Language of document :

Ricorso proposto il 7 maggio 2024 – Belaz-upravljajusaja kompanija holdinga Belaz Holding / Consiglio

(Causa T-239/24)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: OAO Belaz-upravljajusaja kompanija holdinga Belaz Holding (Zhodino, Bielorussia) (rappresentanti: N. Tuominen e L. Engelen, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2024/768 del Consiglio, del 26 febbraio 2024, che attua l’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina 1 , e la decisione del Consiglio (PESC) 2024/769, del 26 febbraio 2024, che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina 2 , nei limiti in cui tali atti riguardano la ricorrente e incidono su di essa.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sull’illegittimità dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento n. 765/2006 e dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2012/642, come modificati dagli atti impugnati (in prosieguo, il «criterio 4, paragrafo 1, lettera b)»).

Secondo motivo, dedotto in subordine, vertente su un errore di valutazione nell’applicazione del criterio 4, paragrafo 1, lettera b) e su una violazione dell’onere della prova.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali della ricorrente.

____________

1     GU L 2024/768.

1     GU L 2024/769.