Language of document : ECLI:EU:C:2009:665

Causa C‑29/08

Skatteverket

contro

AB SKF

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Regeringsrätten)

«Sesta direttiva IVA — Artt. 2, 4, 13, parte B, lett. d), punto 5, e 17 — Direttiva 2006/112/CE — Artt. 2, 9, 135, n. 1, lett. f), e 168 — Cessione da parte di una società controllante di una filiale e della sua partecipazione in una società controllata — Ambito di applicazione dell’IVA — Esenzione — Prestazioni di servizi acquisite nel contesto di operazioni di cessione di azioni — Detraibilità dell’IVA»

Massime della sentenza

1.        Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Attività economica ai sensi dell’art. 4 della sesta direttiva — Nozione

(Direttive del Consiglio 77/388, artt. 2, n. 1, e 4, nn. 1 e 2, e 2006/112, artt. 2, n. 1, e 9, n. 1)

2.        Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Operazioni riguardanti i titoli di cui all’art. 13, parte B, lett. d), punto 5

[Direttive del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, lett. d), punto 5, e 2006/112, art. 135, n. 1, lett. f)]

3.        Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta pagata a monte

(Direttive del Consiglio 77/388, art. 17, nn. 1 e 2, e 2006/112, art. 168)

1.        Gli artt. 2, n. 1, e 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, quale modificata dalla direttiva 95/7, nonché gli artt. 2, n. 1, e 9, n. 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che costituisce attività economica rientrante nell’ambito di applicazione di tali direttive la cessione, effettuata dalla società controllante, della totalità del pacchetto azionario di una filiale detenuta al 100%, nonché della sua rimanente partecipazione in una società controllata, anteriormente detenuta al 100%, società alle quali essa ha fornito servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto.

Infatti, con la cessione della totalità delle azioni detenute nella filiale e in una società controllata, la società controllante pone fine alla sua partecipazione in dette società. Qualora tale società controllante, nella sua qualità di società controllante di un gruppo industriale, abbia interferito nella gestione di detta filiale e di detta società controllata, fornendo loro, a titolo oneroso, diversi servizi di natura amministrativa, contabile e commerciale per i quali era debitrice dell’imposta sul valore aggiunto, detta cessione, effettuata ai fini della ristrutturazione del gruppo di società da parte della società controllante, può essere considerata come operazione che consiste nel trarre redditi aventi carattere stabile da attività che esulano dall’ambito della mera vendita di titoli. Siffatta operazione presenta un nesso diretto con l’organizzazione dell’attività esercitata dal gruppo e costituisce pertanto il prolungamento diretto, permanente e necessario dell’attività imponibile del soggetto. Detta operazione rientra, conseguentemente, nell’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.

Tuttavia, poiché la cessione di azioni è assimilabile al trasferimento dell’universalità totale o parziale di un’impresa ai sensi dell’art. 5, n. 8, della sesta direttiva, quale modificata dalla direttiva 95/7, o dell’art. 19, primo comma, della direttiva 2006/112, a condizione che lo Stato membro interessato abbia optato per la facoltà prevista in tali disposizioni, questa operazione non costituisce attività economica soggetta all’imposta sul valore aggiunto.

Tali conclusioni non subiscono variazioni in base alla circostanza che la cessione di azioni si svolga in più operazioni consecutive.

(v. punti 32-33, 41, dispositivo 1, 4)

2.        Una cessione, effettuata dalla società controllante, della totalità del pacchetto azionario di una filiale detenuta al 100%, nonché della sua rimanente partecipazione in una società controllata, anteriormente detenuta al 100%, società alle quali essa ha fornito servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto, deve esserne esentata a norma dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, quale modificata dalla direttiva 95/7, nonché dell’art. 135, n. 1, lett. f), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

Infatti i termini «operazioni (…) relative a titoli», ai sensi di tali disposizioni riguardano operazioni che possono creare, modificare o estinguere i diritti e gli obblighi delle parti relativi a titoli, esclusi i servizi di natura amministrativa, pratica o tecnica, nonché le attività di informazione finanziaria, che non cambiano la situazione giuridica e finanziaria tra le parti. Poiché una vendita di azioni modifica la situazione giuridica e finanziaria tra le parti del negozio, essa, se ricade nell’ambito d’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, rientra nell’esenzione prevista dalle citate disposizioni.

Tali conclusioni non subiscono variazioni in base alla circostanza che la cessione di azioni si svolga in più operazioni consecutive.

(v. punti 48-50, 53, dispositivo 2, 4)

3.        Il diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto pagata a monte sulle prestazioni effettuate ai fini di una cessione effettuata da una società controllante della totalità del pacchetto azionario di una filiale detenuta al 100%, nonché della sua rimanente partecipazione in una società controllata, anteriormente detenuta al 100%, in forza dell’art. 17, nn. 1 e 2, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, quale modificata dalla direttiva 95/7, nonché dell’art. 168 della direttiva 2006/112, è ammesso se sussiste un nesso diretto e immediato tra le spese collegate alle prestazioni a monte e il complesso delle attività economiche del soggetto.

Spetta al giudice del rinvio stabilire, tenendo conto di tutte le circostanze in cui si svolgono le operazioni di cui trattasi nella causa principale, se le spese sostenute possano essere incorporate nel prezzo delle azioni vendute o se esse facciano parte soltanto degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni rientranti nelle attività economiche del soggetto passivo.

Tali conclusioni non subiscono variazioni in base alla circostanza che la cessione di azioni si svolga in più operazioni consecutive.

(v. punto 73, dispositivo 3-4)