Language of document : ECLI:EU:C:2004:249

Cause riunite C-199/01 P e C-200/01 P

IPK-München GmbH

e

Commissione delle Comunità europee

«Ricorsi contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Decisione della Commissione che nega il versamento del saldo di un contributo finanziario»

Massime della sentenza

1.        Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Ricevibilità — Parte che non è rimasta soccombente dinanzi al Tribunale

(Statuto CE della Corte di giustizia, art. 49)

2.        Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Mera ripetizione dei motivi e degli argomenti presentati dinanzi al Tribunale — Irricevibilità — Contestazione dell’interpretazione o dell’applicazione del diritto comunitario operata dal Tribunale — Ricevibilità

[Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, primo comma, lett. c)]

3.        Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Motivo dedotto per la prima volta nell’ambito dell’impugnazione — Irricevibilità

(Regolamento di procedura della Corte, artt. 42, n. 2, e 118)

1.        Una parte che non è rimasta né parzialmente né totalmente soccombente dinanzi al Tribunale non è legittimata ad impugnare dinanzi alla Corte la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 49, secondo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia.

(v. punto 42)

2.        Risulta dagli artt. 225 CE, 58, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia e 112, n. 1, primo comma, lett. c), del regolamento di procedura che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si richiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda. Non risponde ai requisiti di motivazione stabiliti da queste disposizioni un ricorso che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi gli argomenti di fatto da questo espressamente disattesi.

         Tuttavia, ove un ricorrente contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto comunitario effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nel corso di un’impugnazione. Infatti, se un ricorrente non potesse basare così l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento d’impugnazione sarebbe privato di una parte di significato.

         È dunque ricevibile un ricorso appunto diretto a contestare le valutazioni operate dal Tribunale in merito alle varie questioni di diritto sottopostegli in primo grado e in cui vengono con precisione indicati gli aspetti della sentenza impugnata censurati nonché i motivi e gli argomenti sui quali l’impugnazione è fondata.

(v. punti 48-51)

3.        Ai sensi dell’art. 118 del regolamento di procedura della Corte, l’art. 42, n. 2, del medesimo regolamento, che vieta in linea di principio la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, si applica al procedimento dinanzi alla Corte avente ad oggetto il ricorso avverso una decisione del Tribunale. Nell’ambito di un siffatto ricorso, la competenza della Corte è pertanto limitata alla valutazione, da parte del Tribunale, dei motivi dinanzi ad esso discussi.

(v. punto 52)