore, la mancanza di diligenza di quest’ultimo nei suoi doveri di indagine con riferimento all’esistenza di una discriminazione quanto alla durata dell’iscrizione nell’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98 del nome della ricorrente rispetto a quella dei nomi degli altri vincitori ha necessariamente arrecato pregiudizio alla fiducia della ricorrente nella funzione del Mediatore. Il termine irragionevole per l’invio della risposta a talune lettere della ricorrente che chiedevano la riapertura dell’indagine sulla base del rilievo che la decisione del 22 ottobre 2007 era viziata da errore ha rafforzato tale pregiudizio. Detti errori hanno inoltre necessariamente generato nella ricorrente la sensazione di avere perso il proprio tempo e la propria energia a denunciare al Mediatore il caso di cattiva amministrazione da parte del Parlamento per quanto attiene all’iscrizione del suo nome in detto elenco.

291    Il danno causato dagli illeciti commessi dal Mediatore è stato ridotto da alcune delle azioni intraprese da quest’ultimo. In tal senso, la ripresa erronea del parere del Parlamento nella decisione del 22 ottobre 2007 è stata corretta dal Mediatore il 29 giugno 2010 (v. punto 166 supra). Il Mediatore ha presentato le proprie scuse per il ritardo nelle sue risposte e per i suoi errori. Infine, il Mediatore ha avviato una nuova indagine di propria iniziativa.

292    Tuttavia, nella specie, le azioni intraprese dal Mediatore di cui al punto 291 supra non sono sufficienti a compensare interamente il danno morale occorso in conseguenza degli illeciti commessi. Infatti, l’indagine di propria iniziativa è stata avviata dal Mediatore solo ben dopo la denuncia, da parte della ricorrente, dell’esistenza di errori nella decisione del 22 ottobre 2007 e solo dopo l’intervento di un membro del Parlamento. In particolare, per quanto attiene alla deformazione del contenuto del parere del Parlamento commessa dal Mediatore in detta decisione, si deve constatare che essa è stata denunciata dalla ricorrente nella sua lettera del 1º agosto 2008 e che il Mediatore ha omesso, in un primo tempo, di correggere tale deformazione (v. lettera del 1º ottobre 2008). È solo a seguito della lettera della sig.ra P. del 1º giugno 2010 e più di un anno e mezzo dopo la denuncia di detta deformazione da parte della ricorrente che il Mediatore, nella sua lettera del 29 giugno 2010, ha ammesso tale errore e l’ha corretto. In tali circostanze, le scuse del Mediatore e la sua correzione non consentono di compensare interamente il danno morale subìto dalla ricorrente causato da tale deformazione. Inoltre, l’indagine di propria iniziativa del Mediatore non ha consentito di riparare interamente al danno morale causato dalla mancanza di diligenza di quest’ultimo in occasione delle indagini svolte a seguito della denuncia, in quanto questi non ha portato a termine detta indagine sulla questione della trasmissione alle DG del Parlamento e alle altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione dell’elenco degli idonei nel quale era iscritto il nome della ricorrente. Il fatto che la ricorrente si sia opposta a tale indagine di propria iniziativa non rimette in discussione l’esistenza di una perdita di fiducia della ricorrente causata dalla mancanza di un’indagine diligente del Mediatore a seguito della denuncia. Al contrario, la sua opposizione all’indagine di propria iniziativa del Mediatore è stata motivata da detta perdita di fiducia. Infine, le scuse del Mediatore non consentono di riparare interamente al danno morale collegato alla perdita di fiducia della ricorrente causata dalla mancanza di diligenza del Mediatore nell’indagine seguita alla denuncia per quanto attiene alla questione della durata dell’iscrizione nell’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98 del nome della ricorrente e quella dei nomi degli altri vincitori di detto concorso in tale elenco.

293    Gli illeciti commessi dal Mediatore costituiscono parimenti la causa determinante della perdita di fiducia della ricorrente nell’istituzione del Mediatore e della percezione che la denuncia sia stata una perdita di tempo e di energia. Sussiste pertanto un nesso di causalità fra detti illeciti e il danno morale fatto valere ai sensi della giurisprudenza ripresa al punto 275 supra.

