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Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Paris - Francia) - Ville de Lyon / Caisse des dépôts et consignations

(Causa C-524/09) 1

(Rinvio pregiudiziale - Convenzione di Aarhus - Direttiva 2003/4/CE - Accesso del pubblico all'informazione in materia ambientale - Direttiva 2003/87/CE - Sistema di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Regolamento (CE) n. 2216/2004 - Sistema standardizzato e sicuro di registri - Accesso ai dati relativi alle operazioni in materia di quote di emissioni di gas a effetto serra - Diniego di comunicazione - Amministratore centrale - Amministratori dei registri nazionali - Riservatezza dei dati contenuti nei registri - Deroghe)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunale administraf de Paris

Parti

Ricorrente: Ville de Lyon

Resistente: Caisse des dépôts et consignations

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Tribunal administratif de Paris - Interpretazione delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/4/CE, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (GU L 41, pag. 26) e 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 275, pag. 32), nonché degli artt. 9 e 10 dell'allegato XVI del regolamento (CE) della Commissione 21 dicembre 2004, n. 2216, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 386, pag. 1) - Accesso alle informazioni relative alle operazioni sulle quote di emissione dei gas a effetto serra - Rifiuto di comunicazione di tali informazioni - Rispettive competenze dell'amministratore centrale e dell'amministratore del registro nazionale - Riservatezza delle informazioni conservate nei registri e possibilità di deroga

Dispositivo

La richiesta di comunicazione di informazioni relative ad operazioni, come quelle oggetto della causa principale, riguardanti i nominativi dei titolari dei conti di provenienza e di destinazione di trasferimenti di quote di emissioni, le quote o unità di Kyoto oggetto di tali operazioni nonché la data e l'ora delle operazioni medesime, ricade esclusivamente nella sfera delle specifiche regole di comunicazione al pubblico e di riservatezza contenute nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva del Consiglio 96/61/CE, nel testo risultante dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 ottobre 2004, 2004/101/CE, nonché di quelle contenute nel regolamento (CE) della Commissione 21 dicembre 2004, n. 2216, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Informazioni relative ad operazioni come quelle richieste nella causa principale da un ente pubblico territoriale che intenda rinegoziare una concessione di servizio pubblico, costituiscono informazioni riservate ai sensi del regolamento n. 2216/2004 e, a termini degli artt. 9 e 10 del regolamento medesimo, nel combinato disposto con i punti 11 e 12 dell'allegato XVI al regolamento stesso, tali informazioni, in assenza di previo accordo dei titolari dei conti di cui trattasi, sono liberamente consultabili dal pubblico unicamente nell'area pubblica del sito Internet del catalogo indipendente comunitario delle operazioni a decorrere dal 15 gennaio del quinto anno (X + 5) successivo all'anno (X) di effettuazione delle operazioni relative ai trasferimenti di quote di emissioni.

Se è pur vero che, ai fini dell'attuazione del regolamento n. 2216/2004, l'amministratore centrale dispone di competenza esclusiva per procedere alla comunicazione al pubblico delle informazioni menzionate al punto 12 dell'allegato XVI del detto regolamento, spetta tuttavia all'amministratore del registro nazionale, a fronte di una richiesta riguardante la comunicazione di tali informazioni relative ad operazioni, respingere egli stesso la richiesta, considerato che, in assenza di previo accordo dei titolari dei conti di cui trattasi, detto amministratore è tenuto a garantire la riservatezza di tali informazioni, fintantoché esse non siano legalmente divulgabili al pubblico da parte dell'amministratore centrale.

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1 - GU C 37 del 13.2.2010.