Language of document : ECLI:EU:C:2019:427

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PRIIT PIKAMÄE

presentate il 16 maggio 2019 (1)

Causa C314/18

Openbaar Ministerie

contro

SF

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi)]

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisioni quadro 2002/584/GAI e 2008/909/GAI – Consegna di una persona ricercata allo Stato membro emittente subordinata ad una garanzia di rinvio nello Stato membro di esecuzione per scontarvi una pena o una misura privative della libertà – Momento del rinvio – Pena o misura accessoria»






I.      Introduzione

1.        La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 3, e dell’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (3), nonché dell’articolo 1, lettere a) e b), dell’articolo 3, paragrafi 3 e 4, e dell’articolo 25 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (4).

2.        Detta domanda è stata presentata nell’ambito dell’esecuzione, nei Paesi Bassi, di un mandato d’arresto europeo emesso il 3 marzo 2017 ai fini dell’esercizio di un’azione penale da un giudice della Canterbury Crown Court (Crown Court di Canterbury, Regno Unito) nei confronti di SF.

3.        L’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584 prevede la possibilità, per lo Stato membro di esecuzione di un mandato d’arresto europeo, di subordinare l’esecuzione di quest’ultimo alla formulazione, da parte dello Stato membro emittente, di una garanzia di rinvio nel primo Stato membro della persona che sia stata condannata a una pena o a una misura privative della libertà nel secondo Stato membro, al fine di scontarvi tale pena. La causa in esame offre alla Corte l’opportunità di precisare la portata di detta garanzia di rinvio e di riaffermare i requisiti derivanti dal principio del riconoscimento reciproco che guida la cooperazione giudiziaria in materia penale all’interno dell’Unione.

II.    Contesto normativo

A.      Diritto dell’Unione

1.      Decisione quadro 2002/584

4.        L’articolo 1 della decisione quadro 2002/584 prevede quanto segue:

«1.      Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2.      Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

3.      L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 [TUE] non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro».

5.        L’articolo 2, paragrafo 1, della medesima decisione quadro così recita:

«Il mandato d’arresto europeo può essere emesso per dei fatti puniti dalle leggi dello Stato membro emittente con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi».

6.        Ai sensi dell’articolo 5, punto 3, di detta decisione quadro:

«L’esecuzione del mandato d’arresto europeo da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione può essere subordinata dalla legge dello Stato membro di esecuzione ad una delle seguenti condizioni:

(…)

3)      Se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo ai fini di un’azione penale è cittadino o residente dello Stato membro di esecuzione, la consegna può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro emittente».

2.      Decisione quadro 2008/909

7.        L’articolo 1, lettere a) e b), della decisione quadro 2008/909 è formulato come segue:

«Ai fini della presente decisione quadro, si intende per:

a)      “sentenza”: una decisione definitiva di un organo giurisdizionale dello Stato di emissione con la quale viene irrogata una pena nei confronti di una persona fisica;

b)      “pena”: qualsiasi pena detentiva o misura privativa della libertà personale, di durata limitata o illimitata, irrogata a causa di un reato in seguito ad un procedimento penale».

8.        L’articolo 3 della medesima decisione quadro così recita:

«1.      Scopo della presente decisione quadro è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, debba riconoscere una sentenza ed eseguire la pena.

2.      La presente decisione quadro si applica qualora la persona condannata si trovi nello Stato di emissione o nello Stato di esecuzione.

3.      La presente decisione quadro si applica solo al riconoscimento delle sentenze e all’esecuzione delle pene ai sensi della presente decisione quadro. Il fatto che, oltre alla pena, sia stata irrogata una sanzione pecuniaria e/o emessa una decisione di confisca, non ancora pagata, riscossa o eseguita, non osta alla trasmissione di una sentenza. Il riconoscimento e l’esecuzione di dette sanzioni pecuniarie e decisioni di confisca in un altro Stato membro sono disciplinati dagli strumenti applicabili tra gli Stati membri, in particolare la decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie[(5)], e la decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca[(6)].

4.      La presente decisione quadro non pregiudica l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall’articolo 6 [TUE]».

9.        Ai sensi dell’articolo 8 di detta decisione quadro:

«1.      L’autorità competente dello Stato di esecuzione riconosce una sentenza trasmessa a norma dell’articolo 4 e conformemente alla procedura stabilita all’articolo 5 e adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari all’esecuzione della pena, a meno che non decida di invocare uno dei motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione previsti dall’articolo 9.

2.      Se la durata della pena è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione, l’autorità competente di quest’ultimo può decidere di adattare la pena soltanto se detta pena è superiore alla pena massima prevista per reati simili nella sua legislazione nazionale. La pena adattata non è inferiore alla pena massima prevista per reati simili dalla legislazione dello Stato di esecuzione.

3.      Se la natura della pena è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione, l’autorità competente dello Stato di esecuzione può adattarla alla pena o alla misura prevista dalla propria legislazione per reati simili. Tale pena o misura corrisponde, il più possibile, alla pena irrogata nello Stato di emissione e pertanto la pena non è convertita in una sanzione pecuniaria.

4.      La pena adattata non può essere più grave della pena imposta nello Stato di emissione in termini di natura o durata».

10.      L’articolo 25 della medesima decisione quadro così dispone:

«Fatta salva la decisione quadro [2002/584], le disposizioni della presente decisione quadro si applicano, mutatis mutandis, nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni di tale decisione quadro, all’esecuzione delle pene nel caso in cui uno Stato membro s’impegni ad eseguire la pena nei casi rientranti nell’articolo 4, paragrafo 6, della detta decisione quadro, o qualora, in virtù dell’articolo 5, paragrafo 3, della stessa decisione quadro, abbia posto la condizione che la persona sia rinviata per scontare la pena nello Stato membro interessato, in modo da evitare l’impunità della persona in questione».

B.      Diritto dei Paesi Bassi

11.      L’Overleveringswet (legge relativa alla consegna) (7), del 29 aprile 2004, attua la decisione quadro 2002/584. L’articolo 6, paragrafo 1, della medesima è formulato nei termini seguenti:

«La consegna di un cittadino dei Paesi Bassi può essere autorizzata qualora sia richiesta ai fini di un’indagine penale diretta nei suoi confronti e, a parere dell’autorità giudiziaria di esecuzione, vi sia la garanzia che, in caso di condanna a una pena detentiva definitiva nello Stato membro di emissione per i fatti per i quali può essere autorizzata la consegna, egli possa scontare tale pena nei Paesi Bassi».

12.      L’articolo 28, paragrafo 2, dell’OLW prevede quanto segue:

«Se il rechtbank [tribunale] constata (…) che la consegna non può essere autorizzata (…), esso è tenuto a rifiutare quest’ultima nella propria decisione».

13.      La Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (legge sul riconoscimento e sull’esecuzione reciproci di condanne a pene privative della libertà accompagnate o meno da sospensione) (8), del 12 luglio 2012, attua la decisione quadro 2008/909. L’articolo 2:2 di tale legge, intitolato «autorità competente», al paragrafo 1 così dispone:

«Il Ministro è competente a riconoscere una decisione giudiziaria trasmessa da uno degli Stati membri di emissione, ai fini della sua esecuzione nei Paesi Bassi».