294    Infine, l’importo del danno morale subìto dalla ricorrente a causa degli illeciti commessi dal Mediatore deve essere valutato equitativamente, sulla scorta delle circostanze del caso di specie, in EUR 7 000.

III –  Sulle domande di misure di organizzazione del procedimento e istruttorie e sulla presentazione di censure nuove

A –  Sulle domande riprese nella replica

295    Come illustrato ai punti 46 e seguenti supra, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di ordinare un certo numero di misure di organizzazione del procedimento e istruttorie.

296    In primo luogo, per quanto attiene alla domanda di produrre i documenti contenuti nel fascicolo di ispezione, occorre osservare che la ricorrente ha prodotto tali documenti dinanzi al Tribunale a seguito dell’accesso che la stessa ha avuto a detti documenti nel procedimento della causa F‑9/12 (v. le lettere della ricorrente del 25 aprile e del 6 giugno 2012). Il Presidente della Prima Sezione ha acconsentito a che tali documenti venissero acquisiti agli atti, fatta salva la valutazione della ricevibilità e della rilevanza di detti documenti (v. decisioni del 23 maggio 2012 e del 19 giugno 2012).

297    Il Tribunale ritiene che la produzione di tali documenti sia ricevibile e che sia rilevante ai fini della soluzione della presente controversia (v. punti 94 e seguenti supra). Pertanto, come ammesso dalla ricorrente nella sua lettera del 25 aprile 2012, la domanda di misure di organizzazione del procedimento formulata nella replica è divenuta priva di oggetto. Solo la parte del documento «pooling» del 14 maggio 2007, la cui riservatezza non è stata rimossa, è ancora oggetto di una domanda di misura di organizzazione del procedimento. A tal riguardo, a prescindere dalla fondatezza del mantenimento della riservatezza di taluni passaggi di tale documento, il Tribunale ritiene che la soluzione della presente causa non necessiti l’accesso alla totalità di tale documento.

298    In secondo luogo, è parimenti divenuta priva di oggetto la domanda di produzione delle lettere del 24 e del 31 maggio 2007 relative al prolungamento della durata di validità dell’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98, dal momento che tali lettere sono state allegate alla controreplica.

299    In terzo luogo, per quanto attiene alla domanda di comparizione del sig. Diamandouros, ex Mediatore, nonché degli agenti del Mediatore e del Parlamento incaricati del fascicolo della ricorrente (v. punto 46 supra), il Tribunale reputa la causa sufficientemente istruita sulla base degli atti depositati nell’ambito della presente causa per rispondere alle diverse censure dedotte dalla ricorrente. Non occorre pertanto sentire dette persone.

B –  Sulle domande formulate dopo la controreplica

1.     Introduzione

300    Successivamente alla controreplica, la ricorrente ha chiesto il 25 aprile, il 6 giugno, il 23 ottobre e il 19 dicembre 2012, nonché il 6 novembre 2013 di poter depositare nuove offerte di prova e nuovi argomenti a sostegno del proprio ricorso. In alcune di tali lettere, ha parimenti chiesto l’adozione, da parte del Tribunale, di nuove misure di organizzazione del procedimento e istruttorie.

301    Più specificamente, nelle sue lettere del 25 aprile e del 6 giugno 2012, la ricorrente ha sollevato tre nuove censure.

302    In primo luogo, la ricorrente ha ritenuto che il fatto che un membro del servizio giuridico del Parlamento sia stato messo in copia della lettera inviata dal Parlamento al Consiglio il 21 febbraio 2006 confermerebbe che il Parlamento ha voluto nuocere alla ricorrente, come illustrato da quest’ultima nella denuncia. A suo avviso, il fatto di non indagare sulle ragioni per le quali un membro di detto servizio giuridico era stato messo in copia di detta lettera aveva impedito di stabilire la verità. Inoltre, ha indicato che il Mediatore non aveva chiesto la rimozione della riservatezza di tale lettera.

303    In secondo luogo, la ricorrente ha ritenuto che emergesse dalla difesa del Parlamento nella causa F‑9/12 che il suo fascicolo era stato distrutto non nel marzo 2010, bensì nel luglio 2010, ossia successivamente all’apertura, il 29 giugno 2010, dell’indagine di iniziativa del Mediatore. Ella ne ha desunto che il Parlamento aveva distrutto di proposito il suo fascicolo.

