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Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 14 marzo 2013 – Christoph e a. / Commissione

(Causa F-63/08)1

(Funzione pubblica – Personale non permanente – Articoli 2, 3 bis e 3 ter del RAA – Agenti temporanei – Agenti contrattuali – Agenti contrattuali ausiliari – Durata del contratto – Articoli 8 e 88 del RAA – Decisione della Commissione del 28 aprile 2004, relativa alla durata massima del ricorso a personale non permanente nei servizi della Commissione – Direttiva 1999/70/CE – Applicabilità alle istituzioni)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Eugen Christoph e a. (Leggiuno, Italia) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente M. Bauer e K. Zieleśkiewicz, agenti, successivamente M. Bauer e J. Herrmann, agenti)OggettoAnnullamento delle decisioni che fissano le condizioni di assunzione dei ricorrenti, nella parte in cui la durata del loro contratto o della proroga di quest’ultimo è limitata a tempo determinat

nte: Eug

en Christoph e a. (Leggiuno, Italia) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal)Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente M. Bauer e K. Zieleśkiewicz, agenti, successivamente M. Bauer e J. Herrmann, agenti)OggettoAnnullamento delle decisioni che fissano le condizioni di assunzione dei ricorrenti, nella parte in cui la durata del loro contratto o della proroga di quest’ultimo è limitata a tempo determinatoDispositivoIl ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.I ricorrenti sopportano le proprie spese e sono condannati a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.Il Consiglio dell’Unione europea sopporta le proprie spese.