Language of document : ECLI:EU:C:2021:472

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

10 giugno 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Politica comune in materia d’asilo e di protezione sussidiaria – Direttiva 2011/95/UE – Requisiti per la concessione della protezione sussidiaria – Articolo 15, lettera c) – Nozione di “minaccia grave e individuale” alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale – Normativa nazionale che prevede il requisito di un numero minimo di vittime civili (morti e feriti) nella regione interessata»

Nella causa C‑901/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Tribunale amministrativo superiore del Land Baden-Württemberg, Germania), con decisione del 29 novembre 2019, pervenuta in cancelleria il 10 dicembre 2019, nel procedimento

CF,

DN

contro

Bundesrepublik Deutschland,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di sezione, N. Wahl, F. Biltgen, L.S. Rossi (relatrice) e J. Passer, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: D. Dittert, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 novembre 2020,

considerate le osservazioni presentate:

–        per CF e DN, da A. Kazak, Rechtsanwältin;

–        per il governo tedesco, da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti;

–        per il governo francese, da E. de Moustier e D. Dubois, in qualità di agenti;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e M. Noort, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da J. Tomkin e M. Wasmeier, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 febbraio 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, lettera f), e dell’articolo 15, lettera c), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di due controversie che vedono contrapposti CF e DN, due cittadini afghani, alla Bundesrepublik Deutschland (Repubblica federale di Germania), rappresentata dal Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat (Ministro federale degli Interni, dell’Edilizia e del Territorio, Germania), a sua volta rappresentato dal direttore del Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati, Germania), in merito al rigetto, da parte di quest’ultima, della domanda di asilo di CF e DN.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        I considerando 6, 12, 13 e da 33 a 35 della direttiva 2011/95 così recitano:

«(6)      Le conclusioni di Tampere precisano (...) che lo status di rifugiato dovrebbe essere completato da misure relative a forme sussidiarie di protezione che offrano uno status adeguato a chiunque abbia bisogno di protezione internazionale.

(...)

(12)      Lo scopo principale della presente direttiva è quello, da una parte, di assicurare che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e, dall’altra, di assicurare che un livello minimo di prestazioni sia disponibile per tali persone in tutti gli Stati membri.

(13)      Il ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi essenziali dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria dovrebbe contribuire a limitare il movimento secondario dei richiedenti protezione internazionale tra gli Stati membri, nei casi in cui tali movimenti siano dovuti esclusivamente alla diversità dei quadri giuridici.

(...)

(33)      Inoltre è opportuno stabilire i criteri per la definizione e gli elementi essenziali della protezione sussidiaria. La protezione sussidiaria dovrebbe avere carattere complementare e supplementare rispetto alla protezione dei rifugiati sancito dalla convenzione [relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951].

(34)      È necessario introdurre criteri comuni per l’attribuzione, alle persone richiedenti protezione internazionale, della qualifica di beneficiari della protezione sussidiaria. Tali criteri dovrebbero essere elaborati sulla base degli obblighi internazionali derivanti da atti internazionali in materia di diritti dell’uomo e sulla base della prassi esistente negli Stati membri.

(35)      I rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave».

4        L’articolo 2 di tale direttiva, recante il titolo «Definizioni», prevede quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a)      “protezione internazionale”: lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria quale definito alle lettere e) e g);

b)      “beneficiario di protezione internazionale”: la persona cui è stato concesso lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria quale definito alle lettere e) e g);

(...)

f)      “persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria”: [ogni] cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito all’articolo 15, e al quale non si applica l’articolo 17, paragrafi 1 e 2, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese;

g)      “status di protezione sussidiaria” il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale persona avente titolo alla protezione sussidiaria;

(...)».

5        L’articolo 4 della direttiva citata, dal titolo «Esame dei fatti e delle circostanze», così dispone:

«1.      Gli Stati membri possono ritenere che il richiedente sia tenuto a produrre quanto prima tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale. Lo Stato membro è tenuto, in cooperazione con il richiedente, a esaminare tutti gli elementi significativi della domanda.

(...)

3.      L’esame della domanda di protezione internazionale deve essere effettuato su base individuale e prevede la valutazione:

a)      di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d’origine al momento dell’adozione della decisione in merito alla domanda (...);

b)      delle dichiarazioni e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente che deve anche render noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;

c)      della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare l’estrazione, il sesso e l’età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;

(...)

4.      Il fatto che un richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di siffatte persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali persecuzioni o danni gravi non si ripeteranno.

(...)».