14.      L’articolo 2:11 della WETS, intitolato «ruolo del giudice; adattamento della pena», così recita:

«1.      Il Ministro trasmette la decisione giudiziaria e il certificato all’avvocato generale della procura presso la Corte d’appello, a meno che egli ritenga a priori che sussistano motivi di rifiuto del riconoscimento della medesima decisione giudiziaria.

2.      L’avvocato generale presenta tempestivamente la decisione giudiziaria alla Sezione Specializzata del Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden [Corte d’appello di Arnhem-Leeuwarden, Paesi Bassi] (…).

3.      La Sezione Specializzata del Gerechtshof [Corte d’appello] decide:

(…)

c.      quale sia l’adattamento della sanzione privativa della libertà a cui dà luogo il [paragrafo 4, 5 o 6].

4.      Qualora la durata della sanzione privativa della libertà inflitta sia superiore alla durata massima della pena irrogabile nell’ordinamento dei Paesi Bassi per il reato in questione, la durata della sanzione privativa della libertà è ridotta a tale durata massima.

5.      Qualora la persona condannata sia consegnata subordinatamente ad una garanzia di rinvio ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’[OLW], non si applica il paragrafo 4, ma occorre determinare se la sanzione privativa della libertà inflitta corrisponda alla sanzione che sarebbe stata irrogata nei Paesi Bassi per il reato in questione. Ove necessario, la sanzione viene conseguentemente adattata, tenendo conto delle concezioni diffuse nello Stato membro emittente circa la gravità del reato commesso».

III. Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali

15.      Il 3 marzo 2017 un giudice della Canterbury Crown Court (Crown Court di Canterbury) ha emesso un mandato d’arresto europeo nei confronti di SF, cittadino olandese, per ottenere la consegna di quest’ultimo al fine di sottoporlo a procedimento penale per due reati, vale a dire l’associazione per delinquere finalizzata all’importazione nel Regno Unito, da un lato, di 4 kg di eroina e, dall’altro, di 14 kg di cocaina.

16.      Il 30 marzo 2017 l’Officier van justitie (Pubblico Ministero, Paesi Bassi) ha chiesto all’autorità giudiziaria emittente di fornire la garanzia di cui all’articolo 6, paragrafo 1, dell’OLW, il quale traspone l’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584.

17.      La lettera del 20 aprile 2017 dello Home Office (Ministero dell’Interno, Regno Unito) indica quanto segue:

«(…)

Il Regno Unito si impegna a che, qualora SF venga condannato a una pena privativa della libertà nel Regno Unito, egli sarà rinviato nei Paesi Bassi, ai sensi della sezione 153C dell’Extradition Act 2003 (legge del 2003 sull’estradizione), non appena ragionevolmente possibile dopo la chiusura del procedimento penale nel Regno Unito e dopo l’esperimento di tutti gli altri procedimenti relativi al reato per il quale viene richiesta la consegna.

Le informazioni dettagliate relative all’eventuale pena inflitta a SF saranno comunicate quando quest’ultimo verrà rinviato nei Paesi Bassi. Riteniamo che una consegna ai sensi della decisione quadro [2002/584] non autorizzi il Regno dei Paesi Bassi a modificare la durata della pena eventualmente inflitta da un giudice del Regno Unito».

18.      Essendogli stato richiesto di precisare i procedimenti rientranti nell’espressione «tutti gli altri procedimenti» ai sensi della sezione 153C(4) della legge del 2003 sull’estradizione, il Ministero dell’Interno ha risposto quanto segue in un messaggio di posta elettronica del 19 febbraio 2018:

«Sono in grado di dirvi che l’espressione “altri procedimenti” può includere:

a)      l’esame di un provvedimento di confisca;

b)      il procedimento volto a determinare la durata della pena detentiva che dovrà essere scontata in caso di mancato pagamento dell’eventuale sanzione pecuniaria;

c)      l’esaurimento degli eventuali mezzi di ricorso; e

d)      la scadenza di qualsiasi termine di pagamento di una decisione di confisca o di una sanzione pecuniaria».

19.      Il giudice del rinvio precisa che il passaggio «[r]iteniamo che una consegna ai sensi della decisione quadro [2002/584] non autorizzi il Regno dei Paesi Bassi a modificare la durata della pena eventualmente inflitta da un giudice del Regno Unito» è legato al fatto che la domanda dell’Openbaar Ministerie (Pubblico Ministero, Paesi Bassi) di fornire una garanzia in precedenti casi simili includeva l’osservazione secondo la quale il Regno dei Paesi Bassi può adattare alle disposizioni nazionali la pena o la misura privative della libertà, ai sensi dell’articolo 2:11, paragrafo 5, della WETS.

20.      Secondo il giudice del rinvio, la garanzia fornita dallo Stato membro emittente, quale è stata formulata da quest’ultimo, solleva interrogativi quanto alla sua compatibilità con diverse disposizioni delle decisioni quadro 2002/584 e 2008/909. Orbene, se risultasse effettivamente che detta garanzia era incompatibile con le citate decisioni quadro, la consegna di SF dovrebbe essere rifiutata.

21.      Il primo aspetto di tali interrogativi riguarda il momento in cui lo Stato membro emittente deve attuare la garanzia di rinvio nello Stato membro di esecuzione della persona condannata ad una pena o ad una misura privative della libertà, quale prevista dall’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584. Più in particolare, si pone il problema se lo Stato membro emittente possa, dopo che la condanna ad una pena o ad una misura privative della libertà è divenuta definitiva, attendere di rinviare la persona interessata nello Stato membro di esecuzione fino a che tutti gli altri procedimenti relativi al reato per il quale la consegna è stata richiesta, quale un procedimento di confisca, non si siano definitivamente conclusi.

22.      Il giudice del rinvio osserva, a tale riguardo, che, sebbene l’obiettivo di facilitare il reinserimento sociale della persona condannata ad una pena o ad una misura privative della libertà deponga a favore di un rinvio di tale persona nello Stato membro di esecuzione non appena siffatta condanna è divenuta definitiva, senza attendere l’esito di altri procedimenti relativi al reato sulla base del quale è stata richiesta la consegna, esistono tuttavia argomenti a favore dell’interpretazione opposta, quali l’efficacia della lotta contro il crimine e la tutela dei diritti della difesa della persona interessata.

23.      Il secondo aspetto degli interrogativi sollevati dal giudice del rinvio trova origine nell’indicazione, contenuta nella formulazione della garanzia di rinvio fornita dallo Stato membro emittente, secondo la quale «una consegna ai sensi della decisione quadro [2002/584] non autorizza[a] il Regno dei Paesi Bassi a modificare la durata della pena eventualmente inflitta da un giudice del Regno Unito».

