Language of document : ECLI:EU:T:2010:152

Causa T‑361/08

Peek & Cloppenburg e van Graaf GmbH & Co. KG

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo Thai Silk — Marchio nazionale figurativo anteriore che rappresenta un volatile — Ricevibilità del ricorso — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice comunitario — Persone legittimate a proporre ricorso e a essere parti del procedimento

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 63, n. 4)

2.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

1.      L’art. 63, n. 4, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario stabilisce che il ricorso avverso una decisione di una commissione di ricorso può essere «proposto da una qualsiasi delle parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, se nella propria decisione questa non ne ha accolto le richieste».

Nell’ambito di un procedimento di opposizione, i nuovi titolari di un marchio anteriore possono, a tal proposito, presentare ricorso dinanzi al Tribunale e debbono essere ammessi quali parti del procedimento una volta che abbiano dimostrato di essere titolari del diritto invocato dinanzi all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Qualora il nuovo titolare del marchio anteriore abbia presentato la prova della cessione a suo favore e l’Ufficio abbia registrato tale cessione in seguito al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, esso diviene, di conseguenza, parte del procedimento dinanzi all’Ufficio.

(v. punti 30-32, 34)

2.      Non sussiste, per il consumatore germanofono medio, un rischio di confusione, ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, tra il segno figurativo Thai Silk, la cui registrazione come marchio comunitario è chiesta per la «Seta» e per gli «Articoli d’abbigliamento in seta» di cui alle classi 24 e 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza, e il marchio figurativo che rappresenta un volatile, anteriormente registrato in Germania per i prodotti e i servizi rientranti nelle classi 18, 25 e 35 del citato Accordo.

Le differenze visive e fonetiche tra i marchi di cui trattasi sono idonee a neutralizzare la debole somiglianza concettuale. Infatti, è totalmente escluso che il pubblico interessato, che si trovi di fronte ai due segni in oggetto, possa stabilire tra essi un nesso tale da generare, nella sua percezione, un rischio di confusione e tale da fargli credere che i prodotti di cui trattasi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente connesse. Peraltro, anche se i produttori di articoli di abbigliamento realizzano talvolta varie linee di prodotti, è assolutamente improbabile che il pubblico in esame che si trovi di fronte ai due segni in oggetto possa credere che si tratti di varianti dello stesso marchio o di sottomarchi di uno stesso fabbricante.

(v. punti 52, 73)