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Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell’11 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam – Paesi Bassi) – Esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di SF

(Causa C-314/18) 1

(Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Articolo 5, punto 3 – Consegna subordinata alla condizione che la persona interessata sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione – Momento del rinvio – Decisione quadro 2008/909/GAI – Articolo 3, paragrafo 3 – Ambito di applicazione – Articolo 8 – Adattamento della pena irrogata nello Stato membro di emissione – Articolo 25 – Esecuzione di una pena nell’ambito dell’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Amsterdam

Parte nel procedimento principale

SF

Dispositivo

L’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 3, della medesima, nonché con l’articolo 1, lettera a), l’articolo 3, paragrafi 3 e 4, e l’articolo 25 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, come modificate dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, dev’essere interpretato nel senso che, qualora lo Stato membro di esecuzione subordini la consegna della persona, cittadina o residente di quest’ultimo, che è oggetto di un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale alla condizione che tale persona, dopo essere stata ascoltata, gli sia rinviata per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione, quest’ultimo Stato deve procedere a detto rinvio non appena la suddetta decisione di condanna sia divenuta definitiva, a meno che motivi concreti relativi al rispetto dei diritti della difesa della persona interessata o alla buona amministrazione della giustizia non rendano indispensabile la presenza di tale persona in detto Stato, fino a quando non sia intervenuta una decisione definitiva nelle altre fasi procedurali che si inseriscono nel procedimento penale relativo al reato alla base del mandato d’arresto europeo.

2)    L’articolo 25 della decisione quadro 2008/909, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, dev’essere interpretato nel senso che, qualora l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale sia subordinata alla condizione prevista all’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, lo Stato membro di esecuzione, per eseguire la pena o la misura di sicurezza privative della libertà pronunciate nello Stato membro di emissione nei confronti della persona interessata, può adattare la durata di tale pena solamente in conformità delle condizioni restrittive previste all’articolo 8, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909, come modificata dalla decisione quadro 2009/299.

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1 GU C 276 del 6.8.2018.