6        L’articolo 8 della direttiva stessa, dal titolo «Protezione all’interno del paese d’origine», è così formulato:

«1.      Nell’ambito dell’esame della domanda di protezione internazionale, gli Stati membri possono stabilire che il richiedente non necessita di protezione internazionale se, in una parte del territorio del paese d’origine, questi:

a)      non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi; oppure

b)      ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi di cui all’articolo 7;

e può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso in quella parte del paese e si può ragionevolmente supporre che vi si stabilisca.

2.      Nel valutare se il richiedente ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o corre rischi effettivi di subire danni gravi, oppure ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi in una parte del territorio del paese d’origine conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto al momento della decisione sulla domanda delle condizioni generali vigenti in tale parte del paese, nonché delle circostanze personali del richiedente, in conformità dell’articolo 4 (...)».

7        Ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2011/95, intitolato «Danno grave»:

«Sono considerati danni gravi:

a)      la pena di morte o l’essere giustiziato; o

b)      la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; o

c)      la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale».

8        L’articolo 18 della direttiva stessa, recante il titolo «Riconoscimento dello status di protezione sussidiaria», dispone quanto segue:

«Gli Stati membri riconoscono lo status di protezione sussidiaria a un cittadino di un paese terzo o a un apolide aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria in conformità dei capi II e V».

 Diritto tedesco

9        La direttiva 2011/95 è stata trasposta nel diritto tedesco dall’Asylgesetz (legge sul diritto di asilo, BGBl. 2008 I pag. 1798) nella versione vigente all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: l’«AsylG»).

10      L’articolo 3e dell’AsylG, dal titolo «Protezione all’interno del paese», precisa le condizioni richieste per la sussistenza di un’alternativa di protezione interna e prevede quanto segue:

«(1)      Lo status di rifugiato non è accordato a uno straniero quando:

1.      in una parte del territorio del paese d’origine non ha un fondato timore di essere perseguitato o ha accesso alla protezione contro le persecuzioni ai sensi dell’articolo 3d, e

2.      può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso in quella parte del territorio del paese e si può ragionevolmente supporre che vi si stabilisca.

(2)      Nel valutare se una parte del territorio del paese d’origine soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1, si deve tener conto al momento della decisione sulla domanda delle condizioni generali vigenti in tale parte del paese, nonché delle circostanze personali dello straniero, in conformità all’articolo 4 della direttiva 2011/95/UE. A tal fine sono necessarie informazioni precise e aggiornate provenienti da fonti pertinenti, quali l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo».

11      L’articolo 4, paragrafi 1 e 3, dell’AsylG, nel recepire gli articoli 2 e 15 della direttiva 2011/95, definisce i requisiti per la concessione della protezione sussidiaria nei seguenti termini:

«(1)      Un cittadino straniero può beneficiare della protezione sussidiaria qualora sussistano fondati motivi per ritenere che corra il rischio di subire un grave danno nel proprio paese di origine. Sono considerati danni gravi:

1.      la pena di morte o l’essere giustiziato; o

2.      la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, o

3.      una minaccia grave e individuale alla vita o all’integrità di una persona derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato internazionale o interno.

(...)

(3)      Si applicano mutatis mutandis gli articoli da 3c a 3e. La persecuzione, la protezione contro la persecuzione e il timore fondato di subire persecuzioni sono rispettivamente sostituiti dal rischio di grave danno, la protezione contro il grave danno e il rischio effettivo di grave danno; lo status di rifugiato è sostituito dalla protezione sussidiaria».

 Fatti e questioni pregiudiziali

12      CF e DN sono due civili afgani, originari della provincia di Nangarhar. L’Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati ha respinto le domande di asilo da essi presentate. I ricorsi proposti dagli interessati dinanzi ai tribunali amministrativi di Karlsruhe e di Friburgo (Germania) non hanno avuto esito favorevole.

13      CF e DN hanno interposto appello dinanzi al Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Tribunale amministrativo superiore del Land Baden-Württemberg, Germania), chiedendo che fosse loro concessa la protezione sussidiaria a norma dell’articolo 4 dell’AsylG.

14      In tale contesto, detto giudice intende ottenere chiarimenti in ordine ai criteri da applicare ai fini della concessione della protezione sussidiaria nei casi di minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla «violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato», ai sensi dell’articolo 15, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 2, lettera f), della direttiva 2011/95.