24.      Secondo il giudice del rinvio, detta indicazione porta ad interrogarsi sul punto se lo Stato membro di esecuzione, dopo aver proceduto alla consegna della persona richiesta subordinata ad una garanzia di rinvio di quest’ultima e una volta che esso debba eseguire la condanna di tale persona ad una pena o ad una misura privative della libertà, possa procedere all’adattamento di siffatta pena e, in caso affermativo, entro quali limiti.

25.      In tali circostanze, il rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 1, paragrafo 3, e l’articolo 5, punto 3, della decisione quadro [2002/584], nonché l’articolo 1, lettere a) e b), l’articolo 3, paragrafi 3 e 4, e l’articolo 25 della decisione quadro [2008/909] debbano essere interpretati nel senso che lo Stato di emissione del mandato d’arresto europeo, in qualità di Stato investito della decisione: in un caso in cui lo Stato membro di esecuzione abbia subordinato la consegna di un proprio cittadino ai fini dell’esercizio dell’azione penale alla garanzia di cui all’articolo 5, punto 3, della decisione quadro [2002/584], ai sensi della quale la persona, dopo essere stata ascoltata, è rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione del mandato d’arresto europeo, è tenuto a rinviare effettivamente l’interessato – dopo il passaggio in giudicato della condanna a una pena o misura privative della libertà – solo dopo che sono stati definitivamente conclusi “tutti gli altri procedimenti relativi al reato per il quale la consegna è stata richiesta” – quale un procedimento di confisca.

2)      Se l’articolo 25 della decisione quadro [2008/909] debba essere interpretato nel senso che, allorché uno Stato membro ha consegnato un proprio cittadino con la garanzia di cui all’articolo 5, punto 3, della decisione quadro [2002/584], in quanto Stato di esecuzione nel riconoscimento e nell’esecuzione della sentenza pronunciata avverso detta persona, tale Stato – in deroga all’articolo 8, paragrafo 2, della decisione quadro [2008/909] – può esaminare se la sanzione privativa della libertà inflitta a detta persona corrisponda alla sanzione che verrebbe inflitta per il reato in parola nello Stato membro di esecuzione e, se necessario, può adattare la sanzione privativa della libertà di cui trattasi».

IV.    Analisi

26.      Prima di entrare nel merito delle questioni sollevate dal giudice del rinvio, occorre rispondere agli argomenti formulati dal Regno dei Paesi Bassi a sostegno della irricevibilità della presente domanda di pronuncia pregiudiziale.

A.      Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

27.      Il Regno dei Paesi Bassi contesta la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale sostenendo, in sostanza, che le risposte alle questioni sollevate non siano necessarie affinché il giudice del rinvio possa pronunciarsi sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo di cui trattasi nel procedimento principale ed evidenziando il carattere ipotetico di siffatte questioni.

28.      Occorre rammentare, a tale riguardo, che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, «nell’ambito della cooperazione tra quest’ultima e i giudici nazionali istituita all’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, investito della controversia e tenuto ad assumere la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire» (9).

29.      Ne consegue che «le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione proposte dal giudice nazionale nell’ambito del contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto da parte della Corte di una domanda presentata da un giudice nazionale è possibile soltanto se appare in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte» (10).

30.      Nel caso di specie, dal fascicolo sottoposto alla Corte non risulta che la situazione in oggetto corrisponda ad una di dette ipotesi. Infatti, il giudice del rinvio deve pronunciarsi sulla esecuzione di un mandato d’arresto europeo. A tal fine, esso deve necessariamente valutare se la garanzia di rinvio, quale formulata dall’autorità giudiziaria emittente, sia conforme a ciò che è consentito dall’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, cosicché esso possa quindi accogliere la domanda di consegna di SF. Orbene, per procedere a siffatto esame, il giudice del rinvio ha bisogno che la Corte gli fornisca chiarimenti in merito alla portata dell’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584. Lo stesso vale per quanto riguarda la portata dell’articolo 25 della decisione quadro 2008/909. Da quanto precede deriva che il seguito che il giudice del rinvio dovrà dare al mandato d’arresto europeo di cui trattasi nel procedimento principale dipende direttamente dalle risposte che saranno fornite dalla Corte alle questioni sollevate.

31.      Aggiungo che, ovviamente, in questa fase del procedimento, nessuno sa se SF sarà o meno dichiarato colpevole dei reati che gli sono ascritti e, ancor meno, quali pene gli saranno, se del caso, inflitte. Da questo punto di vista, la dimensione ipotetica è intrinseca al normale svolgimento di un procedimento penale e alla presunzione di innocenza. Nondimeno, una cosa è certa: il giudice del rinvio deve pronunciarsi sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo di cui trattasi nel procedimento principale e ha bisogno, a tal fine, che la Corte gli fornisca chiarimenti sulla portata della garanzia di rinvio di cui all’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, che condiziona detta esecuzione.

32.      Di conseguenza, ritengo che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale sia ricevibile.

B.      Sulla prima questione pregiudiziale

33.      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584 debba essere interpretato nel senso che la garanzia secondo la quale la persona che è oggetto di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale, dopo essere stata ascoltata, dovrà essere rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro emittente significa che un siffatto rinvio può essere differito fino a quando non si sia statuito in modo definitivo su una pena o su una misura accessoria, quale un provvedimento di confisca.

34.      In via preliminare, occorre ricordare che «la decisione quadro 2002/584 è intesa, come risulta in particolare dal suo articolo 1, paragrafi 1 e 2, letto alla luce dei considerando 5 e 7 della medesima, a sostituire il sistema multilaterale di estradizione fondato sulla Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, con un sistema di consegna tra le autorità giudiziarie delle persone condannate o sospettate, ai fini dell’esecuzione di sentenze o dell’esercizio di azioni penali, sistema quest’ultimo che è basato sul principio del riconoscimento reciproco» (11).

35.      La decisione quadro 2002/584 «è dunque diretta, mediante l’instaurazione di un nuovo sistema semplificato e più efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria allo scopo di contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri» (12).

36.      Pertanto, «in conformità dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro di cui trattasi, lo scopo del meccanismo del mandato d’arresto europeo è di consentire l’arresto e la consegna di una persona ricercata affinché, alla luce dell’obiettivo perseguito da tale decisione quadro, il reato commesso non rimanga impunito e tale persona sia sottoposta ad un procedimento penale o sconti la pena privativa della libertà pronunciata nei suoi confronti» (13).

37.      Nel settore disciplinato dalla decisione quadro 2002/584, il principio del riconoscimento reciproco, che costituisce, come risulta in particolare dal considerando 6 della stessa, il «fondamento» della cooperazione giudiziaria in materia penale, trova applicazione all’articolo 1, paragrafo 2, di tale decisione quadro, che sancisce la regola secondo cui gli Stati membri sono tenuti a dare esecuzione a ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della medesima decisione quadro. Le autorità giudiziarie dell’esecuzione «possono, dunque, in via di principio, rifiutare di eseguire un siffatto mandato solo per i motivi di non esecuzione tassativamente elencati dalla decisione quadro 2002/584 e possono subordinare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo esclusivamente a una delle condizioni tassativamente previste all’articolo 5 di tale decisione quadro. Di conseguenza, mentre l’esecuzione del mandato d’arresto europeo costituisce il principio, il rifiuto di esecuzione è concepito come un’eccezione che deve essere oggetto di interpretazione restrittiva» (14).

