Language of document : ECLI:EU:T:2011:6

Causa T‑362/08

IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH

contro

Commissione europea

«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi alla realizzazione di un progetto industriale in zona protetta a norma della direttiva 92/43/CEE — Documenti provenienti da uno Stato membro — Opposizione manifestata dallo Stato membro — Diniego parziale di accesso — Eccezione relativa alla politica economica di uno Stato membro — Art. 4, nn. 5-7, del regolamento n. 1049/2001»

Massime della sentenza

1.      Unione europea — Istituzioni — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto di accesso ai documenti — Documenti provenienti da uno Stato membro

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, nn. 1‑3 e 5)

2.      Unione europea — Istituzioni — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto di accesso ai documenti — Tutela dell’interesse pubblico — Documenti provenienti da uno Stato membro

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, nn. 1, lett. a), e 5]

3.      Unione europea — Istituzioni — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto di accesso ai documenti — Obbligo di motivazione — Portata

(Art. 253 CE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 4, 9 e 11, n. 2)

4.      Unione europea — Istituzioni — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto di accesso ai documenti — Obbligo di concedere un accesso parziale ai dati non interessati dalle eccezioni

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, nn. 1‑3 e 6)

1.      In caso di conformità tra la decisione di un’istituzione recante diniego di accesso a un documento proveniente da uno Stato membro, da un lato, e la domanda di quest’ultimo in forza dell’art. 4, n. 5, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, dall’altro, rientra nella competenza del giudice dell’Unione verificare, su domanda del richiedente che si è visto opporre un diniego di accesso da parte dell’istituzione interpellata, se tale rifiuto potesse validamente fondarsi sulle eccezioni enunciate nell’art. 4, nn. 1-3, del regolamento n. 1049/2001, e ciò indipendentemente dal fatto che detto diniego sia la conseguenza della valutazione di queste ultime effettuata dall’istituzione stessa oppure di quella compiuta dallo Stato membro in questione. Ne consegue che, per effetto dell’applicazione dell’art. 4, n. 5, di tale regolamento, il controllo del giudice dell’Unione non è limitato ad un controllo prima facie. L’applicazione di questa disposizione non gli impedisce quindi di procedere ad un controllo completo della decisione di rifiuto dell’istituzione, la quale deve rispettare, in particolare, l’obbligo di motivazione e basarsi sulla valutazione di merito, da parte dello Stato membro interessato, dell’applicabilità delle eccezioni di cui all’art. 4, nn. 1-3, di detto regolamento.

L’esercizio di un controllo completo, da parte del giudice dell’Unione, dell’applicabilità delle eccezioni sostanziali di cui trattasi non comporta necessariamente che l’istituzione da cui promana la decisione possa effettuare o meno un controllo completo sull’opposizione manifestata dallo Stato membro ai sensi dell’art. 4, n. 5, del regolamento n. 1049/2001. Anche se detta istituzione nega l’accesso ad un documento proveniente da uno Stato membro dopo aver constatato, in base ad un controllo prima facie, che, a suo parere, i motivi di opposizione presentati da tale Stato membro non erano invocati in modo chiaramente inadeguato, il controllo del giudice dell’Unione non è limitato, per effetto dell’applicazione dell’art. 4, n. 5, ad un controllo prima facie dell’applicabilità delle eccezioni sostanziali previste dai nn. 1-3 di detto articolo, poiché esso controlla l’applicabilità di tali eccezioni sulla base della valutazione di merito effettuata dallo Stato membro interessato.

(v. punti 86-88)

2.      Per quanto concerne la portata del controllo sulla legittimità di una decisione di diniego di accesso a un documento da parte del giudice dell’Unione, nel contesto dell’applicazione di una delle eccezioni sostanziali di cui all’art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, occorre riconoscere all’istituzione da cui promana la decisione un’ampia discrezionalità per determinare se la divulgazione di documenti relativi agli ambiti soggetti all’applicazione delle eccezioni in questione possa arrecare pregiudizio all’interesse pubblico. Una siffatta discrezionalità si fonda, in particolare, sul fatto che una tale decisione di rifiuto ha un carattere complesso e delicato, tale da richiedere un grado di cautela del tutto particolare, e che i criteri enunciati in detto art. 4, n. 1, lett. a), sono assai generali.

Questo iter logico è del pari valido allorché, in caso di un rifiuto di un’istituzione di garantire l’accesso ad un documento proveniente da uno Stato membro in forza dell’art. 4, n. 5, del regolamento n. 1049/2001, l’applicazione di un’eccezione sostanziale di cui all’art. 4, n. 1, lett. a), di detto regolamento si basa sulla valutazione dello Stato membro. Infatti, la valutazione della questione se la divulgazione di un documento pregiudichi gli interessi tutelati da siffatte eccezioni sostanziali può rientrare nelle responsabilità politiche di tale Stato membro. In un caso del genere, detto Stato membro deve disporre, al pari dell’istituzione, di un ampio potere discrezionale.

Il controllo del giudice dell’Unione deve limitarsi, quindi, alla verifica dell’osservanza delle norme di procedura e di motivazione, dell’esattezza materiale dei fatti, nonché dell’assenza sia di un errore manifesto nella valutazione dei medesimi sia di uno sviamento di potere.

(v. punti 104-105, 107)

3.      Nel caso di una decisione di diniego di accesso a un documento a titolo di un’eccezione prevista all’art. 4 del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la motivazione deve spiegare in che modo l’accesso a tale documento potrebbe arrecare concretamente ed effettivamente pregiudizio all’interesse tutelato da detta eccezione. Tuttavia, può essere impossibile indicare i motivi che giustifichino la riservatezza di un documento, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di un documento riservato nel senso dell’art. 9 di detto regolamento, senza diffonderne il contenuto e, di conseguenza, privare l’eccezione del suo scopo essenziale.

La necessità di astenersi dal menzionare elementi che arrecherebbero indirettamente pregiudizio agli interessi che le eccezioni in questione mirano specificamente a proteggere è sottolineata in particolare dall’art. 11, n. 2, del regolamento n. 1049/2001. Tale disposizione prevede, in particolare, che, quando un documento, indipendentemente dal fatto che sia o meno riservato ai sensi dell’art. 9 di detto regolamento, è oggetto di un riferimento nel registro di un’istituzione, tale riferimento dev’essere indicato secondo modalità che non pregiudichino la tutela degli interessi di cui all’art. 4 del medesimo regolamento.

(v. punti 110-112)

4.      L’art. 4, n. 6, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, non è inscindibilmente collegato ai nn. 1-3 di tale articolo. Infatti, sebbene l’esame concreto delle eccezioni previste da tali disposizioni costituisca certamente una condizione indispensabile al fine di decidere in merito alla possibilità di concedere un accesso parziale al documento, l’esame di una possibilità siffatta non attiene alle condizioni di applicazione delle eccezioni di cui trattasi. L’esigenza di un tale esame deriva dal principio di proporzionalità. Infatti, nell’ambito di detto art. 4, n. 6, si deve esaminare se lo scopo perseguito con il diniego d’accesso a un documento possa essere raggiunto anche nell’ipotesi in cui siano censurati soltanto i brani che possono pregiudicare l’interesse tutelato.

Le condizioni di applicazione dell’art. 4, n. 6, del regolamento n. 1049/2001 sono pertanto esaminate separatamente e in una fase dell’analisi diversa da quella delle eccezioni al diritto di accesso di cui ai nn. 1-3 di detto articolo.

(v. punti 147-148)