15      Infatti, nonostante le precisazioni fornite nella sua sentenza del 17 febbraio 2009, Elgafaji (C‑465/07, EU:C:2009:94, punto 35), la Corte non si sarebbe ancora pronunciata in merito ai criteri applicabili al fine di determinare il livello di violenza richiesto per dimostrare l’esistenza di una minaccia grave e individuale derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato. Inoltre, la giurisprudenza degli altri giudici in tale ambito non sarebbe uniforme. Sebbene si sia talvolta proceduto ad una valutazione complessiva sulla base di tutte le circostanze del caso di specie, altri orientamenti si basano essenzialmente su un’analisi fondata sul numero di vittime civili.

16      In particolare, il giudice del rinvio sottolinea che, per constatare che una persona non specificamente interessata a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale subisce una minaccia grave e individuale, la giurisprudenza del Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania) relativa all’articolo 4, paragrafo 1, prima frase e seconda frase, punto 3, dell’AsylG, che recepisce l’articolo 15, lettera c), della direttiva 2011/95, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera f), di tale direttiva, si discosta sensibilmente da quella fondata su una valutazione complessiva delle specifiche circostanze di ciascun caso di specie, applicata dagli organi giurisdizionali di altri Stati membri e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

17      Secondo il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale), la constatazione di una minaccia grave e individuale presuppone necessariamente una valutazione quantitativa del «rischio di morte e di lesioni», espresso in termini di rapporto tra il numero di vittime nella zona interessata e il numero totale di individui di cui è composta la popolazione di tale zona, laddove il risultato ottenuto deve obbligatoriamente raggiungere una certa soglia minima. Se detta soglia non è raggiunta, non è necessaria alcuna valutazione ulteriore dell’intensità del rischio e neppure una valutazione complessiva delle specifiche circostanze del caso di specie può condurre a una constatazione di una minaccia grave e individuale.

18      Per quanto riguarda la situazione di CF e di DN, il giudice del rinvio afferma di non aver raggiunto il convincimento che essi siano, a motivo della loro situazione personale, specificamente interessati dalla violenza che imperversa nella provincia di Nangarhar. Tuttavia, tenuto conto della situazione generale in materia di sicurezza in tale provincia, e segnatamente del fatto che la regione è teatro di combattimenti tra diverse fazioni in conflitto assai frammentate (ivi compresi alcuni gruppi terroristici) e strettamente legate alla popolazione civile, nonché del fatto che nessuna fazione è in grado di controllare effettivamente la regione o di proteggere la popolazione civile, che è vittima degli insorti e delle forze governative, esso ritiene che qualora CF e DN vi ritornassero, correrebbero, per la loro sola presenza, un rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale derivante dalla violenza indiscriminata generata dal conflitto. Inoltre, tenuto conto del loro profilo particolarmente vulnerabile, se CF e DN dovessero tornare in Afghanistan, non disporrebbero neppure di un’alternativa accettabile di rifugio all’interno del paese, posto che sarebbe, in generale, irragionevole ipotizzare un loro stabilimento in altri possibili luoghi (come Kabul, Herat e Mazar i Sharif).

19      Pertanto, secondo il giudice del rinvio, se si procedesse ad una valutazione complessiva che tenga conto altresì di altre circostanze generatrici di rischi, il grado attuale di violenza sussistente nella provincia di Nangarhar dovrebbe essere considerato talmente elevato che i ricorrenti nel procedimento principale, i quali non hanno accesso alla protezione all’interno del paese, subirebbero gravi minacce in ragione della loro sola presenza nel territorio stesso. Per contro, se l’accertamento dell’esistenza di una minaccia grave e individuale dipendesse principalmente dal numero di vittime civili, le domande dei ricorrenti medesimi, volte ad ottenere la protezione sussidiaria, dovrebbero essere respinte.

20      In tale contesto, il Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Tribunale amministrativo superiore del Land Baden-Württemberg) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 15, lettera c), e l’articolo 2, lettera f), della direttiva 2011/95 ostino all’interpretazione e all’applicazione di una disposizione di diritto nazionale secondo la quale una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato (nel senso che un civile, per la sua sola presenza nella zona interessata, correrebbe un rischio effettivo di subire una siffatta minaccia), nei casi in cui detta persona non sia interessata in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, può sussistere solo se è già stato accertato un numero minimo di vittime civili (morti e feriti).

