Language of document : ECLI:EU:T:2010:300

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

8 luglio 2010


Causa T‑368/09 P


Roberto Sevenier

contro

Commissione europea

«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Dimissioni — Rifiuto della Commissione di accettare il ritiro delle dimissioni e di adire la commissione di invalidità — Termine per la presentazione del reclamo — Tardività — Assenza di errore scusabile»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) 8 luglio 2009, causa F‑62/08, Sevenier/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑249 e II‑A‑1‑1351).

Decisione: L’impugnazione è respinta. Il sig. Roberto Sevenier sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito della presente causa.

Massime

1.      Funzionari — Ricorso — Reclamo amministrativo previo — Decisione implicita di rigetto di una domanda non contestata entro i termini

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Funzionari — Ricorso — Reclamo amministrativo previo — Termini — Decadenza — Errore scusabile — Nozione

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

3.      Impugnazione — Motivi di ricorso — Motivo vertente sullo snaturamento degli elementi di prova

1.      Una decisione recante rigetto esplicito di una domanda, la quale intervenga dopo il rigetto implicito della stessa domanda, ha il carattere di un atto meramente confermativo e non fa decorrere quindi, a favore dell’interessato, un nuovo termine per l’introduzione di un reclamo, né l’art. 91, n. 3, secondo trattino, dello Statuto, ai sensi del quale, «quando una decisione esplicita di rigetto di un reclamo interviene dopo la decisione implicita di rigetto, ma entro il termine per il ricorso, quest’ultimo termine inizia nuovamente a decorrere», è applicabile per analogia in fase di domanda e prima della presentazione del reclamo.

(v. punto 29)

Riferimento:

Tribunale 17 novembre 2000, causa T‑200/99, Martinelli/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑253 e II‑1161, punto 11 e giurisprudenza ivi citata)

2.      In forza dell’art. 91, n. 2, dello Statuto, un ricorso dinanzi al giudice dell’Unione è ricevibile solo se all’autorità che ha il potere di nomina è stato previamente presentato un reclamo ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto contro l’atto che arreca pregiudizio ed entro il termine ivi previsto. I termini relativi al procedimento precontenzioso fissati dagli artt. 90 e 91 dello Statuto sono di ordine pubblico e né le parti né il giudice possono disporne, dato che essi sono stati istituiti per garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche. Un ricorso tardivo dev’essere respinto in quanto irricevibile, a meno che il ricorrente non possa far valere, in particolare, un errore scusabile. Infatti, un errore del genere può giustificare la presentazione tardiva di un reclamo.

La nozione di errore scusabile riguarda casi eccezionali in cui, in particolare, l’istituzione considerata ha adottato un comportamento tale, da solo o in misura determinante, da ingenerare una confusione ammissibile in un singolo in buona fede il quale dia prova di tutta la diligenza richiesta ad una persona normalmente accorta. In un caso del genere, l’amministrazione non può infatti avvalersi della propria violazione dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento che ha causato l’errore commesso dal singolo.

(v. punti 42, 43, 46 e 57)

Riferimento:

Tribunale: Martinelli/Commissione, cit., punto 10 e giurisprudenza ivi citata; 2 maggio 2001, causa T‑208/00, Barleycorn Mongolue e Boixader Rivas/Parlamento e Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑103 e II‑479, punto 29), e 16 settembre 2009, causa T‑271/08 P, Boudova e a./Commissione (Racc. FP pagg. I‑B‑1‑71 e II‑B‑1‑441, punti 71 e 72 e giurisprudenza ivi citata)

3.      Qualora il ricorrente adduca uno snaturamento di elementi di prova da parte del giudice di primo grado, egli deve indicare in maniera precisa gli elementi che sarebbero stati snaturati da quest’ultimo e dimostrare gli errori di giudizio che, secondo la sua valutazione, avrebbero condotto il giudice di primo grado a tale snaturamento.

(v. punto 53)

Riferimento:

Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione (Racc. pag. I‑123, punto 50), e 25 ottobre 2007, causa C‑167/06 P, Komninou e a./Commissione, punto 41