38.      La decisione quadro 2002/584 enuncia espressamente i motivi di non esecuzione obbligatoria (articolo 3) e facoltativa (articoli 4 e 4 bis) del mandato d’arresto europeo, nonché le garanzie che lo Stato membro emittente deve fornire in casi particolari (articolo 5) (15).

39.      Quindi, «sebbene il principio del riconoscimento reciproco informi l’intero impianto della decisione quadro 2002/584, tale riconoscimento non implica, tuttavia, un obbligo assoluto di esecuzione del mandato d’arresto emesso. Difatti, il sistema di tale decisione quadro (…) lascia agli Stati membri la facoltà di consentire, in situazioni specifiche, alle autorità giudiziarie competenti di decidere che una pena inflitta debba essere eseguita nel territorio dello Stato membro di esecuzione» (16).

40.      Ciò avviene, in particolare, ai sensi dell’articolo 4, punto 6, e 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584. Per i due tipi di mandato d’arresto europeo considerati da quest’ultima, «tali disposizioni mirano segnatamente a permettere di accordare una speciale importanza alla possibilità di accrescere le opportunità di reinserimento sociale della persona ricercata» (17).

41.      In particolare, l’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584 prevede che, «[s]e la persona oggetto del mandato d’arresto europeo ai fini di un’azione penale è cittadino o residente dello Stato membro di esecuzione, la consegna può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro emittente».

42.      Tale disposizione non precisa tuttavia in quale momento debba avvenire il rinvio nello Stato membro di esecuzione della persona che è stata condannata ad una pena o ad una misura privative della libertà nello Stato membro emittente.

43.      Data siffatta assenza di precisazione, occorre scegliere tra due tesi.

44.      Secondo la prima tesi, sostenuta da SF nonché dai governi italiano e polacco, occorre accordare la priorità all’obiettivo perseguito dall’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, vale a dire accrescere le opportunità di reinserimento sociale della persona oggetto di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini di un’azione penale. In quest’ottica, lo Stato membro emittente dovrebbe garantire allo Stato membro di esecuzione che la persona oggetto del mandato d’arresto europeo verrà rinviata in quest’ultimo Stato membro non appena la condanna ad una pena o ad una misura privative della libertà sarà divenuta definitiva, poiché la colpevolezza di tale persona sarà quindi definitivamente accertata. Il fatto che la condanna ad una pena o ad una misura privative della libertà possa essere seguita da un’ulteriore fase del procedimento penale idonea a dar luogo all’irrogazione di una pena o di una misura accessoria, quale un provvedimento di confisca, sarebbe, a tale riguardo, irrilevante. Infatti, contrasterebbe con l’obiettivo di favorire il reinserimento sociale delle persone condannate il fatto di ritardare il rinvio di una persona che è stata oggetto di una condanna penale definitiva ad una pena o ad una misura privative della libertà in attesa dell’eventuale irrogazione, entro un termine indeterminato, di una pena o di una misura accessoria. L’esecuzione della pena o della misura privative della libertà nello Stato membro di cittadinanza o di residenza della persona condannata, prevista dall’articolo 5, punto 3, della summenzionata decisione quadro, non potrebbe dipendere da siffatta alea derivante dalle peculiarità del procedimento penale dello Stato membro emittente.

45.      Al contrario, secondo la seconda tesi, che è sostenuta, con alcune sfumature tra le parti, dal Pubblico Ministero, dai governi dei Paesi Bassi, austriaco e del Regno Unito nonché dalla Commissione europea, l’effettività dell’azione penale e la tutela dei diritti processuali dell’imputato implicherebbero che il rinvio di quest’ultimo nello Stato membro di esecuzione debba avvenire soltanto dopo che le altre fasi del procedimento penale idonee a dar luogo all’irrogazione di una pena o di una misura accessoria, quale un provvedimento di confisca, si sono definitivamente concluse.

46.      Aderisco a questa seconda tesi. Tuttavia, vi aggiungerò alcune precisazioni destinate a garantire che l’obiettivo di facilitare il reinserimento sociale delle persone condannate non sia vanificato a causa delle peculiarità o della eccessiva lunghezza del procedimento penale nello Stato membro emittente.

47.      Come punto di partenza della mia analisi, rammento che dall’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 risulta che un mandato d’arresto europeo può essere emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

48.      Dall’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2002/584 risulta che un mandato d’arresto europeo può essere emesso soltanto per reati puniti nello Stato membro emittente con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

49.      Sebbene un mandato d’arresto europeo volto all’esercizio di un’azione penale possa quindi essere emesso soltanto per reati puniti con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà, ciò non significa, tuttavia, che detta azione penale possa dar luogo unicamente all’irrogazione di una siffatta pena o misura. Infatti, è frequente che una pena o una misura privativa della libertà, che costituisce la pena principale, sia accompagnata da una pena o una misura accessoria, quale una sanzione pecuniaria o un provvedimento di confisca.

50.      È su quest’ultimo tipo di pena o misura accessoria che il giudice del rinvio pone l’accento nella propria domanda di pronuncia pregiudiziale.

51.      Tenuto conto del fatto che l’azione penale nello Stato membro emittente può quindi dar luogo all’irrogazione di una pena principale e di una o più pene o misure accessorie, e ciò nell’ambito di un procedimento penale che può essere suddiviso in varie fasi, si pone la questione di determinare quando debba avvenire il rinvio nello Stato membro di esecuzione della persona condannata ad una pena o ad una misura privative della libertà affinché quest’ultima vi sconti tale pena. A tale riguardo, osservo che, in assenza di una sufficiente armonizzazione, all’interno dell’Unione sussiste una pluralità di modelli procedurali, che si traduce, in particolare, in differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda lo svolgimento dei procedimenti penali.

52.      Al fine di rispondere a detta questione, occorre tenere conto delle norme contenute nella decisione quadro 2008/909. Infatti, dall’articolo 25 di tale decisione quadro risulta che le disposizioni di quest’ultima si applicano, in linea di principio, nell’ambito del rinvio per l’esecuzione della pena disciplinato dall’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584.

53.      L’articolo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/909 definisce la «sentenza» come «una decisione definitiva di un organo giurisdizionale dello Stato di emissione con la quale viene irrogata una pena nei confronti di una persona fisica» (18). Ai sensi dell’articolo 1, lettera b), della medesima decisione quadro, la nozione di «pena» comprende «qualsiasi pena detentiva o misura privativa della libertà personale, di durata limitata o illimitata, irrogata a causa di un reato in seguito ad un procedimento penale» (19). Pertanto, l’applicazione della decisione quadro 2008/909 richiede l’esistenza di una condanna definitiva ad una pena privativa della libertà (20).