304    In terzo luogo, la ricorrente ha ritenuto che fosse inquietante il fatto che il Mediatore e il Parlamento avessero cancellato gli elenchi dei candidati idonei per i concorsi non specializzati e specializzati di amministratori nel documento «pooling» del 14 maggio 2007. A suo avviso, la nozione di riservatezza veniva interpretata in maniera estremamente parziale da parte del Parlamento, in quanto gli elenchi dei candidati idonei per i concorsi per non francofoni non venivano cancellati. Ella era tuttavia convinta che vi fosse bisogno di amministratori.

305    Nella sua lettera del 23 ottobre 2012, la ricorrente ha chiesto al Tribunale, a titolo di misure di organizzazione del procedimento e istruttorie, di invitare il Parlamento a produrre la sua domanda al Mediatore del 30 giugno 2011 e al Mediatore di produrre la sua risposta al Parlamento del 1º luglio 2011, come registrate nei registri concernenti la trasmissione di documenti in possesso del Mediatore a seguito della sua ispezione del maggio 2007 presso il Parlamento.

306    Il 19 dicembre 2012, la ricorrente ha presentato nuove prove a sostegno del ricorso, ottenute a seguito delle risposte del Parlamento e del Consiglio a misure di organizzazione del procedimento adottate dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F‑9/12. Sulla base di tali prove, la ricorrente ha formulato le seguenti censure.

307    In primo luogo, la ricorrente ha ribadito che il suo fascicolo era stato distrutto successivamente all’apertura dell’indagine di iniziativa del Mediatore. A suo avviso, il silenzio di quest’ultimo in ordine alla menzogna del Parlamento quanto alla distruzione del fascicolo di concorso costituiva un’ostruzione della verità. Inoltre, ella sosteneva che il Mediatore non aveva indagato sulla distruzione illegittima del suo fascicolo da parte del Parlamento.

308    In secondo luogo, la ricorrente ha contestato al Mediatore di non aver ritenuto che il Parlamento si fosse reso responsabile di un caso di cattiva amministrazione, sebbene quest’ultimo non avesse prodotto né l’elenco dei candidati idonei in questione nella sua versione del giugno 2005, né una copia delle note di affissione di detto elenco.

309    In terzo luogo, la ricorrente ha ritenuto di non essere stata informata del numero di posti vacanti di amministratori non specializzati di grado A 7 fra il giugno 2005 e l’agosto 2007, né del numero di agenti temporanei con il suo tipo di profilo nominati nel corso di tale periodo in seno alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione. Orbene, a suo avviso, una siffatta informazione consentirebbe di dimostrare che aveva tutte le possibilità di essere assunta, circostanza che un’indagine leale del Mediatore avrebbe potuto dimostrare. La ricorrente chiedeva al Tribunale pertanto una nuova misura di organizzazione del procedimento, intesa a conoscere i posti vacanti di amministratori non specializzati all’interno del Parlamento e del Consiglio fra il 2005 e l’agosto 2007, e il numero di agenti temporanei o contrattuali con un profilo simile assunti nel corso di tale periodo, nonché la nazionalità delle persone assunte.

310    Nella lettera del 19 dicembre 2012, la ricorrente ha parimenti chiesto nuove misure di organizzazione del procedimento, ossia, da un lato, che il Consiglio fosse invitato a produrre le copie delle lettere che le aveva indirizzato il 9 febbraio 2006 e il 23 gennaio 2007 e, dall’altro, che il Consiglio e il Parlamento fossero invitati a presentare una copia del messaggio di posta elettronica che il Consiglio, tramite la sig.ra E., ha indirizzato al Parlamento nel febbraio 2006 per chiedere il suo curriculum vitae e il suo atto di candidatura, nonché ogni domanda di eventuale corrispondenza del Consiglio al Parlamento in relazione alla medesima e per quanto attiene alla sua candidatura.

311    Il 6 novembre 2013, la ricorrente ha chiesto la comparizione della sig.ra O’Reilly, il nuovo Mediatore, al fine di conoscere la sua posizione in merito ai comportamenti illeciti del suo predecessore e di sapere in che misura ella se ne faceva carico o li denunciava.

