Language of document : ECLI:EU:F:2011:16

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

17 febbraio 2011

Causa F‑119/07

Guido Strack

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica — Funzionari — Procedura di conciliazione — Atto lesivo — Art. 73 dello Statuto — Consolidamento — Indennità provvisoria»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Strack chiede, da una parte, l’annullamento delle decisioni di diniego della Commissione di avviare una procedura di conciliazione e di versargli un’indennità provvisoria ai sensi dell’art. 19, n. 4, della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee, nonché l’annullamento della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina, del 20 luglio 2007, recante rigetto del suo reclamo; dall’altra, la condanna della Commissione al risarcimento dei danni morali e immateriali nonché alla salute che egli avrebbe subito e, inoltre, al versamento di interessi di mora.

Decisione: La decisione della Commissione, del 26 febbraio 2007, di negare al ricorrente il pagamento di un’indennità provvisoria ai sensi dell’art. 19, n. 4, della regolamentazione comune è annullata. Per il resto, il ricorso è respinto. La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dal ricorrente. Il ricorrente sopporterà la metà delle proprie spese.

Massime

1.      Ricorso di annullamento — Atto impugnabile — Ricorso diretto contro il diniego di avviare una procedura di conciliazione — Esclusione

(Art. 263 TFUE)

2.      Funzionari — Dovere di sollecitudine dell’amministrazione

(Statuto dei funzionari, art. 24)

3.      Funzionari — Previdenza sociale — Assicurazione infortuni e malattie professionali — Invalidità — Indennità — Diritto al versamento — Presupposti

[Statuto dei funzionari, art. 73, n. 2, lett. c); regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale, artt. 18‑20]

1.      Un ricorso di annullamento è irricevibile in quanto diretto contro il diniego della parte convenuta di avviare una procedura di conciliazione.

Infatti, la conciliazione è un iter volontario di composizione delle controversie il cui scopo è, appunto, quello di consentire alle parti di pervenire ad una composizione stragiudiziale della lite. Di conseguenza, anche supponendo che il diniego di una parte di avviare un iter del genere possa arrecare pregiudizio alla sua controparte, un annullamento di tale diniego presenterebbe un interesse meramente ipotetico, dato che tale annullamento non potrebbe costringere la detta parte ad accettare una conciliazione.

(v. punti 65 e 66)

2.      Gli obblighi derivanti dal dovere di sollecitudine sono notevolmente rafforzati quando è in discussione la situazione di un funzionario di cui è accertato che le condizioni psichiche sono alterate. In un caso del genere, l’amministrazione deve esaminare le domande di quest’ultimo con uno spirito di apertura particolare. Tale obbligo si impone tanto più, in particolare, quando l’aggravamento dello stato di salute del funzionario non è contestato e quando un medico psichiatra che lo segue attira l’attenzione dell’amministrazione sul fatto che, da un punto di vista medico, un intervento immediato ai fini della risoluzione e della cessazione dei conflitti sottostanti si impone con urgenza.

(v. punto 85)

3.      Il diritto al versamento dell’indennità per invalidità permanente parziale di cui all’art. 73, n. 2, lett. c), dello Statuto sorge solo al consolidamento delle lesioni, e il consolidamento è lo stato di una vittima le cui lesioni fisiche si sono stabilizzate in maniera tale da non apparire più soggette a guarigione o a miglioramento e un trattamento non è più, in linea di principio, indicato se non per evitarne un aggravamento.

Tuttavia, l’art. 19, n. 4, della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari riconosce un diritto alla concessione di un’indennità provvisoria proprio perché l’indennità di cui all’art. 73, n. 2, lett. c), dello Statuto può essere pagata solo dopo tale consolidamento. Tuttavia, la concessione di un’indennità provvisoria presuppone l’esistenza di una «frazione non controversa della percentuale di invalidità permanente».

A questo proposito, qualora un funzionario presenti una domanda di indennità provvisoria, prima di concludere per il rigetto di tale domanda, l’amministrazione e l’autorità che ha il potere di nomina, in particolare, sono tenute a consultare i periti medici, il medico di fiducia ed eventualmente la commissione medica, applicando per analogia gli artt. 18‑20 della regolamentazione comune. Infatti, discende dall’economia della regolamentazione comune, in particolare dell’art. 19, n. 3, e dell’art. 20 di quest’ultima, che una valutazione di natura medica spetta esclusivamente ai medici.

D’altro canto, se l’amministrazione respinge la domanda di indennità provvisoria senza consultare un medico, essa non rispetta l’economia dell’art. 19, n. 4, e dell’art. 20 della regolamentazione comune, nonché il suo dovere di sollecitudine. Inoltre, se la violazione del detto art. 19, n. 4, e del principio di sollecitudine contribuisce ad aggravare la malattia e a ritardare il consolidamento della stessa, la riparazione di tale danno deve avvenire nell’ambito della procedura prevista in esecuzione dell’art. 73 dello Statuto.

(v. punti 88, 89, 93, 95 e 105)

Riferimento:

Corte: 4 ottobre 1991, causa C‑185/90 P, Commissione/Gill (punto 24)

Tribunale di primo grado: 21 maggio 1996, causa T‑148/95, W/Commissione (punti 36 e 37)

Tribunale della funzione pubblica: 2 maggio 2007, causa F‑23/05, Giraudy/Commissione (punto 200)