54.      Ne consegue che il rinvio nello Stato membro di esecuzione della persona condannata ad una pena o ad una misura privative della libertà, previsto dall’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, può avvenire soltanto dopo che siffatta condanna è divenuta definitiva, ai sensi dell’articolo 1, lettere a) e b), della decisione quadro 2008/909.

55.      Ciò significa, tuttavia, che il rinvio nello Stato membro di esecuzione della persona condannata ad una pena o ad una misura privative della libertà nello Stato membro emittente deve sempre avvenire immediatamente dopo che detta condanna ha acquisito un carattere definitivo?

56.      Ritengo di no.

57.      Infatti, a mio avviso, l’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584 consente allo Stato membro emittente di prevedere che il rinvio nello Stato membro di esecuzione della persona che gli è stata consegnata potrà essere effettuato soltanto dopo che sarà stata emessa la decisione definitiva sulle pene o misure accessorie relative al reato sulla base del quale è stato emesso il mandato d’arresto europeo.

58.      In altri termini, sebbene l’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584 consenta all’autorità giudiziaria di esecuzione di subordinare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo ad una condizione di rinvio della persona interessata, tale disposizione non autorizza invece detta autorità ad esigere che siffatto rinvio avvenga immediatamente dopo la condanna definitiva della medesima persona ad una pena o ad una misura privative della libertà. Pertanto, l’assenza di una garanzia di rinvio immediato non costituisce una situazione nella quale dovrebbe essere possibile per l’autorità giudiziaria di esecuzione rifiutare la consegna di una persona rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584.

59.      Baso questa opinione sulla considerazione principale secondo la quale, sebbene l’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584 debba ovviamente essere interpretato in modo tale che il suo obiettivo principale, vale a dire favorire le opportunità di reinserimento sociale della persona condannata, sia raggiunto, è parimenti importante adottare un’interpretazione che consenta di conciliare detto obiettivo con quello consistente, da una parte, nel garantire una repressione completa ed efficace del reato sulla base del quale è stato emesso il mandato d’arresto europeo e, dall’altra, nell’assicurare la tutela dei diritti processuali di detta persona. Rammento inoltre che la decisione quadro 2002/584 persegue l’obiettivo fondamentale della lotta contro l’impunità (21).

60.      A sostegno di detta opinione, vorrei sottolineare gli elementi seguenti.

61.      In primo luogo, per analogia con quanto la Corte ha dichiarato a proposito dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, va rilevato che gli Stati membri dispongono di un potere discrezionale certo quando attuano l’articolo 5, punto 3, di tale decisione quadro (22). Inoltre, occorre sottolineare che, sebbene la garanzia di rinvio prevista da quest’ultima disposizione miri segnatamente a permettere di accordare una particolare importanza alla possibilità di accrescere le opportunità di reinserimento sociale della persona ricercata una volta scontata la pena cui essa è stata condannata, tale scopo, anche se importante, non può escludere che gli Stati membri, nell’attuazione della decisione quadro 2002/584, limitino, nel senso indicato dal principio fondamentale enunciato al suo articolo 1, paragrafo 2, le situazioni in cui dovrebbe essere possibile rifiutare di consegnare una persona rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 5, punto 3, di detta decisione quadro (23). L’obiettivo di facilitare il reinserimento sociale della persona condannata non presenta quindi un carattere assoluto e può essere bilanciato con altre esigenze.

62.      In secondo luogo, va precisato che una pena o una misura accessoria, quale un provvedimento di confisca, svolge un ruolo essenziale nella repressione dei reati, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, sul fondamento dei quali è stato emesso il mandato d’arresto europeo (24).

63.      Come risulta dal considerando 1 della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea (25), «[i]l motore principale della criminalità organizzata transfrontaliera, comprese le organizzazioni criminali di stampo mafioso, è il profitto economico». È per tale ragione che «la prevenzione e la lotta efficaci contro la criminalità organizzata dovrebbero essere conseguite neutralizzando i proventi da reato e dovrebbero essere estese, in alcuni casi, a qualsiasi bene derivante da attività di natura criminosa».

64.      Al considerando 3 di detta direttiva, il legislatore dell’Unione sottolinea che, «[t]ra i mezzi più efficaci per combattere la criminalità organizzata si annoverano la previsione di gravi conseguenze legali per la commissione di tali crimini, nonché l’individuazione efficace e il congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato» (26).

65.      Data l’importanza dei provvedimenti di confisca nella lotta contro la criminalità, occorre adottare un’interpretazione che consenta l’adozione senza ostacoli di siffatti provvedimenti, anche successivamente ad una condanna definitiva dell’imputato ad una pena o ad una misura privative della libertà. Ciò presuppone che quest’ultimo si tenga a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro emittente, tanto nell’ambito dell’indagine volta ad individuare i vantaggi patrimoniali che egli ha tratto dal reato e a valutare la portata di detti vantaggi, quanto durante il procedimento che può portare all’emissione di un provvedimento di confisca. In altri termini, una buona amministrazione della giustizia ai fini della repressione efficace e completa del comportamento censurabile che è all’origine del mandato d’arresto europeo richiede la presenza dell’imputato fino alla chiusura definitiva di tale fase procedurale, che è parte integrante del procedimento penale. Infatti, è essenziale che le autorità competenti dello Stato membro emittente non si trovino ad affrontare problemi di natura probatoria o di ordine pratico legati all’assenza della persona interessata, i quali potrebbero ostacolare l’emissione di un provvedimento di confisca.

66.      In terzo luogo, nell’ambito del procedimento che può portare ad un provvedimento di confisca, la presenza dell’imputato costituisce una garanzia procedurale essenziale per quest’ultimo.

67.      A tale riguardo, osservo che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, «[l]’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 [TUE] non può essere modificat[o] per effetto della [medesima] decisione quadro» (27). Dato che un provvedimento di confisca può dare luogo a conseguenze rilevanti sui diritti degli imputati (28) e che tale provvedimento fa parte del procedimento penale volto alla fissazione della pena, occorre garantire la tutela dei diritti processuali di cui questi ultimi beneficiano, tra i quali figura il diritto dell’imputato a comparire personalmente al proprio processo, che è incluso nel diritto ad un processo equo.

68.      Come la Corte ha dichiarato nella sentenza del 10 agosto 2017, Zdziaszek (29), «dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo emerge che le garanzie dell’articolo 6 della CEDU si applicano non soltanto alla dichiarazione di colpevolezza, ma anche alla determinazione della pena (v., in tal senso, Corte EDU, 28 novembre 2013, Dementyev c. Russia, CE:ECHR:2013:1128JUD004309505, § 23). Pertanto, il rispetto del carattere equo del processo presuppone il diritto, per l’interessato, di assistere ai dibattiti, considerate le conseguenze importanti che essi possono avere sul quantum della pena che gli sarà inflitta (v., in tal senso, Corte EDU, 21 settembre 1993, Kremzov c. Austria, CE:ECHR:1993:0921JUD001235086, § 67)» (30). In quanto concorre alla determinazione della pena, il procedimento penale svolto ai fini dell’eventuale emissione di un provvedimento di confisca deve rispettare siffatto diritto processuale dell’imputato (31).