2.     Valutazione

a)     Sull’implicazione di un membro del servizio giuridico del Parlamento

312    Quanto alla parte in cui la ricorrente afferma che il messaggio di posta elettronica del 21 febbraio 2006 è un principio di prova dell’opposizione del Parlamento alla sua assunzione, il Tribunale ritiene che tale censura nuova sia ricevibile, alla luce della denuncia, della decisione del 22 ottobre 2007 e della presa di conoscenza del messaggio di posta elettronica del 21 febbraio 2006 da parte della ricorrente successivamente al deposito della controreplica.

313    Per contro, il fatto che un membro del servizio giuridico del Parlamento sia stato messo in copia di un messaggio di posta elettronica inviato da un funzionario del Parlamento il 21 febbraio 2006, il quale trasmetteva il curriculum vitae e l’atto di candidatura della ricorrente ad un responsabile del Consiglio, non costituisce un principio di prova del fatto che il Parlamento si è opposto ad ogni nomina della ricorrente. Infatti, tale fatto non dimostra che il Parlamento abbia potuto avere qualcosa a priori nei confronti della candidatura della ricorrente. La messa in copia di un membro del servizio giuridico può spiegarsi con la volontà dell’amministrazione di assicurare la legalità dei procedimenti, coinvolgendo da vicino il servizio giuridico dell’istituzione in questione. Tale verifica della legalità dei procedimenti applicati fa parte dei compiti legittimi di un servizio giuridico.

314    Quanto al parere in merito alla notifica di un controllo preliminare ricevuto dal delegato alla protezione dei dati del Parlamento europeo del 13 marzo 2008, invocato dalla ricorrente, esso è irrilevante a tal riguardo, poiché si tratta di un parere successivo al messaggio di posta elettronica in questione, e le comunicazioni del curriculum vitae e dell’atto di candidatura della ricorrente al servizio giuridico del Parlamento possono essere giustificate alla luce dei compiti legittimi di tale servizio.

315    Infine, quanto alla parte in cui la ricorrente osserva che il Mediatore non ha mai chiesto la rimozione della riservatezza di tale documento, il Tribunale ritiene che, in mancanza di una spiegazione della ragione per cui il Mediatore avrebbe dovuto chiedere detta rimozione, tale osservazione sia irrilevante nella specie.

b)     Sulla distruzione del fascicolo del Parlamento

316    La ricorrente afferma che il Parlamento ha volutamente distrutto il suo fascicolo dopo il 29 giugno 2010, data dell’inizio dell’indagine di propria iniziativa del Mediatore. Ella fonda tale affermazione sui messaggi di posta elettronica del 30 giugno e del 1º luglio 2011 scambiati fra il Parlamento e il Mediatore, sull’allegato al controricorso nella presente causa che riprende sotto forma di elenco i documenti che fanno parte del fascicolo del Mediatore sulla denuncia e sul fatto che, nella sua difesa nella causa F‑9/12, il Parlamento ha indicato che il fascicolo della ricorrente era stato distrutto nel luglio 2010.

317    A tal riguardo, occorre osservare che il Mediatore ha prodotto i messaggi di posta elettronica del 30 giugno e del 1º luglio 2011, cosicché la domanda di misura di organizzazione del procedimento a ciò finalizzata è divenuta priva di oggetto.

318    Inoltre, il Mediatore ha indicato nella presente causa che il Parlamento aveva distrutto il fascicolo della ricorrente nel marzo 2010, ossia prima dell’inizio della sua indagine di propria iniziativa.

319    Nelle sue osservazioni in relazione a misure di organizzazione del procedimento nella causa F‑9/12, il Parlamento ha affermato di aver fatto un errore in occasione dell’indicazione della data della distruzione del fascicolo della ricorrente. Esso ha rettificato tale data e ha confermato che il fascicolo della ricorrente era stato distrutto nel marzo 2010.

320    Inoltre, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, non emerge dai messaggi di posta elettronica del 30 giugno e del 1º luglio 2011 che, a tali date, il Parlamento fosse sempre in possesso del fascicolo della ricorrente. Al contrario, nel messaggio di posta elettronica del 30 giugno 2011, dopo aver affermato che il fascicolo della ricorrente era stato distrutto, il rappresentante del Parlamento chiede una copia dei documenti del fascicolo del Mediatore corrispondenti ai documenti del fascicolo del Parlamento dei quali il Mediatore aveva ricevuto una copia in occasione della sua ispezione.

