Language of document : ECLI:EU:C:2020:191

Causa C314/18

SF

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal rechtbank Amsterdam)

 Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell’11 marzo 2020

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Articolo 5, punto 3 – Consegna subordinata alla condizione che la persona interessata sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione – Momento del rinvio – Decisione quadro 2008/909/GAI – Articolo 3, paragrafo 3 – Ambito di applicazione – Articolo 8 – Adattamento della pena irrogata nello Stato membro di emissione – Articolo 25 – Esecuzione di una pena nell’ambito dell’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI»

1.        Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Consegna di un cittadino o residente dello Stato membro di esecuzione ai fini di un’azione penale – Garanzie che lo Stato membro di emissione deve fornire – Rinvio della persona interessata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena privativa della libertà pronunciata nei suoi confronti – Momento del rinvio – Decisione di condanna definitiva – Eccezione

[Decisioni quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, artt. 1, § 3, e 5, punto 3, e 2008/909, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, artt. 1, a), 3, §§ 3 e 4, e 25]

(v. punti 44, 48‑54, 56, 59‑62, dispositivo 1)

2.        Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2008/909 relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali – Esecuzione delle pene a seguito di un mandato d’arresto europeo – Esecuzione in caso di rinvio della persona interessata nello Stato membro di esecuzione di tale mandato d’arresto per scontarvi la pena privativa della libertà pronunciata nei suoi confronti nello Stato membro di emissione – Adattamento della durata della pena da parte dello Stato membro di esecuzione – Presupposti

(Decisioni quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, art. 5, punto 3, e 2008/909, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, artt. 8, § 2, e 25)

(v. punti 65‑68, dispositivo 2)

Sintesi

Nella sentenza SF (Mandato d’arresto europeo – Garanzia di rinvio nello Stato di esecuzione) (C‑314/18), pronunciata l’11 marzo 2020, la Corte ha dichiarato, da un lato, che, qualora lo Stato membro di esecuzione di un mandato d’arresto europeo subordini la consegna di uno dei suoi cittadini o residenti, che sia oggetto di un simile mandato ai fini dell’esercizio di un’azione penale, alla condizione che tale persona gli sia rinviata per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione, questo Stato membro deve in via di principio procedere a detto rinvio non appena la suddetta decisione di condanna sia divenuta definitiva. Una soluzione differente si impone solamente laddove motivi concreti attinenti al rispetto dei diritti della difesa della persona interessata o alla buona amministrazione della giustizia rendano indispensabile la presenza di detta persona nello Stato membro di emissione, fino a quando non sia intervenuta una pronuncia definitiva nelle altre fasi procedurali che si inseriscono nell’ambito del procedimento penale relativo al reato alla base del mandato d’arresto europeo. Dall’altro lato, la Corte ha dichiarato che lo Stato membro di esecuzione, per eseguire tale pena o tale misura di sicurezza privative della libertà, può adattare la durata di detta pena solamente in conformità delle condizioni restrittive previste all’articolo 8, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909 (1).

Tale sentenza si inserisce nell’ambito di un procedimento relativo all’esecuzione, nei Paesi Bassi, di un mandato d’arresto europeo emesso da un magistrato britannico ai fini dell’esercizio di un’azione penale nei confronti di un cittadino dei Paesi Bassi. Nei Paesi Bassi, il pubblico ministero aveva chiesto all’autorità giudiziaria di emissione di fornire la garanzia, prevista all’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584 (2), consistente nell’impegno assunto prima della consegna di rinviare, in caso di condanna, la persona interessata nello Stato membro di esecuzione affinché vi scontasse la pena o la misura privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti (3). In risposta, il Ministro dell’Interno britannico aveva indicato che l’interessato, in caso di condanna a una pena privativa della libertà nel Regno Unito, sarebbe stato rinviato nei Paesi Bassi appena terminati il procedimento penale e tutti gli altri procedimenti relativi al reato alla base del mandato d’arresto europeo. La stessa autorità aveva inoltre precisato che una consegna ai sensi della decisione quadro 2002/584 non autorizzava il Regno dei Paesi Bassi, a suo avviso, a modificare la durata della pena eventualmente irrogata nel Regno Unito.

In primo luogo, quanto al momento in cui la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo, la cui esecuzione sia soggetta alla prestazione di una garanzia ai sensi dell’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, deve essere rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione, la Corte ha anzitutto rilevato che tale momento non era precisato da detta disposizione. Ciò premesso, essa ha sottolineato l’importanza attribuita dal legislatore dell’Unione, tanto in tale disposizione quanto nella decisione quadro 2008/909, alle opportunità di reinserimento sociale del cittadino o del residente dello Stato membro di esecuzione, che si manifesta nel fatto che egli possa scontare nel territorio di quest’ultimo la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione a seguito della sua consegna, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo. La Corte ha sottolineato l’importanza rivestita, in una situazione del genere, dal fatto che lo Stato membro di emissione proceda a detto rinvio non appena sia divenuta definitiva la decisione di condanna di cui trattasi. La Corte ha tuttavia precisato che nello stesso momento, ove risultasse che la presenza della persona interessata nello Stato membro di emissione è richiesta a causa di altre fasi procedurali che si inseriscono nel contesto del procedimento penale relativo al reato su cui si basa il mandato d’arresto europeo, l’obiettivo consistente nel facilitare il reinserimento sociale del condannato dovrebbe essere bilanciato sia con l’efficacia dell’azione penale sia con il rispetto dei diritti della difesa della persona interessata.

In secondo luogo, quanto alla facoltà, prevista all’articolo 8, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909, per l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione di adattare la pena irrogata nello Stato membro di emissione, la Corte ha ricordato che tale facoltà è restrittivamente disciplinata da tale disposizione, precisando che detto articolo 8 prevede le sole eccezioni all’obbligo di principio di riconoscere la sentenza trasmessa e di eseguire la pena la cui durata e natura corrispondano a quelle previste nella sentenza pronunciata nello Stato membro di emissione. La Corte ha quindi respinto l’interpretazione dell’articolo 25 della decisione quadro 2008/909 (4) secondo cui sarebbe consentito, nell’ipotesi di una persona consegnata allo Stato membro di emissione subordinatamente a una garanzia di rinvio, un adattamento della pena da parte dello Stato membro di esecuzione al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 8 della suddetta decisione quadro.


1      Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27), come modificato dalla decisione quadro 2009/299. Più precisamente, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909, «[s]e la durata della pena è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione, l’autorità competente di quest’ultimo può decidere di adattare la pena soltanto se detta pena è superiore alla pena massima prevista per reati simili nella sua legislazione nazionale. La pena adattata non è inferiore alla pena massima prevista per reati simili dalla legislazione dello Stato di esecuzione».


2      Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299.


3      Ai sensi di tale disposizione, «[s]e la persona oggetto del mandato d’arresto europeo ai fini di un’azione penale è cittadino o residente dello Stato membro di esecuzione, la consegna può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro emittente».


4      Secondo tale disposizione, «[f]atta salva la decisione quadro 2002/584/GAI, le disposizioni della presente decisione quadro si applicano, mutatis mutandis, nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni di tale decisione quadro, all’esecuzione delle pene nel caso in cui uno Stato membro s’impegni ad eseguire la pena nei casi rientranti nell’articolo 4, [punto] 6, della detta decisione quadro, o qualora, in virtù dell’articolo 5, [punto] 3, della stessa decisione quadro, abbia posto la condizione che la persona sia rinviata per scontare la pena nello Stato membro interessato, in modo da evitare l’impunità della persona in questione».