69.      Alla luce di detti elementi, lo Stato membro emittente è legittimato, a mio avviso, a fornire, ai sensi dell’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, una garanzia che preveda che il rinvio della persona interessata avrà luogo soltanto dopo che sarà stata emessa la decisione definitiva su una pena o misura accessoria quale un provvedimento di confisca.

70.      Ne consegue che l’autorità giudiziaria di esecuzione non può rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo sostenendo che una siffatta garanzia contrasta con l’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584.

71.      Al fine di ben delineare la portata della soluzione che propongo, insisto tuttavia sui seguenti elementi.

72.      In primo luogo, è chiaro che la fase del procedimento penale che può portare all’irrogazione di una pena o misura accessoria, quale un provvedimento di confisca, deve riguardare lo stesso reato che è all’origine del mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale.

73.      In secondo luogo, la fissazione di una pena o misura accessoria, quale un provvedimento di confisca, deve rientrare nell’ambito del procedimento penale in vista del quale è stato emesso il mandato d’arresto europeo. In particolare, deve trattarsi di un provvedimento di confisca emesso nell’ambito di un procedimento in materia penale, e non nell’ambito di procedimenti in materia civile o amministrativa.

74.      In terzo luogo, va sottolineato che l’interpretazione dell’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584 che suggerisco non deve tuttavia far sì che, a causa delle peculiarità dei procedimenti penali degli Stati membri, sia frustrato l’obiettivo perseguito da detta disposizione, nonché dalla decisione quadro 2008/909 (32), vale a dire facilitare il reinserimento sociale della persona condannata. Di conseguenza, siffatto obiettivo non può essere ignorato dalle autorità competenti dello Stato membro emittente dopo che la persona oggetto del mandato d’arresto europeo sia stata consegnata. Occorre sottolineare, a tale riguardo, che la Corte ha già dichiarato che «il reinserimento sociale del cittadino dell’Unione nello Stato membro in cui è realmente integrato è nell’interesse non soltanto di quest’ultimo ma anche dell’Unione (…) in generale» (33). Pertanto, sebbene io ammetta, per i motivi sopra indicati, che il rinvio nello Stato membro di esecuzione della persona condannata ad una pena o ad una misura privative della libertà possa essere differito fino alla fissazione definitiva di una pena o misura accessoria quale un provvedimento di confisca, un siffatto differimento non può eccedere una durata ragionevole.

75.      Non si deve, infatti, dimenticare che, a partire dal momento in cui la condanna ad una pena o ad una misura privative della libertà è divenuta definitiva, qualsiasi prosecuzione della detenzione della persona condannata nello Stato membro emittente fa parte dell’esecuzione di tale pena. Tenuto conto della finalità dell’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, l’esecuzione di detta pena nello Stato membro emittente è accettabile soltanto per un breve periodo. Qualora un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale sia eseguito subordinatamente alla garanzia di rinvio di cui all’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, le autorità competenti dello Stato membro emittente devono pertanto fare tutto ciò che rientra nella loro competenza affinché il periodo che separa la condanna definitiva ad una pena o ad una misura privative della libertà e la determinazione di pene o misure accessorie, quali un provvedimento di confisca, sia quanto più breve possibile, in modo tale da accelerare il rinvio della persona condannata nello Stato membro di esecuzione. In tale prospettiva, dette autorità dovrebbero privilegiare, qualora la loro legislazione nazionale lo consenta, la fissazione di una pena o misura accessoria, quale un provvedimento di confisca, in modo concomitante con l’irrogazione della pena principale privativa della libertà, cosicché il rinvio nello Stato membro di esecuzione della persona condannata in via definitiva a siffatte pene possa poi avvenire più rapidamente.

76.      In quarto luogo, e in ogni caso, tale rinvio non può essere differito nell’attesa che una pena o misura accessoria, quale un provvedimento di confisca, sia stata eseguita. L’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/909 è chiaro a questo proposito, in quanto dispone, in particolare, che «[i]l fatto che, oltre alla pena, sia stata irrogata una sanzione pecuniaria e/o emessa una decisione di confisca, non ancora pagata, riscossa o eseguita, non osta alla trasmissione di una sentenza». Inoltre, da detta disposizione risulta che il riconoscimento e l’esecuzione delle sanzioni pecuniarie e delle decisioni di confisca in un altro Stato membro sono disciplinati da normative speciali nel diritto dell’Unione.

77.      Pertanto, ritengo che la precisione fornita dal Regno Unito, secondo la quale l’espressione «altri procedimenti» può includere «la scadenza di qualsiasi termine di pagamento di una decisione di confisca o di una sanzione pecuniaria» (34), non sia conforme all’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584. Infatti, sebbene il rinvio possa, a mio avviso, essere differito fino alla pronuncia di una decisione di confisca, va escluso, invece, che si possa estendere la durata di tale rinvio alla fase di esecuzione di siffatta decisione. Il Regno Unito dovrebbe dunque, su questo punto, rivedere la formulazione della garanzia di rinvio, altrimenti l’autorità giudiziaria di esecuzione sarebbe legittimata, a mio avviso, a ritenere quest’ultima non conforme a ciò che consente l’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584.

78.      Dalle considerazioni che precedono risulta che, a mio parere, l’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che la garanzia secondo la quale la persona che è oggetto di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale, dopo essere stata ascoltata, dovrà essere rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro emittente significa che un siffatto rinvio può essere differito fino a quando non si sia statuito in modo definitivo su una pena o su una misura accessoria, quale un provvedimento di confisca, a condizione che quest’ultimo sia emesso nell’ambito di un procedimento penale e che tale fase procedurale riguardi lo stesso reato che è all’origine del mandato d’arresto europeo di cui trattasi. Tenuto conto dell’obiettivo perseguito da detta disposizione, vale a dire facilitare il reinserimento sociale delle persone condannate, le autorità competenti dello Stato membro emittente devono tuttavia fare tutto ciò che rientra nella loro competenza affinché un siffatto rinvio avvenga nel più breve termine possibile.

C.      Sulla seconda questione pregiudiziale

79.      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 25 della decisione quadro 2008/909 debba essere interpretato nel senso che lo Stato membro di esecuzione, dopo aver proceduto alla consegna della persona richiesta subordinata ad una garanzia di rinvio di quest’ultima e una volta che esso debba eseguire la condanna di tale persona ad una pena o ad una misura privative della libertà, può procedere all’adattamento di siffatta pena in modo tale da farla corrispondere alla pena che sarebbe stata inflitta in detto Stato membro per il reato di cui trattasi.