321    Infine, anche se, nell’elenco dei documenti che fanno parte del fascicolo del Mediatore sulla denuncia, il riferimento ai «Documenti riservati ottenuti in occasione dell’ispezione del fascicolo» è situato cronologicamente fra il 1º giugno e il 10 giugno 2010, tale fatto non dimostra che il Parlamento non aveva distrutto detti documenti nel marzo 2010. Infatti, emerge dalla nota al fascicolo del 10 giugno 2010, che vi era uno sfasamento temporale fra l’entrata in possesso di tali documenti da parte del Mediatore a seguito della sua ispezione dei fascicoli del Parlamento e la loro registrazione nel fascicolo del Mediatore.

322    Alla luce di quanto precede, la ricorrente non dimostra che il suo fascicolo è stato distrutto dal Parlamento dopo l’inizio dell’indagine di propria iniziativa del Mediatore. Inoltre, per i motivi ripresi ai punti 209 e seguenti supra, il Mediatore, omettendo di indagare sulla distruzione del fascicolo della ricorrente da parte del Parlamento, non ha commesso un illecito.

c)     Sui posti vacanti fra il 2005 e il 2007

323    La ricorrente, al fine di dimostrare che avrebbe avuto tutte le possibilità di essere assunta fra il giugno del 2005 e l’agosto del 2007 se il Parlamento non avesse ostacolato la sua nomina, chiede la produzione dell’elenco dei posti vacanti di amministratori non specializzati di grado A 7 fra il giugno 2005 e l’agosto 2007 e del numero di agenti temporanei con il profilo della ricorrente nominati durante tale periodo, nonché la nazionalità delle persone assunte.

324    Il Tribunale è dell’avviso che non debba essere dato seguito a tale domanda, poiché il Mediatore non ha ritenuto che la ricorrente non avesse alcuna possibilità di essere assunta. Infatti, se il Mediatore avesse ritenuto che la ricorrente non avesse alcuna possibilità di essere assunta, egli non avrebbe svolto un’indagine sulla diffusione dell’iscrizione del nome della ricorrente nell’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98.

d)     Sulle omissioni nel documento «pooling» del 14 maggio 2007

325    Il documento «pooling» del 14 maggio 2007 contiene informazioni del Parlamento e di altre istituzioni dell’Unione. Le informazioni che sono state mantenute riservate nella versione trasmessa dal Mediatore al Tribunale sono state mantenute tali dal Parlamento e riguardano altre istituzioni dell’Unione. Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, l’omissione dei dati non è né inquietante né costituisce un’interpretazione parziale della riservatezza da parte del Parlamento. Infatti, non spetta al Parlamento divulgare i dati delle altre istituzioni senza l’approvazione di queste ultime.

326    Inoltre e in ogni caso, l’esistenza di altri posti disponibili per amministratori di lingua francese non si evince dal documento «pooling» del 14 maggio 2007, come sembra presumere la ricorrente. In effetti, tale elenco indica le persone i cui nomi figurano in elenchi dei candidati idonei, ma non se vi siano dei posti vacanti all’interno delle istituzioni.

327    Alla luce di tali elementi, occorre respingere le censure formulate dalla ricorrente nei confronti della riservatezza di talune parti del documento «pooling» del 14 maggio 2007 nelle sue lettere del 25 aprile e del 6 giugno 2012.

e)     Sulla mancata produzione, da parte del Parlamento, dell’elenco dei candidati idonei in questione nella sua versione del giugno 2005 e delle ultime note affisse.

328    Per quanto attiene all’affermazione secondo la quale l’elenco dei candidati idonei nel quale figurava il nome della ricorrente non sarebbe mai stato redatto, si deve osservare che, nella lettera del 19 maggio 2005, il segretario generale del Parlamento informava la ricorrente che d’ora in avanti il suo nome figurava nell’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98. Inoltre, la parte ricorrente ha prodotto essa stessa, nel presente procedimento, una copia della decisione del direttore generale del personale del Parlamento del 17 maggio 2005 che attestava che il nome della ricorrente figurava in detto elenco. Ne consegue che è sufficientemente dimostrato che il Parlamento ha effettivamente provato l’esistenza di tale elenco.

