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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) l’8 maggio 2018 – Openbaar Ministerie / SF

(Causa C-314/18)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Amsterdam

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Openbaar Ministerie

Convenuto: SF

Questioni pregiudiziali

Se gli articoli 1, paragrafo 3, e 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI 1 e gli articoli 1, lettere a) e b), 3, paragrafi 3 e 4, e 25 della decisione quadro 2008/909/GAI 2 debbano essere interpretati nel senso che lo Stato emittente, in qualità di Stato investito della decisione:

in un caso in cui lo Stato membro di esecuzione abbia subordinato la consegna di un proprio cittadino ai fini dell’esercizio dell’azione penale alla garanzia di cui all’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI, ai sensi della quale la persona, dopo essere stata giudicata, è rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro emittente,

è tenuto a rinviare effettivamente l’interessato – dopo il passaggio in giudicato della condanna a una pena o misura di sicurezza privative della libertà – solo dopo che sono stati definitivamente conclusi «tutti gli altri procedimenti relativi al reato per il quale la consegna è stata richiesta» – quale un procedimento di confisca.

Se l’articolo 25 della decisione quadro 2008/909/GAI debba essere interpretato nel senso che, allorché uno Stato membro ha consegnato un proprio cittadino con la garanzia di cui all’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI, in quanto Stato di esecuzione nel riconoscimento e nell’esecuzione della sentenza pronunciata avverso detta persona, tale Stato – in deroga all’articolo 8, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909/GAI – può esaminare se la sanzione privativa della libertà inflitta a detta persona corrisponda alla sanzione che verrebbe inflitta per il reato in parola nello Stato membro di esecuzione e, se necessario, può adeguare la sanzione privativa della libertà di cui trattasi.

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1     Decisione quadro 2002/584/GAI, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1).

2     Decisione quadro 2008/909/GAI, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27)