80.      Detta questione trae origine dalla concezione sostenuta dal Regno dei Paesi Bassi, che a mio avviso contrasta con il principio di territorialità del diritto penale, secondo la quale le condanne penali straniere pronunciate nei confronti dei cittadini olandesi che siano stati consegnati ad un altro Stato membro subordinatamente ad una garanzia di rinvio devono essere convertite in una condanna abitualmente applicabile nei Paesi Bassi per un reato simile. Siffatta concezione si basa sulla volontà del Regno dei Paesi Bassi di garantire la parità di trattamento fra i summenzionati cittadini e i cittadini olandesi che sono giudicati in quest’ultimo Stato membro.

81.      Detta concezione è espressa nell’articolo 2:11, paragrafo 5, della WETS, da cui risulta che l’articolo 2:11, paragrafo 4, della medesima legge, che traspone l’articolo 8, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909, non si applica qualora l’interessato sia stato consegnato dal Regno dei Paesi Bassi subordinatamente alla garanzia di cui all’articolo 6, paragrafo 1, dell’OLW, che traspone l’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584. L’articolo 2:11, paragrafo 5, della WETS prevede invece che «occorre determinare se la sanzione privativa della libertà inflitta corrisponda alla sanzione che sarebbe stata irrogata nei Paesi Bassi per il reato in questione» e che, «[o]ve necessario, la sanzione viene conseguentemente adattata, tenendo conto delle concezioni diffuse nello Stato membro emittente circa la gravità del reato commesso».

82.      Secondo il Regno dei Paesi Bassi, l’articolo 25 della decisione quadro 2008/909 autorizza, nel caso di una persona consegnata subordinatamente ad una garanzia di rinvio, un adattamento della pena al di là di quanto previsto dall’articolo 8, paragrafo 2, della medesima decisione quadro.

83.      Non condivido una simile interpretazione dell’articolo 25 della decisione quadro 2008/909, il quale non contiene, a mio avviso, alcun fondamento giuridico a sostegno di una siffatta pratica.

84.      Rammento che da detto articolo risulta che le disposizioni della decisione quadro 2008/909 si applicano, in linea di principio, nell’ambito del rinvio per l’esecuzione della pena disciplinato dall’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584.

85.      Orbene, la decisione quadro 2008/909 stabilisce un obbligo di riconoscimento della sentenza pronunciata in un altro Stato membro e di esecuzione della pena contenuta in tale sentenza. Come la Corte ha dichiarato nella sentenza dell’8 novembre 2016, Ognyanov (35), «l’articolo 8 della medesima decisione quadro stabilisce requisiti rigorosi per l’adeguamento, da parte dell’autorità competente dello Stato di esecuzione, della pena irrogata nello Stato di emissione, i quali costituiscono così le uniche eccezioni all’obbligo di principio, che grava su detta autorità, di riconoscere la sentenza che le è stata trasmessa e di eseguire la pena la cui durata e la cui natura corrispondono a quelle previste nella sentenza emessa in tale Stato di emissione» (36).

86.      Peraltro, la Corte ha già sottolineato il fatto che l’autorità giudiziaria competente dello Stato membro di esecuzione non è legittimata ad effettuare un riesame nel merito dell’analisi già svolta nell’ambito della decisione giudiziaria adottata nello Stato membro emittente. Infatti, «un tale riesame infrangerebbe e priverebbe di ogni effetto utile il principio di riconoscimento reciproco, il quale implica che esista una reciproca fiducia nel fatto che ciascuno degli Stati membri accetta l’applicazione del diritto penale vigente negli altri Stati membri, anche quando l’attuazione del proprio diritto nazionale porterebbe a una soluzione diversa, e quindi non consente all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di sostituire la propria valutazione sulla responsabilità penale [della persona interessata] a quella già effettuata (…) nello Stato membro emittente» (37).

87.      Inoltre, come la Corte ha precisato nel contesto di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o una misura privative della libertà, «[i]l fondamento dell’esecuzione [di tale pena] è dato dalla sentenza esecutiva pronunciata nello Stato membro emittente» (38).

88.      Da tutti questi elementi deduco che è solo alle condizioni rigorose stabilite dall’articolo 8 della decisione quadro 2008/909 che la condanna ad una pena o ad una misura privative della libertà pronunciata nello Stato membro emittente potrebbe, se del caso, essere oggetto di un adattamento nello Stato membro di esecuzione. In particolare, tenuto conto della differenza di durata della pena o della misura privativa della libertà irrogabile in questi due Stati membri per reati del tipo di quelli contestati a SF (39), l’articolo 8, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909 sembra essere l’unica disposizione in grado di offrire una possibilità di adattamento della pena che può essere pronunciata nel Regno Unito nei confronti di SF. Rammento che, ai sensi di detta disposizione, «[s]e la durata della pena è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione, l’autorità competente di quest’ultimo può decidere di adattare la pena soltanto se detta pena è superiore alla pena massima prevista per reati simili nella sua legislazione nazionale. La pena adattata non è inferiore alla pena massima prevista per reati simili dalla legislazione dello Stato di esecuzione».

89.      È probabile che il Regno Unito fosse a conoscenza del fatto che la legislazione dei Paesi Bassi offriva un’ampia possibilità di adattamento delle pene dopo il rinvio della persona condannata e abbia voluto comunicare al Regno dei Paesi Bassi la propria opposizione ad un adattamento della pena così ampiamente consentito, includendo, nella formulazione della garanzia di rinvio, l’indicazione secondo la quale «una consegna ai sensi della decisione quadro [2002/584] non autorizz[a] il Regno dei Paesi Bassi a modificare la durata della pena eventualmente inflitta da un giudice del Regno Unito». Ciò posto, va precisato che una siffatta indicazione non può impedire al Regno dei Paesi Bassi di avvalersi della possibilità di adattamento espressamente consentita dall’articolo 8, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909.

90.      Dalle considerazioni che precedono risulta che, a mio avviso, l’articolo 25 della decisione quadro 2008/909 deve essere interpretato nel senso che lo Stato membro di esecuzione, dopo aver proceduto alla consegna della persona richiesta subordinata ad una garanzia di rinvio di quest’ultima e una volta che esso debba eseguire la condanna di tale persona ad una pena o ad una misura privative della libertà, non può procedere all’adattamento di siffatta pena in modo tale da farla corrispondere alla pena che sarebbe stata inflitta in detto Stato membro per il reato di cui trattasi. È solo alle condizioni rigorose stabilite dall’articolo 8 della decisione quadro 2008/909 – e, in particolare, alla luce delle circostanze del procedimento principale, dal paragrafo 2 di tale articolo – che la pena pronunciata nello Stato membro emittente potrebbe, se del caso, essere oggetto di un adattamento nello Stato membro di esecuzione.

V.      Conclusione

91.      Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi) nel modo seguente:

1)      L’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che la garanzia secondo la quale la persona che è oggetto di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale, dopo essere stata ascoltata, dovrà essere rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro emittente significa che un siffatto rinvio può essere differito fino a quando non si sia statuito in modo definitivo su una pena o su una misura accessoria, quale un provvedimento di confisca, a condizione che quest’ultimo sia emesso nell’ambito di un procedimento penale e che tale fase procedurale riguardi lo stesso reato che è all’origine del mandato d’arresto europeo di cui trattasi. Tenuto conto dell’obiettivo perseguito da detta disposizione, vale a dire facilitare il reinserimento sociale delle persone condannate, le autorità competenti dello Stato membro emittente devono tuttavia fare tutto ciò che rientra nella loro competenza affinché un siffatto rinvio avvenga nel più breve termine possibile.