329    Per quanto attiene alla censura secondo la quale il Mediatore ha omesso di rilevare un caso di cattiva amministrazione da parte del Parlamento dovuto alla sua incapacità di produrre una copia delle note di affissione dell’elenco dei candidati idonei nel quale figurava il nome della ricorrente, è giocoforza constatare che si tratta di una censura nuova che non costituisce un’estensione di una censura esistente o che è fondata su un fatto nuovo. Pertanto, tale censura è irricevibile. Nella misura in cui la censura della ricorrente deve essere intesa nel senso che essa ha ad oggetto la mancata verifica dell’esistenza delle ultime note affisse, si deve rimandare alla valutazione ripresa ai punti 97 e seguenti supra.

f)     Sulla richiesta di produzione del messaggio di posta elettronica della sig.ra E.

330    La ricorrente chiede la produzione del messaggio di posta elettronica della sig.ra E. al quale il Parlamento ha risposto il 21 giugno 2006, adducendo che detto messaggio di posta elettronica contiene informazioni che confermano la mancata trasmissione dell’elenco dei candidati idonei in questione da parte del Parlamento. Ella ritiene, in sostanza, che tale messaggio consentirebbe potenzialmente di dimostrare che il Consiglio sarebbe stato messo al corrente della sua candidatura da ella stessa e non tramite la trasmissione di detto elenco da parte del Parlamento.

331    A tal riguardo, occorre rammentare che risulta dal messaggio di posta elettronica del 21 febbraio 2006 che un agente del Parlamento trasmette il curriculum vitae e l’atto di candidatura della ricorrente alla sig.ra E., un agente del Consiglio, su sua domanda. Il messaggio di posta elettronica del 21 febbraio 2006 faceva parte dei documenti figuranti nei «fascicoli» preparati per l’ispezione del Mediatore (v. punto 93 supra e la lettera della ricorrente del 6 giugno 2012). Nella decisione del 22 ottobre 2007, il Mediatore ha indicato che l’ispezione aveva confermato che il curriculum vitae della ricorrente era stato inviato al «servizio» che sollecitava informazioni al suo riguardo, ossia al Consiglio.

332    Tuttavia, è stato sufficientemente dimostrato nella presente causa che il Mediatore non ha potuto provare le affermazioni contenute nella decisione del 22 ottobre 2007 quanto all’informazione adeguata delle altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione della menzione del nome della ricorrente nell’elenco dei candidati idonei per il concorso EUR/A/151/98 a partire dalla sua iscrizione in detto elenco. Il messaggio di posta elettronica del 21 febbraio 2006 non invalida tale conclusione. La produzione del documento richiesto non è dunque necessaria nella specie.

333    Inoltre, la richiesta di produzione dei messaggi di posta elettronica del 9 febbraio 2006 e del 23 gennaio 2007 riguarda la stessa questione. Di conseguenza, per i motivi ripresi al punto 332 supra, la richiesta della ricorrente non deve essere accolta.

g)     Sulla domanda di comparizione della sig.ra O’Reilly

334    La domanda di adozione di una misura istruttoria consistente nell’ordinare la comparizione della sig.ra O’Reilly deve essere respinta. Infatti, il Tribunale ritiene che i documenti presentati nella presente causa siano sufficienti per valutare la fondatezza del ricorso della ricorrente.

 Conclusione

335    Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, il presente ricorso deve essere parzialmente accolto.

336    Infatti, sia nell’indagine a seguito della denuncia della ricorrente sfociata nella decisione del 22 ottobre 2007 sia nella sua indagine di propria iniziativa sfociata nella decisione del 31 marzo 2011, il Mediatore ha commesso degli illeciti. Tali illeciti, consistenti nella deformazione di un fatto, in una mancanza di diligenza in taluni doveri di indagine e nella violazione del termine ragionevole sono sufficientemente qualificati per poter far sorgere la responsabilità dell’Unione. Essi non hanno causato il danno materiale fatto valere dalla ricorrente, ma un danno morale valutato equitativamente in EUR 7 000.

337    Il ricorso della ricorrente è respinto quanto al resto.

 Sulle spese

338    In applicazione dell’articolo 87, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può ripartire le spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi.