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione: se la valutazione dell’eventualità di una minaccia in tal senso debba essere effettuata sulla base di un esame completo di tutte le circostanze del caso specifico. In caso di risposta negativa: quali altri criteri del diritto dell’Unione debbano essere applicati nell’ambito di tale valutazione».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

21      Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 15, lettera c), della direttiva 2011/95 debba essere interpretato nel senso che esso osta all’interpretazione di una normativa nazionale secondo la quale, nel caso in cui un civile non sia interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, l’accertamento dell’esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del civile stesso, derivante dalla «violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato», ai sensi di tale disposizione, è subordinato alla condizione che il rapporto tra il numero di vittime nella zona interessata e il numero totale di individui di cui è composta la popolazione di tale zona raggiunga una determinata soglia.

22      Al fine di rispondere a tale questione, occorre rammentare che la direttiva 2011/95, adottata sul fondamento, segnatamente, dell’articolo 78, paragrafo 2, lettera b), TFUE, è diretta, in particolare, a istituire un regime uniforme di protezione sussidiaria. A tal proposito, dal considerando 12 di tale direttiva emerge che uno degli scopi principali di quest’ultima è quello di assicurare che tutti gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale (v. sentenza del 23 maggio 2019, Bilali, C‑720/17, EU:C:2019:448, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

23      Al riguardo, dall’articolo 18 della direttiva 2011/95, in combinato disposto con la definizione di «persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria», contenuta nell’articolo 2, lettera f), della medesima direttiva, e dall’espressione «status di protezione sussidiaria», di cui all’articolo 2, lettera g), della stessa, risulta che lo status di protezione sussidiaria previsto da tale direttiva deve, in linea di principio, essere riconosciuto al cittadino di un paese terzo o all’apolide che, in caso di rinvio nel suo paese d’origine o nel paese della sua residenza abituale, corra un rischio effettivo di subire un grave danno ai sensi dell’articolo 15 di detta direttiva (v. sentenza del 23 maggio 2019, Bilali, C‑720/17, EU:C:2019:448, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

24      Occorre inoltre ricordare che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 16 delle sue conclusioni, la direttiva 2011/95 ha abrogato e sostituito la direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2004, L 304, pag. 12), a decorrere dal 21 dicembre 2013, e che tale mutamento normativo non ha dato luogo ad alcuna modifica del regime giuridico della concessione della protezione sussidiaria e neppure della numerazione delle disposizioni di cui trattasi. Pertanto, la formulazione dell’articolo 15, lettera c), della direttiva 2011/95 è rigorosamente identica a quella dell’articolo 15, lettera c), della direttiva 2004/83, cosicché la giurisprudenza relativa a questa seconda disposizione è rilevante ai fini dell’interpretazione della prima [v., in tal senso, sentenza del 13 gennaio 2021, Bundesrepublik Deutschland (Status di rifugiato di un apolide di origine palestinese), C‑507/19, EU:C:2021:3, punto 37].

25      L’articolo 15 della direttiva 2011/95 prevede tre tipi di «danno grave», il cui ricorrere può comportare, per la persona che li subisce, la concessione della protezione sussidiaria. Per quanto riguarda i motivi indicati alla lettera a), ossia «la pena di morte o l’essere giustiziato», e alla lettera b), vale a dire il rischio di «tortura o altra forma di (...) trattamento inumano», tali «danni gravi» riguardano situazioni in cui il richiedente la protezione sussidiaria è esposto in modo specifico al rischio di un danno di un tipo particolare (sentenza del 17 febbraio 2009, Elgafaji, C‑465/07, EU:C:2009:94, punto 32).

26      Per contro, come precisato dalla Corte, il danno definito all’articolo 15, lettera c), della direttiva citata, che consiste in una «minaccia grave e individuale alla vita o alla persona» del richiedente, riguarda un rischio di danno «più generale» di quelli indicati alle lettere a) e b) del medesimo articolo. Viene infatti presa in considerazione, più ampiamente, una «minaccia (…) alla vita o alla persona» di un civile, piuttosto che determinate violenze. Inoltre, tale minaccia è inerente ad una situazione generale di conflitto armato che determina una «violenza indiscriminata», termine che implica che essa possa estendersi ad alcune persone a prescindere dalla loro situazione personale (sentenza del 17 febbraio 2009, Elgafaji, C‑465/07, EU:C:2009:94, punti 33 e 34).

27      In altri termini, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 20 delle sue conclusioni, la constatazione dell’esistenza di una «minaccia grave e individuale» ai sensi dell’articolo 15, lettera c), della direttiva 2011/95 non è subordinata alla condizione che il richiedente la protezione sussidiaria fornisca la prova di essere specificamente interessato a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale.