2)      L’articolo 25 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che lo Stato membro di esecuzione, dopo aver proceduto alla consegna della persona richiesta subordinata ad una garanzia di rinvio di quest’ultima e una volta che esso debba eseguire la condanna di tale persona ad una pena o ad una misura privative della libertà, non può procedere all’adattamento di siffatta pena in modo tale da farla corrispondere alla pena che sarebbe stata inflitta in detto Stato membro per il reato di cui trattasi. È solo alle condizioni rigorose stabilite dall’articolo 8 della decisione quadro 2008/909 – e, in particolare, alla luce delle circostanze del procedimento principale, dal paragrafo 2 di tale articolo – che la pena pronunciata nello Stato membro emittente potrebbe, se del caso, essere oggetto di un adattamento nello Stato membro di esecuzione.


1      Lingua originale: il francese.


2      GU 2002, L 190, pag. 1.


3      GU 2009, L 81, pag. 24; in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584».


4      GU 2008, L 327, pag. 27.


5      GU 2005, L 76, pag. 16.


6      GU 2006, L 328, pag. 59.


7      Stb. 2004, n. 195; in prosieguo: l’«OLW».


8      Stb. 2012, n. 333; in prosieguo: la «WETS».


9      V., in particolare, sentenza del 25 luglio 2018, AY (Mandato d’arresto – Testimone) (C‑268/17, EU:C:2018:602, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).


10      Ibidem (punto 25 e giurisprudenza ivi citata).


11      V., in particolare, sentenza del 12 febbraio 2019, TC (C‑492/18 PPU, EU:C:2019:108, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).


12      Ibidem (punto 41 e giurisprudenza ivi citata).


13      V. sentenza del 6 dicembre 2018, IK (Esecuzione di una pena accessoria) (C‑551/18 PPU, EU:C:2018:991, punto 39).


14      V., in particolare, sentenza del 13 dicembre 2018, Sut (C‑514/17, EU:C:2018:1016, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).


15      Ibidem (punto 29 e giurisprudenza ivi citata).


16      V., in particolare, sentenza del 13 dicembre 2018, Sut (C‑514/17, EU:C:2018:1016, punto 30 e giurisprudenza ivi citata), nonché del 21 ottobre 2010, B. (C‑306/09, EU:C:2010:626, punto 51).


17      V., in particolare, sentenza del 21 ottobre 2010, B. (C‑306/09, EU:C:2010:626, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).


18      Il corsivo è mio.


19      Il corsivo è mio.


20      V., a tale riguardo, sentenza del 25 gennaio 2017, van Vemde (C‑582/15, EU:C:2017:37, punti 24 e 27).


21      V. paragrafo 36 delle presenti conclusioni.


22      V., per analogia, sentenza del 6 ottobre 2009, Wolzenburg (C‑123/08, EU:C:2009:616, punto 61).


23      Ibidem (punto 62).


24      Rammento che il mandato d’arresto europeo di cui trattasi nel procedimento principale è stato emesso ai fini di un’azione penale relativa a due reati, vale a dire l’associazione per delinquere finalizzata all’importazione nel Regno Unito, da un lato, di 4 kg di eroina e, dall’altro, di 14 kg di cocaina.


25      GU 2014, L 127, pag. 39.


26      V., inoltre, considerando 3 del regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca (GU 2018, L 303, pag. 1), a termini del quale «[i]l congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato sono tra gli strumenti più efficaci per combattere la criminalità».


27      V., inoltre, per quanto riguarda la decisione quadro 2008/909, articolo 3, paragrafo 4, di quest’ultima. Secondo una costante giurisprudenza della Corte, le norme di diritto derivato dell’Unione devono essere interpretate e applicate nel rispetto dei diritti fondamentali, di cui fa parte integrante il rispetto dei diritti della difesa che derivano dal diritto a un processo equo, sancito agli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché all’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU») [v., in particolare, sentenza del 10 agosto 2017, Tupikas (C‑270/17 PPU, EU:C:2017:628, punto 60 e giurisprudenza ivi citata)].


28      V., in tal senso, considerando 33 della direttiva 2014/42.


29      C‑271/17 PPU, EU:C:2017:629.


30      Sentenza del 10 agosto 2017, Zdziaszek (C‑271/17 PPU, EU:C:2017:629, punto 87).


31      Occorre inoltre sottolineare che il fatto che la persona nei cui confronti è stato emesso un provvedimento di confisca non sia comparsa personalmente al processo che si è concluso con tale provvedimento può, a determinate condizioni, costituire successivamente un motivo di non riconoscimento e di non esecuzione di detto provvedimento: v, a questo proposito, considerando 32 e articolo 19, paragrafo 1, lettera g), del regolamento 2018/1805.


32      V. articolo 3, paragrafo 1, di tale decisione quadro.


33      V., in particolare, sentenza del 17 aprile 2018, B e Vomero (C‑316/16 e C‑424/16, EU:C:2018:256, punto 75 e giurisprudenza ivi citata).


34      V. paragrafo 18 delle presenti conclusioni.


35      C‑554/14, EU:C:2016:835.


36      Punto 36 di tale sentenza.


37      V., per analogia, sentenza del 23 gennaio 2018, Piotrowski (C‑367/16, EU:C:2018:27, punto 52). V., inoltre, sentenza dell’8 novembre 2016, Ognyanov (C‑554/14, EU:C:2016:835, punti da 46 a 49), nonché, per quanto riguarda la decisione quadro 2006/783, sentenza del 10 gennaio 2019, ET (C‑97/18, EU:C:2019:7, punto 33).


38      V. sentenza del 6 dicembre 2018, IK (Esecuzione di una pena accessoria) (C‑551/18 PPU, EU:C:2018:991, punto 56).


39      A questo proposito, dalle osservazioni scritte presentate da SF risulta che i fatti per i quali quest’ultimo dev’essere consegnato [«associazione finalizzata ad eludere il divieto di importazione di stupefacenti della categoria A, vale a dire diamorfina (eroina)» e «associazione finalizzata ad eludere il divieto di importazione di stupefacenti della categoria A, vale a dire cocaina (cloridrato di cocaina)»] sono entrambi punibili con la pena dell’ergastolo nel Regno Unito. Nei Paesi Bassi, l’importazione di dette sostanze stupefacenti è punita dall’articolo 2, lettera A, dell’Opiumwet (legge sull’oppio), del 1o ottobre 1928 (Stb. 1928 n. 167), ed è punibile, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, della medesima legge, con una pena detentiva massima di dodici anni. Di conseguenza, il Regno Unito prevede una pena massima superiore a quella prevista dai Paesi Bassi per gli stessi fatti.