339    Nella specie, sia il Mediatore che la ricorrente sono rimasti soccombenti su uno o più capi. Di conseguenza, la ricorrente deve essere condannata a sopportare la metà delle proprie spese e la metà delle spese del Mediatore e quest’ultimo deve essere condannato a sopportare la metà delle proprie spese e la metà delle spese della ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il Mediatore europeo è condannato a pagare un indennizzo di EUR 7 000 alla sig.ra Claire Staelen.

2)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)      Il Mediatore sosterrà la metà delle proprie spese, nonché la metà delle spese della sig.ra Staelen.

4)      La sig.ra Staelen sopporterà la metà delle proprie spese, nonché la metà delle spese del Mediatore.

Prek

Labucka

Kreuschitz

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 aprile 2015.

Firme

Indice


Fatti

I – Sui fatti anteriori alla denuncia presso il Mediatore

II – Sulla denuncia presso il Mediatore

III – Sull’indagine di propria iniziativa del Mediatore

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

I – Sulla ricevibilità

II – Nel merito

A – Introduzione

B – Sulla giurisprudenza in materia di esistenza della responsabilità extracontrattuale dell’Unione

C – Sugli illeciti asseriti

1. Sugli illeciti integranti violazioni dell’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 94/262, degli articoli 5 e 9.2 delle disposizioni di esecuzione e dei principi di sollecitudine e di buona amministrazione

a) Osservazioni preliminari

b) Sugli illeciti integranti violazioni dell’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 94/262, degli articoli 5 e 9.2 delle disposizioni di esecuzione e dei principi di sollecitudine e di buona amministrazione in occasione delle indagini concernenti la decisione del 22 ottobre 2007

– Introduzione

– Sull’esistenza di illeciti

– Sull’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata

– Conclusione

c) Sugli illeciti integranti violazioni dell’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 94/262, degli articoli 5 e 9.2 delle disposizioni di esecuzione e dei principi di sollecitudine e di buona amministrazione con riferimento alla decisione del 31 marzo 2011

d) Conclusione

2. Sugli illeciti che costituiscono manifesti errori di valutazione

Introduzione

Sulla citazione del parere del Parlamento nella decisione del 22 ottobre 2007

Sulla rettifica della decisione del 22 ottobre 2007

Sulla messa a disposizione dell’elenco degli idonei alle altre istituzioni

Sul punto 2.2 della decisione del 22 ottobre 2007

Sulla durata di validità dell’elenco degli idonei

Sulla distruzione del fascicolo della ricorrente

Sulla risposta alla lettera del 15 maggio 2007

Sull’assenza di indagine sull’opposizione del Parlamento alla sua nomina

Conclusione

3. Sugli illeciti dovuti all’assenza di imparzialità, di obiettività e di indipendenza, nonché sulla malafede del Mediatore e su uno sviamento di potere

4. Sugli illeciti commessi a causa delle violazioni dei principi di sollecitudine e di «buona amministrazione», del termine ragionevole, degli articoli 14 e 17 del codice di buona condotta e dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali

a) Introduzione

b) Sul termine ragionevole

c) Sul rispetto del codice di buona condotta

d) Sul mancato accesso al fascicolo

e) Conclusione

D – Sul danno e il nesso di causalità

a) Considerazioni preliminari

b) Sul danno materiale e sul nesso di causalità fra tale danno e gli illeciti commessi dal Mediatore

c) Sul danno morale e sul nesso di causalità fra tale danno e gli illeciti commessi dal Mediatore

III – Sulle domande di misure di organizzazione del procedimento e istruttorie e sulla presentazione di censure nuove

A – Sulle domande riprese nella replica

B – Sulle domande formulate dopo la controreplica

1. Introduzione

2. Valutazione

a) Sull’implicazione di un membro del servizio giuridico del Parlamento

b) Sulla distruzione del fascicolo del Parlamento

c) Sui posti vacanti fra il 2005 e il 2007

d) Sulle omissioni nel documento «pooling» del 14 maggio 2007

e) Sulla mancata produzione, da parte del Parlamento, dell’elenco dei candidati idonei in questione nella sua versione del giugno 2005 e delle ultime note affisse.

f) Sulla richiesta di produzione del messaggio di posta elettronica della sig.ra E.

g) Sulla domanda di comparizione della sig.ra O’Reilly

Conclusione

Sulle spese


* Lingua processuale: il francese.