28      Infatti, in tale contesto, si deve intendere il termine «individuale» nel senso che esso riguarda danni contro civili a prescindere dalla loro identità, qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti investite di una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la minaccia grave di cui all’articolo 15, lettera c), della direttiva stessa (sentenza del 17 febbraio 2009, Elgafaji, C‑465/07, EU:C:2009:94, punto 35).

29      Nel caso di specie, come rilevato al punto 18 della presente sentenza, il giudice del rinvio non ha raggiunto il convincimento che i ricorrenti nel procedimento principale siano, a motivo della loro situazione personale, specificamente interessati dalla violenza che imperversa nella provincia di Nangarhar. Esso ritiene per contro che, tenuto conto della situazione generale in materia di sicurezza in tale provincia, se tali ricorrenti vi facessero ritorno, correrebbero, per la loro sola presenza, un rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale derivante dalla violenza indiscriminata generata dal conflitto.

30      Tuttavia, come è stato altresì ricordato al punto 17 della presente sentenza, in forza della giurisprudenza del Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale), la constatazione di una siffatta minaccia grave e individuale presuppone necessariamente una valutazione quantitativa del «rischio di morte e di lesioni», espresso in termini di rapporto tra il numero di vittime nella zona interessata e il numero totale di individui di cui è composta la popolazione di tale zona, rapporto che deve obbligatoriamente raggiungere una certa soglia minima. Se tale soglia minima non è raggiunta, non si effettua alcuna valutazione complessiva delle specifiche circostanze del caso di specie.

31      Orbene, a tal proposito, da un lato, si deve constatare che il criterio adottato dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale), secondo il quale la constatazione dell’esistenza di una «minaccia grave e individuale», ai sensi dell’articolo 15, lettera c), della direttiva 2011/95, presuppone che il numero di vittime già accertate, alla luce dell’insieme della popolazione nella regione interessata, raggiunga una determinata soglia, può certamente essere considerato pertinente al fine di stabilire l’esistenza di una minaccia siffatta.

32      Invero, un’elevata proporzione tra il numero totale di civili che vivono nella regione interessata e le vittime effettive delle violenze perpetrate dalle parti in conflitto contro la vita o l’integrità fisica dei civili in tale regione può portare alla conclusione che vi potranno essere, in futuro, altre vittime civili nella regione stessa. Una siffatta constatazione consentirebbe quindi di dimostrare l’esistenza della minaccia grave di cui all’articolo 15, lettera c), della direttiva 2011/95.

33      Si deve tuttavia rilevare, dall’altro lato, che questa stessa constatazione non può rappresentare l’unico criterio determinante al fine di accertare l’esistenza di una «minaccia grave e individuale» ai sensi dell’articolo 15, lettera c), della direttiva 2011/95. In particolare, l’assenza di una siffatta constatazione non può bastare, da sola, ad escludere sistematicamente e in ogni caso l’esistenza di un rischio di una minaccia di tal genere, ai sensi di detta disposizione, e non può pertanto implicare automaticamente e senza eccezioni l’esclusione dalla protezione sussidiaria.

34      Una tale impostazione contrasterebbe infatti, in primo luogo, con le finalità della direttiva 2011/95, che mira a conferire la protezione sussidiaria a chiunque abbia bisogno di una siffatta protezione. In particolare, come risulta dai considerando 6 e 12 di tale direttiva, lo scopo principale della stessa è quello, segnatamente, di assicurare che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale, offrendo loro uno status adeguato.

35      Orbene, l’applicazione sistematica, da parte delle autorità competenti di uno Stato membro, di un unico criterio quantitativo – che può essere aleatorio quanto alla sua affidabilità, tenuto conto della difficoltà concreta di reperire fonti di informazione oggettive e indipendenti in zone di conflitto armato – quale un numero minimo di vittime civili, ferite o decedute, al fine di negare la concessione della protezione sussidiaria, può indurre le autorità nazionali a negare la concessione della protezione internazionale, in violazione dell’obbligo gravante sugli Stati membri di identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di tale protezione sussidiaria.

36      In secondo luogo, una siffatta interpretazione potrebbe spingere i richiedenti protezione internazionale a recarsi negli Stati membri che non applicano il criterio di una determinata soglia di vittime già accertate o che applicano, al riguardo, una soglia meno elevata, il che potrebbe incoraggiare una prassi di forum shopping volta ad eludere le norme introdotte dalla direttiva 2011/95. Orbene, si deve rammentare che, ai sensi del considerando 13 della direttiva in parola, il ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi essenziali dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria dovrebbe segnatamente contribuire a «limitare il movimento secondario dei richiedenti protezione internazionale tra gli Stati membri», nei casi in cui tali movimenti siano dovuti esclusivamente alla diversità dei quadri giuridici degli Stati membri.

37      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 15, lettera c), della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che esso osta all’interpretazione di una normativa nazionale secondo la quale, nel caso in cui un civile non sia interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, l’accertamento dell’esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del civile stesso, derivante dalla «violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato», ai sensi di tale disposizione, è subordinato alla condizione che il rapporto tra il numero di vittime nella zona interessata e il numero totale di individui di cui è composta la popolazione di tale zona raggiunga una determinata soglia.

 Sulla seconda questione

38      Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 15, lettera c), della direttiva 2011/95 debba essere interpretato nel senso che, per stabilire l’esistenza di una «minaccia grave e individuale» ai sensi di tale disposizione, è richiesto un esame complessivo di tutte le circostanze del caso di specie e, in caso contrario, quali altri requisiti debbano essere soddisfatti a tal fine.

39      Al fine di rispondere a tale questione, occorre constatare, in via preliminare, come in sostanza rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 56 delle sue conclusioni, che la nozione di «minaccia grave e individuale» alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell’articolo 15, lettera c), della direttiva 2011/95, deve essere oggetto di interpretazione estensiva.

40      Pertanto, per stabilire l’esistenza di una «minaccia grave e individuale» ai sensi dell’articolo 15, lettera c), della direttiva 2011/95, è richiesto un esame complessivo di tutte le circostanze rilevanti del caso di specie, in particolare di quelle che caratterizzano la situazione del paese d’origine del richiedente.

41      Infatti, dall’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2011/95 discende che, nel caso di una domanda di protezione internazionale presentata a norma dell’articolo 15, lettera c), di tale direttiva, anche se tale domanda non fa valere elementi peculiari della situazione del richiedente, detta domanda deve essere oggetto di un esame effettuato su base individuale, ai cui fini è prevista la valutazione di tutta una serie di elementi.

42      Tra tali elementi figurano, segnatamente, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, lettera a), di detta direttiva, «tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d’origine al momento dell’adozione della decisione in merito alla domanda».

43      In particolare, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 56 e 59 delle sua conclusioni, possono altresì essere presi in considerazione, segnatamente, l’intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti e la durata del conflitto, quali elementi rilevanti in sede di valutazione del rischio effettivo di un danno grave ai sensi dell’articolo 15, lettera c), della direttiva 2011/95 (v., in tal senso, sentenza del 30 gennaio 2014, Diakité, C‑285/12, EU:C:2014:39, punto 35), come pure altri elementi, quali l’estensione geografica della situazione di violenza indiscriminata, la destinazione effettiva del richiedente in caso di rinvio nel paese o nella regione di cui trattasi e l’aggressione eventualmente intenzionale nei confronti di civili esercitata dai belligeranti.

44      Ne consegue che l’applicazione sistematica, da parte delle autorità competenti di uno Stato membro, di un criterio, come un numero minimo di vittime civili, ferite o decedute, al fine di determinare il grado di intensità di un conflitto armato, senza esaminare tutte le circostanze pertinenti che caratterizzano la situazione del paese d’origine del richiedente la protezione sussidiaria, è contraria alle disposizioni della direttiva 2011/95 in quanto può indurre dette autorità a negare la concessione di tale protezione, in violazione dell’obbligo gravante sugli Stati membri di identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di detta protezione.

45      Alla luce delle considerazioni sopra esposte, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 15, lettera c), della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che, per stabilire l’esistenza di una «minaccia grave e individuale» ai sensi di tale disposizione, è richiesto un esame complessivo di tutte le circostanze del caso di specie, in particolare di quelle che caratterizzano la situazione del paese d’origine del richiedente.

 Sulle spese

46      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 15, lettera c), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che esso osta all’interpretazione di una normativa nazionale secondo la quale, nel caso in cui un civile non sia interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, l’accertamento dell’esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del civile stesso, derivante dalla «violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato», ai sensi di tale disposizione, è subordinato alla condizione che il rapporto tra il numero di vittime nella zona interessata e il numero totale di individui di cui è composta la popolazione di tale zona raggiunga una determinata soglia.

2)      L’articolo 15, lettera c), della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che, per stabilire l’esistenza di una «minaccia grave e individuale» ai sensi di tale disposizione, è richiesto un esame complessivo di tutte le circostanze del caso di specie, in particolare di quelle che caratterizzano la situazione del paese d’origine del richiedente.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.